Prime note circa le modifiche alla DGR 846/07



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O.S.E.A. Opere di Servizi Educativi Assistenziali AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA Reggio Emilia Prime note circa le modifiche alla DGR 846/07 TESTO ATTUALE 1.3.2 Personale a) Personale educativo 243 Il personale addetto a funzioni educative deve possedere uno dei seguenti requisiti: 243.1 attestato di abilitazione per educatore professionale rilasciato ai sensi del D.M. 10 febbraio 1984 e del D.M. 8 ottobre 1998, n. 520; 243.2 diploma di laurea in educatore professionale rilasciato nell ambito delle facoltà di scienze dell educazione e di scienze della formazione; 243.3 attestato regionale di qualifica professionale ai sensi della direttiva comunitaria 51/92, rilasciato al termine di corso di formazione attuato nell'ambito del Progetto APRIS; 243.4 diploma di laurea in pedagogia, in scienze dell'educazione, in scienze della formazione con indirizzo non inerente l'insegnamento scolastico (ad es. educatore professionale, educatore extrascolastico), diploma di laurea in educatore sociale; 243.5 attestato di partecipazione a corsi regionali di centocinquanta ore riservato ad operatori di comunità con esperienza triennale, secondo quanto previsto dalla delibera della Giunta regionale n. 564/2000; 243.6 diploma di laurea in scienze della formazione (con indirizzo inerente l'insegnamento scolastico) oppure diploma di laurea in psicologia e svolgimento di corsi di formazione della durata complessiva di cento ore, inerenti a tematiche educative e di comunità; 243.7 diploma di laurea ad indirizzo sociologico o umanistico e svolgimento di corsi di formazione della durata complessiva di centocinquanta ore, inerenti a tematiche educative e di comunità; 243.8 diploma di scuola secondaria di secondo grado, unitamente ad un periodo di tirocinio o volontariato continuativo in ambito educativo, di almeno dodici mesi o la prestazione di servizio civile per almeno dodici mesi in servizi educativi, nonché a corsi di formazione su tematiche psicologiche ed educative inerenti l infanzia e la famiglia nonché sull esperienza di comunità della durata complessiva di almeno duecento ore. 244 Tutti i corsi sopra richiamati devono essere realizzati ed attestati da enti pubblici o soggetti privati accreditati o autorizzati ai sensi degli art. 33 e 34 della L.R. 12/2004 o da normative di altre regioni. 1

245 Per le comunità residenziali e semiresidenziali educativo-psicologiche è particolarmente indicato il diploma di laurea in educatore professionale ai sensi del D.M. 8 ottobre 1998, n. 520; 246 A partire dal 1 gennaio 2012 saranno ritenuti validi per l'accesso i soli diplomi di laurea sopra richiamati, seguiti dai corsi ove richiesti. I titoli validi a tale data continueranno ad avere valore per il personale che ha prestato servizio entro tale termine. b) Responsabile 247 Il personale impegnato nelle comunità con funzione di responsabile deve essere in possesso dei titoli richiesti all educatore ed avere un esperienza precedente di lavoro nelle comunità di almeno tre anni. 1.3.2 Personale a) Personale educativo PROPOSTA DI MODIFICA 246 A partire dal 1 gennaio 2012 saranno ritenuti validi per l'accesso i soli diplomi di laurea sotto richiamati, seguiti dai corsi ove richiesti. I titoli validi a tale data continueranno ad avere valore per il personale che ha prestato servizio entro tale termine. 