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Civile Ord. Sez. 6 Num. 23225 Anno 2018 Presidente: D'ASCOLA PASQUALE Relatore: CRISCUOLO MAURO Data pubblicazione: 27/09/2018 ORDINANZA sul ricorso 27530-2016 proposto da: LIVERANI ANTONIO, elettivamente domiciliato in ROMA, V.LE DEI PARIOLI 76, presso lo studio dell'avvocato SEVERINO D'AMORE, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso; - ricorrente - contro LAVARINO PIERO, LAVARINO ANDREA, LAVARINO LINA CLORINDA, LAVARINO GIOVANNI, domiciliati in ROMA presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, e rappresentati e difesi dall'avvocato ELENA FERRACINI e CARLO AIELLO giusta procura in calce al controricorso; - con troricorrenti - nonchè contro

COMANDU' PIER FRANCO, EQUITALIA NORD SPA 07244730961; - intimati - avverso la sentenza n. 629/2016 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 20/04/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/06/2018 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO; MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Lavarino Lina Clorinda e Lavarino Andrea, figli della defunta Liverani Rita, nel 2011 convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Torino lo zio Liverani Antonio Renzo, al fine di procedere allo scioglimento della comunione esistente sugli immobili in Torino alla via Turati ed alla via San Domenico, derivante dalla successione della nonna Giannotti Lina, la quale aveva disposto delle proprie sostanze con testamento olografo pubblicato in data 9/6/1988. Aggiungevano che con precedente sentenza della Corte d'appello di Torino era stata determinata la misura della loro partecipazione alla comunione ereditaria nella quota di 2/27 pro capite, e che al giudizio doveva partecipare anche Uniriscossioni S.p.A., poi divenuta Equitalia Nord S.p.A., che aveva iscritto ipoteca legale sugli immobili ubicati alla via Turati. Si costituiva il Liverani che non si opponeva allo scioglimento della comunione, ma assumeva che la de cuius in vita aveva simulatamente venduto alla dante causa degli attori un immobile in Torino alla via Massena n. 109, avendo in realtà posto in essere una donazione, in favore, oltre che della figlia, anche del genero Lavarino Piero. Disposta la chiamata in causa di Lavarino Piero, di Lavarino Giovanni, altro fratello degli attori, e di Comandù Pier Franco, Ric. 2016 n. 27530 sez. M2 - ud. 15-06-2018-2-

secondo marito di Liverani Rita, il Tribunale adito con la sentenza del 25/9/2013 rigettava la riconvenzionale, osservando che non essendo stata proposta azione di riduzione, ed avendo il convenuto agito solo come erede della pretesa donante, l'azione di simulazione si prescriveva nel termine di 10 anni dal compimento dell'atto, termine che era già decorso alla data di proposizione della riconvenzionale, non potendosi attribuire efficacia interruttiva alla missiva del 7 aprile 2008. La Corte d'appello di Torino, con la sentenza n. 629 del 20/4/2016 rigettava l'appello del convenuto rilevando che l'atto impugnato si presentava a tutti gli effetti come una compravendita, essendo riportato anche il prezzo, e mancando qualsivoglia prova in merito alla natura simulata dell'atto. Inoltre, andava confermata l'affermazione secondo cui il Liverani aveva agito quale erede della de cuius, in quanto la simulazione non era funzionale ad una domanda di riduzione, ma al solo obiettivo di far rientrare i beni nella massa da dividere. Del pari doveva confermarsi la prescrizione della domanda di simulazione, ritenendo condivisibile la giurisprudenza secondo cui qualora l'azione di simulazione sia esperita dall'erede, al fine di far accertare che il bene continua a far parte della massa comune, anche tramite l'istituto della collazione, la prescrizione decorre dalla data del compimento dell'atto e non dalla diversa data di apertura della successione, sicchè alla data di proposizione della domanda riconvenzionale, era abbondantemente maturata la prescrizione decennale. Per la cassazione della sentenza della Corte d'appello ha proposto ricorso Liverani Antonio sulla base di quattro motivi. Ric. 2016 n. 27530 sez. M2 - ud. 15-06-2018-3-

