ORDINANZA COMMISSARIALE N. 09 DEL 03 Marzo 2009

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CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE CALTANISSETTA ORDINANZA COMMISSARIALE N. 09 DEL 03 Marzo 2009 Oggetto: Approvazione Protocollo d intesa tra Associazione Solidarietà 2000 Onlus e la CRI Comitato Locale di Caltanissetta; IL COMMISSARIO DEL COMITATO LOCALE VISTO il D.P.C.M. 97 del 6 maggio 2005 recante l approvazione del nuovo Statuto dell Associazione Italiana della Croce Rossa; VISTA la Determinazione del Direttore Regionale CRI Sicilia n 66 del 19 febbraio 2008 con la quale è nominato Responsabile della Gestione del Comitato Locale il Dott. Davide Miliziano; VISTA la disponibilità dimostrata dall Associazione Solidarietà 2000 onlus a collaborare con la Croce Rossa Italiana di Caltanissetta in attività socio assistenziali; PRESO ATTO della necessità di questo Comitato Locale di avvalersi della collaborazione gratuita di volontarie ed assistite dell associazione in parola; APPURATO che le stesse godono di copertura assicurativa; DETERMINA per le motivazioni esposte in premessa che qui s intendono ripetute e trascritte, - di approvare l allegato Protocollo d intesa tra la Croce Rossa Italiana Comitato Locale di Caltanissetta e l Associazione Solidarietà 2000 Onlus, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. IL COMMISSARIO (Nicolò PIAVE) Il presente atto non comporta oneri P. Il Responsabile della Gestione (Dott. Davide Miliziano) IL RESPONSABILE VICARIO (M.llo Capo Salvatore Bufalino) Visto, si approva Il Commissario Provinciale (Ernesto Perriera) Approvata per decorrenza dei termini in data Pagina 1 di 5

PROTOCOLLO D INTESA TRA Associazione Solidarietà 2000 Onlus E La Croce Rossa Italiana Comitato Locale di Caltanissetta Pagina 2 di 5

PREMESSO che la Croce Rossa Italiana, in forza dello Statuto approvato con D.P.C.M. 06.05.2005 n. 97, si ispira ai principi fondamentali della umanità, imparzialità, neutralità, indipendenza, volontarietà, unità ed universalità; che il D.P.C.M. 6 maggio 2005, n 97 che approva il nuovo Statuto dell Associazione italiana della Croce Rossa che all articolo 27 attribuisce al Comitato Regionale i compiti in materia associativa, attribuitegli dalla legge e dallo statuto, di indirizzo e vigilanza dell attività della Croce Rossa nel territorio della Regione e di coordinamento dell attività dei rispettivi Comitati Provinciali; che l art.2 del D.P.C.M. 6 maggio 2005, n 97 enuncia i compiti della Croce Rossa; che l art.4 del D.P.C.M. 6 maggio 2005, n 97 enuncia che la Croce Rossa Italiana per la formazione e l'aggiornamento del proprio personale e dei soci attivi, puo' stipulare convenzioni con le Regioni, le strutture del Servizio sanitario nazionale, le universita', altri enti pubblici o privati, ferma restando la possibilita' della formazione attraverso gli ospedali militari o proprie scuole ordinate allo scopo specifico; che la Croce Rossa Italiana, posta sotto l alto patrocinio del Presidente della Repubblica, attraverso il Comitato Regionale della Sicilia persegue gli obiettivi umanitari che sono indicati nello statuto dell associazione, sviluppando azioni nel campo del soccorso, della salute e della solidarietà, testimoniando uno spirito all avanguardia nella lotta a tutte le forme di sofferenza; La legislazione vigente promuove politiche attive del lavoro a favore di tutte quelle persone che, per svantaggio fisico, psichico o sociale, presentano maggiore difficoltà ad esercitare il diritto al lavoro e a partecipare all organizzazione politica, economica e sociale del paese; La legislazione vigente è ispirata al principio di sussidiarietà tra soggetti pubblici e privati, come sancito nella Carta Costituzionale e nella normativa in materia di servizi alla persona, politiche di inclusione sociale e lavorativa e disciplina degli organismi di terzo settore; La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce l'incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità. (art. 45 della Costituzione Italiana); Enti pubblici e privati possono stipulare accordi programmatici finalizzati al perseguimento di obiettivi comuni di pubblica utilità. Pagina 3 di 5

