Diminuiscono i termini di prescrizione dei reati ed aumentano le pene per i recidivi e per i delitti di associazione mafiosa ed usura.



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Legge ex Cirielli: attenuanti generiche, recidiva, usura e prescrizione Legge 05.12.2005 n 251, G.U. 07.12.2005 Diminuiscono i termini di prescrizione dei reati ed aumentano le pene per i recidivi e per i delitti di associazione mafiosa ed usura. Queste alcune delle novità introdotte con la legge n. 251 del 5 dicembre 2005 (c.d. ex Cirielli ) recante modifiche al codice penale e alla legge n. 354/1975 in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione. In particolare la prescrizione estinguerà il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge e comunque un tempo non inferiore a sei anni se si tratta di delitto e a quattro anni se si tratta di contravvenzione, ancorchè puniti con la sola pena pecuniaria. La nuova disciplina non si applicherà ai processi già pendenti in primo grado ove vi sia stata la dichiarazione di apertura del dibattimento, nonchè ai processi già pendenti in grado di appello o avanti alla Corte di cassazione. (da Altalex, 11 dicembre 2005) LEGGE 5 dicembre 2005, n. 251 Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione. (Gazzetta Ufficiale N. 285 del 7 Dicembre 2005) La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; la seguente legge: IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga Art. 1. 1. L articolo 62-bis del codice penale è sostituito dal seguente: «Art. 62-bis - (Circostanze attenuanti generiche). Il giudice, indipendentemente dalle circostanze previste nell articolo 62, può prendere in considerazione altre circostanze diverse, qualora le ritenga tali da giustificare una diminuzione della pena. Esse sono considerate in ogni caso, ai fini dell applicazione di questo capo, come una sola circostanza, la quale può anche concorrere con una o più delle circostanze indicate nel predetto articolo 62. Ai fini dell applicazione del primo comma non si tiene conto dei criteri di cui all articolo 133, primo comma, numero 3), e secondo comma, nei casi previsti dall articolo 99, quarto comma, in 1

relazione ai delitti previsti dall articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, nel caso in cui siano puniti con la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni». 2. All articolo 416-bis del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo comma, le parole: «da tre a sei anni» sono sostituite dalle seguenti: «da cinque a dieci anni»; b) al secondo comma, le parole: «quattro» e «nove» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «sette» e «dodici»; c) al quarto comma, le parole: «quattro» e «dieci» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «sette» e «quindici» e le parole: «cinque» e «quindici» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «dieci» e «ventiquattro». 3. All articolo 418, primo comma, del codice penale, le parole: «fino a due anni» sono sostituite dalle seguenti: «da due a quattro anni». Art. 2. 1. Al primo comma dell articolo 644 del codice penale, le parole: «da uno a sei anni e con la multa da euro 3.098 a euro 15.493» sono sostituite dalle seguenti: «da due a dieci anni e con la multa da euro 5.000 a euro 30.000». Art. 3. 1. Il quarto comma dell articolo 69 del codice penale è sostituito dal seguente: «Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle circostanze inerenti alla persona del colpevole, esclusi i casi previsti dall articolo 99, quarto comma, nonchè dagli articoli 111 e 112, primo comma, numero 4), per cui vi è divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti sulle ritenute circostanze aggravanti, ed a qualsiasi altra circostanza per la quale la legge stabilisca una pena di specie diversa o determini la misura della pena in modo indipendente da quella ordinaria del reato». Art. 4. 1. L articolo 99 del codice penale è sostituito dal seguente: «Art. 99 - (Recidiva). Chi, dopo essere stato condannato per un delitto non colposo, ne commette un altro, può essere sottoposto ad un aumento di un terzo della pena da infliggere per il nuovo delitto non colposo. La pena può essere aumentata fino alla metà: 1) se il nuovo delitto non colposo è della stessa indole; 2) se il nuovo delitto non colposo è stato commesso nei cinque anni dalla condanna precedente; 3) se il nuovo delitto non colposo è stato commesso durante o dopo l esecuzione della pena, ovvero durante il tempo in cui il condannato si sottrae volontariamente all esecuzione della pena. Qualora concorrano più circostanze fra quelle indicate al secondo comma, l aumento di pena è della metà. Se il recidivo commette un altro delitto non colposo, l aumento della pena, nel caso di cui al primo comma, è della metà e, nei casi previsti dal secondo comma, è di due terzi. 2

