Circolare n. 15 del 11/09/2013 OGGETTO: I. Decreto del fare: introdotte modifiche al D.Lgs. 81/08 II. Norma UNI 9994-1 per la manutenzione dei mezzi di estinzione incendi III. Valutazione del rischio da scariche atmosferiche IV. Sistri: Decreto Legge 31 agosto 2013 V. Anche la Privacy entra nella Responsabilità d Impresa 231 I. Decreto del fare: introdotte modifiche al D.Lgs. 81/08 La legge 98 del 2013, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale il 20 Agosto 2013, ha convertito in legge il decreto legge n. 69 del 2013, più noto come decreto del fare. Diverse sono le modifiche introdotte dal provvedimento all attuale normativa in materia di sicurezza sul lavoro, anche se, per la maggior parte di queste, l entrata in vigore è subordinata all emanazione di futuri decreti applicativi. In sintesi le principali modifiche al D.Lgs. 81/08 sono: - Art. 3, comma 12 bis del D.Lgs. 81/08, nel quale sono stati inseriti, insieme ai volontari e volontari dei servizi civili, anche i soggetti che prestano la propria attività (a titolo gratuito o con mero rimborso di spese) presso associazioni di promozione sociale, associazioni sportive dilettantistiche e simili, che godranno di una applicazione parziale delle disposizioni della norma. Per queste categorie di lavoratori vigono le disposizioni di cui all art. 21 del D.Lgs. 81/08 nonché l obbligo, per il datore di lavoro che usufruisce della prestazione del lavoratore, di informarli sui rischi presenti nell attività e sulle misure di prevenzione ed emergenza da attuare; - Art. 26 del D.Lgs. 81/08 in materia di contratti di appalto o d opera. La norma prevede l individuazione, con un futuro decreto, di specifici settori considerati a basso rischio di infortuni e malattie professionali, nei quali il datore di lavoro potrà sostituire l elaborazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI) con la nomina di una persona, che avrà il compito di coordinare i lavori affidati in appalto al fine di prevenire e ridurre al minimo i rischi interferenziali. Tale soggetto dovrà essere in possesso di adeguate competenze e formazione per poter svolgere il compito. Sempre nell art. 26 sono stati modificati i numeri di giorni di durata del contratto di appalto al di sotto dei quali non si è tenuti all elaborazione del DUVRI. Si passa infatti dagli attuali due uomini-giorno ai cinque uomini-giorno. Per uomini-giorno si intende l entità presunta dei lavori, servizi e forniture rappresentata dalla somma delle giornate di lavoro necessarie all effettuazione dei lavori, servizi o forniture, considerata con riferimento all arco temporale di un anno dall inizio dei lavori.
Si ricorda che l esclusione dell obbligo di redigere il DUVRI per lavori di breve durata, come sopra indicato, non è applicabile qualora il lavoro comporti specifici rischi il cui elenco è presente nell art. 26, comma 3 bis. Si ricorda anche che l esclusione, nei soli casi in cui è ammessa, si riferisce unicamente all elaborazione del DUVRI e non al dovere, sempre presente, di coordinare, da parte del datore di lavoro committente, i lavori delle ditte appaltatrici; - Art. 29 del D.Lgs. 81/08 relativo alle modalità di valutazione dei rischi. Il decreto del fare introduce la possibilità, per le aziende considerate a basso rischio di infortuni e malattie professionali, di attestare l avvenuta valutazione dei rischi utilizzando un modello di documento che sarà pubblicato con un futuro decreto attuativo. Nello stesso provvedimento saranno anche contenuti gli elenchi dei settori considerati a basso rischio di infortuni e malattie professionali. Di fatto potrebbe trattarsi, per questi specifici settori, di un ritorno alle modalità di autocertificazione dei rischi. In ogni caso, fino alla emanazione del decreto attuativo, rimangono in vigore le modalità di elaborazione del documento di valutazione dei rischi con le vigenti disposizioni; - Artt. 32 e 37 del D.Lgs. 81/08 relativi alle attività di formazione del Responsabile e Addetti del Servizio di Prevenzione e Protezione, dei lavoratori, preposti e dirigenti. La norma prevede il riconoscimento di crediti formativi a fronte dello svolgimento di corsi di formazione con contenuti analoghi. Le modalità di riconoscimento dei crediti saranno definite, successivamente, in conferenza Stato Regioni; - Art. 67 del D.Lgs. 81/08 relativo alla notifica di nuovi insediamenti produttivi. In caso di ampliamento, ristrutturazione, modifica o nuova realizzazione