CASSA EDILE DELLA COOPERAZIONE Via O. Zanchini n. 7 FORLI REGOLAMENTO approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 16 luglio 2003 Pagina 1 di 7
TITOLO I ISCRIZIONE ALLA CASSA E ANAGRAFE DELLE AZIENDE E DEI LAVORATORI ART.1 Le aziende cooperative e non cooperative tenute, per disposizioni contrattuali o di legge, ad iscriversi alla Cassa Edile della Cooperazione di Forlì (successivamente denominata Cassa ) debbono presentare apposita domanda entro i 15 giorni successivi alla decorrenza dell obbligo. ART. 2 La Cassa istituisce l anagrafe delle aziende iscritte e riporta sulla scheda intestata ad ogni azienda, per ogni periodo di paga, gli importi da questa dovuti a titolo di accantonamento per gratifica natalizia e di contribuzione, suddivisa per le varie gestioni. ART. 3 La Cassa istituisce, altresì, l anagrafe dei lavoratori iscritti. L iscrizione dei lavoratori ha luogo mediante la presentazione della denuncia mensile da parte dell azienda iscritta alla Cassa. Sulla scheda individuale del lavoratore sono indicati i dati anagrafici, il codice fiscale, l indirizzo, la data di iscrizione e di cessazione, nonché, per ogni periodo di paga mensile: - la retribuzione imponibile e le relative ore, riguardanti la normale attività lavorativa, le festività, i periodi di ferie ed i riposi annui effettivamente goduti; - gli importi accantonati a titolo di gratifica natalizia, sia quelli a carico dell azienda che della Cassa; - le ore di malattia, di infortunio sul lavoro, di malattia professionale e le altre che possano essere utili per il riconoscimento di prestazioni ed assistenze erogate dalla Cassa. Sulla scheda sono, inoltre, indicate le erogazioni per APE ordinaria e straordinaria e le prestazioni ed assistenze di cui il lavoratore ha usufruito. Copia della scheda anagrafica può essere rilasciata al lavoratore richiedente o al patronato espressamente delegato dal lavoratore stesso. ART. 4 E fatto obbligo al lavoratore di comunicare in tempo utile ogni variazione di indirizzo, salvo che non vi abbia già provveduto l azienda con la presentazione della denuncia aziendale mensile. La Cassa non può essere ritenuta responsabile per le prestazioni ed assistenze non pervenute al lavoratore a causa di variazione di indirizzo non comunicato tempestivamente. ART. 5 A seguito della loro iscrizione, sia le aziende che i lavoratori, sono tenuti al rispetto delle norme di statuto e di regolamento vigenti presso la Cassa. ART. 6 Il rapporto di iscrizione cessa per i seguenti motivi: a) passaggio del lavoratore alle dipendenze di altra azienda non iscritta alla Cassa; b) cessazione di attività del lavoratore; c) cessazione di attività dell azienda nell ambito territoriale della Cassa; Pagina 2 di 7
Rimane comunque iscritto alla Cassa, come lavoratore sospeso, colui che in forza all azienda viene temporaneamente iscritto ad altra Cassa Edile. TITOLO II DENUNCIA AZIENDALE MENSILE ART. 7 Utilizzando la modulistica adottata dalla Cassa, predisposta sulla base dello schema approvato dalla Commissione nazionale paritetica per le Casse Edili, l azienda deve fornire tutte le informazioni necessarie per tenere aggiornata l anagrafe delle aziende e dei lavoratori iscritti. ART. 8 La denuncia deve essere compilata in ogni sua parte e sottoscritta dal legale rappresentante o da un suo delegato. Essa va presentata per ogni periodo di paga mensile entro il mese solare successivo a quello cui si riferisce. ART. 9 L azienda è responsabile delle omissioni, delle inesattezze e degli errori contenuti nella denuncia, salva ogni azione da parte della Cassa di reintegrazione dei danni eventualmente subiti. TITOLO III VERSAMENTI ALLA CASSA ART. 10 I contributi dovuti alla Cassa ed eventualmente ad altri Enti Bilaterali, i contributi sindacali, le quote di adesione contrattuale e gli accantonamenti per gratifica natalizia, previsti dalla contrattazione collettiva e dagli accordi sindacali, devono essere versati dalle aziende, ivi compresa la parte a carico dei lavoratori, entro il mese solare successivo a quello cui si riferiscono. ART. 11 I versamenti sono effettuati esclusivamente tramite bonifico bancario con le modalità fissate dal Consiglio di Amministrazione della Cassa. ART. 12 Per tutto il periodo di ritardato versamento, è dovuto a carico delle aziende un interesse moratorio calcolato applicando il tasso di dilazione vigente presso l INPS al momento del pagamento. ART. 13 Scaduto il termine fissato per il versamento, il Consiglio di Amministrazione della Cassa è autorizzato a promuovere le azioni che riterrà più opportune per il recupero del credito. ART. 14 A richiesta delle aziende, la Cassa rilascia attestazione di regolarità contributiva. Pagina 3 di 7
