STATUTO. (Aggiornato alla data del 9 novembre 2015) Costituzione Sede Scopi. Art. 1 E costituita la ASSOCIAZIONE NAZIONALE PER LE

Documenti analoghi
COMUNE DI SANTA GIUSTINA BELLUNO CIRCOLO ELISA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE STATUTO. ART. 1 (Denominazione e sede)

TITOLO IV RECESSO - ESCLUSIONE

Statuto dell Associazione denominata L Abruzzo in Europa

STATUTO ASSOCIAZIONE CULTURALE RUFINO TURRANIO (ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE)

UNIONE REGIONALE VENETA DELLE BONIFICHE DELLE IRRIGAZIONI E DEI MIGLIORAMENTI FONDIARI S T A T U T O

CENTRO DI CULTURA Card. ELIA DALLA COSTA STATUTO DELL ASSOCIAZIONE. Articolo 1. Articolo 2

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE SCIENTIFICO CULTURALE PROFESSIONE PSICOLOGO TITOLO I L ASSOCIAZIONE ART.1

STATUTO ASSOCIAZIONE ISTRUTTORI DEL CENTRO VELICO CAPRERA

Statuto dell Istituto per la storia dell Umbria contemporanea

STATUTO. Associazione di promozione sociale Il Gufo Bubo. ART. 1 (Denominazione e sede)

STATUTO. Associazione di promozione sociale «C ENTRO DENTRO»

Statuto Associazione culturale Altidona Belvedere

STATUTO. ART.1 - (Denominazione e sede) ASSOCIAZIONE GENITORI I.C. LAVERDA con sede in Piazzetta degli Alpini, 12, Comune di Breganze.

STATUTO. del Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani

STATUTO ASSOCIAZIONE GRUPPO MEDIOEVALE IN ILLO TEMPORE. Art.1

STATUTO. Associazione Sportiva Dilettantistica. Non Riconosciuta DENOMINAZIONE OGGETTO SEDE

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE AMICI DELLA GUINEA BISSAU Onlus

STATUTO. Nome L Associazione è denominata: idem percorsi di relazione

STATUTO ASSOCIAZIONE BE READY

STATUTO DELLA SOCIETA ITALIANA DI PATOLOGIA ITTICA

Il Fondaco per Feltre

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI TECNICI DELL INDUSTRIA MOLITORIA. Modificato dall Assemblea Generale Straordinaria del 26 Marzo 2011

Associazione Italiana di Acustica

FEDERFARMA LAZIO - STATUTO

COMITATO MANIFESTAZIONI LOCALI SORAGA

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE GTM-AIFI

STATUTO. Nome L Associazione è denominata: idem percorsi di relazione

STATUTO. Costituzione sede - durata - finalità

FEDERAZIONE DELLE BANCHE, DELLE ASSICURAZIONI E DELLA FINANZA. Statuto

Ai sensi dell art.14 e seguenti del Codice Civile è costituita l Associazione di promozione

STATUTO APPROVATO ALL ASSEMBLEA: Roma, 11 Novembre 2005

La durata dell associazione ZEITBANK BRIXEN - BANCA DEL TEMPO BRESSANONE è illimitata.

STATUTO. Art. 1 (denominazione, sede, durata)

A. M. A. LA VITA, ASSOCIAZIONE DI AUTO MUTUO AIUTO STATUTO

STATUTO ANTEAS. Associazione Nazionale Terza Età Attiva per la Solidarietà ART. 1 COSTITUZIONE

STATUTO ASSOCIAZIONE RALLY MATEMATICO TRANSALPINO SIENA

Statuto dell Associazione

L associazione, per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere varie attività, in particolare:

REGOLAMENTO ASSOCIAZIONE LAUREATI DEL POLITECNICO DI BARI. Politecnico di Bari

ATTO COSTITUTIVO E STATUTO ASSOCIAZIONE MASTER IN DIRITTO TRIBUTARIO DELL UNIVERSITA DI GENOVA. Art.1 Denominazione, sede, durata, riconoscimento

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE MONTESSORI VERONA. Art. 1

art. 1 (denominazione sede) 1. E costituita l Associazione di volontariato denominata Amici dell Africa Onlus.

