La Convenzione di Istanbul

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Transcript:

La Convenzione di Istanbul Convenzione del Consiglio d Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica Simona Lanzoni membro GREVIO Gruppo degli/delle esperte per il monitoraggio dell implementazione della Convenzione di Istanbul

Unione Europea 62 milioni di cittadine europee tra i 17 e i 74 anni e costa in europa una cifra intorno ai 223 miliardi di euro. una donna su tre in Europa ha subito una qualche forma di violenza, fisica, sessuale, psicologica, economica, stalking e il terreno si è esteso anche nel mondo online sopratutto tra le giovani che ricevono anche prima dei 17 anni Le donne a chi si rivolgono? Pronto Soccorsi FFOO Legali Servzi Sociali CAV

Statistiche in Italia Una donna su tre tra i 16 e i 70 anni ha subito nel corso della propria vita una qualche forma di violenza fisica o sessuale, il 31%, ovvero 6milioni 788 mila donne La violenza sessuale resta la forma più diffusa (21%), affiancata da quella fisica (20,2%) e dallo stalking (16,1%). Non c è particolare differenza che sia una donna di provenienza italiana o migrante, (31,3% e 31,5%), La violenza fisica è più frequente fra le straniere (25,7% contro 19,6%), mentre quella sessuale più tra le italiane (21,5% contro 16,2%). Le straniere sono molto più soggette a stupri e tentati stupri (7,7% contro 5,1%). Le donne moldave (37,3%), rumene (33,9%) e ucraine (33,2%) subiscono più violenze. I soggetti più vulnerabili sono le donne separate, divorziate o con problemi di salute o disabilità. Le donne separate o divorziate hanno subìto violenze fisiche o sessuali in misura maggiore rispetto alle altre (51,4% contro 31,5%). Critica anche la situazione delle donne con problemi di salute o disabilità: ha subìto violenze fisiche o sessuali il 36% di chi è in cattive condizioni di salute e il 36,6% di chi ha limitazioni gravi. Il rischio di subire stupri o tentati stupri è doppio (10% contro il 4,7% delle donne senza problemi).

Il 10,6% delle donne ha subìto violenze sessuali prima dei 16 anni. Considerando il totale delle violenze subìte da donne con figli, aumenta la percentuale dei figli che hanno assistito ad episodi di violenza sulla propria madre (dal 60,3% del dato del 2006 al 65,2% rilevato nel 2014) I partner attuali o ex commettono le violenze più gravi. Il 62,7% degli stupri è commesso da un partner attuale o precedente. Gli autori di molestie sessuali sono invece degli sconosciuti nella maggior parte dei casi (76,8%). Aumentano le denunce, (11,8%oggi, 6,7% ieri). C è maggiore consapevolezza delle donne: 29,6% oggi definisce il maltrattamento un reato, nel 2006 erano solo 14,3% Cercano aiuto presso i servizi specializzati, centri antiviolenza, sportelli dal 2,4% al 4,9% delle donne

Strumenti regionali per constrastare la violenza sulle donne 1994-5- Convenzione di Bélem do Pará Inter-American Convenzione per la prevenzione, la repressione, e l'eliminazione della violenza contro le donne 2005 - Protocollo della Carta africana dei diritti umani e dei popoli: 'diritti sui diritti delle donne in Africa 2014-15- Convenzione di Istanbul: Convenzione del Consiglio d Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica

Consiglio d Europa 47 stati

La Convenzione è il primo strumento giuridicamente vincolante che definisce specifiche forme di violenza e dispone diversi tipi di protezione per le donne. La convenzione riconosce la violenza sulle donne come una violazione dei diritti Umani e come un atto di discriminazione

La Convenzione di Istanbul si basa su: Prevenzione Protezione Punizione del maltrattante / Compensazione di vittima (Indagini / Procedimento giudiziario ) Politiche integrare La Convenzione di Istanbul contiene riconosce una serie di forme di violenza: La violenza fisica, violenza psicologica, stalking, violenza sessuale tra cui lo stupro, i matrimoni forzati, mutilazioni genitali femminili, l'aborto forzato, la sterilizzazione forzata, pratiche nocive legate alla cultura, al costume e alla tradizione negativa (come i delitti d'onore), Riconosce e protegge la violenza testimoniata dai minori nelle relazioni di intimità e intrafamiliari Riconosce parte fondante del compito dello Stato la Due Diligence Include migranti, i richiedenti asilo, i rifugiati, la cooperazione internazionale, la pace e le zone di conflitto