TITOLO IV GESTIONE DEGLI ACCANTONAMENTI PER GRATIFICA NATALIZIA ART. 15 Entro il 15 dicembre di ogni anno, la Cassa eroga ad ogni lavoratore iscritto, con le modalità fissate dal Consiglio di Amministrazione, gli importi accantonati a suo favore a titolo di gratifica natalizia per l anno edile precedente. Relativamente alle quote a carico delle aziende, l erogazione ha luogo nel limite degli importi effettivamente accantonati alla Cassa entro il 30 novembre precedente. Gli importi accantonati dopo tale data, saranno erogati dalla Cassa al lavoratore entro i 30 giorni successivi. ART. 16 Nel caso in cui il rapporto di iscrizione presso la Cassa cessi nel corso dell anno edile per pensionamento di vecchiaia, anzianità o inabilità oppure per decesso, la Cassa, su specifica richiesta, eroga al lavoratore o ai suoi aventi causa, entro il mese solare successivo, gli importi accantonati fino a quel momento. Gli importi eventualmente accantonati successivamente saranno erogati dalla Cassa entro i 30 giorni successivi. ART. 17 Non è prevista l erogazione di acconti sulle somme accantonate, in pendenza di iscrizione del lavoratore alla Cassa. E ammessa l anticipazione dell erogazione degli importi accantonati a favore del lavoratore nel corso dell anno edile, su richiesta dello stesso, esclusivamente per casi particolari, da valutarsi di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione, sempreché sia cessato il rapporto di iscrizione del lavoratore alla Cassa. TITOLO V GESTIONE CONTRIBUTI DI ALTRI ENTI BILATERALI, CONTRIBUTI SINDACALI E QUOTE DI ADESIONE CONTRATTUALE ART. 18 Gli importi che la Cassa riscuote in nome e per conto di altri Enti Bilaterali vengono ristornati agli stessi, con le modalità da loro indicate, entro il mese solare successivo a quello dell incasso. ART. 19 Gli importi che la Cassa riscuote a titolo di contributi sindacali e di quote di adesione contrattuale vengono ristornati alle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori con le modalità e nei termini stabiliti dagli accordi intercorsi con le stesse. TITOLO VI GESTIONE DEI CONTRIBUTI E DELLE ALTRE ENTRATE DELLA CASSA PRESTAZIONI ED ASSISTENZE E SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CASSA Pagina 4 di 7
ART. 20 Le entrate di competenza della Cassa affluiscono alle seguenti gestioni autonome: A) Gestione APE ordinaria, cui affluisce la relativa contribuzione; B) Gestione APE straordinaria, cui affluisce la relativa contribuzione; C) Gestione prestazioni ed assistenze, cui affluiscono i contributi Cassa Edile, Mutualizzazione e Straordinario, nonché i proventi finanziari derivanti dall impiego delle risorse, gli interessi moratori, gli importi che per qualsiasi ragione non vengono riscossi dagli interessati o dai loro aventi causa e le somme a qualsiasi altro titolo incassate. ART. 21 La Gestione APE Ordinaria provvede alla erogazione della relativa prestazione ai lavoratori iscritti nel rispetto di quanto stabilito dagli accordi sindacali sottoscritti a livello nazionale e territoriale. La prestazione è subordinata al versamento da parte dell azienda della specifica contribuzione stabilita a livello territoriale. I residui attivi esistenti nella gestione alla data di entrata in vigore del presente regolamento vengono contabilizzati come Fondo di riserva della gestione stessa. Il suddetto Fondo si incrementerà con i residui attivi e si utilizzerà a copertura degli eventuali disavanzi risultanti dai futuri esercizi finanziari. Qualora ripetuti disavanzi finanziari intacchino in modo significativo il Fondo di riserva esistente, il Consiglio di Amministrazione della Cassa dovrà interessare le parti sociali affinché concordino tempestivamente l adeguamento della misura della contribuzione dovuta dalle aziende. ART. 22 La Gestione APE Straordinaria provvede alla erogazione della relativa prestazione ai lavoratori iscritti nel rispetto di quanto stabilito dagli accordi sindacali sottoscritti a livello nazionale. Il lavoratore, per ottenere la prestazione, deve presentare apposita domanda entro il termine previsto dagli accordi sopra menzionati. La Cassa provvede al pagamento della prestazione, nel rispetto del principio di reciprocità di trattamento con le altre Casse Edili, entro i 30 giorni successivi a quello in cui è entrata in possesso di tutta la documentazione comprovante il diritto del lavoratore. I residui attivi esistenti nella gestione alla data di entrata in vigore del presente regolamento vengono contabilizzati come Fondo di riserva della gestione stessa. L eventuale residuo risultante, dopo aver provveduto alla liquidazione di tutte le prestazioni spettanti ai lavoratori iscritti, verrà destinato ad uno specifico Fondo di riserva denominato Fondo di riserva APE Straordinaria. Qualora il Fondo di riserva della gestione e la contribuzione specifica versata dalle aziende fino al 31/12/2003 non fosse sufficiente a soddisfare tutte le