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INTERPELLANZA DEL CONSIGLIERE MANUEL ALIVESI SU DISAGIO SOCIALE NUOVE POVERTA' POLITICA DEI TRIBUTI COMUNALI: MODIFICA CALCOLO TASI 2014, ORDINANZA DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO N. 9 DEL 9.4.2014, INSERIMENTO DETRAZIONI SULLA BASE DELLA RENDITA CATASTALE, DEL REDDITO FAMILIARE E PER FIGLI A CARICO PREMESSO CHE il 9 aprile 2014 il Commissario straordinario ha adottato la deliberazione con la quale ha stabilito che l aliquota di base della TASI è pari al 1 per mille; Che il comune, con deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai sensi dell articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l aliquota fino all azzeramento; CHE il comune, con deliberazione, può determinare l aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all aliquota massima consentita dalla legge statale per l IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille; CHE con deliberazione del Commissario straordinario, assunta con i poteri del Consiglio comunale, è stato approvato il regolamento per la disciplina della IUC (imposta unica comunale) nel quale sono previste per la TASI le seguenti riduzioni: 1. abitazione con unico occupante: 50%; 2. abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo: 10%; 3. locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibite ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente: 30%; 4. abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero: 50%; 5. fabbricati rurali ad uso abitativo: 70%; CHE sono esentate dal pagamento TASI le famiglie che dichiarano un reddito ISEE non superiore a 6.501,00; CHE il Consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI, con l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili; CHE il termine per deliberare le aliquote dei tributi locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; CHE a decorrere dall anno d imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate 1

al Ministero dell economia e delle finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l approvazione del bilancio di previsione; CHE deliberava: 1. di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento; 2. di determinare le seguenti aliquote per l applicazione della componente TASI (tributo servizi indivisibili) anno 2014: aliquota zero per mille (abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze); aliquota 2 per mille (abitazione principale nelle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7 e relative pertinenze); aliquota zero per mille (categorie catastali D/5, D/8, abitazioni non locate, aree edificabili e terreni agricoli); aliquota 1,5 per mille per tutti gli altri immobili; aliquota 1 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale; 3. di dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell IMU per ciascuna tipologia di immobile non è superiore all aliquota massima consentita dalla legge statale per l IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile; 4. di determinare le seguenti riduzioni: a) abitazione con unico occupante: 50%; b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo: 10%; c) locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibite ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente: 30%; d) abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero: 50%; e) fabbricati rurali ad uso abitativo: 70%; 5. di esentare dal pagamento della TASI le famiglie che dichiarano un reddito ISEE non superiore a 6.501,00; 6. di stabilire che nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare, l'occupante versa la TASI nella misura del 30 per cento (30%) dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando le aliquote e le riduzioni determinate con il presente atto, e la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull unità immobiliare; 7. di individuare i seguenti servizi indivisibili: (omissis) ; 8. di dare atto che tali aliquote e riduzioni decorrono dal 1 gennaio 2014; 2

9. di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI si rimanda al regolamento della IUC; 10.di inviare la presente deliberazione al Ministero dell economia e delle finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l approvazione del bilancio di previsione; CONSIDERATO CHE in molte Città e soprattutto in molti Paesi della Sardegna le Amministrazioni diligenti ed attente ai gravi disagi della cittadinanza hanno trovato il modo di esentare totalmente le prime case dalla TASI e che in alcuni casi tale tassa è stata annullata totalmente stabilendo l aliquota zero ; CHE già in occasione della prima scadenza del 16 giugno scorso l amministrazione non ha voluto accogliere alcun tipo di proposta in merito all introduzione di più equi criteri di applicazione della TASI, senza tenere conto di alcun equilibrio di sostenibilità economica dei destinatari della tassa; CHE in città sono sempre più evidenti i segni della grave crisi che sta attanagliando il territorio e la Città di Sassari in particolare; CHE il triste fenomeno delle nuove povertà sta emergendo sempre di più; CHE oltre al già grave fardello delle tasse ordinarie il significativo aumento dei tributi comunali rischiano di trasformarsi di un autentico detonatore per l ultimo vero ammortizzatore sociale sopravvissuto fino ad oggi, ovvero le famiglie; CHE il prossimo 16 dicembre scadrà il pagamento della seconda rata o del saldo della TASI 2014; CHE il momento di grave criticità e tensione sociale in cui versa la cittadinanza, già vessata da tante altre imposte e tasse, merita di grande attenzione e ponderazione nel momento in cui si deve applicare un nuovo tributo; CHE continua lo stato di agitazione e fermento attorno alla Tasi 2014, con oltre 120.000 contribuenti sassaresi alle prese con il calcolo del tributo; CHE la Tasi 2014 è un imposta in autoliquidazione e che quindi la computazione della stessa spetta integralmente ai cittadini; CHE nonostante il tutto sia stato accompagnato dal solito carico di polemiche e recriminazioni per via di un tributo configurato male e strutturato peggio le possibilità di avere a che fare con un acconto ridotto o in alcuni casi azzerato non sono poi così remote; CHE tutto dipende dalle detrazioni Tasi 2014 che ogni singolo Comune potrà stabilire e trovare concreta applicazione con una delibera comunale; CHE in tema di detrazioni Tasi si fa generalmente riferimento ad un range di agevolazioni stabilito dai Comuni per attenuare il peso del tributo: nei primi mesi dell anno l amministrazione ha lamentato la mancanza di risorse 3

