Chiarimenti in merito all applicazione della Dgr 10124 del 7 agosto 2009 ( tariffario regionale ) Il presente documento ha lo scopo di fornire ulteriori indicazioni ai fini della determinazione della tariffa istruttoria in seguito alla richieste di chiarimenti emerse nella prima fase di applicazione della Dgr 10124 del 7 agosto 2009 con la quale Regione Lombardia ha adeguato ed integrato il tariffario nazionale in materia di AIA approvato con il D.M. 24 aprile 2008. Nello specifico, nel documento sono riportati: A. la correzione di meri errori materiali presenti (ERRATA CORRIGE) i) nella Dgr 10124 del 7 agosto 2009 pubblicata su BURL del 31 agosto 2009; ii) nella lettera con cui si richiede il versamento del saldo; B. risposte a quesiti (F.A.Q) pervenuti via mail o emerse nei vari momenti formativi tenutisi; C. ulteriori chiarimenti interpretativi dei contenuti della Dgr e dell Allegato alla stessa. ------------------------- A) ERRATA CORRIGE: i) Errori contenuti nell Allegato alla Dgr 10124 del 7 agosto 2009 pubblicata sul BURL Tabella B: emissioni in atmosfera: correggere nella colonna Oltre 60 la cifra 1.200 con 12.000 Tabella G1: ultima riga: correggere piccole e medie imprese con piccole e micro imprese Tabella M: terza riga: correggere il valore 5.00 con 5.000 iii) Errori materiali contenuti nella lettera con cui si richiede il versamento del saldo Modalità di versamento attraverso bonifico bancario (correggere COD IBAN con quello di seguito riportato in maiuscoletto) bonifico Bancario a favore di: TESORERIA DELLA REGIONE LOMBARDIA BANCAINTESA Via G.B. Pirelli, 12 20124 Milano COD IBAN IT58 Y 03069 09790 000000001918 INTESA SAN PAOLO C/C bancario n. 000000001918
B) F.A.Q. 1. Un impresa che ha cessato (o sta per cessare) l attività è tenuta al versamento della tariffa istruttoria? Si, perché la tariffa (sebbene il versamento è stato richiesto successivamente alla chiusura dell attività) è relativa all istruttoria effettuata per il rilascio dell autorizzazione. 2. Un aggiornamento dell A.I.A. richiesto da A.R.P.A. o dal Comune è soggetto a pagamento della tariffa? Un aggiornamento o revisione dell A.I.A. suggerito da ARPA Lombardia in seguito ai sopralluoghi ordinari previsti dall Art.11 del D.Lgs 59/05 non è soggetto a tariffa istruttoria a carico del Gestore; così come una richiesta di riesame da parte del comune per gli aspetti di sua competenza (art.5 c.11 del D.Lgs 59/05), non implica pagamento della tariffa istruttoria a carico del Gestore. 3. Un'impresa che richiede oggi l'a.i.a. come nuovo impianto, su che base può calcolare la tariffa (da pagare all'atto della richiesta) non esistendo ancora un allegato tecnico da prendere come riferimento? L impresa all atto della presentazione dell istanza (nuovo impianto o modifica sostanziale), nell ambito della documentazione fornita, propone il Piano di Monitoraggio nel quale saranno indicate le emissioni e gli scarichi, con i relativi inquinanti, da sottoporre al monitoraggio periodico. Al fine di individuare il numero di emissioni e gli inquinanti da inserire nel Piano di Monitoraggio (e da considerare al fine del calcolo della tariffa) si utilizzano le indicazioni riportate ai punti 1) e 2) della sezione CRITERI GENERALI dell ALLEGATO alla DGR 10124/2009 ( D); 4. Per definire se un impresa è piccola, media o grande, a quale situazione si deve fare riferimento? La definizione di piccola, media e grande impresa è riportata nell ALLEGATO alla DGR (. D punto 1); la definizione si applica alla situazione dell impresa all atto della presentazione dell istanza. 5. Come faccio a calcolare le t/g di rifiuti? Laddove non sia già indicato nell allegato parte integrante del decreto AIA, il valore giornaliero si calcola a partire dalla quantità autorizzata (t/anno) su cui è stata calcolata la fideiussione dividendo la stessa per il numero di giorni di funzionamento per cui è autorizzato l impianto (in genere 220 giorni, ma possono essere anche di più per gli impianti a ciclo continuo). 6. Per prescrizione di una nuova indagine acustica si intende anche il caso in cui viene prescritta all impresa un indagine a fronte della realizzazione di un determinato intervento già preventivato (es. sostituzione impianto depurazione, installazione nuovo motore endotermico, ecc.) oppure ci si riferisce al caso in cui l impresa deve provvedere immediatamente perché mancante o non aggiornata? Per prescrizione di un indagine acustica si intendono tutti i casi in cui viene esplicitamente prescritta l effettuazione di una indagine acustica, al di là della motivazione: es. a seguito di una modifica richieste dall azienda, a seguito della mancanza dell indagine stessa, a seguito della variazione del contesto normativo in materia di rumore (adozione del piano di zonizzazione acustica), ecc. 7. Per la componente Odori, è sufficiente che il gestore eserciti, ad esempio, un attività di gestione di rifiuti o un impianto chimico, oppure il piano di monitoraggio deve contenere un esplicito riferimento a tale aspetto?