richieste, la differenza verrà attinta dal Fondo di riserva della gestione prestazioni e assistenze. ART. 23 La Gestione prestazioni ed assistenze, con le risorse ad essa destinate, provvede alla erogazione delle prestazioni ed assistenze definite dagli accordi sindacali sottoscritti a livello nazionale e territoriale ed a sostenere tutte le spese occorrenti per il funzionamento della Cassa. Possono fruire delle prestazioni ed assistenze della Cassa le aziende ed i lavoratori iscritti che siano in possesso dei requisiti previsti per la loro erogazione e sempreché l azienda sia in regola con i versamenti dovuti alla Cassa. In difetto di regolarità spetta al Consiglio di Amministrazione deliberare in merito. I residui attivi esistenti nella gestione alla data di entrata in vigore del presente regolamento vengono contabilizzati come Fondo di riserva della gestione stessa. Il suddetto Fondo si incrementerà con i residui attivi e si utilizzerà a copertura degli eventuali disavanzi risultanti dai futuri esercizi finanziari. Pagina 5 di 7
Qualora ripetuti disavanzi finanziari intacchino in modo significativo il Fondo di riserva esistente, il Consiglio di Amministrazione della Cassa dovrà interessare le parti sociali affinché assumano tempestive deliberazioni atte a ripristinare l equilibrio finanziario della gestione. ART. 24 Fatto salvo quanto previsto dalla specifica regolamentazione per l erogazione dell APE Ordinaria e Straordinaria, i lavoratori hanno diritto all erogazione delle prestazioni ed assistenze dal giorno della loro iscrizione alla Cassa, per gli eventi verificatisi da tale data, eccezion fatta per quelli verificatisi nei periodi durante i quali il lavoratore risulta sospeso ai sensi dell art. 6. ART. 25 Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 21 e 22, in materia di APE Ordinaria e Straordinaria, per la richiesta di erogazione delle prestazioni ed assistenze, di norma, deve essere utilizzata la modulistica predisposta dalla Cassa, corredata dalla documentazione che ne comprova il diritto. Le richieste devono essere presentate alla Cassa, a pena di decadenza, entro i seguenti termini: a) da parte delle aziende, anche utilizzando la denuncia aziendale mensile, entro il secondo mese solare successivo a quello in cui è sorto il diritto; b) da parte dei lavoratori iscritti o dei loro aventi causa, anche tramite l azienda datrice di lavoro, entro i 90 giorni successivi a quello in cui è sorto il diritto, fatte salve le seguenti eccezioni: la prestazione una tantum a favore dei giovani lavoratori deve essere richiesta entro il termine di sei mesi dalla data di maturazione del diritto alla erogazione della prima e della seconda tranche; le borse di studio per frequenza di scuola media inferiore e superiore devono essere richieste entro il 31 ottobre di ogni anno; le borse di studio per studenti universitari devono essere richieste entro sei mesi dalla conclusione dell anno accademico. La Cassa provvede ad erogare agli aventi diritto le prestazioni ed assistenze richieste entro i seguenti termini: a) alle aziende entro il mese solare successivo a quello di presentazione della richiesta, con possibilità di utilizzo da parte delle aziende medesime dell istituto della compensazione fino a concorrenza con i versamenti mensili dovuti, fatta salva la verifica da parte della Cassa della correttezza dell adempimento; b) ai lavoratori iscritti o ai loro aventi causa entro 30 giorni dalla data di presentazione della richiesta ovvero dalla data in cui è pervenuta tutta la documentazione probatoria. TITOLO VII DISPOSIZIONI VARIE ART. 26 L utilizzo delle disponibilità finanziarie della Cassa, nel rispetto delle disposizioni statutarie e regolamentari e delle deliberazioni regolarmente assunte dal Consiglio di Amministrazione, avviene con firma o disposizione del Presidente, ovvero, nel caso di sua assenza o impedimento, del Vice Presidente. ART. 27 Qualsiasi reclamo nei confronti della Cassa sulla rispondenza delle somme corrisposte a titolo di gratifica natalizia ovvero sul mancato o parziale accoglimento di prestazioni ed assistenze deve essere presentato, a pena di decadenza, entro 60 giorni da quello in cui l azienda o il lavoratore o i suoi aventi causa sono venuti a conoscenza del provvedimento adottato dalla Cassa. Pagina 6 di 7
Il reclamo è posto all Ordine del giorno della prima successiva riunione del Consiglio di Amministrazione, che si pronuncerà nel merito fornendone successiva comunicazione all interessato. ART. 28 Il presente regolamento entra in vigore il 1 ottobre 2003 e potrà essere modificato da successive deliberazioni del Consiglio di Amministrazione. Per quanto non espressamente previsto, valgono le norme statutarie e quanto stabilito dagli accordi sindacali sottoscritti a livello nazionale e territoriale. Pagina 7 di 7