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Transcript:

ACCORDO SINDACALE Tra SediciBanca S.p.A. in Amministrazione Straordinaria e per quanto di competenza - la Capo Gruppo Delta S.p.A. in Amministrazione Straordinaria, entrambe in persona dei Commissari prof. Bruno Inzitari e dott. Antonio Taverna e le seguenti RSA e le seguenti Organizzazioni Sindacali - RSA FISAC CGIL (sede di Roma di Sedicibanca S.p.A. in Amministrazione Straordinaria) in persona del Sig. Massimiliano Gurrieri; - RSA UGL (sede di Roma di Sedicibanca S.p.A. in Amministrazione Straordinaria), in persona del Sig. Marco Picco; - RSA UILCA (sede di Roma di Sedicibanca S.p.A. in Amministrazione Straordinaria), in persona della Sig.ra Silvia Franco; - l O.S. FISAC CGIL, rappresentata dalla Sig.ra Giovanna Tripodi nonché dalla Sig.ra Elena Toraldo; - l O.S. UGL, rappresentata dal e dal Sig. Massimo Bernetti; - l O.S. UILCA, rappresentata dalla Sig.ra Mariangela Verga e dal Sig. Paolo Battisti; - l O.S. FIBA-CISL, rappresentata dal Sig. Mauro Incletolli - l O.S. FABI, rappresentata da Sig. Davide Natale -l O.S. DIRCREDITO, rappresentata dal Sig. Mauro Bicchecchi premesso che: - 1 -

a. Con Comunicazione del 18 luglio 2012 (di seguito: la Comunicazione) è stata avviata dalla Capogruppo Delta S.p.A. in Amministrazione Straordinaria, nonché da Sedicibanca S.p.A. in Amministrazione Straordinaria, la Procedura Sindacale (di seguito: anche la Procedura) preventiva all applicazione della legge n. 223/91 e prevista dagli artt. 18 e 19 c.c.n.l. 8 dicembre 2007 come rinnovato con Accordo 19 gennaio 2012 per i Quadri Direttivi e il personale delle Aree Professionali dipendenti delle imprese creditizie, finanziarie, e strumentali (di seguito: il c.c.n.l.); b. la Comunicazione si intende qui richiamata e costituisce parte integrante di questo Accordo; c. la Procedura, destinata al Personale appartenente alle Aree Professionali ed i Quadri Direttivi, si è regolarmente svolta; d. durante la Procedura le Parti hanno ampiamente discusso la situazione di Sedicibanca nonché i relativi temi previsti dall art. 18 del c.c.n.l.; e. in particolare la Procedura ha dato luogo ad un costruttivo confronto nell ambito dell incontro del 30 luglio 2012, nonché in data 24 settembre 2012, durante i quali incontri Delta, anche per conto di Sedicibanca, ha ulteriormente specificato la situazione aziendale di cui alla Comunicazione e le relative esigenze; f. inoltre, a seguito di richiesta delle OO.SS., Delta ha fornito ulteriori chiarimenti in merito alle motivazioni della prevista cessazione dei rapporti di lavoro con comunicazione del 3 settembre 2012 che si intende qui richiamata e che costituisce parte integrante di questo Accordo; - 2 -

g. in particolare, Delta, nei predetti incontri e comunicazioni ha richiamato tutte le informazioni e le comunicazioni già inviate alle OO.SS. in occasione della procedura ex artt. 18 e 19 c.c.n.l. avviata con lettera del 16 marzo 2010 e di quella di mobilità ex artt. 4 e 24 L. 23 luglio 1991, n. 223 avviata con lettera del 26 luglio 2010; h. Sedicibanca, durante gli incontri, ha confermato alle OO.SS. che il numero degli esuberi era di n. 20; i. Delta, a precise condizioni di costo economico, coerenti con quanto previsto nell Accordo dell 11 giugno 2010 ed in particolare con riferimento al tema del preavviso di licenziamento - ha confermato la possibilità per SediciBanca di ricorrere alle prestazioni emergenziali del Fondo di Solidarietà di cui al D.M. 28 aprile 2000, n. 158 (Decreto 2000), e al D.M. n. 51635 del 26 aprile 2010 (Decreto 2010) e al D.M. 12 marzo 2012 n. 180 (Decreto 2012); j. Sedicibanca con lettera del 24 ottobre 2012, ha avviato la procedura ex artt. 4 e 24 della legge n. 223/1991 ove ha ribadito la situazione aziendale, le motivazioni della prevista cessazione dei rapporti di lavoro, il numero degli esuberi nella misura di n. 20 - come da allegato n. A al presente Accordo - i tempi delle programmate risoluzioni, nonché la disponibilità a ricorrere alle prestazioni emergenziali del Fondo di Solidarietà di cui ai Decreti 2000, 2010, 2012, a precise condizioni anche di sostenibilità economica; k. le OO.SS. - preso atto del carattere strutturale degli esuberi (n. 20) dichiarati nella lettera del 24 ottobre 2012 e della conseguente necessità di risolvere i relativi rapporti di lavoro, non esistendo altre possibilità di utilizzazione diversa del Personale hanno convenuto che - 3 -

