VERBALE DI ACCORDO. In data 05/10/2016 presso la Sede CGIL di Bologna è stato raggiunto il seguente accordo tra:
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1 VERBALE DI ACCORDO In data 05/10/2016 presso la Sede CGIL di Bologna è stato raggiunto il seguente accordo tra: - la Società "L'isola Verde S.r.l." rappresentata dai Sig.ri Gabriele Cerruti e Maria Sacripante assistiti dallo Studio Legale Chiello &Pozzoli in persona dell'avv. Luigi Caruso (d'ora in poi anche "la Società); - Le rappresentanze nazionali delle OO.SS. nelle persone della signora Concetta Di Francesco per la FILCAMS - CGIL e dei signori Marco Demurtas per la Fisascat - CISL e Gianni Rodilosso per la UILTuCS-UIL (d'ora in poi unitamente intese anche come OO.SS.) e i delegati territoriali Andrea Candrian e Fiamingo Damiana e le RSA Trillo Cristina, Di Biasio Francesca. Tutti unitamente intesi come le "Parti" PREMESSO CHE - In data la Società e le OO.SS. si sono incontrate per analizzare la situazione aziendale e valutare l'avvenuta gestione della CIGS e del CDS, attivati in forza dell'accordo sottoscritto in sede ministeriale in data , nonché dell'accordo sul repechage siglato in data All'esito di tale incontro le OO.SS. hanno chiesto di ottenere ulteriori dati, puntualmente forniti dalla Società nei giorni seguenti, e la Società ha rappresentato l'impossibilità di reimpiegare tutto il personale posto in CIGS per motivi organizzativi ed economici, anche a seguito dell'avvenuta chiusura dei punti vendita indicati nell'accordo raggiunto in sede ministeriale del 05/08/2015 e permanendo l'esubero di personale nella Sede di Lugnano di Vicopisano. - Con comunicazione del , da intendersi integralmente trascritta, la Società ha avviato la procedura di licenziamento collettivo ai sensi degli art.li 4 e 24 Legge 223/91 per complessivi 62 lavoratori di cui 46 appartenenti alla rete di vendita e 16 appartenenti alla Sede legale ed amministrativa di Lugnano di Vicopisano. - In data le OO.SS. hanno richiesto, ai sensi dell'art. 4, comma 5, Legge 223/91, lo svolgimento dell'esame congiunto ed a tal fine in data la Società e le OO.SS. si sono incontrate per esaminare ulteriormente la situazione aziendale nonché le cause che hanno portato all'eccedenza di personale e per verificare possibili soluzioni alternative alla collocazione in mobilità o comunque atte a mitigarne le conseguenze negative. - Nell'ambito del predetto incontro, cui ha partecipato anche una delegazione di RSA, le parti hanno pure analizzato i dati relativi al repechage definitivo effettuato dalla Società rilevando il numero ridotto di ricollocazioni da imputare principalmente alla distribuzione territoriale delle sedi aziendali disponibili ed al fatto che la popolazione aziendale è per la maggior parte assunta a tempo parziale e dunque poco propensa a mutamenti di sede. - All'esito del predetto incontro le Parti hanno deciso di aggiornarsi alla data odierna per effettuare nel mentre ulteriori valutazioni; nel corso dell'odierno incontro le parti hanno continuato ad analizzare la situazione aziendale, le ragioni degli esuberi e gli esiti dei tentativi finora svolti per ridurre il numero degli stessi. Tutto ciò premesso le Parti convengono quanto segue. 1) Premesse. Le premesse fanno parte integrante del presente accordo e la cui sottoscrizione è stata preceduta da un esame effettivo ed attento della situazione aziendale, anche occupazionale ed economica, della