Se si tratta di uno dei delitti indicati all articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, l aumento della pena per la recidiva è obbligatorio e, nei casi indicati al secondo comma, non può essere inferiore ad un terzo della pena da infliggere per il nuovo delitto. In nessun caso l aumento di pena per effetto della recidiva può superare il cumulo delle pene risultante dalle condanne precedenti alla commissione del nuovo delitto non colposo». Art. 5. 1. All articolo 81 del codice penale, dopo il terzo comma, è aggiunto il seguente: «Fermi restando i limiti indicati al terzo comma, se i reati in concorso formale o in continuazione con quello più grave sono commessi da soggetti ai quali sia stata applicata la recidiva prevista dall articolo 99, quarto comma, l aumento della quantità di pena non può essere comunque inferiore ad un terzo della pena stabilita per il reato più grave». 2. All articolo 671 del codice di procedura penale, dopo il comma 2, è inserito il seguente: «2-bis. Si applicano le disposizioni di cui all articolo 81, quarto comma, del codice penale». Art. 6. 1. L articolo 157 del codice penale è sostituito dal seguente: «Art. 157 - (Prescrizione. Tempo necessario a prescrivere). La prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge e comunque un tempo non inferiore a sei anni se si tratta di delitto e a quattro anni se si tratta di contravvenzione, ancorchè puniti con la sola pena pecuniaria. Per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per il reato consumato o tentato, senza tener conto della diminuzione per le circostanze attenuanti e dell aumento per le circostanze aggravanti, salvo che per le aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria e per quelle ad effetto speciale, nel qual caso si tiene conto dell aumento massimo di pena previsto per l aggravante. Non si applicano le disposizioni dell articolo 69 e il tempo necessario a prescrivere è determinato a norma del secondo comma. Quando per il reato la legge stabilisce congiuntamente o alternativamente la pena detentiva e la pena pecuniaria, per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo soltanto alla pena detentiva. Quando per il reato la legge stabilisce pene diverse da quella detentiva e da quella pecuniaria, si applica il termine di tre anni. I termini di cui ai commi che precedono sono raddoppiati per i reati di cui agli articoli 449 e 589, secondo e terzo comma, nonchè per i reati di cui all articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale. La prescrizione è sempre espressamente rinunciabile dall imputato. La prescrizione non estingue i reati per i quali la legge prevede la pena dell ergastolo, anche come effetto dell applicazione di circostanze aggravanti». 2. All articolo 158, primo comma, del codice penale, le parole: «o continuato» e le parole: «o la continuazione» sono soppresse. 3. L articolo 159 del codice penale è sostituito dal seguente: «Art. 159 - (Sospensione del corso della prescrizione). Il corso della prescrizione rimane sospeso in ogni caso in cui la sospensione del procedimento o del processo penale o dei termini di custodia 3

cautelare è imposta da una particolare disposizione di legge, oltre che nei casi di: 1) autorizzazione a procedere; 2) deferimento della questione ad altro giudizio; 3) sospensione del procedimento o del processo penale per ragioni di impedimento delle parti e dei difensori ovvero su richiesta dell imputato o del suo difensore. In caso di sospensione del processo per impedimento delle parti o dei difensori, l udienza non può essere differita oltre il sessantesimo giorno successivo alla prevedibile cessazione dell impedimento, dovendosi avere riguardo in caso contrario al tempo dell impedimento aumentato di sessanta giorni. Sono fatte salve le facoltà previste dall articolo 71, commi 1 e 5, del codice di procedura penale. Nel caso di autorizzazione a procedere, la sospensione del corso della prescrizione si verifica dal momento in cui il pubblico ministero presenta la richiesta e il corso della prescrizione riprende dal giorno in cui l autorità competente accoglie la richiesta. La prescrizione riprende il suo corso dal giorno in cui è cessata la causa della sospensione». 4. All articolo 160, terzo comma, del codice penale, le parole: «ma in nessun caso i termini stabiliti nell articolo 157 possono essere prolungati oltre la metà» sono sostituite dalle seguenti: «ma in nessun caso i termini stabiliti nell articolo 157 possono essere prolungati oltre i termini di cui all articolo 161, secondo comma, fatta eccezione per i reati di cui all articolo 51, commi 3-bis e 3- quater, del codice di procedura penale». 5. All articolo 161 del codice penale, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Salvo che si proceda per i reati di cui all articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, in nessun caso l interruzione della prescrizione può comportare l aumento di più di un quarto del tempo necessario a prescrivere, della metà nei casi di cui all articolo 99, secondo comma, di due terzi nel caso di cui all articolo 99, quarto comma, e del doppio nei casi di cui agli articoli 102, 103 e 105». Art. 7. 1. Dopo l articolo 30-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, è inserito il seguente: «Art. 30-quater - (Concessione dei permessi premio ai recidivi). 1. I permessi premio possono essere concessi ai detenuti, ai quali sia stata applicata la recidiva prevista dall articolo 99, quarto comma, del codice penale, nei seguenti casi previsti dal comma 4 dell articolo 30-ter: a) alla lettera a) dopo l espiazione di un terzo della pena; b) alla lettera b) dopo l espiazione della metà della pena; c) alle lettere c) e d) dopo l espiazione di due terzi della pena e, comunque, di non oltre quindici anni». 2. Al comma 1 dell articolo 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, è premesso il seguente: «01. La pena della reclusione per qualunque reato, ad eccezione di quelli previsti dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I, e dagli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies del codice penale, dall articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale e dall articolo 4-bis della presente legge, può essere espiata nella propria abitazione o in altro luogo pubblico di cura, assistenza ed accoglienza, quando trattasi di persona che, al momento dell inizio dell esecuzione della pena, o dopo l inizio della stessa, abbia compiuto i settanta anni di età purchè non sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza nè sia stato mai condannato con l aggravante di cui all articolo 99 del codice penale». 4