Articolo 5 Obblighi degli Stati e dovuta diligenza 1 Gli Stati si astengono da qualsiasi atto che costituisca una violenza nei confronti delle donne e garantiscono che le autorità, i funzionari, i rappresentanti statali, le istituzioni e ogni altro soggetto pubblico che agisca in nome dello Stato si comportino in conformità con tale obbligo. 2 Le Parti adottano le misure legislative e di altro tipo necessarie per esercitare la debita diligenza nel prevenire, indagare, punire i responsabili e risarcire le vittime di atti di violenza commessi da soggetti non statali che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione

Articolo 12 Obblighi generali Capitolo III Prevenzione 1 Le Parti adottano le misure necessarie per promuovere i cambiamenti nei comportamenti socio-culturali delle donne e degli uomini, al fine di eliminare pregiudizi, costumi, tradizioni e qualsiasi altra pratica basata sull'idea dell'inferiorità della donna o su modelli stereotipati dei ruoli delle donne e degli uomini. 2 Le Parti adottano le misure legislative e di altro tipo necessarie per impedire ogni forma di violenza rientrante nel campo di applicazione della presente Convenzione commessa da qualsiasi persona fisica o giuridica. 3 Tutte le misure adottate ai sensi del presente capitolo devono prendere in considerazione e soddisfare i bisogni specifici delle persone in circostanze di particolare vulnerabilità, e concentrarsi sui diritti umani di tutte le vittime. 4 Le Parti adottano le misure necessarie per incoraggiare tutti i membri della società, e in particolar modo gli uomini e i ragazzi, a contribuire attivamente alla prevenzione di ogni forma di violenza..

5 Le Parti vigilano affinché la cultura, gli usi e i costumi, la religione, la tradizione o il cosiddetto "onore" non possano essere in alcun modo utilizzati per giustificare nessuno degli atti di violenza che rientrano nel campo di applicazione.. 6 Le Parti adottano le misure necessarie per promuovere programmi e attività destinati ad aumentare il livello di empowerment delle donne. Articolo 13 Sensibilizzazione Articolo 14- educazione Articolo 15 Formazione delle figure professionali Articolo 16 Programmi di intervento di carattere preventivo e di trattamento Articolo 17 Partecipazione del settore privato e dei mass media

Capitolo IV Protezione e sostegno Articolo 18 Obblighi generali 1 Le Parti adottano le necessarie misure legislative o di altro tipo per proteggere tutte le vittime da nuovi atti di violenza. 2 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie, conformemente al loro diritto interno, per garantire che esistano adeguati meccanismi di cooperazione efficace tra tutti gli organismi statali competenti, 3 Le Parti si accertano che le misure adottate in virtù del presente capitolo: siano basate su una comprensione della violenza di genere contro le donne e della violenza domestica e si concentrino sui diritti umani e sulla sicurezza della vittima; siano basate su un approccio integrato che prenda in considerazione il rapporto tra vittime, autori, bambini e il loro più ampio contesto sociale; mirino ad evitare la vittimizzazione secondaria; mirino ad accrescere l EMPOWERMENT economica delle donne vittime di violenze; consentano, se del caso, di disporre negli stessi locali di una serie di servizi di protezione e di supporto; soddisfino i bisogni specifici delle persone vulnerabili, compresi i minori vittime di violenze e siano loro accessibili.

4 La messa a disposizione dei servizi non deve essere subordinata alla volontà della vittima di intentare un procedimento penale o di testimoniare contro ogni autore di tali reati. 5 Le Parti adottano misure adeguate per garantire protezione consolare o di altro tipo e sostegno ai loro cittadini e alle altre vittime che hanno diritto a tale protezione, conformemente ai loro obblighi derivanti dal diritto internazionale. Articolo 19 Informazione Articolo 20 Servizi di supporto generali Articolo 21 Assistenza in materia di denunce individuali/collettive Articolo 22 Servizi di supporto specializzati Articolo 23 Case rifugio Articolo 24 Linee telefoniche di sostegno Articolo 25 Supporto alle vittime di violenza sessuale Articolo 26 Protezione e supporto ai bambini testimoni di violenza Articolo 27 Segnalazioni Articolo 28 Segnalazioni da parte delle figure professionali

Capitolo V Diritto sostanziale Articolo 29 Procedimenti e vie di ricorso in materia civile Articolo 30 Risarcimenti Articolo 31 Custodia dei figli, diritti di visita e sicurezza Articolo 32 Conseguenze civili dei matrimoni forzati Articolo 33 Violenza psicologica Articolo 34 Atti persecutori (Stalking) Articolo 35 Violenza fisica Articolo 36 Violenza sessuale, compreso lo stupro Articolo 37 Matrimonio forzato Articolo 38 Mutilazioni genitali femminili Articolo 39 Aborto forzato e sterilizzazione forzata Articolo 40 Molestie sessuali Articolo 41 Favoreggiamento o complicità e tentativo