Si deve far riferimento alla tabella del tariffario contenente gli impianti tipicamente interessati, indipendentemente dai contenuti del piano di monitoraggio, secondo i criteri di cui sopra. 8. La componente odori va riferita a tutti gli impianti che effettuano operazioni di gestione del rifiuto (vedi tab. E2)? Solo se l attività di gestione del rifiuto è un attività IPPC (principale o no) svolta dall azienda (ricadente ai punti da 5.1 a 5.4 dell all.i al D.Lgs 59/05). In generale, laddove non esplicitamente indicato (es. tutte le attività soggette all art.275 D.Lgs 152/06 a prescindere dall essere IPPC o no) le attività di cui alla tabella E2 (colonna impianti tipicamente interessati ) sono da intendersi quali attività IPPC (principali o no). 9. Se si hanno più attività IPPC, quale si considera per la scelta del K1? Si considera l attività IPPC principale, come specificato nell ALLEGATO alla Dgr ( D punto 8). 10. Cosa si intende per impianto nuovo ai fini dell applicazione, eventuale, dei coefficienti K2 e K3 ( D punto 8)? Per impianto nuovo,ai fini dell applicazione dei coefficienti correttivi K2 (attività soggette a VIA/Verifica di VIA) e K3 (avvio delle procedure previste dagli art.6 e 8 del D.Lgs 334/99 e s.m.i.) si intende un impianto che presenta la richiesta di AIA in data successiva a quella di entrata in vigore del tariffario regionale (1 settembre 2009).
C) ULTERIORI PRECISAZIONI E INTERPRETAZIONI DEI CONTENUTI DELL ALLEGATO ALLA DGR 10124 DEL 7 AGOSTO 2009 Criteri generali: Richiamato quanto contenuto nel paragrafo D dell Allegato alla Delibera in merito alla individuazione delle fonti emissive (emissioni in atmosfera e scarichi) e ai relativi inquinanti, si riportano le seguenti ulteriori specificazioni. Emissioni: Emissioni dismesse : emissioni che, secondo quanto dichiarato dal Gestore e riportato nel Decreto AIA, sono state dismesse definitivamente, non risultando più autorizzate all esercizio; emissioni dismesse NON vanno conteggiate ai fini della determinazione della tariffa; possono considerarsi dismesse anche emissioni per le quali è già indicata esplicitamente nel decreto AIA la data di dismissione; Emissioni non attive : emissioni che secondo quanto dichiarato dal Gestore e riportato nel Decreto AIA, non sono temporaneamente in esercizio ma continuano ad essere autorizzate e pertanto riattivabili; tali emissioni vanno conteggiate ai fini della determinazione della tariffa; Camini di by-pass o emissioni di emergenza non vanno conteggiate ai fini della determinazione della tariffa. Scarichi parziali: Scarichi di acque reflue parziali ossia recapitanti in un tratto di fognatura interno al complesso ed a sua volta recapitante in uno scarico finale (immissione nel corpo recettore) dotato di pozzetto di campionamento e incluso nel Piano di Monitoraggio, non sono da considerare ai fini del calcolo della tariffa istruttoria. Inquinanti: Ai fini della individuazione degli inquinanti significativi da considerare per la determinazione della tariffa istruttoria NON sono da considerarsi: i parametri conoscitivi, dove per parametro conoscitivo si intende qualunque inquinante per il quale è previsto un monitoraggio limitato nel tempo per verificarne l effettiva presenza o consistenza (ad es. effettuazione di 3 analisi a cadenza semestrale ; effettuazione del