di insediamenti produttivi, la notifica all organo di vigilanza andrà fatta attraverso lo sportello unico delle attività produttive, il quale procederà a trasmettere agli organi di vigilanza competenti la documentazione di interesse. Un futuro decreto attuativo definirà le modalità di attuazione di tale disposizione; - Art. 71 del D.Lgs. 81/08 relativo alle verifiche sulle attrezzature di lavoro di cui all allegato VII del D.Lgs. 81/08. Le modifiche introdotte riguardano la riduzione dei tempi di risposta dell Inail per l effettuazione della prima verifica, che passano, dagli attuali sessanta giorni, a quarantacinque. I giorni sono conteggiati a partire dalla data di messa in servizio dell attrezzatura. Un ulteriore modifica riguarda il fatto che sarà il datore di lavoro a scegliere il soggetto a cui affidare le successive verifiche periodiche, che potrà essere un soggetto pubblico (Asl o Arpa se previsto da leggi regionali) o un soggetto privato abilitato secondo la specifica normativa; - Art. 88 del D.Lgs. 81/08 relativo al campo di applicazione del Titolo IV cantieri temporanei o mobili. La legge 98/2013 amplia il campo di applicazione dei lavori esclusi dal Titolo IV, inserendovi anche i piccoli lavori con durata inferiore ai dieci uomini-giorno, se finalizzati alla realizzazione e manutenzione di infrastrutture per servizi, che non espongano i lavoratori ai rischi previsti nell allegato XI del D.Lgs. 81/08. Infine, per quanto riguarda le norme di prevenzione incendi, si segnala la proroga, concessa ai conduttori delle nuove attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco, introdotte con il decreto 151/11, di presentare l istanza preliminare di cui all art. 3 e 4 del decreto 151/11 entro il 7 Ottobre 2014. In merito si veda anche la nostra precedente circolare n. 14 del 25/06/2013.
II. Norma UNI 9994-1 per la manutenzione dei mezzi di estinzione incendi Il 20 Giugno 2013 è entrata in vigore la nuova norma UNI 9994-1 Apparecchiature per estinzione incendi Estintori di incendio Parte 1: Controllo iniziale e manutenzione. La norma indica i criteri per effettuare la sorveglianza, il controllo, la revisione e il collaudo degli estintori al fine di garantirne l efficienza operativa. La UNI 9994-1:2013 si applica alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli estintori di incendio portatili e carrellati, inclusi gli estintori di incendio per fuochi di classe D. La norma non si applica alle attività di installazione degli estintori d'incendio. Rispetto alla edizione precedente, riportiamo alcune tra le principali differenze: 1. le fasi di manutenzione passano da 4 a 6. In precedenza gli estintori erano soggetti a quattro tipologie di intervento: sorveglianza, controllo, revisione e collaudo, ad opera delle ditte specializzate. Oggi la nuova norma ha introdotto altre due fasi: controllo iniziale (ad esempio in caso di cambio ditta di manutenzione occorre la presa in carico da parte della ditta subentrante degli estintori attraverso un controllo iniziale) e la manutenzione straordinaria intesa come tutti quegli interventi che non rientrano nelle fasi previste ordinarie di intervento; 2. le tempistiche di revisione degli estintori idrici cambiano da 18 a 24/48 mesi. Tra le novità più importanti si ricorda: 1. l obbligo di marcare, in fase di revisione e collaudo, la data e la denominazione dell azienda, sia all interno che all esterno dell estintore; 2. limite di vita degli estintori a 18 anni dalla data di costruzione, oltre la quale il manutentore porrà l estintore fuori sevizio; 3. è previsto il registro, a cura della persona responsabile (da tenere a disposizione dell autorità competenti e del tecnico manutentore), in cui tenere traccia dei lavori e dello stato dei lavori; 4. la sostituzione, in fase di revisione, della valvola erogatrice per gli estintori a biossido di carbonio; 5. la sostituzione, in fase di collaudo, della valvola erogatrice per garantire l efficienza e la sicurezza di ogni estintore. III. Valutazione del rischio da scariche atmosferiche Recentemente è stata pubblicata la nuova serie di norme CEI EN 62305 riguardanti la protezione delle strutture contro il rischio da scariche atmosferiche e le modalità di valutazione del rischio legato alla presenza di fulmini. Le norme, pubblicate nel Marzo 2013, resteranno affiancate alla precedente versione fino al 1 Dicembre 2013, data dopo la quale la vecchia normativa non potrà più essere utilizzata.
