Azienda Pubblica di Servizi alla Persona ASP Romanelli - Palmieri N 35



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Azienda Pubblica di Servizi alla Persona ASP Romanelli - Palmieri Via Vasco, 4 MONOPOLI (BA) Iscrizione Registro Regionale - A.D. n 1404 del 13.12.2012 DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N 35 OGGETTO: RIORGANIZZAZIONE DELLE ASP SUL TERRITORIO. FUSIONE DELL ASP ROMANELLI- PALMIERI DI MONOPOLI CON L ASP VITTORIO EMANUELE II DI BARI: APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DI NUOVO STATUTO ORGANICO. Oggi, 27 DICEMBRE 2012, nella Sede dell A.S.P. Romanelli Palmieri di Monopoli (BA) il COMMISSARIO STRAORDINARIO dott. Marco PREVERIN, con i poteri attribuitigli dal D.P.G.R. N 52 del 31.01.2012, ha adottato la seguente deliberazione riferita all oggetto. Assiste il Direttore dell Ente, Francesco Filippo Michele CHIUMEO. * * * * * * * IL COMMISSARIO STRAORDINARIO - PREMESSO che: a seguito delle deliberazioni dei Commissari Straordinari delle II.PP.A.B. Eredità Palmieri, Asilo Infantile Anita Garibaldi, Conservatorio Casa Santa, Casa di Riposo V. Romanelli e Istituti Palmieri, tutte con sede in Monopoli, licenziate nella medesima seduta del 5 Maggio 2008 e rispettivamente rubricate con i nn.ri 21, 22, 23, 24 e 2, di seguito integrate con altra deliberazione commissariale n 1 del 14/1/2009, la Regione Puglia attraverso A.D. n 0379 del 10.06.2009 accolse l istanza di trasformazione in Azienda Pubblica di Servizi alla Persona e loro fusione, approvando la proposta del novello Statuto Organico adeguato all'assetto del nuovo soggetto giuridico denominato ASP Romanelli-Palmieri, giusta L.R.n 15/2004 e Reg.to Reg.le n 1/2008; dopo autorizzazione comunale definitiva al funzionamento n 1519 del 15/11/2012, ancora la Regione Puglia con A.D. n 1404 del 13.12.2012 iscrisse l ASP Romanelli - Palmieri, ai sensi dell Art. 53, co.4. della L.R. n 19/2006, nel Registro Regionale delle Strutture e

dei servizi autorizzati all esercizio delle attività socio-assistenziali destinate agli anziani di cui al co.1, lett. c, dell Art. 53 citato; OSSERVATO quanto segue: attualmente il sistema delle ASP in Puglia è estremamente frammentato e irregolarmente collocato sul territorio ed è regolato dalle norme contenute nella legge regionale n. 15 del 30 settembre 2004 e s.m.i., le quali disciplinano la vita e le operazioni straordinarie che le ASP possono mettere in atto; la legge regionale n. 15 del 30 settembre 2004 e s.m.i. disciplina, tra l altro, l ipotesi che le Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona possano essere fuse tra loro secondo le modalità dell incorporazione o della fusione in senso stretto; la disposizione legislativa prevede, quale condizione essenziale per realizzare la fusione tra le ASP, che la stessa migliori, in senso più ampio, il sistema integrato dei servizi sociali; l allocuzione legislativa esprime la volontà di assicurare che la fusione tra enti non scaturisca solo dalla necessità economica, ma sia volta ad assicurare, nell ambito dei servizi resi dalle aziende, una maggiore funzionalità ed efficienza del sistema di welfare; la fusione, quindi, non deve presentarsi semplicemente come fenomeno di natura tecnicoamministrativa, ma deve avere quale obiettivo primario o, meglio, come precondizione, l apprezzamento dei vantaggi che l atto procura all esercizio effettivo dei servizi delle ASP; la maggiore efficienza nell erogazione dei servizi, ottenuta per effetto della fusione, va unita, sempre secondo il dettato normativo, al miglioramento del sistema integrato dei servizi sociali; detto ultimo, così come individuato nella legge regionale, ha - tra le altre finalità - quella di garantire la qualità della vita delle persone residenti in Puglia; per il raggiungimento dello scopo, il sistema integrato dei servizi sociali s ispira anche alla flessibilità e personalizzazione degli interventi nei confronti degli anziani, fondandosi sul miglioramento delle professionalità degli operatori del settore; i principi ai quali, secondo la norma, deve ispirarsi la realizzazione del sistema dei servizi sociali, trovano la loro più naturale applicazione in strutture che, data la loro maggiore ampiezza, possono utilizzare risorse più vaste e quindi ricercare ed ottenere professionalità più avanzate; nelle disposizioni più volte citate, il miglioramento in termini di efficienza e/o di quantità dei servizi resi dal sistema di assistenza sociale deve riverberare i suoi effetti sul territorio. La legge regionale non specifica di quale porzione o area territoriale si tratti, ma, volendo interpretare il disposto normativo alla luce delle più elementari regole del buon senso, è intuibile che per territorio s intenda quello in cui normalmente operano le ASP coinvolte nella fusione; in conclusione, alla luce di tutto quanto sinteticamente esposto in precedenza, la valutazione dell utilità della fusione tra ASP deve farsi con riguardo a tre elementi

