ART. 1 - OGGETTO DELL INCARICO



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DISCIPLINARE RELATIVO AL CONTRATTO TRA IL COMUNE DI FORLI E IL SIG PER INCARICO PROFESSIONALE DI MEDIATORE FAMILIARE PRESSO IL CENTRO FAMIGLIE DEL COMUNE DI FORLI ART. 1 - OGGETTO DELL INCARICO 1. Il Comune di Forlì conferisce al Sig., di seguito per brevità denominato Incaricato, l incarico professionale di Mediatore Familiare presso il Centro per le Famiglie del Comune di Forlì, secondo le modalità di cui agli articoli seguenti. 2. Il presente incarico è conferito ai sensi dell art. 2222 del Codice Civile, senza inserimento organico e funzionale nell apparato organizzativo dell Ente; non comporta vincolo di subordinazione nei confronti del Comune di Forlì, non configurandosi come rapporto di lavoro dipendente. ART. 2 - CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO 1. Il Servizio di Mediazione Familiare si configura come strumento tecnico in grado di aiutare le coppie con figli, che si separano, ad elaborare e gestire in modo costruttivo il proprio patto di separazione, ridefinendo le proprie relazioni e riorganizzando la condivisione delle comuni responsabilità educative. 2. Il Servizio richiede l impegno di più operatori che possano far fronte alla qualità/quantità delle diverse richieste afferenti al Servizio stesso, fra le quali consulenze ai singoli genitori, a familiari prossimi, insegnanti/operatori del settore e come strumento di diffusione culturale della tematica. ART. 3 - REQUISITI DELL INCARICATO 1. L Incaricato dichiara di essere nelle condizioni giuridiche per accettare l incarico, per l assunzione del quale non sussistono condizioni di incompatibilità, assumendosene tutte le eventuali responsabilità ed impegnandosi a comunicare tempestivamente le situazioni di incompatibilità che dovessero eventualmente verificarsi durante la validità del presente contratto. 1

2. L incaricato dovrà inoltre garantire di non utilizzare, in tutto o in parte, la documentazione finalizzata alla realizzazione dei progetti, in altro contesto pubblico o privato, senza specifica autorizzazione del Comune di Forlì. ART. 4 - PRESTAZIONI RELATIVE ALL INCARICO Le funzioni relative alle attività del Servizio di Mediazione Familiare, che riguardano l incaricato, possono essere così riassunte: colloqui di valutazione di mediabilità - rivolti alla coppia o a singoli - e successiva conduzione di percorsi di mediazione familiare - mirati a facilitare la comunicazione rispetto alla condivisione degli impegni di cura e responsabilità verso i figli, individuando soluzioni accettabili per entrambi i partner e adeguate ai minori, utilizzando gli strumenti metodologici della mediazione familiare; conduzione di gruppi di genitori, anche in situazione di fragilità/vulnerabilità o esclusione sociale, per affrontare in modo costruttivo la tematica della separazione, della comunicazione e della conflittualità familiare, anche in collaborazione con altri servizi invianti (Servizi Sociali Area Minori, Tribunali, ASP, Scuole...) ed eventuale attivazione di gruppi di mutuo aiuto; attività di consulenza familiare rivolta a singoli genitori, coppie, o nonni, a insegnanti ed operatori, interessati al tema o a vario titolo coinvolti nelle dinamiche familiari e nell'evento separativo; progettazione e realizzazione di iniziative di sensibilizzazione e formazione, programmate annualmente in diversi contesti; partecipazione a gruppi di lavoro intersettoriali (équipe interprovinciale, coordinamento regionale, gruppi di lavoro locali...) sul tema della Mediazione familiare; funzioni di tutor per tirocini relativi all acquisizione del titolo di M.F. o per operatori istituzionali da inserire nel Servizio di M. F. nonché supervisione/confronto sulla casistica; raccolta dati per il monitoraggio dell affluenza al servizio e/o produzione di materiali di documentazione relativi agli interventi in atto e alla loro qualificazione, utili alla valutazione critica delle azioni realizzate; 2