3. Il comma 1 dell articolo 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, è sostituito dai seguenti: «1. La pena della reclusione non superiore a quattro anni, anche se costituente parte residua di maggior pena, nonchè la pena dell arresto, possono essere espiate nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora ovvero in luogo pubblico di cura, assistenza o accoglienza, quando trattasi di: a) donna incinta o madre di prole di età inferiore ad anni dieci con lei convivente; b) padre, esercente la potestà, di prole di età inferiore ad anni dieci con lui convivente, quando la madre sia deceduta o altrimenti assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole; c) persona in condizioni di salute particolarmente gravi, che richiedano costanti contatti con i presìdi sanitari territoriali; d) persona di età superiore a sessanta anni, se inabile anche parzialmente; e) persona minore di anni ventuno per comprovate esigenze di salute, di studio, di lavoro e di famiglia. 1. 1. Al condannato, al quale sia stata applicata la recidiva prevista dall articolo 99, quarto comma, del codice penale, può essere concessa la detenzione domiciliare se la pena detentiva inflitta, anche se costituente parte residua di maggior pena, non supera tre anni». 4. Il comma 1-bis dell articolo 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, è sostituito dal seguente: «1-bis. La detenzione domiciliare può essere applicata per l espiazione della pena detentiva inflitta in misura non superiore a due anni, anche se costituente parte residua di maggior pena, indipendentemente dalle condizioni di cui al comma 1 quando non ricorrono i presupposti per l affidamento in prova al servizio sociale e sempre che tale misura sia idonea ad evitare il pericolo che il condannato commetta altri reati. La presente disposizione non si applica ai condannati per i reati di cui all articolo 4-bis e a quelli cui sia stata applicata la recidiva prevista dall articolo 99, quarto comma, del codice penale». 5. Dopo l articolo 50 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è inserito il seguente: «Art. 50-bis - (Concessione della semilibertà ai recidivi). 1. La semilibertà può essere concessa ai detenuti, ai quali sia stata applicata la recidiva prevista dall articolo 99, quarto comma, del codice penale, soltanto dopo l espiazione dei due terzi della pena ovvero, se si tratta di un condannato per taluno dei delitti indicati nel comma 1 dell articolo 4-bis della presente legge, di almeno tre quarti di essa». 6. Il comma 1 dell articolo 58-quater della legge 26 luglio 1975, n. 354, è sostituito dal seguente: «1. L assegnazione al lavoro all esterno, i permessi premio, l affidamento in prova al servizio sociale, nei casi previsti dall articolo 47, la detenzione domiciliare e la semilibertà non possono essere concessi al condannato che sia stato riconosciuto colpevole di una condotta punibile a norma dell articolo 385 del codice penale». 7. Dopo il comma 7 dell articolo 58-quater della legge 26 luglio 1975, n. 354, è aggiunto il seguente: «7-bis. L affidamento in prova al servizio sociale nei casi previsti dall articolo 47, la detenzione domiciliare e la semilibertà non possono essere concessi più di una volta al condannato al quale sia stata applicata la recidiva prevista dall articolo 99, quarto comma, del codice penale». 5

