CONTRATTO DI ASSICURAZIONE PER GLI INFORTUNI DA CIRCOLAZIONE

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CONTRATTO DI ASSICURAZIONE PER GLI INFORTUNI DA CIRCOLAZIONE Guard Rail Il presente Fascicolo Informativo contenente a) Nota Informativa b) Condizioni di assicurazione deve essere consegnato al contraente prima della sottoscrizione del contratto o, dove prevista, della proposta di assicurazione. Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa. FASCICOLO INFORMATIVO Mod. NF54N- Ed. 02/2012 Mod. NF54N ed. 02/2012 Pagina 1 di 5

NOTA INFORMATIVA PRODOTTO GUARD RAIL ASSICURAZIONE PER GLI INFORTUNI DA CIRCOLAZIONE La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell ISVAP. Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della Polizza. A. INFORMAZIONI SULL IMPRESA DI ASSICURAZIONE 1. Informazioni generali LIGURIA SOCIETA DI ASSICURAZIONI S.p.A., società per azioni di diritto italiano, ha sede legale in Milano(MI) (Italia): 20161 - Via Senigallia, 18/2; tel. (+39) 02 6402.1 Sito Internet: www.liguriassicurazioni.it, E-mail: assistenza.clienti@liguriassicurazioni.it La Società è autorizzata all esercizio dell attività assicurativa a norma art. 65 R.D.L. 29-4-1923 n. 966 (G.U. 14-5-1923 n. 112), è iscritta alla Sez. I dell Albo Imprese presso l Isvap al n. 1.00009 e appartiene al gruppo assicurativo Fondiaria- SAI, iscritto all Albo dei gruppi assicurativi al n. 030. 2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell impresa In base all ultimo bilancio approvato il patrimonio netto dell Impresa è pari ad 65.448.285 con capitale sociale pari ad 36.800.000 e totale delle riserve patrimoniali pari ad 28.648.285. L indice di solvibilità (da intendersi quale il rapporto fra l ammontare del margine di solvibilità disponibile e l ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente) riferito alla gestione dei rami danni è pari a 118,97%. Gli eventuali aggiornamenti, non derivanti da innovazioni normative, alle informazioni contenute nelle presente Nota sono pubblicati sul sito della Compagnia www.liguriassicurazioni.it. B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO GLOSSARIO Le definizioni di cui al presente Glossario riprendono quelle contenute nelle condizioni di assicurazione: - "Assicurato": il soggetto il cui interesse è protetto dall assicurazione - "Assicurazione": il contratto di assicurazione - "Contraente": il soggetto che stipula l assicurazione - Gessatura : applicazione di apparecchi gessati o di equivalenti tutori immobilizzanti - "Indennizzo": la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro - "Polizza": il documento che prova l'assicurazione - "Premio": la somma dovuta dal Contraente alla Società - Ricovero : la degenza comportante pernottamento in istituto di cura regolarmente autorizzato a fornire assistenza sanitaria ospedaliera - "Rischio": la probabilità che si verifichi il sinistro - "Società": la Società assicuratrice - "Sinistro": il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione - Veicoli tipo1 : autovetture e autocarri di peso complessivo fino a 3.500 kg e natanti da diporto fino a 25 T.S.L. - Veicoli tipo2 : ciclomotori, motocicli e autocarri di peso complessivo oltre 3.500 kg Il contratto viene offerto con tacito rinnovo annuale, con possibilità però per il Contraente e la Società di accordarsi ai fini del non tacito rinnovo. Mod. NF54N ed. 02/2012 Pagina 2 di 5