attivazione di interventi di rete con interlocutori diversi (Avvocati, Giudici, Operatori Azienda U.S.L., Scuole, Parrocchie, Associazioni, ecc ), e/o pubblicazioni o relazioni per convegni/seminari pubblici inerenti la tematica in oggetto. ART. 5 MODALITA DI LAVORO E OBBLIGHI DELL INCARICATO 1. Il lavoro dell Incaricato è strettamente integrato alle funzioni istituzionali svolte da altri operatori nell ambito del medesimo progetto, nonché di altri progetti relativi all Area Servizi al Cittadino. 2. L Incaricato fa riferimento alla Responsabile dell Unità Sostegno alla Genitorialità. 3. Nell espletamento dell incarico professionale l incaricato deve concordare, con la Referente di cui sopra, momenti di programmazione e verifica sui risultati ottenuti rispetto agli obiettivi, sull adeguatezza degli strumenti e delle strategie, fermo restando il carattere di autonomia dell impegno tecnico; inoltre deve presentare al Dirigente del Servizio, annualmente, una relazione scritta sull andamento del Servizio stesso. 4. L affidamento dei singoli casi verrà discusso in équipe e seguirà principalmente il criterio di opportunità in rapporto alla complessità dei casi. 5. L Incaricato cura con la massima puntualità e precisione, sotto la propria responsabilità, gli adempimenti previsti, con particolare attenzione al trattamento dei dati riservati. 6. Nel caso in cui non fosse in grado di garantire una presenza programmata, dopo averne data tempestivamente comunicazione, deve concordare in tempi utili le modalità di svolgimento dell attività non effettuata. 7. Il Comune di Forlì si riserva di provvedere alla sostituzione, in caso di assenza prolungata (superiore a due mesi) del mediatore titolare, mediante assegnazione di apposito incarico ad altro mediatore che si renda disponibile nell ambito della graduatoria degli idonei. 8. I Mediatori Familiari sono tenuti all assoluto rispetto del segreto professionale, oltre che della normativa in materia di riservatezza dei dati personali. Ai fini del trattamento dei dati personali effettuato in dipendenza dello svolgimento del presente incarico, il Mediatore è individuato come incaricato, ai sensi del D. L.gs. 196/2003 e deve pertanto attenersi alle disposizioni vigenti in materia. 3

ART. 6 - DURATA E CARATTERISTICHE DELL INCARICO-RECESSO 1. Il presente incarico avrà durata di anni tre con decorrenza dalla data di stipulazione del contratto mediante lettera di affidamento ai sensi dell art.17, comma 2, lett. c, del vigente Codice III (Testo unificato norme regolamentari contratti, contabilità e patrimonio) del Comune di Forlì. 2. La prestazione sarà resa senza inserimento organico e funzionale nell apparato organizzativo dell Ente, pertanto nessun trattamento accessorio, sia economico che previdenziale o assistenziale, potrà essere corrisposto oltre il compenso specificato. 3. L impegno necessario per l espletamento delle attività previste dal presente contratto è stimato indicativamente, ai soli fini della congrua quantificazione del compenso, in un totale di circa n. 156 ore annue. 4. E prevista la facoltà di recesso, esercitabile da entrambe le parti con preavviso di almeno 60 giorni. Qualora l Incaricato receda dal contratto, dovrà produrre un resoconto del lavoro già svolto, garantendo inoltre, se necessario, il passaggio delle consegne al successivo Incaricato. Qualora il Comune receda dal contratto, all Incaricato sarà corrisposto un compenso commisurato all attività utilmente svolta. ART. 7 - CONTROVERSIE DI ORDINE TECNICO Qualora l Incaricato non ritenesse di poter ottemperare ad indicazioni espresse dal Dirigente o dalla Responsabile di Unità di cui sopra, oppure si verificassero divergenze di natura tecnica con la stessa Amministrazione Comunale, quest ultima, sentito l Incaricato, assumerà uno specifico provvedimento contenente un indirizzo definitivo, che sarà comunicato per iscritto allo stesso. La scelta dell Amministrazione sarà vincolante per l Incaricato che dovrà adeguarsi tempestivamente ad essa, o sollevare formale controversia. ART. 8 - INOSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI CONTRATTUALI - PENALITÀ E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 1. In caso di inosservanza di una presenza programmata senza successivo recupero dell attività non effettuata si applica una penalità pari a 42,35 per ogni singola infrazione, con la modalità della riduzione del compenso dovuto. 4

