STATUTO DELL ASSOCIAZIONE MARCO DI MARTINO ONLUS



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STATUTO DELL ASSOCIAZIONE MARCO DI MARTINO ONLUS Art. 1 - Sede, denominazione, durata E costituita un Associazione onlus denominata Marco Di Martino La sede dell Associazione è in Pescara, Via Scarofoglio, 62. E facoltà del Consiglio Direttivo trasferire in ogni tempo la sede in altro luogo ritenuto opportuno. La durata dell Associazione è illimitata. Art. 2 - Oggetto sociale L Associazione ha lo scopo di ricordare il giovane Marco Di Martino che nella sua breve vita ha dato grande esempio di coerenza esistenziale, nel rispetto della famiglia,dell amicizia e degli esseri umani. L Associazione non persegue fini di lucro e si prefigge la realizzazione di opere umanitarie che riconoscano l autorevolezza sociale dei messaggi di Marco attraverso l elargizione di aiuti finanziari e morali alle persone, ai giovani, agli adolescenti ed ai più piccoli. Intende favorire, inoltre, la crescita sociale, culturale, civile per lo sviluppo delle pari opportunità fra i Popoli. L Associazione,altresì,nel rispetto delle motivazioni umanitarie che portarono Marco Di Martino a scegliere lo studio della Medicina, intende esaltarne l importanza attraverso specifiche, apposite iniziative. L Associazione si basa sul principio della libera adesione ed è retta dalla volontà democraticamente espressa dai Soci. Art. 3 - Attività istituzionali Per la realizzazione diretta ed indiretta delle proprie finalità associative, come definite nel precedente articolo 2, l Onlus può: 1. operare in accordo con altre Associazioni e Istituzioni italiane o straniere per il raggiungimento dei fini sociali; 2. promuovere ed organizzare viaggi in Italia e all estero attinenti allo scopo sociale; 3. organizzare convegni, spettacoli, mostre, giornate di studio; 4. concedere borse e/o assegni di studio e/o corsi di formazione a soggetti meritevoli e/o bisognosi che promuovano le finalità dell Associazione; 5. utilizzare nel perseguimento delle attività sociali mezzi di comunicazione tradizionali e telematici. Non possono essere realizzate attività diverse da quelle previste dallo Statuto, eccezion fatta per quelle ad esse direttamente interconnesse. Art. 4 - Patrimonio dell Onlus Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito: - dalle quote sociali versate dai soci; - dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell Onlus; - dai contributi, erogazioni e lasciti diversi; - dalle quote associative annuali; - da proventi di iniziative assunte dall Onlus nel rispetto delle proprie finalità istituzionali; - dagli utili e avanzi di gestione.

Utili e avanzi di gestione verranno impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse. E vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o a favore di altre Onlus che fanno parte della medesima struttura. Art. 5 - Esercizio sociale L esercizio sociale dell Associazione va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ciascun anno. Entro tre mesi dalla chiusura dell esercizio il Consiglio Direttivo predispone il bilancio preventivo dal quale risultano analiticamente le entrate e le uscite dell Associazione, nonché il presumibile fabbisogno del successivo esercizio. Il bilancio d esercizio viene redatto materialmente dal Segretario-tesoriere, approvato dal Consiglio Direttivo e sottoposto al vaglio dell assemblea dei soci secondo modalità e termini previsti dal presente Statuto. Art. 6 - Soci e Sostenitori Possono far parte dell Associazione persone fisiche senza limitazione d età, Associazioni enti pubblici e privati, che diano pieno affidamento per l attuazione dei programmi statutari e che condividano le ispirazioni di fondo che animano l Associazione. Il numero dei soci è illimitato. L adesione all Associazione è volontaria ed avviene secondo modalità