2 Le Parti dopo ampio confronto hanno convenuto di ricorrere al contratto di solidarietà difensivo con riferimento ai lavoratori addetti alla Sede legale/amministrativa di Lugnano di Vicopisano dichiarati in esubero nella lettera di avvio della presente procedura. Al fine di ridurre l'impatto negativo del predetto Contratto di Solidarietà le Parti convengono che la riduzione di orario riguarderà tutti i dipendenti addetti alla suddetta Sede. Il predetto contratto di solidarietà avrà inizio a far data dal per 12 mesi, in relazione al normale orario di lavoro di 40 ore settimanali come da CCNL, (fatto salvo, per i lavoratori in part time, per i quali non si può superare l'orario minimo contrattuale previsto dallo stesso CCNL di 18 ore) al fine di evitare o ridurre le eccedenze di personale nel corso della procedura di cui all'art. 24 della Legge 223/91, o al fine di evitare licenziamenti plurimi individuali per giustificato motivo oggettivo. L'articolazione della riduzione dell'orario di lavoro sarà effettuata su base settimanale, e la programmazione delle sospensioni verrà concordata con le OO.SS. e con le RSA e terrà conto delle esigenze connesse ad eventuali cessazioni di rapporti lavorativi o altri eventi che possano influire sulla percentuale di riduzione dell'orario di lavoro. L'individuazione precisa della percentuale avverrà all'esito di confronto territoriale e non potrà comunque essere superiore in media al 30% e su base individuale non superiore al 40%. "strutturale". La Società ha inoltre in essere tre lavoratori con rapporto di lavoro part time che dichiara di tipo Tutti gli istituti legali e contrattuali dei lavoratori posti in solidarietà verranno riproporzionati alla effettiva prestazione lavorativa restando comunque fermo quanto disposto, anche in tema di TFR, dall'art. 21, comma 5, D.Lgs 148/2015. Per i lavoratori in Contratto di Solidarietà la Società chiederà all'inps l'anticipo dell'integrazione salariale dovuta ai dipendenti. Durante la vigenza del presente accordo non saranno richieste, ai lavoratori in regime di riduzione oraria, prestazioni di lavoro straordinario e/o supplementare, se non a carattere individuale ed eccezionale, per situazione di comprovata necessità ed urgenza secondo quanto previsto dalle disposizioni normative e contrattuali vigenti in materia. 3) Collocazione in mobilità del personale. Le Parti, pur dandosi reciprocamente atto che già nel corso della CIGS hanno previsto la possibilità di ridurre il numero degli esuberi mediante la sottoscrizione in data di un apposito accordo sul repechage che prevedeva la ricollocazione, temporanea e definitiva, su eventuali posizioni disponibili nella rete di vendita del personale in CIGS ed addetto ai punti vendita chiusi al fine di tentare di ridurre ulteriormente il numero degli esuberi concordano quanto segue. 3.a) Mobilità volontaria per i lavoratori addetti ai punti vendita chiusi. Le Parti concordano che la Società collocherà in mobilità il personale addetto ai punti vendita chiusi ed indicati nella lettera di avvio della presente procedura e che manifesterà la propria non opposizione alla cessazione del rapporto di lavoro ed alla collocazione in mobilità comunque fino al limite di 46 lavoratori. I predetti lavoratori interessati alla risoluzione del rapporto di lavoro dovranno manifestare la loro non opposizione alla collocazione in mobilità con apposita comunicazione mail indirizzata alla pec della Società (lisolaverde@legalmail.it) entro e non oltre il 31/10/2016 utilizzando l'apposito modulo allegato A al presente accordo. La Società si riserva comunque la facoltà di prendere ugualmente in considerazione eventuali adesioni che dovessero pervenire successivamente al L'adesione comunicata alla Società ha efficacia irrevocabile dalla sua ricezione.^. ^--\>