243 Il personale addetto a funzioni educative deve possedere uno dei seguenti requisiti: 243.1 attestato di abilitazione per educatore professionale rilasciato ai sensi del D.M. 10 febbraio 1984 e del D.M. 8 ottobre 1998, n. 520; 243.2 soppresso; 243.3 attestato regionale di qualifica professionale ai sensi della direttiva comunitaria 51/92, rilasciato al termine di corso di formazione attuato nell'ambito del Progetto APRIS; 243.4 diploma di laurea in pedagogia, in scienze dell'educazione, in scienze della formazione con indirizzo non inerente l'insegnamento scolastico (ad es. educatore professionale, educatore extrascolastico), diploma di laurea in educatore sociale unitamente ad un periodo di tirocinio in comunità per minori autorizzate al funzionamento della durata complessiva di almeno 100 ore (se non già svolto durante il tirocinio universitario); 243.5 attestato di partecipazione a corsi regionali di centocinquanta ore riservato ad operatori di comunità con esperienza triennale, secondo quanto previsto dalla delibera della Giunta regionale n. 564/2000; 243.6 diploma di laurea in scienze della formazione (con indirizzo inerente l'insegnamento scolastico) oppure diploma di laurea in psicologia e svolgimento di corsi di formazione della durata complessiva di cinquanta ore, inerenti a tematiche educative e di comunità unitamente ad un periodo di tirocinio in comunità per minori autorizzate al funzionamento della durata complessiva di almeno 150 ore; 2

243.7 diploma di laurea ad indirizzo sociologico o umanistico e svolgimento di corsi di formazione della durata complessiva di cinquanta ore, inerenti a tematiche educative e di comunità unitamente ad un periodo di tirocinio in comunità per minori autorizzate al funzionamento della durata complessiva di almeno 200 ore; 243.8 diploma di scuola secondaria di secondo grado, unitamente ad un periodo di tirocinio o volontariato continuativo in ambito educativo, di almeno dodici mesi o la prestazione di servizio civile per almeno dodici mesi in servizi educativi, nonché a corsi di formazione su tematiche psicologiche ed educative inerenti l infanzia e la famiglia nonché sull esperienza di comunità della durata complessiva di almeno duecento ore solo per il personale che ha prestato servizio entro il 31 dicembre 2011. 244 Tutti i corsi sopra richiamati devono essere realizzati ed attestati da enti pubblici o soggetti privati accreditati o autorizzati ai sensi degli art. 33 e 34 della L.R. 12/2004 o da normative di altre regioni. 245 Soppresso. b) Responsabile 247 Il personale impegnato nelle comunità con funzione di responsabile deve essere in possesso dei titoli richiesti all educatore ed avere un esperienza precedente di lavoro nelle comunità residenziali e/o semiresidenziali per minori di almeno tre anni. 247.1 Il personale impegnato nelle comunità con funzione di responsabile deve essere in possesso dei titoli richiesti all educatore ed avere un esperienza precedente di lavoro nelle comunità residenziali e/o semiresidenziali per minori di almeno 1 anno e un affiancamento di almeno un anno (circa 3 ore a settimana) effettuato da un altro Responsabile o coordinatore di struttura avente i requisiti del punto 247. 2. Tipologie di comunità 2.1 Tipologie consolidate TESTO ATTUALE 2.1.1 Comunità familiare 306 È una struttura socio-educativa residenziale con il compito di accogliere temporaneamente bambini e adolescenti, di età compresa tra zero e diciassette anni. 307 La fisionomia marcatamente familiare e le specifiche competenze genitoriali rendono questa tipologia, in linea di massima, maggiormente indicata per bambini nella fascia di età sei - undici anni. 308 La comunità familiare è particolarmente adatta per bambini, preadolescenti ed adolescenti portatori di bassa e media problematicità e provenienti da nuclei familiari con i quali non sussistono forti difficoltà di relazione. 3