AVVERTENZA: in caso di stipula con tacita proroga la disdetta deve essere comunicata dal Contraente alla Società - o viceversa - con lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza. Per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto dall art. 8 delle Condizioni Generali di Assicurazione. 3. Coperture assicurative offerte Limitazioni ed esclusioni Il contratto offre all Assicurato la copertura assicurativa in caso di Infortunio occorso durante la circolazione stradale, in base alla scelta delle combinazioni opzionali indicate in polizza, in qualità di conducente o in qualità trasportato, passeggero o pedone. La polizza prevede la corresponsione di un Indennizzo sulla base delle seguenti coperture assicurative, attive in base a scelte liberamente esercitate dall Assicurato nell ambito delle combinazioni previste dalla Scheda di Polizza, con l avvertenza che in caso di opzione della copertura per nucleo familiare, le somme saranno suddivise secondo il numero dei componenti il Nucleo Familiare. Le coperture assicurative previste sono le seguenti : Morte, con pagamento della Somma Assicurata ai beneficiari designati in Polizza o, in loro mancanza, agli eredi; Invalidità permanente, con pagamento dell Indennizzo a seconda della percentuale di Invalidità permanente accertata, secondo i criteri di quantificazione espressi agli art. 12.2 e 12.3 delle Condizioni Generali di assicurazione, con l eccezione delle invalidità permanenti inferiori al 3% della totale, secondo quanto disposto all art. 12.4 delle Condizioni Generali di Assicurazione; Rimborso spese di cura, con pagamento - fra le altre voci di spesa - di onorari medici, rette di degenza, accertamenti diagnostici, terapie fisiche e acquisto / noleggio di protesi Diaria giornaliera per ricovero per applicazione di gessatura/immobilizzazione, con pagamento della somma pattuita per ciascun giorno di ricovero fino a un massimo di 300 giorni per Infortunio e un massimo di 120 giorni per la gessatura. La diaria da ricovero non è cumulabile con quella da gessatura. Per gli aspetti di maggiore dettaglio su tutte le coperture assicurative sopra elencate si rinvia a quanto previsto al capitolo 3 Garanzie delle Condizioni Generali di Assicurazione. AVVERTENZA: le coperture assicurative sopra elencate contengono limitazioni ed esclusioni di operatività o condizioni di sospensione delle garanzie che possono comportare la riduzione o il mancato pagamento dell Indennizzo; per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia alla consultazione delle Condizioni Generali di Assicurazione. AVVERTENZA: le coperture assicurative sopra elencate contengono limiti massimi di Indennizzo, nonché Franchigie (espresse in punti percentuali di Invalidità, in giorni o in cifra fissa) che possono comportare la riduzione o il mancato pagamento dell Indennizzo stesso. Per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto alle Condizioni generali di Assicurazione. Esempio di Franchigia assoluta: Somma Assicurata pari a Euro 100.000, Invalidità permanente pari al 10%, Franchigia pari al 3%, Indennizzo pari a Euro 7.000. 4. Dichiarazioni dell assicurato in ordine alle circostanze del rischio Nullità AVVERTENZA: eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare la perdita del diritto all Indennizzo o la nullità del contratto stesso. Per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto dall art. 1 delle Condizioni Generali di Assicurazione. 5. Aggravamento e diminuzione del rischio L Assicurato/Contraente deve comunicare in forma scritta alla Società ogni aggravamento del rischio, pena la possibile perdita del diritto all Indennizzo/Risarcimento o la cessazione del contratto stesso. E altresì possibile comunicare l avvenuta diminuzione del rischio: in tal caso la Società si impegna a sostituire e riformulare il contratto sulla base delle nuove esigenze. Per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto dagli artt. 6 e 7 delle Condizioni Generali di Assicurazione. A titolo esemplificativo costituisce aggravamento di rischio una variazione del tipo di veicolo utilizzato: ad esempio, quando ad un veicolo classificato come autoveicolo corrisponde, nella realtà un autocarro di peso superiore a Kg. 3.500. 6. Premi La periodicità di pagamento del Premio è annuale. Su richiesta del Contraente, il Premio può essere frazionato in rate semestrali: in tal caso, la Società si riserva di applicare un aumento del premio, comunque non superiore al 2,0% sul Premio annuo lordo. I Premi devono essere pagati presso l intermediario al quale è assegnata la Polizza oppure alla Società. Gli oneri fiscali relativi alla Polizza sono a carico del Contraente. Il Premio può essere corrisposto in contanti, nei limiti previsti dalla normativa vigente e dall art. 47 del Regolamento ISVAP n 5/2006, e con gli altri mezzi di pagamento consentiti dalla legge e attivati presso l intermediario. Mod. NF54N ed. 02/2012 Pagina 3 di 5