CONSIDERATE che l'esigenza condivisa dalla CRI e dall Associazione Solidarietà 2000 Onlus è quella di valorizzare le capacità produttive e relazionali di soggetti liberi che hanno riportato condanne penali, di soggetti che a vario titolo sono state affidate dai servizi sociali a risiedere presso case di alloggio per minori, al fine di agevolare negli stessi un percorso di autodeterminazione nel contesto sociale e lavorativo, stimolando, altresì, la partecipazione e la progettualità dei servizi pubblici, del privato sociale e del no-profit; le specifiche competenze maturate nei settori di riferimento da Statuto dell Associazione Solidarietà 2000 Onlus p.iva 03813190877 c.f. 038193877, sede legale Via Salusto, 14 Gela legalmente rappresentata da Amore Marcellina e dalla Croce Rossa Italiana Comitato Locale di Caltanissetta cod.fisc. n 01906810583, sede legale Via Berengario Gaetani 44 93100 Caltanissetta, legalmente rappresentato da Nicolò Piave, Partita Iva 01019341005 Si conviene e si stipula quanto segue Art. 1 - Premesse 1. Le premesse costituiscono parte integrante della presente protocollo d intesa. Art.2 - Oggetto del protocollo d intesa 1. che il presente protocollo d intesa stabilisce la predisposizione ed esecuzione di progetti e collaborazioni relative agli obiettivi menzionati dagli statuti di riferimento, in relazione anche alle singole attività portate avanti delle due istituzioni coinvolte; 2. In particolare il presente protocollo d intesa viene stipulato per favorire l'integrazione sociale delle persone in affidamento da parte dei servizi sociali o che versino comunque in stato di disagio sociale, attraverso attività di promozione sociale, volontariato, partecipazione a corsi, convegni e manifestazioni pubbliche e private. 3. le parti convengono che a far data dalla firma del presente protocollo d intesa si impegnano, laddove l interesse è manifestatamene congiunto, a partecipare a bandi, aste, gare di pubblico interesse costituendosi nelle forme previste dalla legge, nonché proporre i servizi congiunti agli Enti Pubblici, Privati con le naturali attività dalle stesse esercitate; Art.3 - Modalità di attuazione del Protocollo 1. La CRI si impegna ad agevolare l'inserimento dei ragazzi presso le sedi di servizio, attraverso l'accompagnamento di un tutor che collaborerà costantemente con gli operatori minorili; ed altresì ad agevolare la possibilità di esperienze di volontariato in campo regionale, nazionale ed internazionale per i minori interessati, laddove, per gli stessi, fosse possibile usufruire di tale opportunità. 2. Ogni singolo progetto che vedrà coinvolte le rispettive parti potrà essere integrato di volta in volta da uno specifico protocollo e manifestazione di interesse nel quale verrà indicato nelle specifico quali sono le attività svolte dalle singole parti coinvolte. 3. La reciproca messa a disposizione di risorse economiche disponibili sarà di volta di volta regolata tra le parti. 4. Si individuano tra le associazioni aderenti, i referenti di tale protocollo, i quali, oltre a seguire il corretto svolgimento del percorso operativo suindicato, hanno il compito di monitorare e coordinare l'andamento delle iniziative; 5. Con il presente accordo le parti si impegnano a collaborare oltre che per ciò che riguarda la presa in carico dei soggetti secondo le modalità specificate nei precedenti articoli, anche per ciò che riguarda la possibilità di definire progettazioni congiunte, il fund raising, iniziative di prevenzione, attivazione di interventi e servizi specifici, iniziative formative, di studio e di reperimento di risorse idonee ad affrontare le problematiche presentate dal target di utenza. Pagina 4 di 5

Le parti si impegnano a: Art. 4 Formazione degli operatori 1. Prevedere la conoscenza reciproca delle strutture e delle modalità di gestione e di organizzazione delle stesse per consentire un approccio più congeniale nei confronti del minore e la predisposizione di azioni atte a garantire la coerenza del percorso educativo; 2. Programmare percorsi formativi integrati tra il personale dell associazione, e gli operatori della Croce Rossa coinvolti nelle iniziative, per la costruzione di una comune cultura operativa e di metodologie condivise finalizzate al raggiungimento degli obiettivi prefissati; 3. Agevolare lo scambio di informazioni sulle iniziative formative e di aggiornamento promosse nell ambito delle proprie competenze e/o da agenzie ed enti del territorio, al fine di favorire la partecipazione reciproca. Art. 5 - Obblighi di riservatezza 1. L Associazione Solidarietà 2000 Onlus e la Croce Rossa Italiana si impegnano a non rivelare a terzi e a non utilizzare in alcun modo per motivi che non siano strettamente attinenti all esecuzione del presente Accordo dati, notizie, informazioni e quant altro venga messo a propria disposizione e si rendono garanti del loro trattamento secondo il D.Leg. 196/2003 e successive modifiche. Art.6 - Durata e modifiche 1. Il presente protocollo d intesa avrà durata di 12 mesi a decorrere dalla data di stipula e potrà rinnovarsi tacitamente per ugual periodo, salvo diverso avviso delle parti espresso almeno tre mesi prima della scadenza dei termini dell intesa. 2. Il presente Accordo potrà essere modificato, integrato o rinnovato da altro accordo scritto, previa decisione unanime delle parti, qualora ciò risultasse opportuno in relazione allo svolgimento delle attività di cui ai precedenti articoli. 3. La sottoscrizione del presente atto non costituisce alcun vincolo all autonomia di entrambe le associazioni; 4. Gli oneri assicurativi restano a carico delle associazioni aderenti ognuna per i propri operatori ed utenti. Quanto sopra è stato letto, approvato e sottoscritto dalle parti, in Caltanissetta in data 02 marzo 2009 Per la Croce Rossa Italiana IL COMMISSARIO (Nicolò PIAVE) Per l Associazione Solidarietà 2000 Onlus IL PRESIDENTE (Amore Marcellina) Pagina 5 di 5