lo strumento idoneo ad affrontare la situazione dei predetti esuberi, anche in coerenza con quanto previsto nell Accordo del 11 giugno 2010, consiste nell accesso alle prestazioni emergenziali nel Fondo di Solidarietà; l. le Parti danno atto della necessità di confermare la definizione della Procedura preventiva prevista dagli artt. 18 e 19 c.c.n.l. 8 dicembre 2007, come rinnovato con Accordo 19 gennaio 2012, per i Quadri Direttivi e il personale delle Aree Professionali dipendenti delle imprese creditizie, finanziarie, e strumentali, nonché di definire quella ex art. artt. 4 e 24 della legge n. 223/1991, il tutto mediante la sottoscrizione del presente Accordo, anche in coerenza con l Accordo del 11 giugno 2010. Tutto ciò premesso, le Parti pattuiscono e convengono quanto segue: 1. Richiamo delle premesse. Le premesse formano parte integrante del presente Accordo e hanno valore negoziale. 2. Ambito di applicazione del presente Accordo. Il presente Accordo si applica esclusivamente al Personale di Sedicibanca appartenente alle Aree professionali ed ai Quadri Direttivi. 3. Esuberi e criteri di scelta. 3.1 Le Parti confermano che l esubero riguarda tutto il Personale attualmente in forza pari a n. 20 risorse, come da Allegato A, - 4 -

nei cui confronti, pertanto, Sedicibanca procederà alla risoluzione dei relativi rapporti di lavoro. 3.2 Trattandosi di esubero totalitario non sarà necessario ricorrere ad alcun criterio di scelta, né rispettare le previsioni di cui al disposto dell art. 10, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68. 4. Tempi di attuazione delle risoluzioni dei rapporti di lavoro. 4.1 I provvedimenti di risoluzione del rapporto di lavoro e di collocazione in mobilità avverranno progressivamente entro il 17 dicembre 2012. 5. Inutilizzabilità dello strumento dell accesso al Fondo Esuberi. 5.1 Le Parti concordano che non vi sono i presupposti per ricorrere allo strumento del Fondo di Solidarietà di cui all art. 5, 1 comma, lettera b) del DM 28 aprile 2000 n. 158. 6. Accesso alle prestazioni emergenziali del Fondo di Solidarietà. 6.1 Le Parti concordano che i dipendenti di Sedicibanca assunti a tempo indeterminato avranno diritto, una volta risolti i rapporti di lavoro, allo strumento delle prestazioni emergenziali del Fondo di Solidarietà (di seguito c.d. Fondo Emergenziale) di cui ai Decreto 2000, 2010, 2012; 6.2 Le Parti concordano che l accesso al Fondo Emergenziale è condizionato alla preventiva sottoscrizione da parte del dipendente - 5 -