2. In caso di impossibilità, per l'incaricato, di svolgere le attività previste, il Comune di Forlì si riserva di procedere alla risoluzione del contratto per inadempimento, senza seguire la procedura di cui ai commi successivi. 3. Nell ipotesi in cui l Incaricato non osservi o violi le prescrizioni previste dalle norme di natura generale o speciale, vigenti in materia o stabilite nel presente contratto, l Amministrazione Comunale inoltra all Incaricato, con raccomandata A.R., contestazione scritta, con assegnazione di un termine di almeno 15 giorni per eventuali controdeduzioni ed eventuale ordine di sospensione dell esecuzione dell incarico. Decorso il termine, valutate le eventuali controdeduzioni prodotte dall interessato, il Comune può risolvere il contratto per grave inadempienza o reiterati inadempimenti nell'espletamento dell incarico, rilevati per iscritto, con apposito provvedimento che sarà notificato all interessato. L efficacia della risoluzione decorrerà dal giorno successivo alla notifica del provvedimento di revoca dell incarico. 4. Se del caso, la contestazione può contenere altresì una diffida (scritta) ad adempiere, con assegnazione di un termine per l adempimento non inferiore a 24 ore, in base alla natura dell inadempimento. Fino a che la controparte non adempia, i pagamenti a carico del Comune vengono sospesi. 5. Decorso inutilmente il termine prefissato nella diffida, il Comune potrà ordinare all incaricato l'immediata sospensione della prestazione, facendo salva la risoluzione di diritto del contratto per grave inadempienza o reiterati inadempimenti nell'espletamento dell incarico, rilevati per iscritto. 6. Nel caso di risoluzione, all Incaricato spetterà un compenso proporzionato alla quantità di lavoro svolto. 7. Nell ipotesi di risoluzione del contratto per inadempimento, l Incaricato non potrà richiedere il risarcimento di eventuali danni provocati dalla risoluzione stessa. ART. 9 - CORRISPETTIVO, MODALITÀ DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO 1. Il compenso orario per l attività espletata dall Incaricato in virtù del presente contratto viene stabilito in 35,00 più IVA (comprensivo di ogni altro onere a carico dell'incaricato o del Comune), per un impegno complessivo massimo di n. 156 ore annue. 2. L importo contrattuale annuale è pertanto stimato in 5.460,00 più IVA (comprensivo di ogni altro onere a carico dell'incaricato o del Comune). 5

3. L'importo contrattuale complessivo è pertanto stimato in 16.380,00 più IVA (comprensivo di ogni altro onere a carico dell'incaricato o del Comune). 4. Detto pagamento compensa ogni competenza annessa all espletamento dell incarico, comprese le eventuali spese di trasporto. 5. L importo pattuito sarà liquidato con cadenza trimestrale, sulla base di regolari fatture, vistate per regolarità tecnica dal Dirigente del Servizio Politiche Educative e della Genitorialità, previo riscontro della regolarità delle medesime e valutazione dell attività svolta dall Incaricato. ART. 10 - AUMENTI E DIMINUZIONI CONTRATTUALI 1. Nel corso dell esecuzione del contratto l Ente può chiedere, e l Incaricato ha l obbligo di accettare, un aumento o una diminuzione sull ammontare quantitativo delle prestazioni pattuite fino ad un quinto di tale ammontare, alle medesime condizioni contrattuali, con corrispondente aumento o diminuzione del valore del contratto. 2. Nel corso dell esecuzione del contratto, a seguito di effettive disponibilità di Bilancio, l Ente può chiedere un aumento sull ammontare quantitativo delle prestazioni pattuite all'art. 9 del presente disciplinare anche fino al 50% di tale ammontare, alle medesime condizioni contrattuali, con corrispondente aumento del valore del contratto, senza obbligo di accettazione per l'incaricato. 3. L Incaricato potrà richiedere per giustificati motivi, una diminuzione dell ammontare complessivo delle prestazioni assegnategli che il Servizio si riserva di accettare verificatane la compatibilità con l esigenza di continuità dell intervento. ART. 11 - RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE 1. Qualsiasi controversia di natura tecnica, amministrativa o giuridica che dovesse insorgere in ordine all'interpretazione, esecuzione o risoluzione del contratto sarà preliminarmente esaminata in via amministrativa. 2. Qualora la controversia non trovi bonaria composizione in sede amministrativa, verrà devoluta all'autorità giurisdizionale competente. 3. Non sussiste la competenza arbitrale. 4. Le parti dichiarano di eleggere quale Foro competente in via esclusiva quello di Forlì. 6

ART. 12 - RINVIO Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente disciplinare si fa rinvio alle norme di legge e di regolamento, in particolare alle norme del vigente Codice III (Testo unificato norme regolamentari contratti, contabilità e patrimonio) del Comune di Forlì. 7