CONSIGLIO REGIONALE DI BASILICATA



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Transcript:

CONSIGLIO REGIONALE DI BASILICATA IX LEGISLATURA PROPOSTA DI LEGGE Disposizioni per prevenire e contrastare il fenomeno della scomparsa dei minori nonché per il sostegno alle loro famiglie Iniziativa del Consigliere regionale ALFONSO ERNESTO NAVAZIO Presidente del Gruppo consiliare Io Amo la Lucania 1

1 RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO In Italia, in base ai dati elaborati dal Ministero dell Interno - Direzione Centrale Polizia Criminale Sistema informativo Interforze Ced alla data del 31.12.2010 i minori scomparsi risultano essere 877, di cui 112 bambini dagli 0 ai 10 anni; 147 dagli 11 ai 14 anni; e 618 dai 15 ai 17 anni: il numero di minori scomparsi costituisce circa il 40% del totale delle persone scomparse in Italia. La scomparsa di un minore è una tragedia che dobbiamo affrontare con qualsiasi mezzo ed è quindi fondamentale partire dal sostegno alle famiglie che, disperatamente, continuano, spesso per anni, a cercare i minori e gli adolescenti spariti nel nulla. Inoltre, la proposta di legge vuole anche valutare quali siano i pericoli a cui vanno incontro quei minori che volontariamente si allontanano da casa: le nostre strade rappresentano comunque una minaccia per un adolescente che dovesse trovarsi in balìa di se stesso anche solo per qualche ora. E questo non possiamo permettercelo! Da qui la necessità che a gestire l emergenza di una scomparsa di un minore siano persone altamente qualificate e competenti. Ci sono due esigenze per le famiglie dei minori scomparsi: - la prima è quella di fornire un immediato supporto psicologico; - la seconda, quella di garantire un assistenza legale, dal momento che troppo spesso i genitori non hanno accesso agli atti dell inchiesta. 2

La Proposta intende quindi fornire un primo aiuto a quei genitori che si trovano a dover affrontare un simile dramma, mediante: - la realizzazione di una banca dati; - l apertura di un numero verde; - l istituzione di un fondo speciale per il sostegno alle associazioni che si occupano del fenomeno, atto a garantire la presenza di uno psicologo e di un avvocato accanto alla famiglia del minore scomparso. La proposta di legge che presentiamo: - parte dall esempio della Regione Lazio dove sta per essere approvata. È stata infatti, volutamente redatta negli stessi termini proprio perché vuole essere un elemento di continuità affinché tutte le Regioni si uniscano nella prevenzione e tutela del fenomeno; - ha voluto raccogliere l appello della Vicepresidente dell Associazione Penelope (Associazione nazionale delle famiglie e degli amici delle persone scomparse), Natalina Orlandi che, attraverso la trasmissione Chi l ha visto?, andata in onda domenica 9 marzo, ha voluto rimarcare il dramma inimmaginabile che le famiglie si trovano ad affrontare con la scomparsa di un proprio caro, e che quindi attraverso questa proposta di legge, è fondamentale che le istituzioni forniscano tutto il supporto possibile; - vuole essere anche un segnale forte da far arrivare al Senato dove una proposta di legge nazionale giace da ben tre legislature nella commissione Affari Costituzionali. Potenza, 14 marzo 2011 Il presentatore Alfonso Ernesto Navazio 3

Art. 1 Finalità 1. La Regione, con la presente legge, promuove e sostiene iniziative volte a prevenire e contrastare il fenomeno dei minori che senza alcun motivo si siano allontanati dalla propria abitazione o dal luogo di abituale dimora e che non vi abbiano fatto rientro. 2. La Regione persegue le finalità di cui alla presente legge attraverso il coinvolgimento delle realtà associative operanti sul territorio e promuovendo l interazione tra i diversi soggetti istituzionali competenti in materia. Art. 2 Piano annuale degli interventi 1. Per le finalità di cui all articolo 1, la Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la competente commissione consiliare permanente, adotta un piano annuale di attività in cui sono stabiliti i criteri e le modalità di realizzazione degli interventi e delle iniziative di cui alla presente legge. Art. 3 Banca dati dei minori scomparsi 1. La Regione promuove intese ed accordi con gli organismi statali competenti al fine di perseguire la condivisione e l integrazione di tutte le notizie e le informazioni utili per il ritrovamento dei minori scomparsi anche attraverso l istituzione di un apposita banca dati e un numero verde. 4

Art. 4 Attività di informazione 1. La Regione, al fine di diffondere notizie ed informazioni utili al ritrovamento dei minori scomparsi, finanzia apposite campagne di informazione anche attraverso convenzioni e intese con enti, aziende ed organismi pubblici e privati. Art. 5 Fondo speciale per le associazioni dei familiari 1. La Regione istituisce un fondo speciale al fine di sostenere le iniziative delle associazioni che si occupino del fenomeno dei minori scomparsi volte ad ottenere informazioni utili per il ritrovamento dei congiunti attraverso la consulenza di legali e psicologi. 2. Il fondo di cui al comma 1 è finanziato con la legge annuale di bilancio. Art. 6 Dichiarazione di urgenza 1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata. 2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata. Potenza, 14 marzo 2011 Il presentatore Alfonso Ernesto Navazio 5