e termini previsti dal presente Statuto. Sono ammessi a far parte dell Associazione le seguenti categorie: - Soci fondatori: sono tutti coloro che hanno partecipato alla fondazione dell Associazione, che hanno versato e verseranno la quota minima di patrimonio sociale oltre alla quota annuale di associazione come stabilite rispettivamente dall Assemblea e dal Consiglio Direttivo. - Soci ordinari: sono tutti coloro che aderiranno successivamente alla Onlus, previa presentazione da parte di almeno due soci fondatori; l acquisizione della predetta qualifica avverrà a seguito di apposita delibera del Consiglio Direttivo, che si pronuncerà con la maggioranza qualificata dei due terzi dei suoi componenti. I soci ordinari svolgono attività di divulgazione e/o promozione dell Associazione, hanno diritto di partecipare a tutte le manifestazioni e attività della stessa Associazione, non sottoscriveranno la quota di patrimonio sociale ma verseranno la quota annuale di associazione. Ciascun socio ordinario ha inoltre diritto di partecipazione e voto in seno all assemblea e può liberamente candidarsi ed essere votato in occasione del rinnovo delle cariche sociali. Art. 7 - Diritti e doveri dei soci Ciascun socio ha diritto di partecipazione e di voto in seno all assemblea e può liberamente candidarsi ed essere votato in occasione del rinnovo delle cariche sociali. Tutti i soci e i sostenitori sono tenuti:

1. alla osservanza del presente Statuto, dell eventuale relativo regolamento d attuazione, degli altri eventuali regolamenti interni e di tutte le delibere assunte dagli Organi sociali nel rispetto delle disposizioni statutarie; 2. a frequentare l Associazione, collaborando con gli Organi sociali per la realizzazione delle finalità associative; 3. a mantenere comportamenti di lealtà e probità sia all interno che all esterno dell Associazione, comunque ispirati ai principi della solidarietà e del rispetto, rappresentativi dello scopo dell Associazione e in ogni caso non in contrasto con le norme statutarie; 4. al pagamento della quota associativa annuale e delle altre eventuali quote richieste per la partecipazione a determinate iniziative, secondo le modalità ed i termini fissati dal Consiglio Direttivo. La conservazione della qualità di socio o di sostenitore è subordinata al pagamento della quota associativa annuale. I soci sono inoltre obbligati alla copertura del disavanzo di gestione. Art. 8 - Perdita della qualità di socio I soci e i sostenitori possono essere esclusi dall Associazione per i seguenti motivi: 1. quando non ottemperino alle disposizioni del presente statuto, nonché a tutte le delibere adottate dagli Organi sociali secondo le prescrizioni statutarie; 2. quando, senza giustificato motivo, si rendano morosi nell eventuale pagamento della quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo; 3. quando, in qualunque modo, arrechino danni all Associazione; 4. per decesso, dimissioni o indegnità. L esclusione è sancita dal Consiglio Direttivo con voto unanime e la sua decisione è inappellabile. Nulla spetta ai Soci o sostenitori esclusi, dimessi o deceduti. Art. 9 - Organi sociali Gli organi sociali dell associazione sono: - l Assemblea dei Soci - il Consiglio Direttivo - il Presidente dell Associazione - il Vice Presidente dell associazione - il Segretario-tesoriere - il Collegio dei Revisori dei Conti - il Collegio dei Probi Viri Art. 10 - Assemblea dei soci Sono ammessi in Assemblea tutti i Soci maggiorenni in regola con il pagamento della quota associativa annuale. I Soci sono convocati in assemblea almeno una volta all anno per approvare il bilancio, deliberare sulla quota minima di patrimonio sociale, sulle linee programmatiche, sulle modifiche di Statuto e su quant altro previsto nel presente statuto. L Assemblea dei soci può essere ordinaria e straordinaria.