fondamentali, tra loro intimamente connessi: a. il miglioramento dell efficienza dei servizi resi dalle ASP agli utenti (in punto di economicità della gestione e in termini di efficienza nell allocazione delle risorse), in una parola nel miglioramento della produttività degli enti fusi; b. il miglioramento del sistema integrato dei servizi sociali, che si può manifestare con l aumento dei servizi resi alla collettività o anche nei maggiori standard adottati per l espletamento dei compiti propri di un ente volto, con gli enti territoriali, ad assicurare la rete di protezione sociale; c. fornire i servizi connessi al sistema integrato dei servizi sociali nell ambito di un territorio predefinito ed in qualche modo integrabile senza presentare disgregazioni di sorta; -RITENUTO, sulla base di quanto sopra osservato, che sussistono le condizioni tutte perché si abbia ad accedere alla fusione delle ASP Romanelli - Palmieri di Monopoli con l ASP Vittorio Emanuele II di Bari (Art. 36 L.R. 15/2004 e Art. 14 R.R. n 1/2008) poiché, trattandosi di due Aziende radicate da oltre un secolo sul Territorio e dotate di significative risorse patrimoniali, andrebbero a creare una novella entità giuridica che porterebbe al raggiungimento dei seguenti fini: Α) il miglioramento dell efficienza dei servizi resi dalle ASP agli utenti degli stessi servizi (in punto di economicità della gestione e in termini di efficienza nell allocazione delle risorse): in sintesi, l incremento della produttività degli enti fusi. Come evidenziato in precedenza, la concentrazione delle risorse economiche e umane consentirà la migliore distribuzione delle stesse poiché, è risaputo, la più efficiente assegnazione delle risorse economiche e umane offrirà elasticità e profondità all organizzazione. La maggiore dimensione, poi, permetterà il c.d. rendimento di scala e, conseguentemente, la realizzazione delle economie di scala che sono connesse solo alla dimensione più ragguardevole; Β) il miglioramento del sistema integrato dei servizi sociali. Si ritiene di aver dato esaustiva contezza del fatto che, grazie alle maggiori risorse disponibili, sarà possibile aumentare i servizi agli ospiti ed alla collettività. Si potrà raggiungere un più elevato standard qualitativo nell espletamento dei compiti propri delle ASP e assicurare, insieme agli enti territoriali, un significativo progresso nella rete di protezione sociale ( i corsi, la maggiore integrazione delle professionalità, la possibilità di domiciliarizzare i servizi agli anziani, l opportunità di essere fulcro e polo di attrazione delle organizzazioni di volontariato presenti sul territorio); C) fornire i servizi connessi al sistema integrato dei servizi sociali nell ambito di un territorio predefinito. Come per le altre condizioni, si ritiene che anche questa sia realizzabile. La più efficace presenza nell elaborazione dei piani di zona (corroborata dalla migliore efficienza e dai più ampi servizi), la possibilità di fornire servizi sussidiari rispetto alle altre istituzioni presenti sul territorio (la citata domiciliarizzazione, la possibilità di accudire in strutture autonome persone anziane in fase terminale senza accomunarle agli ospiti in autosufficienti ecc.) amplia non solo la gamma delle prestazioni rese dal servizio sociale integrato, ma migliora la più generale tenuta del territorio compreso nella sfera di attività delle ASP;