309 Essa può ospitare fino ad un massimo di sei bambini e ragazzi; tale capacità può essere elevata di due posti dedicati alla pronta accoglienza, purché la struttura disponga di una stanza dedicata con massimo di due posti letto e un ulteriore bagno, ma non si deve superare il numero massimo di otto minori, compresi i figli minori dei due adulti residenti. Nel caso di fratelli, per i quali è ragionevole non prevedere una separazione, né rinunciare all inserimento, il numero massimo può essere in via temporanea elevato a dieci, fermo l'obbligo di non accogliere altri ospiti fino al rientro nel numero massimo di otto bambini o ragazzi. 310 È caratterizzata dalla convivenza continuativa e stabile di almeno due adulti, preferibilmente una coppia con figli o un uomo ed una donna, adeguatamente preparati, che offrono agli ospiti un rapporto di tipo genitoriale sereno, rassicurante e personalizzato e un ambiente familiare sostitutivo. La comunità familiare si caratterizza per la contemporanea coesistenza dei caratteri della famiglia e di quelli della comunità e per offrire ai bambini e ragazzi accolti la possibilità di un ambiente di vita affettivamente personalizzato. 311 Deve essere garantito, nei momenti di presenza dei minori accolti presso la comunità e durante le attività esterne, il rapporto numerico di almeno un adulto od educatore (in turno) ogni tre ospiti presenti. Oltre i sei ospiti occorre la presenza di un educatore con un orario commisurato a garantire proporzionalmente il rapporto uno a tre. Nella fascia oraria che va dal risveglio all uscita dalla comunità, durante le uscite ed i periodi di vacanza, a garantire il rapporto numerico possono concorrere anche le figure di supporto e ausiliarie. 312 Se, per garantire il rispetto del rapporto numerico, la coppia di adulti deve essere integrata da personale educativo, questo deve possedere i requisiti di formazione richiesti per l educatore delle comunità socio-educative e di pronta accoglienza. 313 Nelle ore di riposo notturno deve essere garantita la presenza di almeno uno dei due adulti conviventi, oppure dell educatore della comunità. 314 I due adulti conviventi assumono la funzione di responsabili della comunità, anche disgiuntamente. Ad essi fanno riferimento le figure di supporto, nonché l eventuale personale dipendente. I responsabili rappresentano la comunità nelle varie sedi tecniche di confronto. 315 A far data dall'approvazione dell'atto regionale in materia di accreditamento dei servizi per minori, e comunque dal 1 gennaio 2011, la comunità familiare potrà ospitare un massimo di sei bambini e ragazzi (inclusi gli eventuali figli minori dei due adulti residenti). Nei casi di fratelli, per i quali è ragionevole non prevedere una separazione, né rinunciare all inserimento, il numero massimo può essere in via temporanea elevato a sette, fermo l'obbligo di non accogliere altri ospiti fino al rientro nel numero massimo di sei bambini o ragazzi accolti. Tale capacità potrà essere elevata di due posti dedicati alla pronta accoglienza, purché la struttura disponga di una stanza dedicata con massimo di due posti letto e un ulteriore bagno. 316 Prima di tale termine, per favorire l'applicazione dei parametri sopra menzionati, la Regione sostiene i Comuni che stipulano convenzioni in tal senso con comunità familiari che abbiano già previsto nella propria carta dei servizi predetta ultima capienza massima. 4

2.1.2 Comunità socio-educativa 317 È una struttura residenziale con il compito di accogliere temporaneamente bambini e adolescenti di età compresa tra sei e diciassette anni. 318 La comunità socio-educativa è particolarmente indicata per bambini, preadolescenti ed adolescenti che necessitano di superare situazioni di disagio/disturbo sociale e psicologico e che richiedono soprattutto l impiego nella relazione di efficaci strumenti professionali. Si tratta di bambini o ragazzi per i quali l inserimento in un altra famiglia può essere controindicato per la buona riuscita del progetto. La comunità socio-educativa è altresì indicata per le situazioni in cui la relazione con la famiglia di origine può essere connotata da media ed alta problematicità. 