BOZZA DI STATUTO DI UN CIRCOLO

STATUTO ASSOCIAZIONE CULTURALE Il numero magico

STATUTO PER LA COSTITUZIONE E L ORGANIZZAZIONE

Allegato A Statuto. ART. 1 (Denominazione e sede)

STATUTO DI ASSOCIAZIONE CULTURALE

DEGLI AVVOCATI DEL CIRCONDARIO DEL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO S T A T U T O. E costituita una Associazione denominata CAMERA PENALE DEGLI AVVOCATI

dell Associazione ex Consiglieri regionali del Molise

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CULTURALE MusicaFacendo

STATUTO. Delegazione Toscana

STATUTO DI ASSOCIAZIONE STUDENTESCA Disposizioni generali Art. 1 E costituita a norma dell art. 36 del codice civile, un associazione studentesca

STATUTO. Art. 1. Costituzione

Art. 3 ORGANI Sono organi del Centro: l Assemblea il Consiglio Direttivo il Presidente il Direttore il Revisore dei conti.

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE. Centro Studi Ugo Cerletti STATUTO ASSOCIATIVO. Pagina 1 di 5

ASSOCIAZIONE LECCHESE PER L AIUTO AI GIOVANI CON DIABETE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

U. N. C. E. M. UNIONE NAZIONALE COMUNI COMUNITA ED ENTI MONTANI DELEGAZIONE REGIONALE EMILIA-ROMAGNA

Associazione PAIDOS. Statuto

ASSOCIAZIONE CULTURALE SPORTIVA DILETTANTISTICA DI UTILITA SOCIALE PERCORSI DI BAMBOO STATUTO DENOMINAZIONE

STATUTO. dell Associazione di Promozione Turistica Pro Loco CURTOMARTINO con sede in Acquaviva delle Fonti.

STATUTO ANTEAS Volontariato Associazione Nazionale Terza Età Attiva per la Solidarietà

Statuto dell Associazione di Promozione Sociale Creuza de ma - Pietracatella

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE ITALIANA DEI MORFOLOGI VETERINARI TITOLO I DENOMINAZIONE, SCOPO, SEDE, DURATA. Articolo 1

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE MELIÀ MONSELICE (PD)

Regolamento Gruppo Giovani. Imprenditori Edili

STATUTO. Art. 2 Durata La durata dell associazione è a tempo indeterminato.

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CULTURALE «ACCADEMIA MUSICÆSENA»

STATUTO. Capo 1. Costituzione- Sede- Durata-Oggetto. 1. E costituita l Associazione Sportiva Dilettantistica denominata ALFIERI

STATUTO DENOMINAZIONE SCOPO SEDE DURATA

STATUTO ARTICOLO PRIMO DENOMINAZIONE SCOPI SEDE- DURATA

Atto Costitutivo e Statuto Associazione No Profit

TITOLO 1 Denominazione, Sede, Scopo. Art. 1) E costituita l Associazione Diocesana Milanese PROmozione RAdiotelevisiva (in forma abbreviata PRO.RA.

Club Milanese Automotoveicoli d Epoca

STATUTO Articolo 1 Costituzione e sede Associazione Amici del Quartetto Guido A. Borciani Articolo 2 Finalità

ATTO COSTITUTIVO DEL CENTRO

STATUTO A.I.L. ASSOCIAZIONE IMPRENDITORI LOMBARDI

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO MITOCON - INSIEME PER LO STUDIO E LA CURA DELLE MALATTIE MITOCONDRIALI - ONLUS STATUTO

Segreteria Regionale di Basilicata STATUTO DELLA FEDERAZIONE CISL-MEDICI REGIONE BASILICATA

REGOLAMENTO INTERNO Il documento si compone di venti articoli.

