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ASSESSORATO TERRITORIO E AMBIENTE DIPARTIMENTO TERRITORIO E AMBIENTE VALUTAZIONE AMBIENTALE E TUTELA QUALITA' DELL'ARIA PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE N. 3753 in data 25-08-2016 OGGETTO : DICHIARAZIONE DI NON ASSOGGETTABILITÀ A PROCEDURA DI VIA DEL PROGETTO DI RISTRUTTURAZIONE, MEDIANTE DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE CON AMPLIAMENTO, DI UN FABBRICATO AD USO ALBERGHIERO, IN LOC. STRADA ENTREVES, NEL COMUNE DI COURMAYEUR PROPOSTO DALLA SOCIETÀ VICO S.R.L. DI HÔNE, AI SENSI DELL ART. 17 DELLA L.R. 12/2009. Il Dirigente della Struttura valutazione ambientale e tutela qualità dell aria vista la legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 Nuova disciplina dell organizzazione dell Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale e, in particolare, l articolo 4, relativo alle funzioni della direzione amministrativa; richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 958 del 15 luglio 2016 concernente la ridefinizione parziale della struttura organizzativa dell'amministrazione regionale, a integrazione e modificazione delle dgr 1255/2013 e 708/2015; richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1042 del 29/07/2016 recante il conferimento dell'incarico dirigenziale al sottoscritto; richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1964 in data 30.12.2015 concernente l'approvazione del bilancio di gestione per il triennio 2016/2018, del bilancio di cassa per l'anno 2016, di disposizioni applicative e l'affiancamento, a fini conoscitivi, del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2016/2018, ai sensi del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

richiamata la legge regionale 26 maggio 2009, n. 12 recante: Disposizioni per l adempimento degli obblighi della Regione autonoma Valle d Aosta derivanti dall appartenenza dell Italia alle Comunità europee. Attuazione delle direttive 2001/42/CE, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull ambiente, e 85/337/CEE, concernente la valutazione dell impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati. Disposizioni per l attuazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno e modificazioni di leggi regionali in adeguamento ad altri obblighi comunitari. Legge comunitaria 2009 ; richiamato, in particolare, l articolo 17 della l.r. 12/2009, che dispone la procedura di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale (VIA) attribuendo, ai sensi del comma 5 del medesimo articolo, alla Struttura regionale competente in materia il compito di verificare i possibili impatti significativi sull'ambiente del progetto ed esprimere conseguentemente un provvedimento di assoggettabilità; rilevato che in data 14 marzo 2016 da parte del progettista dell intervento Arch. MAZZA Domenico di Courmayeur, per conto della società VICO s.r.l. di Hône, è pervenuta alla Struttura pianificazione e valutazione ambientale, dell Assessorato territorio e ambiente, la documentazione relativa al progetto di ristrutturazione, mediante demolizione e ricostruzione con ampliamento, di un fabbricato ad uso alberghiero, in loc. Strada Entreves, nel Comune di Courmayeur, per la verifica di assoggettabilità a VIA dell intervento; rilevato che l attivazione della procedura di verifica di assoggettabilità si è resa necessaria in quanto l intervento sopracitato è ricompreso fra quelli inseriti nell Allegato B, categoria altri progetti, lettera b) della l.r. 12/2009; evidenziato che il progetto in esame prevede un intervento di demolizione e ricostruzione sul medesimo sedime con ampliamento volumetrico del 40% di una nuova struttura ad uso alberghiero per una capacità complessiva di circa 300 posti letto; rilevato che ai sensi dell art. 17, comma 7, della l.r. 12/2009 la Struttura competente ha provveduto a pubblicare sul sito web istituzionale dell Amministrazione regionale, nella pagine a cura della scrivente Struttura regionale, la documentazione progettuale relativa all istanza in oggetto; dato atto che al termine del periodo di evidenza pubblica previsto dall art. 17, comma 6, della l.r. 12/2009, non sono pervenute osservazioni da parte di terzi; rilevato che nell ambito della procedura istruttoria la Struttura competente (la Struttura pianificazione e valutazione ambientale) ha ritenuto di individuare i seguenti soggetti aventi competenze in materia ambientale e territoriale consultati tramite comunicazione di inizio procedimento in data 31 marzo 2016: - il Comune di Courmayeur quale Ente territoriale competente; - la Struttura attività geologiche, la Struttura assetto idrogeologico dei bacini montani, il Dipartimento programmazione, difesa del suolo e risorse idriche, la Struttura patrimonio archeologico, la Struttura patrimonio paesaggistico e architettonico, la Struttura pianificazione territoriale, la Struttura strutture ricettive, e commercio, e l ARPA; rilevato che da parte dei soggetti competenti consultati sono pervenute le seguenti osservazioni: la Struttura patrimonio archeologico, per quanto di competenza non ha sollevato obiezioni circa l attuazione dell intervento in previsione e non ha espresso osservazioni in merito alla procedura di verifica in corso;