Le Assemblee sono convocate dal Presidente dell Associazione con annuncio scritto rivolto ad ogni socio almeno quindici giorni prima della data fissata per l adunanza, nonchè mediante affissione dell avviso di convocazione in apposita bacheca presso la sede sociale,oppure tramite pubblicazione sul sito internet nonché comunicazione via e-mail. L avviso di convocazione deve contenere la data, l ora ed il luogo dell adunanza, nonché l elenco degli argomenti da trattare. L Assemblea Ordinaria viene convocata almeno una volta l anno, entro il mese di giugno e, comunque, in tempo utile per l approvazione del bilancio consuntivo nei termini di legge. L Assemblea Straordinaria è convocata tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo reputi necessario, ovvero ogni qualvolta ne facciano richiesta almeno 2/3 dei soci. In quest ultimo caso l assemblea dovrà aver luogo entro 30 giorni dalla data in cui viene richiesta. L Assemblea in sede ordinaria: 1. approva le linee generali del programma di attività per l anno sociale, su proposta del Consiglio Direttivo; 2. approva il bilancio consuntivo, come predisposto dal Consiglio Direttivo; 3. delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale, che il Consiglio Direttivo riterrà di sottoporle; 4. provvede alla elezione dei membri del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri; 5. delibera su ogni altra questione ordinaria ad essa riservata dalla legge o dallo Statuto. L Assemblea in sede straordinaria: 1. delibera le modificazioni del presente Statuto; 2. delibera lo scioglimento dell Associazione in conformità a quanto previsto dal presente Statuto; 3. delibera su ogni altra questione straordinaria ad essa spettante in base alla legge o allo Statuto. L Assemblea Ordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sia presente la maggioranza dei soci, direttamente o per delega, concessa con la limitazione di una delega per Socio, e delibera a maggioranza dei presenti. L Assemblea Ordinaria in seconda convocazione delibera a maggioranza soci dei presenti. L Assemblea Straordinaria delibera in prima convocazione con il voto favorevole dei 3/4 dei soci aventi diritto,presenti direttamente o per delega. L assemblea straordinaria in seconda convocazione è valida quando sia presente direttamente o per delega il 50% dei soci e delibera con il voto dei 3/4 dei presenti. L Assemblea, sia in sessione Ordinaria che Straordinaria, è sempre presieduta dal Presidente dell Associazione o, in sua mancanza, dal Vice Presidente o, in mancanza di entrambi, dal Consigliere più anziano di età. La convocazione dell Assemblea può essere richiesta per iscritto dal 30% dei soci che proporranno un ordine del giorno. Il Consiglio Direttivo è obbligato ad espletarne le formalità. Il Presidente dell assemblea nomina un segretario. Le deliberazioni adottate dall assemblea devono essere riportate su apposito libro dei verbali a cura del Segretario e da questi sottoscritte insieme al Presidente.

Tutte le deliberazioni devono essere portate a conoscenza dei soci e dei sostenitori non intervenuti. La pubblicità delle delibere si attua mediante affissione del relativo verbale presso la sede sociale e possibilmente tramite pubblicazione sul sito internet. Le delibere approvate dall Assemblea dei soci nel rispetto delle norme contenute nel presente Statuto, obbligano tutti i soci dell Associazione, compresi quelli dissenzienti, non intervenuti o astenuti dal voto, nonché i sostenitori. Art. 11 - Consiglio Direttivo Il Consiglio Direttivo è l Organo d amministrazione e di direzione dell Associazione ed è dotato dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione riconosciutigli dalla legge e dallo Statuto. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero variabile da 3 a 7 membri scelti tra tutti i soci. Dura in carica tre anni e i suoi membri sono sempre rieleggibili. Tutti i consiglieri sono eletti dall assemblea dei soci attraverso regolari elezioni, secondo modalità e termini contenute nel presente statuto. Al suo interno il Consiglio nomina un Presidente, un Vice Presidente ed un Segretario-tesoriere. E prevista la carica di Presidente Onorario, che potrà essere assegnata anche a personalità esterne all Associazione particolarmente qualificate nell impegno sociale e/o umanitario, con decisione assembleare adottata con maggioranza prevista per l assemblea straordinaria. La carica di Presidente Onorario viene a decadere per decesso, dimissioni o esclusione. Oltre che nei casi previsti dalla legge, quali fallimento, interdizione, condanna penale, reati contro il patrimonio, ecc, l esclusione può avvenire per indegnità. L esclusione è sancita dall assemblea dei soci con la maggioranza prevista per l assemblea straordinaria e la sua decisione è inappellabile. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni volta che sia necessario e, in ogni caso, almeno una volta l anno per la redazione del bilancio. E investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria, con la limitazione delle deliberazioni di spesa che non possono impegnare l associazione per un debito globale superiore al valore totale delle quote associative annuali. Il debito globale viene calcolato tenendo conto delle situazioni debitorie in atto e dei costi in formazione nel periodo sino alla fine dell esercizio in corso e per i successivi dodici mesi. Per le spese di ammontare superiore è competente l assemblea che delibera con la maggioranza prevista per l assemblea straordinaria. Il Consiglio delibera validamente quando sia presente la maggioranza dei suoi membri. Le decisioni del Consiglio sono prese a maggioranza ed in caso di parità prevale il voto del Presidente. La rappresentanza legale spetta al Presidente, che con la sua firma impegna l Associazione ed ha il potere di quietanza a favore di soggetti privati ed enti pubblici. In caso di urgenza il Presidente esercita i poteri propri del Consiglio, salvo ratifica dell operato alla prima riunione utile. Per ogni riunione del Consiglio viene redatto un verbale sottoscritto da tutti i presenti. Il consiglio convoca l assemblea secondo quanto stabilito dall art. 9 del presente Statuto. Art. 12 - Presidente dell Onlus Il Presidente è il rappresentante legale dell Associazione, nonché Presidente dell Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo. Egli rappresenta l Associazione sia di fronte ai terzi che in giudizio.

