REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA ex art. 60 cod. proc. amm.; sul ricorso numero di registro generale 278 del 2016, proposto da: Comune di Santa Maria a Monte, rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Barabino, con domicilio eletto presso l avvocato Riccardo Tagliaferri in Firenze, Via degli Artisti N. 20; contro Presidenza del Consiglio dei Ministri, rappresentata e difesa dall'avvocatura dello Stato, e domiciliata per legge presso la stessa in Firenze, via degli Arazzieri 4; Arci Servizio Civile Nazionale; per l'annullamento -del decreto n. 72/2016, in data 9.2.2016, notificato il 18.02.2016, con cui il Capo Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale, ha disposto: 1) "...ai sensi dell'art. 3 bis della legge 6.03.2001, n. 64, limitatamente alla sede di attuazione Comune Santa Maria a Monte c/o Punto Turistico Servizio e Turismo - la revoca del progetto "Cultura in rete"...approvato con decreto del Capo del Dipartimento n. 1/2015 del 27.01.2015, con diffida a proseguire le attività, e la cessazione dal servizio dei volontari impiegati nel progetto revocato, fatta salva l'eventualità di un provvedimento di riassegnazione"; 2) "...ai sensi dell'art. 3 bis della legge 6.03.2001, n. 64, limitatamente alla sede di attuazione Comune Santa Maria a Monte c/o Punto Turistico Servizio e Turismo la interdizione temporanea a presentare altri progetti della durata di un anno"; -di ogni altro atto connesso, ivi compresi, per quanto occorrer possa, la relazione, in data 4.12.2015 resa dal Funzionario del Dipartimento, dopo le verifiche dei giorni 3-6 novembre 2015 e la nota prot. n. 43021, in data 11.12.2015, con la quale lo stesso Dipartimento della Gioventù e del Servizio civile ha contestato gli addebiti. Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 aprile 2016 il dott. Gianluca Bellucci e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto di aderire alla richiesta della difesa della parte ricorrente di decidere il ricorso con sentenza breve; Sentite le parti; Considerato che l art. 2 dell accordo di partenariato (documento n. 3 allegato al gravame) demanda all ente capofila (e cioè all ARCI) la tenuta della corrispondenza e la titolarità dei rapporti con l Ufficio Nazionale, nonché il monitoraggio dell andamento del progetto e il compito di seguire i volontari, con la conseguenza che la contestazione degli addebiti ha come naturale destinatario l ente capofila e non l organizzazione di accoglienza; Atteso che, stando alla nota con cui l ARCI ha risposto alle contestazioni degli addebiti (documento n. 8 depositato in giudizio l 8.4.2016), il Comune di Santa Maria a Monte risulta a conoscenza della lettera di contestazione indirizzata alla prima; Ritenuto pertanto che il ricorrente era in condizione di partecipare al procedimento; Considerato che l ARCI, nelle proprie controdeduzioni (si veda il citato
documento n. 8), ha ammesso l incompletezza della formazione specifica erogata e non ha confutato il constatato impiego di volontari in attività non previste nel progetto; Ritenuto che non sia prospettabile la disparità di trattamento rispetto al progetto Comunità per l infanzia, sanzionato con la sola diffida, giacché il procedimento sanzionatorio ad esso relativo non era riferito alla infrazione costituita dall utilizzo di volontari in iniziative extra progetto, infrazione verificatasi invece nel caso in esame; Considerato che l impugnato decreto costituisce un provvedimento vincolato, derivando dall applicazione degli artt. 4.3 e 4.4 del prontuario delle norme sulle funzioni di controllo e verifica (documento n. 7 prodotto in giudizio dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri), e che quindi rispetto ad esso non sono configurabili profili sintomatici di eccesso di potere quali la disparità di trattamento; Atteso che la relazione generale degli ispettori menziona, tra le irregolarità accertate, l omessa documentazione in ordine alla formazione specifica impartita (documento n. 5 allegato all impugnativa); Considerato che l attività contestata dalla Presidenza del Consiglio, costituita da mansioni riferite al museo Casa Carducci, effettivamente non trova legittimazione nel progetto in questione, la cui area di intervento è data dalla cura e conservazione delle biblioteche, ed i cui obiettivi sono incentrati sull incremento dei libri nella biblioteca e dei prestiti librari nonché sulla promozione della biblioteca e della lettura (si vedano le pagine 1, 11, 12, 13 e 23 del documento n. 2
depositato in giudizio dal ricorrente); Considerato che il modulo del percorso di formazione denominato la conservazione dei beni culturali e ambientali, al quale fa riferimento la difesa della parte ricorrente (pagina 5 della memoria depositata in giudizio il 15.4.2016), non può giustificare una deroga ai contenuti propri dell area di intervento, connotanti il progetto de quo, costituiti dalla cura e conservazione biblioteche ; Atteso che il riferimento, espresso nell atto impugnato, al punto 4.3 lett. d del D.M. 6.5.2015 appare frutto di errore materiale, costituente semplice irregolarità formale, essendo comunque chiari i presupposti di fatto e di diritto del contestato decreto, indicati nella premessa del decreto medesimo e negli atti endoprocedimentali richiamati; Considerato che la sanzione irrogata è proporzionata alla gravità delle violazioni riscontrate ed è comunque coerente con l art. 3 bis della legge n. 64 del 2001 e con i paragrafi 4.3 e 4.4 del prontuario delle disposizioni per lo svolgimento delle funzioni di controllo e verifica sull attuazione dei progetti di servizio civile nazionale (documento n. 7 depositato in giudizio dall Avvocatura dello Stato); Ritenuto, in conclusione, il ricorso infondato; Precisato che le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come indicato nel dispositivo. P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge. Condanna il ricorrente a corrispondere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri la somma di euro 2.500 (duemilacinquecento) oltre accessori di legge, a titolo di spese di giudizio. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 20 aprile 2016 con l'intervento dei magistrati: Armando Pozzi, Presidente Gianluca Bellucci, Consigliere, Estensore Pierpaolo Grauso, Consigliere L'ESTENSORE IL PRESIDENTE DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 22/04/2016 IL SEGRETARIO