Lavarino Lina Clorinda, Lavarino Andrea, Lavarino Giovanni e Lavarino Piero hanno resistito con controricorso. Gli altri intimati non hanno svolto difese in questa fase. Il ricorso è inammissibile, in quanto tardivamente proposto, dovendosi sul punto accogliere la specifica eccezione sollevata da parte dei controricorrenti. Ed, infatti, premessa l'applicabilità alla fattispecie del termine semestrale di cui all'art. 327 c.p.c., quale scaturente dalla novella di cui alla legge n. 69/2009 (trattandosi di giudizio introdotto in primo grado in data successiva al 4 luglio 2009), il termine per la proposizione de ricorso veniva scadere il 21/11/2016 (considerato che la sentenza impugnata è stata pubblicata in data 20/4/2016, e tenuto conto del periodo di sospensione feriale). La notifica del ricorso è stata effettuata a mezzo posta elettronica certificata, ed a mente del D.L. n. 179 del 2012, art. 16 quater, comma 3, la notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione prevista del D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68, art. 6, comma 1, e, per il destinatario, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna prevista dal D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68, art. 6, comma 2. Nel caso in esame la notifica del ricorso in esame si è perfezionata, a tenore della norma citata, alle ore 23.47 del giorno 21 novembre 2016, come risulta dalla ricevuta di accettazione. Tuttavia ai sensi del citato D.L. n. 179 del 2012, conv. nella legge n. 221 del 2012, art. 16-septies (Tempo delle notificazioni con modalità telematiche), si prevede che "la disposizione dell'art. 147 c.p.c. si applica anche alle notificazioni eseguite con modalità telematiche. Quando è Ric. 2016 n. 27530 sez. M2 - ud. 15-06-2018-4-

eseguita dopo le ore 21, la notificazione si considera perfezionata alle ore 7 del giorno successivo". Il richiamato art. 147 c.p.c. (Tempo delle notificazioni) nella vigente formulazione applicabile ratione temporis - dispone che le notificazioni dal 1 ottobre al 31 marzo non possono farsi prima delle ore 7 e dopo le ore 19 (prima delle ore 6 e dopo le ore 20 dal 1 aprile al 30 settembre). Ritiene il Collegio che debba darsi continuità a quanto di recente affermato da Cass. n. 8886/2016, secondo cui l'art. 16 septies del d.l. n. 179 del 2012, conv. con modif. dalla I. n. 221 del 2012, non prevede la scissione tra il momento di perfezionamento della notifica per il notificante ed il tempo di perfezionamento della notifica per il destinatario, espressamente disposta, invece, ad altri fini, dall'art. 16 quater dello stesso d.i., ritenendosi quindi tardiva la notifica del ricorso per cassazione affermando che si era perfezionata, sia per il notificante che per il notificato, il giorno successivo a quello di scadenza del termine per l'impugnazione, poiché eseguita dopo le ore 21 di quest'ultimo giorno. Infine tale orientamento è stato da ultimo ribadito da Cass. n. 30766/2017, la quale ha affermato che in tema di notificazione con modalità telematica, l'art. 16 septies del d.l. n. 179 del 2012, conv. con modif. nella I. n. 221 del 2012, si interpreta nel senso che la notificazione richiesta, con rilascio della ricevuta di accettazione dopo le ore 21.00, ai sensi dell'art. 3 bis, comma 3, I. n. 53 del 1994, si perfeziona alle ore 7.00 del giorno successivo, secondo la chiara disposizione normativa, intesa a tutelare il diritto di difesa del destinatario della notifica senza condizionare irragionevolmente quello del mittente. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto tardiva la notifica del ricorso per cassazione perché la ricevuta di accettazione recava un Ric. 2016 n. 27530 sez. M2 - ud. 15-06-2018-5-

orario successivo alle ore 21.00 del giorno di scadenza del termine per l'impugnazione). Ne consegue che, in relazione al caso in esame, la notifica deve considerarsi ex lege perfezionata in data 22 novembre 2016, e quindi allorquando il termine perentorio per la proposizione del ricorso era ormai scaduto. Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Nulla per le spese per gli intimati che non hanno svolto attività difensiva. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater dell'art. 13 del testo unico di cui al d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione. PQM Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al rimborso delle spese in favore dei controricorrenti che liquida in complessivi C 3.700,00 di cui C 200,00 per esborsi, oltre spese generali pari al 15 % sui compensi, ed accessori come per legge; Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.p.r. n. 115/2002, inserito dall'art. 1, co. 17, I. n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente del contributo unificato dovuto per il ricorso principale a norma dell'art. 1 bis dello stesso art. 13. Ric. 2016 n. 27530 sez. M2 - ud. 15-06-2018-6-

Così deciso nella camera di consiglio del 15 giugno 2018