Il Presidente è responsabile generale del buon andamento degli affari sociali e cura gli interessi dell Associazione, facendosi portavoce delle aspettative, delle idee e delle opinioni degli iscritti. Il Presidente ha la firma sociale sugli atti che impegnano l Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi. Fermi restando i poteri di presidenza che gli spettano in virtù di altre disposizioni contenute nel presente statuto, il Presidente esercita i seguenti poteri: 1. cura l attuazione delle deliberazioni assembleari e del consiglio direttivo; 2. assume diritti ed obblighi per conto dell Associazione, essendone stato preventivamente autorizzato dal Consiglio Direttivo e/o dall assemblea dei soci, per quanto di loro competenza; 3. delega, se lo ritiene opportuno, in via temporanea o permanente, parte delle sue competenze al Vice Presidente o ad uno o più Consiglieri; 4. sovrintende e controlla l operato del Segretario-Tesoriere; 5. stabilisce quali iniziative sia opportuno intraprendere per la realizzazione del programma annuale dell Associazione, sottoponendole poi all approvazione del consiglio direttivo; 6. esercita ogni altro potere a lui riconosciuto dalla legge o dallo Statuto. Art. 13 Revisori dei conti La gestione dell Associazione è controllata da un collegio dei Revisori dei conti, costituito da tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall assemblea dei soci. I Revisori restano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il Collegio accerta la regolare tenuta della contabilità sociale, redige la relazione allegata ai bilanci annuali, accerta periodicamente la consistenza di cassa e procede, anche attraverso l iniziativa individuale dei suoi componenti, ad atti di ispezione e controllo. Art. 14 - Scioglimento dell Onlus Lo scioglimento dell Associazione è deliberato a maggioranza dei soci intervenuti in assemblea straordinaria dietro proposta del Consiglio Direttivo, per i seguenti motivi: 1. mancato conseguimento dell oggetto sociale e/o impossibilità sopravvenuta di conseguirlo; 2. impossibilità di funzionamento per il venir meno del numero dei soci indispensabili per il perseguimento dei fini; 3. ogni altra causa che dovesse compromettere le ispirazioni di fondo che animano l Associazione e/o che dovesse impedire lo svolgimento dell attività. In caso di scioglimento dell Associazione, per qualunque causa, l Assemblea dei soci in sessione straordinaria deciderà anche in merito alla destinazione del patrimonio residuo che dovrà essere destinato ad altre Associazioni non lucrative con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità. Art. 15 - Probi viri e clausola arbitrale Tutte le controversie che dovessero insorgere fra gli organi dell Associazione, e fra l Associazione ed i Soci, saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di un Consiglio di Probiviri scelti fra i soci maggiorenni in regola con il pagamento della quota associativa, dall Assemblea dei Soci. Il collegio dei Probiviri giudicherà ex bono et quo senza formalità ed il loro lodo sarà inappellabile per le parti in controversia.