necessarie a sostenere economicamente i servizi indispensabili, ecco che i vertici statali hanno deciso di concedere la facoltà di incremento delle aliquote su prima e seconda casa nella misura massima dello 0,8 per mille proprio con l intento di generare un circolo virtuoso che portasse all autofinanziamento: tutti pagherebbero così un po di più per consentire ai meno abbienti di pagare di meno; CHE sono fondamentalmente due le tipologie di detrazioni Tasi 2014 che si intende proporre con la presente interpellanza: 1. detrazioni Tasi 2014 per rendita catastale; 2. detrazioni Tasi 2014 per figli a carico; CHE al di sotto di certi limiti, i proprietari di immobili con rendite catastali più basse avrebbero così diritto a sconti diversi che in linea generale risultano inversamente proporzionali all incremento dello stesso valore della rendita catastale; CHE un discorso simile si potrebbe fare anche per le detrazioni Tasi 2014 riferite ai figli a carico, che per dare diritto a delle agevolazioni devono generalmente risultare under 26 e dimoranti nello stesso immobile in riferimento al quale si è chiamati a versare il tributo; CHE nella stragrande maggioranza dei casi le detrazioni Tasi 2014 faranno si che gli acconti si alleggeriscano ma in altri, più ridotti, potrebbero portare addirittura all esenzione dal pagamento del tributo; CHE la proposta si concretizza nell integrare la determinazione commissariale dello scorso 9 aprile, inserendo le due detrazioni sulla base della rendita catastale, tenendo conto del livello di reddito e delle detrazioni per figli a carico al di sotto dei 26 anni, cosi come illustrato nella tabella sottostante: 1. Dal tributo dovuto per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto titolare di diritto reale, esclusa quella di categoria catastale A/1, A/8 e A/9, nonché per le relative pertinenze, entrambe come definite dall'art. 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011, convertito dalla legge n. 214/2011, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare e in rapporto al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione: euro 115,00 per le abitazioni con rendita catastale fino a euro 300,00; euro 112,00 per le abitazioni con rendita catastale fino a euro 350,00; euro 99,00 per le abitazioni con rendita catastale da euro 351,00 a euro 400,00 a condizione che il reddito complessivo del soggetto passivo, come euro 87,00 per le abitazioni con rendita catastale da euro 401,00 a euro 450,00 a condizione che il reddito complessivo del soggetto passivo, come 4

euro 74,00 per le abitazioni con rendita catastale da euro 451,00 a euro 500,00, a condizione che il reddito complessivo del soggetto passivo, come euro 61,00 per le abitazioni con rendita catastale da euro 501,00 a euro 550,00, a condizione che il reddito complessivo del soggetto passivo, come euro 49,00 per le abitazioni con rendita catastale da euro 551,00 a euro 600,00, a condizione che il reddito complessivo del soggetto passivo, come euro 24,00 per le abitazioni con rendita catastale da euro 601,00 a euro 700,00, a condizione che il reddito complessivo del soggetto passivo, come La detrazione di cui al presente comma è maggiorata di 20,00 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; in tal caso l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di 60,00 euro; CONSIDERATO quanto sopra esposto con la presente interpellanza S I C H I E D E di conoscere quali provvedimenti l amministrazione intenda adottare in tema di riduzione della TASI e se intenda accogliere la proposta illustrata nella presente interpellanza; visto che la scadenza prossima è stabilita per il 16 dicembre p.v. si raccomanda di procedere senza indugio all esame della presente interpellanza e in particolare modo alla proposta di integrazione degli atti, delibere e regolamenti in materia di TASI. Sassari, 27 ottobre 2014 Firmatario il Consigliere comunale Manuel Alivesi. ILLUSTRATA E DISCUSSA NELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 20 NOVEMBRE 2014 5