Ricordiamo che la valutazione del rischio da scariche atmosferiche è un obbligo previsto dal D.Lgs. 81/08 e, poiché la valutazione di questo rischio si basa sull applicazione delle norme suddette, il datore di lavoro dovrebbe provvedere ad aggiornare questa valutazione, essendo variata la normativa di riferimento, come prevede l art. 29 dello stesso D.Lgs. 81/08. IV. Sistri: Decreto Legge 31 agosto 2013 <E stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 204 del 31 agosto 2013 il Decreto Legge n. 101 del 31 agosto 2013 Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni. Il decreto è entrato in vigore il 1 settembre 2013. L articolo 11 - semplificazione e razionalizzazione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti e in materia di energia è dedicato al Sistri. Di seguito elenchiamo le principali novità: a) Sono tenuti ad aderire al SISTRI i produttori iniziali di rifiuti pericolosi e gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale, o che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti pericolosi, inclusi i nuovi produttori. b) Per gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale, o che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti pericolosi, inclusi i nuovi produttori, il termine di operatività del SISTRI è fissato al 1 ottobre 2013. c) Per i produttori iniziali di rifiuti pericolosi il termine di operatività del SISTRI è fissato al 3 marzo 2014. d) Modifica alle sanzioni previste all art. 260 bis del 152/2006 (relative al SISTRI) limitatamente al comma 3 (informazioni incomplete o inesatte), comma 5 (ulteriori altri obblighi dei soggetti per il quale il SISTRI è obbligatorio), comma 7 (obbligo di utilizzare scheda SISTRI durante il trasporto). Le sanzioni saranno erogate nel caso in cui avvengano più di 3 violazioni effettuate dal 1 ottobre al 3 marzo 2014 per i soggetti di cui al punto b), dal 3 marzo 2014 al 30 settembre 2014 per i soggetti di cui al punto c). e) Inserita la definizione di nuovo produttore : chiunque effettui operazioni di pretrattamento, miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti. Il nuovo decreto legge va a modificare l art. 188-ter del decreto legislativo n. 152/2006 che prevedeva l obbligo di iscrizione anche per i produttori di rifiuti non pericolosi con più di 10 addetti. Da una prima lettura sembrerebbe che i produttori iniziali e i gestori di rifiuti non pericolosi siano stati esonerati completamente dall obbligatorietà dell iscrizione al SISTRI anche se rimane la facoltà di aderire volontariamente. Nulla è riportato sul decreto in merito alle modalità operative del SISTRI, per i soggetti obbligati entro il 1 ottobre, che immaginiamo saranno oggetto di ulteriore decreto ministeriale.
V. Anche la Privacy entra nella Responsabilità d Impresa 231 Anche l illecito trattamento dei dati oggi rientra tra le responsabilità d impresa 231. Infatti, sulla Gazzetta Ufficiale n. 191 del 16 agosto, il Decreto Legge n. 93/13 ha esteso il campo di applicazione del D.lgs 231/01 ai reati in materia di Privacy. Da un lato sono stati ampliati quelli già previsti in ambito informatico, con l introduzione della frode informatica, con sostituzione dell identità digitale, nonché con l introduzione anche di sanzioni penali per chi falsifica o altera carte di credito o di pagamento. Dall altro nel D.Lgs 231/01 entrano a far parte temi di interesse trasversale per l intera platea delle imprese in materia di Privacy; in particolare: il trattamento illecito di dati, la falsità nelle dichiarazioni e notificazione al Garante e l Inosservanza di provvedimenti del Garante. L aspetto più dirompente risulta essere certamente quest ultima parte, che mette a rischio di pesanti sanzioni (da. 25.800 a. 774.500) le aziende che non adottano Modelli Organizzativi, protocolli, procedure e misure atte a prevenire i reati dei loro dipendenti e collaboratori. Ricordiamo che il D.Lgs 231/01 impone alle imprese di dotarsi di procedure comportamentali e regole etiche (Modelli Organizzativi) e di controllare sul loro rispetto (Organismo di Vigilanza) attraverso quello che in gergo viene chiamato Sistema 231. Il tutto rivolto alla prevenzione della commissione di una serie di reati, destinata sempre più ad allargarsi, e che mettono a rischio le aziende di sanzioni sia pecuniarie che interdittive dell attività. Alla luce delle recenti novità, Driade si rende disponibile a valutare lo stato dell arte con i propri clienti in materia di Modelli Organizzativi 231 e di Privacy, definendo il migliore approccio in funzione delle priorità ed esigenze delle singole aziende. Di seguito riportiamo una sintesi dei reati ad oggi ricompresi nel D.Lgs 231/01. o Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione o Falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo o Reati societari o Finanziamento del terrorismo o Delitto contro la personalità individuale o Market abuse o Reati transazionali o Reati in materia di sicurezza, salute e igiene sul lavoro, o Ricettazione, riciclaggio, impiego di beni o denaro di provenienza illecita o Delitti informatici e del trattamento illecito dei dati o Reati di criminalità organizzata o Reati contro l industria e il commercio o Reati in materia di violazione del diritto d autore o Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all autorità giudiziaria o Falsità in strumento o segni di riconoscimento o Reati ambientali o Reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare o Reato di induzione indebita a dare o promettere utilità o Reato di corruzione tra privati Lo staff di Driade s.r.l. coglie l occasione per porgere i più cordiali saluti.