Art. 8. 1. Dopo l articolo 94 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è inserito seguente: «Art. 94-bis - (Concessione dei benefìci ai recidivi). 1. La sospensione dell esecuzione della pena detentiva e l affidamento in prova in casi particolari nei confronti di persona tossicodipendente o alcooldipendente, cui sia stata applicata la recidiva prevista dall articolo 99, quarto comma, del codice penale, possono essere concessi se la pena detentiva inflitta o ancora da scontare non supera i tre anni. La sospensione dell esecuzione della pena detentiva e l affidamento in prova in casi particolari nei confronti di persona tossicodipendente o alcooldipendente, cui sia stata applicata la recidiva prevista dall articolo 99, quarto comma, del codice penale, possono essere concessi una sola volta». Art. 9. 1. All articolo 656 del codice di procedura penale, il comma 9 è sostituito dal seguente: «9. La sospensione dell esecuzione di cui al comma 5 non può essere disposta: a) nei confronti dei condannati per i delitti di cui all articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni; b) nei confronti di coloro che, per il fatto oggetto della condanna da eseguire, si trovano in stato di custodia cautelare in carcere nel momento in cui la sentenza diviene definitiva; c) nei confronti dei condannati ai quali sia stata applicata la recidiva prevista dall articolo 99, quarto comma, del codice penale». Art. 10. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 2. Ferme restando le disposizioni dell articolo 2 del codice penale quanto alle altre norme della presente legge, le disposizioni dell articolo 6 non si applicano ai procedimenti e ai processi in corso se i nuovi termini di prescrizione risultano più lunghi di quelli previgenti. 3. Se, per effetto delle nuove disposizioni, i termini di prescrizione risultano più brevi, le stesse si applicano ai procedimenti e ai processi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, ad esclusione dei processi già pendenti in primo grado ove vi sia stata la dichiarazione di apertura del dibattimento, nonchè dei processi già pendenti in grado di appello o avanti alla Corte di cassazione. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 5 dicembre 2005 Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri CIAMPI Visto, il Guardasigilli: Castelli 6

LAVORI PREPARATORI Camera dei deputati (atto n. 2055): Presentato dai deputati Cirielli (*), Airaghi, Arrighi (*), Ascierto, Bellotti (*), Bornacin, Briguglio, Carrara, Conte Giorgio, Conti Giulio, Coronella, Geraci, Ghiglia, Landolfi, Leo, Losurdo, Maggi, Martini Luigi, Menia, Meroi, Napoli Angela, Paolone, Pezzella, Porcu, Raisi, Saia, Taglialatela e Villani Miglietta il 29 dicembre 2001. Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede referente, il 20 febbraio 2002 con pareri delle commissioni I e XII. Esaminato dalla II commissione, in sede referente, il 28 gennaio 2003; il 26 giugno 2003; il 2, 8, 16 luglio 2003; il 9, 10, 23 settembre 2003; il 1 ottobre 2003. Esaminato in aula il 3 novembre 2003; il 14, 15 dicembre 2003 ed approvato il 16 dicembre 2003. (*) In data 25 novembre 2004 il deputato ha ritirato la propria sottoscrizione alla proposta di legge. Senato della Repubblica (atto n. 3247): Assegnato alla 2ª commissione (Giustizia), in sede referente, il 17 dicembre 2004 con pareri delle commissioni 1ª e 12ª. Esaminato dalla 2ª commissione in sede referente, il 12, 13, 18, 25, 26 gennaio 2005; il 2, 15, 16, 22 febbraio 2005; il 2, 3, 9, 15 marzo 2005. Esaminato in aula il 7, 12, 13, 14, 21, 25, 26 luglio 2005 ed approvato, con modificazioni, il 27 luglio 2005. Camera dei deputati (atto n. 2055-B): Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede referente, il 29 luglio 2005 con parere della commissione I. Esaminato dalla II commissione il 14, 20, 21, 22 settembre 2005. Esaminato in aula il 26 settembre 2005 ed approvato, con modificazioni, il 9 novembre 2005. Senato della Repubblica (atto n. 3247-B): Assegnato alla 2ª commissione (Giustizia), in sede referente, il 10 novembre 2005 con il parere della commissione 1ª. Esaminato dalla 2ª commissione il 15, 17, 22, 23 novembre 2005. Esaminato in aula il 24 novembre 2005 ed approvato il 29 novembre 2005 7