STATUTO LA QUARTA ERA 1

BOZZA DI STATUTO DI UN CIRCOLO

STATUTO DEL FONDO SANITARIO ANMVI

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE ANIMrkhS-ONLUS

S T A T U T O APPROVATO il

ASSOCIAZIONE DIPENDENTI ENTI LOCALI (A.D.E.L.E.)

ALLEGATO "A" AL N DI REPERTORIO N DI RACCOLTA STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE "ENTE FIERA NAZIONALE DEL TARTUFO BIANCO D'ALBA".

CENTRO STUDI SUL FEDERALISMO

Associazione Italiana dei Comuni dei Parchi. Statuto

STATUTO TERRA DEI PICCOLI ONLUS

STATUTO. Articolo 1 (Denominazione e finalità)

STATUTO Csv Emilia Romagna Net degli Enti Gestori dei Centri di Servizio per il Volontariato della Regione Emilia Romagna

ART. 1 (Denominazione e sede)

L AGROU ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO STATUTO

ALLEGATO A ALL' ATTO COSTITUTIVO DELL'ASSOCIAZIONE ASSOCIAZIONE GENITORI SCUOLE DI SAN POLO STATUTO

Associazione Direttori Casse Rurali Trentine

ASSOCIAZIONE EX CONSIGLIERI REGIONALI DEL LAZIO. (Legge Regionale 10 maggio 1990 n. 53) STATUTO

STATUTO ASSOCIAZIONE AMICI DELL HOSPICE DI SIENA ONLUS. Art.1 Costituzione

Transcript:

ALLEGATO "A" ALLA RACCOLTA N.7579 STATUTO (Aggiornato alla data del 9 novembre 2015) Costituzione Sede Scopi Art. 1 E costituita la ASSOCIAZIONE NAZIONALE PER LE ATTIVITA REGIONALI FORESTALI, più brevemente denominata A.N.A.R.F.. L Associazione è domiciliata presso la sede dell Ente Associato che assume la Presidenza e per il periodo della durata in carica del mandato. Art. 2 L Associazione non ha fini di lucro ed ha per scopo quello di promuove iniziative finalizzate alla conoscenza e sviluppo delle attività forestali ed agro - pastorali, con particolare riferimento alla conservazione e tutela dell ambiente. A tal fine l A.N.A.R.F. si propone in particolare di: a) coordinare fra gli Associati linee di azione e di studio, nonchè di intervento, atte a favorire la presenza dell Associazione quale interlocutrice privilegiata nel complesso dei sistemi e delle relazioni sui problemi agro-silvo-pastorali; b) organizzare e favorire lo sviluppo di relazioni, a livello

nazionale ed internazionale, con Enti, Istituzioni, Associazioni ed esperti del settore allo scopo di approfondire la conoscenza nelle problematiche indicate quali finalità associative, prevedendo anche forme di promozione e/o partecipazioni ad iniziative economico-produttive; c) promuovere ed organizzare a livello nazionale, regionale e locale attività di studio e ricerca atte a favorire una più ampia conoscenza delle moderne tecnologie applicative del settore comprese quelle aventi natura sperimentale; d) favorire la divulgazione e sensibilizzazione sugli elaborativi precedentemente indicati mediante convegni, corsi, conferenze, filmati, mostre, ecc.; e) favorire lo sviluppo di attività editoriali da attuarsi in forma diretta od in collaborazione con Enti Pubblici e privati, di rilievo sia nazionale che internazionale. I Soci Art. 3 Possono essere soci dell A.N.A.R.F., oltre alle Aziende Regionali delle Foreste, ove esistenti, Le Regioni e le Province autonome e non, attraverso le proprie strutture la cui attività è volta alla valorizzazione delle foreste e alla tutela dell ambiente, nonchè:

- La Federazione Bacini Imbriferi Montani (FEDERBIM); - L Unione Nazionale Comunità ed Enti Montani (UNCEM); - L Associazione Nazionale dei Consorzi Forestali e delle Aziende Speciali; - L Associazione Nazionale delle Bonifiche, delle Irrigazioni e dei Miglioramenti Fondiari; - Le Autorità regionali e nazionali di Bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modifiche; - Gli Istituti di ricerca e sperimentazione in materia forestale e di prodotti derivati dal legno e le Società a partecipazione pubblica che operano per lo sviluppo del settore forestale; - L Organizzazione di Coordinamento Nazionale dei Parchi Regionali; - Altri Enti a carattere nazionale, regionale o comprensoriale che perseguono quale fine la valorizzazione delle foreste e la tutela dell ambiente. Ciascuno degli Enti Associati nomina tre membri quali rappresentanti in seno all Assemblea, tra i quali è compreso il rappresentante legale dell Ente associato o suo delegato. E esclusa la partecipazione temporanea alla vita associativa.

Ogni Ente Associato ha diritto ad un voto. Art. 4 L ammissione a socio viene deliberata dal Consiglio Direttivo entro sessanta (60) giorni dalla presentazione della domanda. In caso di non accettazione del socio la domanda dovrà essere respinta entro novanta (90) giorni dalla data di presentazione, esprimendone i motivi. Contro tale decisione l interessato può chiedere di essere ascoltato dall Assemblea dei soci che si pronuncerà insindacabilmente. Art. 5 I soci possono recedere dall Associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta e ciò comporta la cessazione di ogni obbligo nei confronti dell associazione. Art. 6 Tutti i soci sono tenuti all osservanza dello Statuto, dei regolamenti interni, delle deliberazioni degli organi sociali qualora non contrastanti con le leggi istitutive ed i regolamenti dei singoli Enti, ed al pagamento di una quota annua il cui importo viene fissato dal Consiglio Direttivo. I versamenti della quota sono a fondo perduto e quindi non sono rivalutabili né ripetibili in nessun caso, nemmeno in

caso di scioglimento dell Associazione, di estinzione, di recesso e di esclusione dell Associazione. Il versamento non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né può farsi luogo a rivalutazione dello stesso. Organi Sociali Art. 7 Sono organi dell Associazione: a) l Assemblea generale; b) il Consiglio Direttivo; c) il Presidente; d) i due Vice-Presidenti; e) il Revisore Unico. Gli organi sono assistiti da un Comitato Tecnico Scientifico e da una segreteria operativa. Gli organi sociali collegiali possono riunirsi anche fuori dalla sede sociale purchè nel territorio dell Unione Europea. L Assemblea Generale Art. 8 L Assemblea Generale è composta: a) dai membri rappresentanti degli Enti, nominati ai sensi dell art. 3; b) da non più di cinque membri cooptati in qualità di esperti. L Assemblea si riunisce in seduta ordinaria almeno due volte

all anno o su richiesta del Consiglio Direttivo o di almeno 1/3 dei componenti dell Assemblea. La convocazione dell Assemblea è disposta dal Presidente mediante lettera, tramite posta elettronica, da inviarsi almeno sette giorni prima, che specifichi l ordine del giorno, il luogo, la data e l ora dell adunanza. L Assemblea è regolarmente costituita quando vi è la presenza di almeno metà dei soci in prima convocazione ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti. L Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei votanti; solo in caso di modifiche dello Statuto è richiesta la maggioranza qualificata dei due terzi dei presenti. Rientrano nelle competenze dell Assemblea: - L approvazione del bilancio preventivo e consuntivo; - Le modifiche da apportarsi al presente Statuto; - La predisposizione della programmazione annuale dell Associazione; - L adesione ad Enti e/o Associazioni di carattere nazionale ed internazionale con finalità analoghe; - L elezione del Presidente e dei due Vice-Presidenti. L Assemblea provvede ogni tre anni alla Nomina del Consiglio Direttivo e del Revisore Unico.