AVVERTENZA: se la Polizza è stipulata con durata poliennale il Premio viene calcolato con applicazione di una riduzione rispetto a quello previsto per la durata annuale (1 comma art. 1899 Codice Civile, come modificato dall art. 21 Legge n 99/2009). Qualora siano concedibili ulteriori sconti di Premio sul singolo contratto, l intermediario illustra al Contraente le condizioni di applicabilità degli stessi. 7. Rivalsa AVVERTENZA: Relativamente agli indennizzi pagati, la Società rinuncia a favore dell Assicurato e dei suoi aventi causa al diritto di rivalsa di cui all art. 1916 del codice civile, verso i terzi responsabili dell infortunio. 8. Diritto di recesso AVVERTENZA: In caso di Sinistro il Contraente e la Società possono recedere dal contratto, nel rispetto dei termini e delle modalità di cui all art. 17 delle Condizioni Generali di Assicurazione. Se il contratto è stato stipulato con durata pluriennale il Contraente ha comunque facoltà di recedere, trascorsi cinque anni, senza oneri e con preavviso di sessanta giorni (1 comma art. 1899 Codice Civile, come modificato dall art. 21 Legge n 99/2009). 9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto Le ricordiamo che, ai sensi dell'articolo 2952 del Codice Civile (così come modificato dal Decreto Legge n. 134 del 28/8/2008 convertito in Legge n. 166 del 27/10/2008), i diritti derivanti dal contratto di assicurazione, diversi da quello relativo al pagamento delle rate di Premio, si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro questo l'azione. 10. Legge applicabile al contratto Ai sensi dell'art. 185 del D. Lgs. N. 209/2005 e dell art. 30 comma 2 del Regolamento ISVAP n 35/2010, le p arti potranno convenire di assoggettare il contratto ad una legislazione diversa da quella italiana, salvi i limiti derivanti dall'applicazione di norme imperative nazionali e salva la prevalenza delle disposizioni specifiche relative alle assicurazioni obbligatorie previste dall'ordinamento italiano. LIGURIA SOCIETA di ASSICURAZIONI - S.p.A. propone di applicare al contratto che verrà stipulato la legge italiana. 11. Regime fiscale Al contratto si applica sul Premio imponibile l aliquota fiscale vigente al momento della stipula della polizza, pari al 2,5%. C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI 12. Sinistri Liquidazione dell Indennizzo AVVERTENZA: Il Sinistro si intende avvenuto al verificarsi dell Infortunio. Il Contraente/Assicurato deve dare avviso scritto del Sinistro alla Società entro 10 giorni dall Infortunio o dal momento in cui ne ha avuto la possibilità, corredando la denuncia di sinistro da un certificato rilasciato da Pronto Soccorso Ospedaliero. Per gli aspetti di maggiore dettaglio sull intera procedura liquidativa si rinvia a quanto previsto all art. 9 Denuncia di infortunio ed obblighi relativi delle condizioni generali di Assicurazione. 13. Reclami Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla Società, al seguente indirizzo: LIGURIA Società di Assicurazioni Spa Ufficio Reclami Via Senigallia, 18/2 20161 MILANO (MI) Telefax: 02.6402.8105 E.Mail: ufficio.reclami@liguriassicurazioni.it Qualora l esponente non si ritenga soddisfatto dell esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all Isvap Servizio Tutela degli Utenti Via del Quirinale, 21 00187 ROMA, corredando l esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. Per la risoluzioni di liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all ISVAP o direttamente al sistema estero competente chiedendo l attivazione della procedura FIN-NET. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. Mod. NF54N ed. 02/2012 Pagina 4 di 5

D. ARBITRATO AVVERTENZA: Per la risoluzione di controversie di natura medica sulla indennizzabilità del Sinistro e su causa, natura e conseguenze dell Infortunio le parti possono demandare la decisione a un collegio arbitrale secondo la procedura definita all art. 16 Controversie sulla liquidazione dei danni delle Condizioni di Assicurazione, ferma restando la competenza esclusiva dell Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. Il collegio medico risiede nel comune che sia sede dell istituto di medicina legale più vicino al luogo di residenza dell Assicurato. LIGURIA Società di Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa. Il rappresentante legale Dr. Giorgio Marchegiani Mod. NF54N ed. 02/2012 Pagina 5 di 5