-CONCLUDENDO, alla luce di tutto quanto sopra, di poter affermare che la fusione fra le ASP Romanelli - Palmieri di Monopoli e Vittorio Emanuele II di Bari, oltre a rispettare tutti i canoni previsti dalla norma contenuta nell art. 36 della Legge Regionale n. 15 del 30 settembre 2004, rappresenterebbe un significativo miglioramento del più generale sistema di welfare della provincia di Bari; -PRESO ATTO che a richiesta n 55 data da questa ASP il 13.01.2012 il Comune di Monopoli ha manifestato parere favorevole circa l ipotesi di fusione, giusta nota n 0010912/2012 del 27.02.2012 a firma del Sindaco della Città; -LETTA, ESAMINATA e APPROVATA per singolo articolo prima e nella sua completa estensione poi, la proposta di nuovo Statuto Organico dell Azienda Pubblica di Servizi alla Persona denominata ASP RIUNITE TERRA DI BARI, con sede legale in Via Napoli n 332 Bari e sede operativa in Monopoli al Largo Cardinale Marzati n 7, erogante i servizi di cui all Art. 65 (Casa di Riposo), all Art. 66 ( Residenza Socio Sanitaria Assistenziale per Anziani) e all Art. 67 ( Residenza Sociale Assistenziale per Anziani) del Regolamento Regionale n 4 del 18.04.2007, proposta statutaria unita a questo provvedimento in forma integrante e sostanziale, composta da quattro Titoli e diciassette Articoli; -DATO ATTO che l ASP Vittorio Emanuele II di Bari, giusto provvedimento commissariale n 18 in data odierna, ha deliberato la medesima proposta di fusione e l approvazione del nuovo Statuto Organico; -VISTO l Art. 36 della L.R. 30.09.2004, n 15, nonché l Art. 14 del Regolamento Attuativo 28.01.2008, n 1; -PER LE FACOLTÀ di cui al D.P.G.R. n 52 del 31/01/2012, D E L I B E R A 1)- LA PREMESSA suestesa è parte integrante e sostanziale di questo provvedimento e del suo dispositivo. 2)- PROPORRE la fusione dell ASP Romanelli - Palmieri di Monopoli, iscritta nel Registro Regionale ex Art. 53 L.R. 19/2006 attraverso A.D. N 1404 del 13.12.2012, con l ASP Vittorio Emanuele II di Bari, iscritta anch essa nel Registro Regionale ex Art. 53 L.R. 19/2006 giusto A.D. n 49 del 16.02.2010, affinchè costituiscano l Azienda Pubblica di Servizi alla Persona denominata ASP RIUNITE TERRA DI BARI, con sede legale alla Via Napoli n 332 in Bari e sede operativa al Largo Cardinale Marzati n 7 Monopoli, Azienda erogante i servizi di cui all Art. 65 (Casa di Riposo), all Art. 66 ( Residenza Socio Sanitaria Assistenziale per Anziani) e all Art. 67 ( Residenza Sociale Assistenziale per Anziani) del Regolamento Regionale n 4 del 18.04.2007, con personalità giuridica di diritto pubblico avente finalità sociali, socio-assistenziali e culturali, senza scopi di lucro, dotata di autonomia statutaria, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica. 3)- APPROVARE, come approva, la proposta di Statuto Organico adeguato al nuovo assetto istituzionale, unita al presente per farne parte integrante e sostanziale, documento composto da quattro Titoli e diciassette Articoli. 4)- DARE ATTO che: a)- la proposta di fusione in oggetto ha incontrato il parere favorevole del Comune di Monopoli attraverso nota n 0010912/2012 data il 27.02.2012 dal Sindaco della Città; b)- l odierna provvisione incontra uguale deliberato dell ASP Vittorio Emanuele II di Bari come da atto n 18 del 27.12.2012;

c)- la trasformazione per fusione oggi deliberata diverrà effettiva al concludersi del procedimento Regionale ex Art. 36 della L.R. n 15/2004 e Art. 14 del Regolamento Regionale n 1/2008. 5)- MANDARE copia di questo provvedimento ed ogni altro elemento documentale previsto al competente Terzo Settore della Regione Puglia in Bari. 6)- MANDARE, altresì, ancora copia di questo provvedimento all ASP Vittorio Emanuele II di Bari affinchè venga acquisita agli atti d ufficio. 7)- DISPORRE che questo provvedimento, recante esecutività immediata e detenente i requisiti d'urgenza e d'indifferibilità ex L.R. N 3/1993 perchè tali derivanti e qualificati da tutte le motivazioni espresse ed esposte nella narrativa di questo atto, venga affisso all Albo dell Ente per dieci giorni consecutivi come per Legge. *****************

Approvato e sottoscritto. IL DIRETTORE IL COMMISSARIO STRAORDINARIO F.TO -Chiumeo- F.TO -Preverin - CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE La presente deliberazione: Rimarrà / E stata affissa all Albo dell ASP Dal 28 DICEMBRE 2012 al 06 GENNAIO 2013 Con opposizione... Senza opposizione... Monopoli, lì 28 DICEMBRE 2012 Timbro F.TO Pezzolla