La Certificazione Energetica degli Edifici in Liguria Regione Liguria - Dipartimento Ambiente Servizio Tutela dall Inquinamento Atmosferico e Sviluppo dell energia Sostenibile Badalato Lidia 02/07/2009
L origine La Comunità europea ha ritenuto necessario intervenire legislativamente, tramite la Direttiva n. 2002/91/CE del 16-12-2002 relativa al rendimento energetico nell'edilizia, sulla riduzione dei consumi energetici degli stati membri, in quanto i dati circa tali consumi dimostravano il rilevante peso della problematica.
Rilevanza del settore edilizio rispetto ai consumi di energia In Liguria di cui trasporti; 0,985; 29% Consumi di energia finale Mtep di cui agricoltura ; 0,056; 2% di cui residenziale; 0,881; 27% di cui industria; 0,847; 26% di cui terziario; 0,537; 16%
Rilevanza del settore edilizio rispetto alle emissioni di gas serra MteqCO2 energia-agricoltura; 0,10; 1% non energetico-settore energia; 0,46; 2% non energetico-processi industriali; 0,31; 2% non energetivoagricoltura; 0,14; 1% non energetico-rifiuti; 1,34; 7% non energetico-biomasse; 0,27; 1% energia-trasporti; 3,38; 17% energia-industria; 11,70; 56% energia-residenziale; 1,81; 9% energia-terziario; 0,91; 4%
Direttiva n. 2002/91/CE introduce il cosiddetto attestato di rendimento energetico quale strumento di misurazione del rendimento energetico degli edifici prevede che vengano fissati dagli Stati membri dei requisiti minimi di rendimento energetico per gli edifici, da calcolarsi secondo una metodologia da sviluppare a livello nazionale o regionale, che tenga conto delle specifiche condizioni ambientali, climatiche, del tessuto normativo già in essere, delle abitudini, tecnologie e pratiche costruttive. dispone, in particolare, che "gli Stati membri provvedono a che, in fase di costruzione, compravendita o locazione di un edificio, l'attestato di certificazione energetica sia messo a disposizione del proprietario o che questi lo metta a disposizione del futuro acquirente o locatario, a seconda dei casi".
Gli obiettivi della certificazione L obiettivo principale è quello di una sensibile riduzione dei consumi energetici e di emissioni inquinanti, a partire dai nuovi edifici e via via, grazie anche agli incentivi, in tutto il parco costruito europeo. Attraverso una chiara identificazione della classe di consumo delle unità immobiliari e l'individuazione delle azioni di miglioramento, si otterrà anche una maggiore trasparenza nel mercato immobiliare
Un po di storia Legge 10/91, anticipava alcune disposizioni presenti nella direttiva europea, tra cui l'emanazione di Norme per la Certificazione energetica degli edifici d.lgs. 192/05 di attuazione della Direttiva 2002/91/CE, corretto e integrato dal d.lgs 311/06, di fatto rimandava all emanazione di appositi decreti la concreta attuazione della direttiva la Commissione europea il 18 ottobre 2006 ha avviato la procedura di messa in mora nei confronti della Repubblica italiana, ai sensi dell'articolo 226 del Trattato CE, procedura di infrazione n. 2006/2378;
Un po di storia La Regione Liguria con L.R. 22/07 Norme in materia di energia, ecc..ha provveduto alla piena attuazione della direttiva d.l. 112/08 e relativa legge di conversione (Legge 133/08). D.Lgs. 115/08 Efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici - Attuazione della direttiva 2006/32/Ce DPR 59/09 Regolamento di attuazione del d.lgs 192/05
In attuazione della L.R. 22/07: con il regolamento n.6/2007, poi sostituito dal regolamento 1/2009 la Regione ha provveduto a disciplinare la procedura per il rilascio della certificazione energetica; è stato istituito presso il Dipartimento Ambiente l'elenco regionale dei professionisti abilitati al rilascio della certificazione ( attualmente 1760 iscritti); sono stati avviati i corsi di formazione per l'iscrizione all'elenco e definiti criteri e modalità per il riconoscimento dell attività di formazione sono stati autorizzati diversi soggetti a tenere i corsi di formazione. È stata implementata una banca dati dei certificati energetici
Attuazione in Liguria
Procedure per il rilascio della certificazione energetica La procedura per il rilascio o l aggiornamento dell attestato di certificazione energetica si articola nelle seguenti fasi: a) il proprietario, il progettista, il direttore dei lavori e l amministratore del condominio richiedono la produzione dell attestato di certificazione energetica dell edificio in questione al professionista abilitato e iscritto all elenco regionale dei professionisti di cui all art. 30 della L.R. 22/2007; b) il professionista provvede al calcolo degli indici di prestazione energetica secondo la metodologia indicata nel regolamento regionale; c) il professionista provvede alla compilazione ed al rilascio al richiedente dell attestato di certificazione energetica ed a inviarne copia al Comune in cui è ubicato l edificio; d) gli oneri per la suddetta attività di certificazione sono interamente a carico del richiedente.