ARPA, per le tematiche di competenza, ha segnalato di non ritenere che il progetto in argomento debba essere assoggettato a successiva procedura di VIA; inoltre, ha rammentato vari adempimenti normativi, che dovranno essere ottemperati nelle successive fasi procedurali ed autorizzative, e nell ambito della realizzazione degli interventi, in merito ai seguenti aspetti: - Per quanto riguarda il rumore ambientale dovranno essere rispettati i requisiti acustici passivi degli edifici come previsto dal DPCM 5-12-1997. Nel caso sia previsto l inserimento di sorgenti rumorose, dovrà essere prodotta idonea documentazione di impatto acustico, predisposta ai sensi dell art. 10 comma 2 della LR 20/2009, che dovrà prevedere gli effetti acustici sui recettori abitativi circostanti e verificarne la compatibilità rispetto ai valori limite previsti dalla normativa vigente; - sia ottemperata la normativa in materia di fasce di rispetto per gli elettrodotti (l.r. 8/2011); - sia ottemperata la normativa in materia di gestione dei materiali inerti da scavo e dei materiali da demolizione e costruzione; - siano limitate le emissioni in atmosfera per le attività di cantiere; - venga effettuato un controllo puntuale e periodico dei mezzi di movimentazione inerti per evitare dispersioni accidentali di inquinanti nel reticolo superficiale e sotterraneo; - considerato che: l area oggetto dei lavori è limitrofa a un sito sul quale era stato aperto un procedimento per sito contaminato ai sensi del D.Lgs.152/06; la falda freatica soggiacente l area risulta contaminata a seguito del massiccio uso stagionale di sali con funzione anti gelo sulla contigua strada statale; sono previsti lavori di scavo che potrebbero interferire con la falda: sia realizzato almeno un piezometro di monte ed uno di valle (ubicazione da definire in sito) prima dell inizio dei lavori, al fine di potere discernere nel corso del tempo eventuali impatti sulle acque sotterranee derivanti dai lavori in oggetto. ; rilevato che nell ambito dell istruttoria, a seguito delle osservazioni ricevute da parte del Dipartimento programmazione, difesa del suolo e risorse idriche, della Struttura pianificazione territoriale e della Struttura patrimonio paesaggistico e architettonico, è emersa la necessità di acquisire documentazione integrativa al fine di approfondire gli aspetti di competenza evidenziati dalle suddette Strutture, in relazione ai seguenti aspetti: - compatibilità con gli ambiti inedificabili di cui alla l.r. 11/1998; - conformità urbanistica con il PRGC; - inserimento paesaggistico delle opere; rilevato che la Struttura pianificazione e valutazione ambientale ha ritenuto necessario sospendere il procedimento di verifica di assoggettabilità in atto, con nota inviata in data 3 giugno 2016, invitando il proponente ad approfondire gli aspetti segnalati; rilevato che, a seguito dell effettuazione dei suddetti approfondimenti e della trasmissione degli elaborati progettuali aggiornati da parte del progettista incaricato, la Struttura pianificazione e valutazione ambientale ha riattivato il procedimento di verifica di assoggettabilità di cui trattasi in data 24 giugno 2016; rilevato che a seguito della riattivazione del suddetto procedimento e dell esame della documentazione progettuale aggiornata, sono state trasmesse da parte dei soggetti competenti in materia territoriale ed ambientale le seguenti osservazioni: il Comune di Courmayeur ha osservato quanto segue: - rispetto al quadro normativo del PRG di questo Comune l edificio esistente ricade nella zona omogenea di tipo B, sottozone Bd20*, la quale sottozona è soggetta all attuazione degli