319 La comunità socio-educativa può ospitare fino ad un massimo di dieci minori. Tale capacità può essere elevata di due posti dedicati alla pronta accoglienza (purché la struttura disponga di una stanza dedicata con massimo di due posti letto e un ulteriore bagno) oppure per ospitare fratelli o sorelle. Possono essere ospitati eccezionalmente bambini di meno di sei anni nel caso si tratti di fratelli accolti. In tal caso, per tutta la durata della permanenza di bambini inferiori ai sei anni, viene sospesa la pronta accoglienza. 320 Comunque non potranno essere ospitati più di dodici minori complessivamente. 321 Tale comunità é caratterizzata dalla presenza di figure professionali educative, adeguatamente formate che offrono agli ospiti un rapporto fortemente qualificato, personalizzato e rassicurante in un ambiente che propone loro ritmi di vita, modalità di condivisione delle attività e attenzione alla relazione, assimilabili a quelli familiari. 322 Deve essere garantito, nei momenti di presenza dei minori presso la comunità e durante le attività esterne, un rapporto numerico pari almeno ad un educatore presente (in turno) ogni tre minori presenti, secondo il seguente schema: fino a tre ospiti: un educatore; da quattro a sei ospiti: due educatori; da sette a nove ospiti: tre educatori; dal decimo ospite occorre un educatore con un orario commisurato a garantire proporzionalmente almeno il rapporto uno a tre. Fatte salve le esigenze di servizio che possono richiedere l'impegno degli educatori in attività non a diretto contatto con i bambini o ragazzi, se durante la giornata i minori non sono presenti in struttura, in quanto impegnati in attività scolastiche o lavorative, deve essere garantita unicamente la disponibilità a chiamata in servizio di almeno un educatore per le situazioni di emergenza. Nelle ore di riposo notturno deve essere garantita la presenza di almeno un educatore. 323 Il livello di competenza professionale degli operatori rende questa comunità maggiormente indicata per i ragazzi nella fascia di età undici - diciassette anni. 324 A far data dall'approvazione dell'atto regionale in materia di accreditamento dei servizi per minori, e comunque dal 1 gennaio 2011, la comunità socio-educativa potrà ospitare un massimo di otto minori. Tale capacità potrà essere elevata di due posti dedicati alla pronta accoglienza, purché la struttura disponga di una stanza dedicata con massimo di due posti letto e un ulteriore bagno. 325 Prima di tale termine, per favorire l'applicazione di detto parametro, la Regione sostiene i Comuni che stipulano convenzioni in tal senso con comunità socio-educative che abbiano già previsto nella propria carta dei servizi tale ultima capienza massima. 5

2.1.3 Comunità di pronta accoglienza 334 Deve essere garantito, nei momenti di presenza dei minori presso la comunità e durante le attività esterne, un rapporto numerico pari almeno ad un educatore presente (in turno) ogni tre minori presenti, secondo il seguente schema: fino a tre ospiti: un educatore; da quattro a sei ospiti: due educatori; da sette a nove ospiti: tre educatori; per gli ulteriori ospiti occorre un educatore con un orario commisurato a garantire proporzionalmente almeno il rapporto uno a tre. 335 Nelle ore di riposo notturno deve essere garantita la presenza di almeno un educatore. 336 Al bisogno deve essere comunque immediatamente attivabile una seconda figura educativa. 2. Tipologie di comunità 2.1 Tipologie consolidate PROPOSTA DI MODIFICA 2.1.1 Comunità familiare 306 È una struttura socio-educativa residenziale con il compito di accogliere temporaneamente bambini e adolescenti, di età compresa tra zero e diciassette anni. 307 La fisionomia marcatamente familiare e le specifiche competenze genitoriali rendono questa tipologia, in linea di massima, maggiormente indicata per bambini nella fascia di età sei - undici anni. 308 La comunità familiare è particolarmente adatta per bambini, preadolescenti ed adolescenti portatori di bassa e media problematicità e provenienti da nuclei familiari con i quali non sussistono forti difficoltà di relazione. 