REGOLAMENTO PER LA PUBBLICITA DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE DEGLI AMMINISTRATORI E DEI DIRIGENTI PROVINCIALI.



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REGOLAMENTO PER LA PUBBLICITA DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE DEGLI AMMINISTRATORI E DEI DIRIGENTI PROVINCIALI. Approvato con delibera di Consiglio Provinciale n. 54 del 14 luglio 1998 Modificato con delibera di Consiglio Provinciale n. 24 del 30 luglio 2013

Art. 1 Ambito di applicazione I Consiglieri e gli Assessori provinciali sono tenuti all osservanza delle disposizioni di cui alla legge 5 luglio 1982, n. 441 e del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 secondo le norme del presente Regolamento. L obbligo si estende anche ai soggetti di cui al successivo art. 9 limitatamente a quanto prescritto dalla predetta legge 441/1982. Art. 2 Obblighi al momento dell assunzione della carica Gli Amministratori provinciali, entro tre mesi dalla convalida di cui all articolo 75 del DPR 16/5/1960 n. 570, sono tenuti a depositare presso il Servizio Segreteria AA.GG. della Provincia: 1) una dichiarazione concernente i diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, le azioni di società, le quote di partecipazione a società, l esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l apposizione della formula sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero ; 2) copia dell ultima dichiarazione dei redditi soggetti all imposta sui redditi delle persone fisiche; 3) una dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero l attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista hanno fatto parte, con l apposizione della formula sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero. Alla dichiarazione debbono essere allegate le copie delle dichiarazioni di cui al terzo comma dell art. 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, relative agli eventuali contributi ricevuti. 4) una dichiarazione relativa alla composizione del nucleo familiare.

Art. 3 Situazione patrimoniale e dichiarazione dei redditi del coniuge, dei figli e dei parenti entro il secondo grado degli Amministratori. Gli adempimenti indicati nei numeri 1) e 2) dell articolo precedente concernono anche la situazione patrimoniale e la dichiarazione dei redditi del coniuge non separato, dei figli conviventi e dei parenti entro il secondo grado di parentela degli amministratori, se gli stessi vi consentono. Il mancato consenso è attestato da una dichiarazione resa dai soggetti obbligati o dall amministratore stesso. Art. 4 Obblighi annuali durante la carica L Amministratore in carica dovrà ogni anno entro 30 giorni dall ultima delle scadenze previste dalla legge per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi depositare un attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale di cui al n. 1 dell art. 2 determinata nell anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi. Gli adempimenti di cui al 1 comma concernono anche la situazione patrimoniale e la dichiarazione dei redditi del coniuge non separato, dei figli conviventi e dei parenti entro il secondo grado se gli stessi vi consentono. Art. 5 Obblighi successivi alla cessazione della carica L Amministratore, entro tre mesi dalla cessazione della carica, per scadenza del mandato o per qualsiasi altra causa, è tenuto a depositare una dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale di cui al n. 1 dell art. 2 intervenute dopo l ultima l attestazione. Lo stesso Amministratore è tenuto a depositare una copia della dichiarazione annuale relativa ai redditi delle persone fisiche entro il mese successivo alla scadenza del relativo termine di presentazione. A tale adempimento si applica l art. 4, 2 comma. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nel caso di rielezione, senza interruzione, del Consigliere cessato dalla carica per il rinnovo del Consiglio.

Art. 6 Moduli delle dichiarazioni patrimoniali. Le dichiarazioni patrimoniali di cui ai precedenti articoli vengono effettuate su appositi modelli predisposti dal Servizio Segreteria AA.GG., che avrà cura di trasmetterli ai soggetti obbligati. Art. 7 Diffida ad adempiere Decorsi i termini previsti dai precedenti articoli 2 e 4, il Presidente della Giunta o il Presidente del Consiglio diffidano, rispettivamente, l Assessore o il Consigliere inadempiente ad adempiere entro il termine di quindici giorni dalla data di ricevimento della diffida stessa, da notificare a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno. Se il diffidato non adempie nei termini di cui al precedente comma, si applicano le sanzioni di cui al successivo articolo 11. Art. 8 Diritto all informazione degli elettori Tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Provincia hanno diritto di conoscere le dichiarazioni e le attestazioni previste dagli artt. 2, 4 e 5 del presente Regolamento. Il diritto di cui al comma precedente è esercitato mediante richiesta al Segretario Generale della Provincia. Art. 9 Ulteriori soggetti obbligati Le disposizioni di cui agli artt. 2, 3, 4, 5, 6, 7 comma 1, e 10 si applicano, con le limitazioni di cui all art. 1 comma 2, anche:

1) ai Direttori Generali delle aziende speciali provinciali di cui al R.D. 15.10.1925 n. 2578; 2) ai Dirigenti Provinciali ai sensi dell art. 17, comma 22, L. 127/97. Per i soggetti di cui al comma precedente le dichiarazioni e gli atti disciplinati dal presente regolamento devono essere trasmessi al Presidente della Provincia, il quale adotterà le misure di cui all art. 7, comma 1, del presente regolamento. Art. 10 Pubblicità della situazione patrimoniale degli Amministratori e degli altri soggetti obbligati. I dati e le informazioni raccolte ai sensi dei precedenti commi, sono pubblicati sul sito dell ente nella sezione Amministrazione trasparente ai sensi della vigente normativa. Verrà inoltre segnalata l eventuale inadempienza. Della pubblicazione, della diffusione e del rilascio delle copie è responsabile il Segretario Generale. Art. 11 Sanzioni Ai sensi dell art. 47, comma 1, del D.Lgs. 33/2013, in caso di mancata o parziale ottemperanza agli adempimenti previsti dal presente regolamento, ai soggetti di cui al comma 1 dell art. 1 (consiglieri e assessori) verranno irrogate le seguenti sanzioni: parziale ottemperanza: sanzione pari a euro 500,00 (in caso di recidiva la sanzione è elevata a 1.000,00 euro); mancata ottemperanza: sanzione pari a euro 2.000,00, (in caso di recidiva la sanzione è elevata a 4.000,00 euro.) In sede di prima applicazione del presente articolo non rilevano le eventuali precedenti inottemperanze all obbligo di presentazione della documentazione di cui trattasi.