interessato di un Verbale di conciliazione ex artt. 410 e segg. c.p.c.,, con espressa accettazione della risoluzione del rapporto di lavoro e di tutto quanto previsto nel presente Accordo (anche in particolare quanto previsto al punto 7), nonché nell Accordo del 11 giugno 2010, e comunque con rinuncia ad ogni pretesa contenziosa, per qualsiasi genere, titolo e causa, verso Sedicibanca e Società appartenenti o appartenute al Gruppo Delta. 6.3 A fronte e in dipendenza della sottoscrizione del Verbale di Conciliazione di cui al punto 6.2 verrà attribuita al personale di Sedicibanca una somma aggiuntiva al TFR pari a 1/12 della RAL. 6.4 Le domande di accesso al Fondo Emergenziale saranno soggette alle normative tempo per tempo vigenti e nessuna responsabilità Sedicibanca assume per situazioni non dipendenti da Sedicibanca medesima. 7. Definizione del preavviso. 7.1 Le Parti, consapevoli della situazione del Gruppo Delta, confermano quanto previsto al riguardo al punto 10 dell Accordo del 11 giugno 2010, ribadendo che l indennità sostitutiva del preavviso sarà quella di cui all art. 71, 1 comma, lettera c), nonché dell art. 72, comma 4, nonché all allegato 6 del c.c.n.l. con le seguenti deduzioni qui confermate - di mesi 1 (uno) nel caso di dipendenti aventi diritto ad una indennità sostitutiva del preavviso fino a n. 3 (tre) mesi; - di mesi 1,5 (uno virgola cinque) nel caso di dipendenti aventi diritto ad una indennità sostitutiva del preavviso fino a n. 4 (quattro) mesi; - 6 -

- di mesi 2 (due) nel caso di dipendenti aventi diritto ad una indennità sostitutiva del preavviso oltre n. 4 (quattro) mesi. 7.2 Resta fermo che quanto al presente articolo dovrà essere accettato dai singoli interessati con Verbale di conciliazione ex artt. 410 e segg. c.p.c., come indicato al punto 6.2 che precede, anche quale condizione per l accesso al Fondo Emergenziale. 8. Inscindibilità delle clausole del presente Accordo. 8.1 Fermo restando l efficacia di ogni singola ed autonoma Procedura, resta inteso (i) che tutte le clausole del presente Accordo si intendono inscindibili fra di loro, e (ii) che ciascuna di esse non è cumulabile con qualsiasi altra disposizione di legge o di contratto, collettivo od individuale relativa alla stessa od analoga materia, e (iii) che i Lavoratori interessati dovranno rinunziare a qualsiasi pretesa contenziosa, con apposito Verbale di Conciliazione ex artt. 410 e segg. c.p.c.. 9. Dichiarazione di regolare espletamento delle Procedure e caratteristiche del presente Accordo. 9.1 Le Parti rimossa e rinunziata ogni eccezione formale e sostanziale - si danno atto e riconoscono: a) di aver regolarmente esperito, ad ogni effetto, formale e sostanziale, la Procedura prevista dall artt. 18 e 19 del c.c.n.l. e di averla conclusa e definita con il presente Accordo; b) di aver regolarmente esperito, ad ogni effetto, formale e sostanziale, la Procedura prevista ex artt. 4 e 24 L. 223/1991 e di averla definita e conclusa sempre con il presente Accordo; - 7 -

c) che il presente Accordo realizza le condizioni di cui Decreti 2000, 2010, 2012; d) che il presente Accordo adempie altresì alla previsione di cui all art. 5, comma 1, della legge n. 223/1991; e) che il presente Accordo regola la materia del preavviso come da articolo n. 7 (con esclusione di altra disciplina di legge o di contratto sul punto); 21 novembre 2012 L.C.S. - SediciBanca S.p.A. in Amministrazione Straordinaria e per quanto di competenza - la Capo Gruppo Delta S.p.A. in Amministrazione Straordinaria, entrambe in persona dei Commissari prof. Bruno Inzitari e dott. Antonio Taverna - RSA FISAC CGIL (sede di Roma di Sedicibanca S.p.A. in Amministrazione Straordinaria) in persona del Sig. Massimiliano Gurrieri - RSA UGL (sede di Roma di Sedicibanca S.p.A. in Amministrazione Straordinaria), in persona del Sig. Marco Picco - RSA UILCA (sede di Roma di Sedicibanca S.p.A. in Amministrazione Straordinaria), in persona della Sig.ra Silvia Franco - 8 -

- l O.S. FISAC CGIL, rappresentata da Sig.ra Giovanna Tripodi nonché dalla Sig.ra Elena Toraldo - l O.S. UGL, rappresentata dal Sig. Massimo Bernetti - l O.S. UILCA, rappresentata dalla Sig.ra Mariangela Verga e dal Sig. Paolo Battisti - l O.S. FIBA-CISL, rappresentata dal Sig. Mauro Incletolli - l O.S. FABI, rappresentata da Sig. Davide Natale Bicchecchi -l O.S. DIRCREDITO, rappresentata dal Sig. Mauro - 9 -