Procedure per il rilascio della certificazione energetica Il professionista è inoltre tenuto a utilizzare le procedure per l'invio informatico a Regione del certificato e dei dati di input alla base dei calcoli effettuati per la redazione del certificato stesso. Per la compilazione del certificato Regione mette a disposizione dei professionisti abilitati il software CELESTE (Certificazione Energetica Liguria Efficienza STrutture Edifici), che implementa algoritmi di calcolo conformi al regolamento regionale n.1 del 22 gennaio 2009. Regione, inoltre, mette a disposizione dei professionisti abilitati le procedure di "gestione del certificato" che consentono la trasmissione del certificato alla banca dati regionale dei certificati energetici.
L obbligo della certificazione in Liguria Ogni edificio deve essere nel tempo dotato di attestato di certificazione energetica. L'obbligo riguarda gli edifici di nuova costruzione e quelli esistenti di superficie utile superiore a mille metri quadrati oggetto di ristrutturazione edilizia integrale. Negli altri casi l'attestato di certificazione energetica è obbligatorio all'atto della compravendita o della locazione a partire dal: - 8 maggio 2008 per gli edifici superiori a mille metri quadrati; - 8 novembre 2008 per gli edifici fino a mille metri quadrati; - 8 maggio 2009 per le singole unità immobiliari. L attestato di certificazione energetica ha una durata massima di dieci anni ed è aggiornato ad ogni intervento di ristrutturazione che modifica la prestazione energetica dell edificio o dell impianto.
L obbligo della certificazione Il d.lgs 192/05 stabiliva la nullità dei contratti di vendita o di locazione in caso di mancata allegazione agli stessi dell attestato di certificazione energetica. In questo modo veniva efficacemente trasposta nell ordinamento nazionale la disposizione della Direttiva n. 2002/91/CE "gli Stati membri provvedono a che, in fase di costruzione, compravendita o locazione di un edificio, l'attestato di certificazione energetica sia messo a disposizione del proprietario o che questi lo metta a disposizione del futuro acquirente o locatario, a seconda dei casi".
L obbligo della certificazione Il successivo il d.l. n.112/08, convertito in legge dall'art. 1, comma 1, L. 6 agosto 2008, n. 133, ha abrogato l'obbligo di allegazione dell'attestato di certificazione energetica agli atti traslativi a titolo oneroso e quello di consegna e/o messa a disposizione dell'attestato di certificazione energetica a favore del conduttore in caso di locazione. In linea con quanto disposto dal legislatore nazionale, anche nella normativa regionale, a seguito di quanto disposto dall'art.3 della l.r. 24 novembre 2008, n. 42, non sono più previsti gli obblighi di allegazione cui sopra.
L obbligo della certificazione Nessuna modifica è stata apportata alle disposizioni che prevedono l'obbligo di dotazione della certificazione energetica. La mancata consegna della certificazione, anche se non può rendere invalido l'atto di trasferimento, può essere fonte di responsabilità del venditore verso l'acquirente, quanto meno per la mancata informazione sull'inesistenza del documento
Sanzioni Il costruttore che non consegna al proprietario, contestualmente all immobile, l originale della certificazione energetica di cui all articolo 28, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa di cui all articolo 15, comma 7 del d.lgs. 192/2005 e successive modifiche e integrazioni. Il professionista abilitato al rilascio dell attestato di certificazione energetica di cui all articolo 28, che rilascia un attestato non veritiero o dichiara un impedimento all installazione di un impianto solare termico di cui all articolo 27, comma 1 non veritiero, è punito con la sanzione amministrativa di cui all articolo 15, comma 2 del d. lgs 192/2005 e successive modifiche e integrazioni. All accertamento e alla contestazione delle sanzioni provvedono i Comuni competenti per territorio.
Accertamenti ed ispezioni Il Comune, anche avvalendosi di ARPAL, dispone annualmente, per almeno il cinque per cento degli edifici di nuova costruzione o in ristrutturazione, ai sensi dell articolo 26, accertamenti ed ispezioni in corso d opera volti a verificare la conformità delle opere con quanto stabilito dal Regolamento La Regione, anche avvalendosi di ARE, verifica l idoneità della certificazione energetica secondo le modalità stabilite dal Regolamento
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