La seduta dell Assemblea generale può avvenire tramite i moderni sistemi tecnologici di comunicazione. Consiglio Direttivo Art. 9 Il Consiglio Direttivo è composto da cinque (5) a nove (9) membri, compresi il Presidente e i due Vice-Presidenti, dura in carica tre anni ed i suoi componenti, da eleggersi tra i membri dell Assemblea, sono rieleggibili. In caso di decadenza, dimissioni o cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, di un componente del Consiglio, prima della scadenza del mandato, la sostituzione avviene per cooptazione da parte dello stesso Consiglio Direttivo. La convocazione del Consiglio Direttivo è disposta dal Presidente, mediante lettera, tramite posta elettronica, da inviarsi almeno tre giorni prima, che specifichi l ordine del giorno, il luogo, la data e l ora dell adunanza. La seduta del Consiglio Direttivo può avvenire tramite i moderni sistemi tecnologici di comunicazione. E richiesta la maggioranza dei componenti per deliberare in merito agli argomenti posti all ordine del giorno, che sono approvati con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno quattro volte all anno per formulare la bozza del bilancio preventivo ed il piano di attività annuale e per i necessari aggiornamenti informativi ed operativi. Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Il Consiglio Direttivo nomina sia il Comitato di Consulenza Tecnico Scientifico, costituito da esperti e studiosi nelle varie discipline oggetto delle finalità statutarie, che il Coordinatore del Comitato stesso. Il Consiglio Direttivo individua la segreteria operativa e un Coordinatore tecnico. Presidente Art. 10 Il Presidente dura in carica tre anni, rappresenta l Associazione e né ha la rappresentanza legale. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio Direttivo e provvede all esecuzione dei deliberati assunti. In caso di assenza od impedimento né fa le veci uno dei due Vice-Presidenti. Il Presidente può delegare ad uno o più membri del Consiglio Direttivo funzioni operative e/o di coordinamento di gruppi di lavoro da costituirsi su temi di particolare rilevanza.

Revisore Unico Art. 11 - Il Revisore Unico, eletto dall Assemblea generale provvede al controllo periodico della contabilità e la revisione dei conti e può essere rieletto. Gestione Patrimoniale Art. 12 Il Patrimonio dell A.N.A.R.F. è formato da valori, acquisti, donazioni e qualsiasi bene pervenuto all Associazione a qualsiasi altro titolo. Le entrate sono rappresentate da: a) quote versate dai soci ed eventuali contributi; b) contributi da Enti privati e pubblici; c) interessi e rendite sui fondi propri; d) proventi di gestione e di servizi diretti. E fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale salvo la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Art. 13 L esercizio finanziario ha inizio al 1 gennaio e si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio preventivo e un consuntivo. Entro il 28 febbraio di ciascun anno il Consiglio Direttivo

è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell esercizio precedente da sottoporre all Assemblea che dovrà approvarlo entro il 30 aprile di ciascun anno. Entro il 30 settembre di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio preventivo del successivo esercizio da sottoporre all Assemblea, che dovrà approvarlo entro il 15 novembre di ciascun anno. I bilanci debbono essere depositati presso la sede dell Associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura. La richiesta di copie è soddisfatta dall Associazione a spese del richiedente. Art. 14 La durata dell Associazione avrà termine il 31 dicembre 2025, essa potrà essere prorogata con deliberazione dell Assemblea generale. La liquidazione dell Associazione è decisa dall Assemblea. In caso di scioglimento tutto il patrimonio sarà devoluto ad altre associazioni con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l organismo di controllo di cui all art. 3, comma 19, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Disposizioni Transitorie Art. 15 Per quanto non previsto nel presente Statuto valgono le norme contenute nel Codice Civile sulle Associazioni. F.TI - GIUSEPPE NEZZO GIUSEPPA SPADARO NOTAIO