monitoraggio qualora la concentrazione dell inquinante sia superiore ad una determinata soglia, ecc.); i parametri qualitativi, dove per parametro qualitativo si intende un parametro di riferimento o comunque non strettamente assimilabile ad inquinanti in senso stretto (seppur oggetto in taluni casi di valori limite ai sensi della normativa di settore), quale nello specifico o ossigeno, portata, umidità, temperatura per le emissioni in atmosfera; o volume/portata, ph, conducibilità, temperatura, odore, colore per gli scarichi; Costo Istruttoria per verifica del rispetto della disciplina in materia di rifiuti e conduzione della quota parte delle analisi integrate riferibili alla componente rifiuti : C RP e C RNP (par. D punto 4) Ai fini della determinazione della componente rifiuti (tabella D) vanno considerati i quantitativi gestiti nell ambito di operazioni autorizzate (R o D) ai sensi della normativa di settore (Parte
Quarta del D.Lgs 152/06 che ha sostituito il D.Lgs 22/97) e per i quali è pertanto previsto il versamento di una garanzia fideiussoria ai sensi della Dgr d.g.r. 19 novembre 2004 n.19461. Le sole operazioni di gestione rifiuti R13 o D15, o comunque le operazioni di gestione autorizzate sulla base di una capacità di deposito volumetrico, non sono soggette a tariffa specifica in considerazione del fatto che, i quantitativi autorizzati per tali operazioni sono difficilmente riconducibili all unità di misura individuata (t/g); le operazioni in questione sono generalmente seguite da ulteriori operazioni di recupero (R1..R12) o smaltimento (D1 D11) per le quali invece si applicano i criteri di cui alla tabella D della Dgr 10124/09. Per tutte le aziende che effettuano attività di Deposito temporaneo ai sensi dell art.183 comma 1 lett. m del D.Lgs 152/06, (ossia che effettuano un raggruppamento di rifiuti da esse prodotti nel luogo di produzione) si applica la tariffa forfetaria di 300 euro, a prescindere dai quantitativi o dalla tipologia (pericolosi, non pericolosi) dei rifiuti prodotti. In pratica tale tariffa si applica a tutte le aziende produttrici di rifiuti. Costi istruttori per verifica del rispetto della ulteriore disciplina in materia ambientale, valutazione ed eventuale integrazione del piano di monitoraggio e controllo relativo ad altre componenti ambientali, conduzione della quota parte delle analisi integrate riferibili alle ulteriori componenti ambientali: C CA, C RI, C OD, C ST, E C RA Clima acustico: Se un'impresa appartiene alla categoria IPPC 2.6 o 6.7, in accordo con quanto stabilito dal Tariffario nazionale (DM 24 aprile 2008), non deve conteggiare in nessun caso il parametro clima acustico, a prescindere da eventuali prescrizioni in materia di rumore. Sicurezza sul Territorio Disposizioni in merito alle aree dichiarate ad elevata concentrazione di stabilimenti, ai sensi della disciplina in materia di rischi da incidenti rilevante, saranno stabilite con apposito decreto Ministeriale ai sensi dell art.13 del D.Lgs 334/99 e s.m.i.. fino all emanazione di tale provvedimento, la componente sicurezza sul Territorio non è da applicarsi. Ripristino ambiente Per i Siti di Interesse Nazionale in materia di bonifiche si rimanda alla normativa vigente in materia, ossia la Parte Quarta del D.Lgs 152/06 e successivi decreti attuativi in materia di bonifiche.