3 La Società al fine di ridurre gli impatti negativi della risoluzione del rapporto di lavoro, si impegna a corrispondere a coloro che manifesteranno la loro non opposizione alla cessazione del rapporto ed alla collocazione in mobilità un importo lordo pari a 3 mensilità di retribuzione normale fissa che verrà erogato a titolo di incentivo all'esodo. Tale importo sarà riconosciuto a condizione che i lavoratori sottoscrivano apposito verbale di conciliazione avente natura di "transazione generale e novativa" che preveda anche la rinuncia a qualunque pretesa connessa al rapporto di lavoro dalla sua origine alla sua cessazione; la formalizzazione di tale verbale di conciliazione dovrà avvenire entro 15 gg dalla manifestazione della non opposizione. Le competenze di fine rapporto e l'incentivo all'esodo nella misura predetta saranno corrisposti con le seguenti modalità e tempi: al momento della sottoscrizione del verbale di conciliazione o con bonifico bancario effettuato entro tre giorni sulle coordinate note alla Società, verrà corrisposto un importo pari ad una mensilità di incentivo all'esodo; le restanti competenze di fine rapporto, comprensive dell'intera indennità di mancato preavviso, e la restante parte dell'incentivo all'esodo saranno corrisposte in quattro rate di pari importo che verranno pagate entro le seguenti scadenze: la prima rata entro il 25 gennaio 2017, la seconda rata entro il 25 febbraio 2017, la terza rata entro il 25 marzo 2017 e la quarta ed ultima rata entro il 25 aprile b) Eventuale mobilità volontaria per i dipendenti addetti a punti vendita aperti. La Società, ferma restando la collocazione prioritaria in mobilità con il criterio della non opposizione dei lavoratori addetti ai punti vendita chiusi, si impegna a valutare in base alle proprie esigenze, eventuali adesioni alla mobilità volontaria da parte di lavoratori addetti a punti vendita tutt'ora aperti che abbiano interesse a risolvere il rapporto di lavoro. I predetti lavoratori interessati dovranno manifestare la loro non opposizione alla collocazione in mobilità con apposita comunicazione mail indirizzata alla pec della Società (lisolaverde@legalmail.it) entro e non oltre il 31/10/2016 utilizzando il modulo allegato A al presente accordo. La Società si riserva comunque la facoltà di prendere ugualmente in considerazione eventuali adesioni che dovessero pervenire successivamente al 31/10/2016. L'adesione alla mobilità comunicata dai lavoratori avrà efficacia irrevocabile nel caso e nel momento in cui la stessa verrà accettata dalla Società. La Società, ove abbia accettato di collocare in mobilità i lavoratori, si impegna a corrispondere agli stessi un importo lordo pari a 3 mensilità di retribuzione normale fissa che verrà erogato a titolo di incentivo all'esodo. Tale importo sarà riconosciuto a condizione che i lavoratori sottoscrivano apposito verbale di conciliazione avente natura di "transazione generale e novativa" che preveda anche la rinuncia a qualunque pretesa connessa al rapporto di lavoro dalla sua origine alla sua cessazione; la formalizzazione di tale verbale di conciliazione che dovrà avvenire entro il Le competenze di fine rapporto e l'incentivo all'esodo nella misura predetta saranno corrisposti con le seguenti modalità e tempi: al momento della sottoscrizione del verbale di conciliazione o con bonifico bancario effettuato entro tre giorni sulle coordinate note alla Società, verrà corrisposto un importo pari ad una mensilità di incentivo all'esodo; le restanti competenze di fine rapporto e la restante parte dell'incentivo all'esodo saranno corrisposte in quattro rate di pari importo che verranno pagate entro le seguenti scadenze: la prima rata entro il 25 gennaio 2017, la seconda rata entro il 25 febbraio 2017, la terza rata entro il 25 marzo 2017 e la quarta ed ultima rata entro il 25 aprile ) Eventuale ricollocazione del personale addetto ai punti vendita chiusi ed ancora in forza.