Articolo 42 Giustificazione inaccettabile dei reati, compresi quelli commessi in nome del cosiddetto onore Articolo 43 Applicazione dei reati Articolo 44 Giurisdizione Articolo 45 Sanzioni e misure repressive Articolo 46 Circostanze aggravanti Articolo 47 Condanne pronunciate sul territorio di un altra Parte contraente Articolo 48 Divieto di metodi alternativi di risoluzione dei conflitti o di misure alternative alle pene obbligatorie

Capitolo VI Indagini, procedimenti penali, diritto procedurale e misure protettive Articolo 49 Obblighi generali 1 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che le indagini e i procedimenti penali relativi a tutte le forme di violenza che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione siano avviati senza indugio ingiustificato, prendendo in considerazione i diritti della vittima in tutte le fasi del procedimento penale. 2 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo, in conformità con i principi fondamentali in materia di diritti umani e tenendo conto della comprensione della violenza di genere, per garantire indagini e procedimenti efficaci nei confronti dei reati stabiliti conformemente alla presente Convenzione.

Articolo 50 Risposta immediata, prevenzione e protezione Articolo 51 Valutazione e gestione dei rischi Articolo 52 Misure urgenti di allontanamento imposte dal giudice Articolo 53 Ordinanze di ingiunzione o di protezione concesse per una protezione immediata e senza oneri amministrativi o finanziari eccessivi per la vittima; emesse per un periodo specificato o fino alla loro modifica o revoca; ove necessario, decise ex parte con effetto immediato; disponibili indipendentemente, o contestualmente ad altri procedimenti giudiziari; possano essere introdotte nei procedimenti giudiziari successivi. Articolo 54 Indagini e prove Articolo 55 Procedimenti d ufficio e ex parte Articolo 57 Gratuito patrocinio Articolo 58 Prescrizione articoli 36, 37, 38 e 39

Articolo 56 Misure di protezione Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo destinate a proteggere i diritti e gli interessi delle vittime, compresi i loro particolari bisogni in quanto testimoni in tutte le fasi delle indagini e dei procedimenti giudiziari, in particolare: a garantendo che siano protette, insieme alle loro famiglie e ai testimoni, dal rischio di intimidazioni, rappresaglie e ulteriori vittimizzazioni; b garantendo che le vittime siano informate, almeno nei casi in cui esse stesse e la loro famiglia potrebbero essere in pericolo, quando l autore del reato dovesse evadere o essere rimesso in libertà in via temporanea o definitiva; c informandole, nelle condizioni previste dal diritto interno, dei loro diritti e dei servizi a loro disposizione e dell'esito della loro denuncia, dei capi di accusa, dell'andamento generale delle indagini o del procedimento, nonché del loro ruolo nell ambito del procedimento e dell esito del giudizio; d offrendo alle vittime, in conformità con le procedure del loro diritto nazionale, la possibilità di essere ascoltate, di fornire elementi di prova e presentare le loro opinioni, esigenze e preoccupazioni, direttamente o tramite un intermediario, e garantendo che i loro pareri siano esaminati e presi in considerazione;

e fornendo alle vittime un'adeguata assistenza, in modo che i loro diritti e interessi siano adeguatamente rappresentati e presi in considerazione; f garantendo che possano essere adottate delle misure per proteggere la vita privata e l'immagine della vittima; g assicurando, ove possibile, che siano evitati i contatti tra le vittime e gli autori dei reati all interno dei tribunali e degli uffici delle forze dell'ordine; h fornendo alle vittime, quando sono parti del processo o forniscono delle prove, i servizi di interpreti indipendenti e competenti; i consentendo alle vittime di testimoniare in aula, secondo le norme previste dal diritto interno, senza essere fisicamente presenti, o almeno senza la presenza del presunto autore del reato, grazie in particolare al ricorso a tecnologie di comunicazione adeguate, se sono disponibili. 2 Un bambino vittima e testimone di violenza contro le donne e di violenza domestica, deve, se necessario, usufruire di misure di protezione specifiche, che prendano in considerazione il suo interesse superiore.

Capitolo VII Migrazione e asilo Articolo 59 Status di residente Articolo 60 Richieste di asilo basate sul genere Articolo 61 Diritto di non-respingimento