interventi mediante strumenti attuativi, così come indicato all art. 2, punto 2.7 delle NTA vigenti. Lo stesso articolo però subordina l attuazione e la disciplina al precedente punto 2.3 delle stesse NTA. Il punto 2.3, comma 3, prevede che: l esecuzione di interventi sugli edifici esistenti inclusi all interno di un area soggetta a strumento attuativo può avvenire mediante il rilascio di titolo abilitativo singolo. Pare chiaro che l intervento proposto, ossia ristrutturazione di fabbricato esistente non necessita di attuazione a PUD bensì a rilascio di titolo abilitativo singolo ai sensi della normativa vigente. - rispetto alla totale coerenza con il PRG e Regolamento Edilizio vigenti, per le motivazioni sopra riportate, si precisa che l intervento proposto è da intendersi quale ristrutturazione di fabbricato esistente, così come previsto dall art. 12, punto 12.7.1, il quale demanda gli interventi ammissibili all art. 24 (Edifici Esistenti), punto 24.1, nel caso in questione lettera 5a) delle NTA vigenti. Pertanto la coerenza risulta rispettata per questa fase, in ogni caso verrà effettuata una verifica più approfondita in fase di istruttoria della pratica edilizia (che avrà luogo successivamente al presente procedimento). ; il Dipartimento programmazione, difesa del suolo e risorse idriche, per conto delle Strutture ad esso afferenti, ha comunicato di non ritenere che il progetto in argomento debba essere assoggettato a successiva procedura di VIA, precisando inoltre i seguenti aspetti: - Con l approvazione della deliberazione della Giunta regionale n. 691 in data 27 maggio 2016 recante: Approvazione, ai sensi dell art. 38 della l.r. 11/1998, della disciplina d uso da applicare nelle aree a rischio di frana di cui alla perimetrazione relativa al fenomeno franoso sul versante nord-occidentale del Mont de la Saxe, tra le località Plan Cereux e Pont Pelerin, in Comune di Courmayeur, approvata con Deliberazione della Giunta regionale n. 1222 in data 30/04/2009, l intervento in oggetto che prevede la demolizione di un fabbricato ad uso alberghiero e la sua ricostruzione su diverso sedime con un ampliamento volumetrico del 40%, rientra negli interventi ritenuti ammissibili ai sensi della citata deliberazione. - Per quanto attiene la compatibilità dello stesso, si evidenzia che la fascia di cautela speciale Fc-s deriva dagli eventi connessi con il fenomeno franoso di Mont de la Saxe, e che, nel corso di questi ultimi anni, ha subito un evoluzione e per il quale sono stati realizzati, e sono tutt ora in corso, specifici interventi di mitigazione attiva e passiva. Si evidenzia, inoltre, che, già nel 2011, è stata redatta una nuova perimetrazione delle aree d invasione in caso di collasso totale della Frana del Mont de La Saxe, tuttavia, proprio in ragione della natura evolutiva del fenomeno e delle conoscenze relative al medesimo, tale perimetrazione non è ancora stata recepita nella locale cartografia degli ambiti inedificabili. In base all istruttoria effettuata dallo scrivente Dipartimento, allo stato attuale, alla luce delle nuove conoscenze acquisite, l intervento in oggetto si collocherebbe in un settore marginale della fascia di cautela, per il quale i nuovi scenari di evento non indicano criticità collegabili con l evento franoso del Mont de la Saxe. Benché lo scrivente Dipartimento si sia già espresso positivamente, nei soli riguardi dell art. 35 della l.r. 11/1998, rispetto all esecuzione dei lavori di che trattasi, si evidenzia che la documentazione progettuale sottoposta a verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale debba essere comunque integrata con l apposito studio di compatibilità delle opere con le condizioni di dissesto idrogeologico del sito, secondo le indicazioni contenute nella citata dgr n. 691 del 27/05/2016, in relazione ai nuovi scenari disponibili per la frana di Mont de la Saxe. - Si evidenzia inoltre che per l ottenimento dei titoli abilitativi edilizi comunali necessari all esecuzione dei lavori, nei soli riguardi dell art. 35 della l.r. 11/1998, pur non risultando necessario acquisire preventivi assensi da parte dello scrivente Dipartimento, sarà necessario predisporre il predetto studio di compatibilità rispetto alle problematiche connesse al rischio frana. Si evidenzia infine che, ai sensi della dgr n. 691/2016, nello studio di compatibilità delle opere in progetto con le condizioni di dissesto idrogeologico, è previsto l obbligo di riduzione della vulnerabilità dell edificio rispetto ai fenomeni geologici e idraulici presenti nell area.