309 Essa può ospitare fino ad un massimo di sei bambini e ragazzi; tale capacità può essere elevata di due posti dedicati alla pronta accoglienza, purché la struttura disponga di una stanza dedicata con massimo di due posti letto e un ulteriore bagno, ma non si deve superare il numero massimo di otto minori, compresi i figli minori dei due adulti residenti. Nel caso di fratelli, per i quali è ragionevole non prevedere una separazione, né rinunciare all inserimento, il numero massimo può essere in via temporanea elevato a dieci, fermo l'obbligo di non accogliere altri ospiti fino al rientro nel numero massimo di otto bambini o ragazzi. 310 È caratterizzata dalla convivenza continuativa e stabile di almeno due adulti, preferibilmente una coppia con figli o un uomo ed una donna che offrono agli ospiti un rapporto di tipo genitoriale sereno, rassicurante e personalizzato. 310.1 La comunità familiare si caratterizza per la contemporanea coesistenza dei caratteri della famiglia e di quelli della comunità per offrire ai bambini e ragazzi accolti la possibilità di un ambiente di vita affettivamente personalizzato. 6

310.2 Gli adulti accoglienti debbono tutti avere i requisiti richiesti dal precedente par. 1.3.1 e, almeno uno, i requisiti richiesti dal precedente par. 1.3.2, punto a). 310.3 Qualora nessuno degli adulti accoglienti abbia i requisiti previsti dal precedente par. 1.3.2, punto a) la Comunità deve avvalersi di operatori di accompagnamento e sostegno alle proprie attività nella misura di un educatore a tempo parziale (con i requisiti richiesti dal paragrafo 1.3.2, punto a) che garantisca la propria presenza per non meno di 12 ore settimanali. 310.4 E inoltre obbligatori una attività di formazione e supervisione di almeno 3 ore mensili con professionisti diversi a seconda del bisogno (pedagogista, psicologo, ecc.). 311 Deve essere garantito, nei momenti di presenza dei minori accolti presso la comunità e durante le attività esterne, il rapporto numerico di almeno un adulto od educatore (in turno) ogni tre ospiti presenti. Oltre i sei ospiti occorre la presenza di un educatore con un orario commisurato a garantire proporzionalmente il rapporto uno a tre. Nella fascia oraria che va dal risveglio all uscita dalla comunità, durante le uscite ed i periodi di vacanza, a garantire il rapporto numerico possono concorrere anche le figure di supporto e ausiliarie. 312 Se, per garantire il rispetto del rapporto numerico, la coppia di adulti deve essere integrata da personale educativo, questo deve possedere i requisiti di formazione richiesti per l educatore delle comunità socio-educative e di pronta accoglienza. 313 Nelle ore di riposo notturno deve essere garantita la presenza di almeno uno dei due adulti conviventi, oppure dell educatore della comunità. 314 I due adulti conviventi assumono la funzione di responsabili della comunità, anche disgiuntamente. Ad essi fanno riferimento le figure di supporto, nonché l eventuale personale dipendente. I responsabili rappresentano la comunità nelle varie sedi tecniche di confronto. 315 A far data dall'approvazione dell'atto regionale in materia di accreditamento dei servizi per minori, e comunque dal 1 gennaio 2011, la comunità familiare potrà ospitare un massimo di sei bambini e ragazzi (inclusi gli eventuali figli minori dei due adulti residenti). Nei casi di fratelli, per i quali è ragionevole non prevedere una separazione, né rinunciare all inserimento, il numero massimo può essere in via temporanea elevato a sette, fermo l'obbligo di non accogliere altri ospiti fino al rientro nel numero massimo di sei bambini o ragazzi accolti. Tale capacità potrà essere elevata di due posti dedicati alla pronta accoglienza, purché la struttura disponga di una stanza dedicata con massimo di due posti letto e un ulteriore bagno. 316 Prima di tale termine, per favorire l'applicazione dei parametri sopra menzionati, la Regione sostiene i Comuni che stipulano convenzioni in tal senso con comunità familiari che abbiano già previsto nella propria carta dei servizi predetta ultima capienza massima. 7