4 Dopo il 31/10/2016 la Società verificherà la possibilità di ricollocare il personale attualmente addetto ai punti vendita chiusi presso altri punti vendita. Di tale tentativo di ricollocazione la Società darà riscontro alle OO.SS. anche mediante lo svolgimento di appositi incontri a livello territoriale. 5) Mobilità del personale della Sede legale/amministrativa. La Società inoltre, nei termini di legge, procederà alla risoluzione del rapporto di lavoro ed alla collocazione in mobilità anche del personale della Sede di Lugnano di Vicopisano dichiarato in esubero nella lettera di avvio della presente procedura fino ad un numero di 16 lavoratori utilizzando esclusivamente il criterio della non opposizione; a tal fine i lavoratori in esubero interessati ad essere collocati in mobilità dovranno far pervenire alla pec della Società (lisolaverde@legalmail.it) entro e non oltre il 30/11/2016 apposita dichiarazione di non opposizione alla risoluzione del rapporto di lavoro, che avrà efficacia irrevocabile, utilizzando il modulo allegato A) al presente accordo. La Società si impegna a corrispondere ai lavoratori della Sede che manifesteranno la non opposizione alla risoluzione del rapporto di lavoro ed alla collocazione in mobilità un importo lordo pari a 3 mensilità di retribuzione normale fissa che verrà erogato a titolo di incentivo all'esodo; tale importo sarà riconosciuto a condizione che i lavoratori sottoscrivano apposito verbale di conciliazione avente natura di "transazione generale e novativa" che preveda anche la rinuncia a qualunque pretesa connessa al rapporto di lavoro dalla sua origine alla sua cessazione. A far data dalla comunicazione di adesione alla mobilità il lavoratore sarà posto in preavviso lavorato fino alla sottoscrizione del verbale di conciliazione di cui sopra che dovrà avvenire entro e non oltre 30 giorni. Le competenze di fine rapporto e l'incentivo all'esodo saranno corrisposti con le seguenti modalità: al momento della sottoscrizione del verbale di conciliazione o con bonifico bancario effettuato entro tre giorni sulle coordinate note alla Società, verrà corrisposto un importo pari ad una mensilità di incentivo all'esodo; le restanti competenze di fine rapporto, e la restante parte dell'incentivo all'esodo saranno corrisposte in quattro rate di pari importo che verranno pagate a scadenze mensili a partire dal mese successivo alla sottoscrizione del verbale di conciliazione. A far data dall'i la Società, ove non abbia già collocato in mobilità le 16 unità in esubero e comunque entro tale limite numerico, potrà prendere in considerazione eventuali richieste di risoluzione del rapporto di lavoro e di collocazione in mobilità che dovessero pervenire da altro personale addetto alla Sede legale/amministrativa; a tali lavoratori la Società riconoscerà il medesimo incentivo e restando inoltre ferme le condizioni che precedono con riferimento ai tempi ed alle modalità di liquidazione delle somme riconosciute e spettanti a tali lavoratori. 6) Confronto sulla situazione aziendale. Le Parti si impegnano ad effettuare ulteriori incontri, sia a livello territoriale che nazionale, per analizzare l'andamento aziendale generale e singole tematiche che possano avere ripercussioni sulla popolazione aziendale. 7) Clausola finale. Le Parti si danno reciprocamente atto del regolare svolgimento e conclusione della procedura ex Legge 223/91 dichiarando altresì che qualunque eventuale vizio di forma o di sostanza della procedura e della comunicazione di avvio della stessa si intende sanato con la sottoscrizione del presente verbale di accordo ai sensi dell'art. 4, comma 12, Legge 223/91. {età Le OO.SS.
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6 Allegato A Spett.le L'Isola Verde Erboristerie srl Via pec all'indirizzo: lisolaverde@legamail.it Oggetto: Dichiarazione di adesione al piano di mobilità non oppositiva. Il/la sottoscritto/a nato/a a il, in servizio presso, chiede di aderire al piano previsto dal verbale di accordo siglato in data 5 ottobre 2016, manifestando con la presente, in modo irrevocabile, la non opposizione alla collocazione in mobilità e il proprio interesse a percepire la misura di sostegno economico individuata del Verbale di Accordo citato. Data Firma*
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