- In base alla disciplina d uso dei terreni a rischio di inondazione, ai sensi dell art. 36 della l.r. 11/19898, approvata con la deliberazione della Giunta regionale n. 2939/2008, in fascia C è consentito ogni tipo di intervento, edilizio ed infrastrutturale. Nel caso di interventi di nuova costruzione, i relativi progetti devono essere corredati da uno specifico studio sulla compatibilità dell intervento con lo stato di pericolosità idraulica determinato dall evento preso a riferimento per la delimitazione della fascia, contenente, altresì, la verifica dell adeguatezza delle condizioni di sicurezza in atto e di quelle conseguibili con le necessarie opere di mitigazione del rischio. Nella realizzazione dei nuovi fabbricati e nella ristrutturazione o manutenzione di quelli esistenti (in questi ultimi casi ove gli interventi riguardino le pertinenze in oggetto), devono essere adottati accorgimenti per limitare gli effetti di eventuali flussi di acque, con particolare attenzione nei confronti di quelli provenienti dalla rete viabile. Per quanto riguarda tali vincoli, in fascia C, non risulta necessario acquisire il preventivo parere di competenza regionale. - Per quanto riguarda i vincoli derivanti dalle dinamiche valanghive, in applicazione dell art. 37 della L.R. 11/98 e s.m.i., in riferimento alla tipologia progettuale, nelle aree classificate in V3 è consentita la realizzazione di interventi compatibili con un adeguato livello di sicurezza delle aree stesse. I relativi progetti devono fondarsi su specifiche analisi di interferenza valanghiva e sulla specifica valutazione dell adeguatezza delle condizioni di sicurezza in atto o di quelle conseguibili con le opere di difesa necessarie. Secondo gli indirizzi della dgr 1949 del 05/10/2012, in assenza della deliberazione della Giunta regionale prevista al comma 3 dell art. 37 della l.r. 11/1998, compete al Comune valutare se l intervento è ammissibile e a quali condizioni. Nello spirito di collaborazione tra strutture pubbliche, ove ritenuto utile, il Comune può richiedere una valutazione tecnica alla competente struttura in materia di neve e valanghe per i casi più rilevanti e complessi. Ai fini della possibile valutazione da parte della Struttura assetto idrogeologico dei bacini montani, il progetto dovrà pertanto essere corredato da una perizia di interferenza valanghiva (P.I.V.) che determini le eventuali sollecitazioni prodotte dai fenomeni valanghivi al fabbricato e di conseguenza utilizzare i medesimi parametri ai fini del dimensionamento strutturale dell opera. In alternativa, trovandosi in fascia V3, è permesso il dimensionamento, in assenza degli approfondimenti della P.I.V., alla massima pressione - sia positiva sia negativa (in caso di fenomeni aerosol) caratterizzante la zonizzazione di pericolosità e pertanto pari a 500 kg/m².. la Struttura pianificazione territoriale ha osservato quanto segue: - Si prende atto che l intervento di demolizione totale e ricostruzione sullo stesso sedime senza considerare, come avviene in questo caso, gli effetti dell applicazione degli articoli 90bis e 90ter della l.r. 11/1998 che comportano cospicui ampliamenti volumetrici con relative modifiche al sedime del fabbricato esistente si configura come ristrutturazione edilizia, ai sensi della DGR 1759/2014; la parte, invece, di intervento di ampliamento ai sensi delle citate norme speciali, sempre ai sensi della DGR 1759/2014, rientra già nella nuova costruzione, ma si attua in deroga alle prescrizioni del piano regolatore, come stabilito dalla legge, pertanto, nel caso specifico, anche in assenza di piano urbanistico di dettaglio. - Esaminate le tavole relative alla pianta della struttura ricettiva in oggetto, si fa presente che non pare rispettata la distanza minima tra le costruzioni, che si rileva essere pari a circa 4,60 m anziché 10 metri, come stabilito dal DM 1444/1968 e conseguentemente recepito nelle norme tecniche del piano regolatore; si chiede di rendere il progetto coerente con la normativa vigente citata. ; la Struttura patrimonio paesaggistico e architettonico ha osservato quanto segue: esaminata la nuova documentazione presentata, preso atto che gli attuali corpi di fabbrica già destinati ad albergo versano da anni in condizioni di abbandono e di degrado, sia per quanto riguarda gli aspetti statici e strutturali, sia per quanto concerne il negativo impatto visivo dell edificato nel contesto circostante;