2.1.2 Comunità socio-educativa 317 È una struttura residenziale con il compito di accogliere temporaneamente bambini e adolescenti di età compresa tra sei e diciassette anni. 318 La comunità socio-educativa è particolarmente indicata per bambini, preadolescenti ed adolescenti che necessitano di superare situazioni di disagio/disturbo sociale e psicologico e che richiedono soprattutto l impiego nella relazione di efficaci strumenti professionali. Si tratta di bambini o ragazzi per i quali l inserimento in un altra famiglia può essere controindicato per la buona riuscita del progetto. La comunità socio-educativa è altresì indicata per le situazioni in cui la relazione con la famiglia di origine può essere connotata da media ed alta problematicità. 319 Dal 1 gennaio 2012, la comunità socio-educativa potrà ospitare un massimo di otto minori. Tale capacità potrà essere elevata di due posti dedicati alla pronta accoglienza, purché la struttura disponga di una stanza dedicata con massimo di due posti letto e un ulteriore bagno.. 320 soppresso. 321 Tale comunità é caratterizzata dalla presenza di figure professionali educative, adeguatamente formate che offrono agli ospiti un rapporto fortemente qualificato, personalizzato e rassicurante in un ambiente che propone loro ritmi di vita, modalità di condivisione delle attività e attenzione alla relazione, assimilabili a quelli familiari. 322 All interno della Comunità deve essere garantito un rapporto numerico pari almeno ad un educatore ogni 4 minori accolti, pertanto per una Comunità che ospita 8 minori occorrono almeno 7 educatori a tempo pieno. Fatte salve le esigenze di servizio che possono richiedere l'impegno degli educatori in attività non a diretto contatto con i bambini o ragazzi, se durante la giornata i minori non sono presenti in struttura, in quanto impegnati in attività scolastiche o lavorative, deve essere garantita unicamente la disponibilità a chiamata in servizio di almeno un educatore per le situazioni di emergenza. Nelle ore di riposo notturno deve essere garantita la presenza di almeno un educatore. 323 Nel rispetto della presente Direttiva, dei rapporti di impiego e degli accordi sindacali, nell ambito degli indirizzi dell ente gestore e in accordo con gli altri educatori, il Responsabile di cui al precedente paragrafo 1.3.2 b) organizza e gestisce la vita della Comunità con i turni e le compresenze orarie ritenute più rispondenti alle esigenze delle persone a cui è rivolto il servizio e ai progetti educativi individualizzati. 324 soppresso. 325 soppresso. 8

2.1.3 Comunità di pronta accoglienza 334 All interno della Comunità deve essere garantito un rapporto numerico pari almeno ad un educatore ogni 4 minori accolti, pertanto per una Comunità che ospita 8 minori occorrono almeno 7 educatori a tempo pieno. Fatte salve le esigenze di servizio che possono richiedere l'impegno degli educatori in attività non a diretto contatto con i bambini o ragazzi, se durante la giornata i minori non sono presenti in struttura, in quanto impegnati in attività scolastiche o lavorative, deve essere garantita unicamente la disponibilità a chiamata in servizio di almeno un educatore per le situazioni di emergenza. Nelle ore di riposo notturno deve essere garantita la presenza di almeno un educatore. 335 Al bisogno deve essere comunque immediatamente attivabile una seconda figura educativa. 336 Nel rispetto della presente Direttiva, dei rapporti di impiego e degli accordi sindacali, nell ambito degli indirizzi dell ente gestore e in accordo con gli altri educatori, il Responsabile di cui al precedente paragrafo 1.3.2 b) organizza e gestisce la vita della Comunità con i turni e le compresenze orarie ritenute più rispondenti alle esigenze delle persone a cui è rivolto il servizio e ai progetti educativi individualizzati 9