atteso che come dichiarato. non è prefigurabile un recupero dei corpi di fabbrica esistenti, in riferimento alle normative antisismiche e di contenimento dei consumi energetici, nonché rispetto agli attuali standard alberghieri senza stravolgerne sostanzialmente la composizione architettonica; considerato che, con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (Direzione generale arte e architetture contemporanee e periferie urbane), si è convenuto di non apporre ulteriori e specifici vincoli puntuali per le architetture contemporanee in particolare per quelle che si trovano in situazioni similari al fabbricato di cui è caso essendo sufficiente redigere apposita documentazione tecnico-grafica, fotografica e conoscitiva da condividere e inviare a Comune d Soprintendenza; stante le necessità di riqualificare nel complesso il sito interessato, inserito in un contesto ampiamente urbanizzato ed edificato; non si sollevano obiezioni rispetto al progetto proposto in quanto lo stesso contempera le indicazioni di massima emerse nei precedenti confronti con questa Soprintendenza. Ci si riserva, in ogni caso, di valutare i dettagli a scala edilizia preventivamente alla fase progettuale esecutiva e si evidenzia, quindi, che dovranno essere puntualmente concordati con questa Soprintendenza tutti i particolari costruttivi di facciata (materiali e tipologie di finitura di prospetti, coperture, serramenti, ecc.), nonché la sistemazione delle aree esterne (pavimentazioni, recinzioni, elementi di illuminazione e d arredo, piantumazioni, ecc.) ; atteso pertanto che; - gli aggiornamenti progettuali presentati, nonché gli approfondimenti effettuati con le Strutture regionali competenti e con il Comune di Courmayeur hanno permesso di verificare gli aspetti relativi alla compatibilità con gli ambiti inedificabili di cui alla l.r. 11/1998, alla conformità urbanistica con il PRGC, e all inserimento paesaggistico delle opere; - nel complesso non sono stati segnalati da parte dei soggetti competenti consultati elementi che possono produrre impatti negativi significativi sull ambiente tali da necessitare successivi approfondimenti in sede di valutazione ambientale congiunta mediante procedura di VIA DECIDE 1) di dichiarare la non assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale, prevista dagli articoli 18 e seguenti della legge regionale 26 maggio 2009 n. 12, del progetto di ristrutturazione, mediante demolizione e ricostruzione con ampliamento, di un fabbricato ad uso alberghiero, in loc. Strada Entreves, nel Comune di Courmayeur - proposto dalla società VICO s.r.l. di Hône, ai sensi dell art. 17 della l.r. 12/2009; 2) di motivare la non assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale del progetto di cui al punto 1), in quanto: - gli aggiornamenti progettuali presentati, nonché gli approfondimenti effettuati con le Strutture regionali competenti e con il Comune di Courmayeur, hanno permesso di verificare gli aspetti relativi alla compatibilità con gli ambiti inedificabili di cui alla l.r. 11/1998, alla conformità urbanistica con il PRGC, e all inserimento paesaggistico delle opere; - nel complesso non sono stati segnalati da parte dei soggetti competenti consultati elementi che possono produrre impatti negativi significativi sull ambiente tali da necessitare successivi approfondimenti in sede di valutazione ambientale congiunta mediante procedura di VIA; 3) di sottolineare che nelle successive fasi procedurali ed autorizzative, e nell ambito della realizzazione degli interventi, dovranno ottemperate le indicazioni normative segnalate dai soggetti competenti consultati;

4) di disporre l integrale diffusione del presente provvedimento sul sito web istituzionale dell Amministrazione regionale nella pagine a cura della scrivente Struttura regionale. L ESTENSORE IL DIRIGENTE - Davide MARGUERETTAZ - - Paolo BAGNOD -

IL COMPILATORE Davide MARGUERETTAZ PAOLO BAGNOD

ASSESSORATO BILANCIO, FINANZE E PATRIMONIO Struttura gestione della spesa, bilancio di cassa e regolarità contabile Atto non soggetto a visto regolarità contabile IL DIRIGENTE IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL CONTROLLO CONTABILE

REFERTO PUBBLICAZIONE Il sottoscritto certifica che copia del presente provvedimento è in pubblicazione all'albo dell'amministrazione regionale dal 26/08/2016 per quindici giorni consecutivi. IL SEGRETARIO REFERTO