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Transcript:

la nuova imposta dal 1 gennaio 2014 Possesso di Immobili IMU + Servizi Comunali TASI e TARI Istituita a far data dal 1 gennaio 2014 con legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (legge di stabilità 2014) Modifica : Decreto Legge n. 16 del 6 marzo 2014 convertito con voto senato il 30-04-2014 (pubblicazione in GU entro il 05.05.2014)

schema delle sue componenti IUC (Imposta Unica Comunale) SI COMPONE DI : IMU TASI TARI (Imposta Municipale Propria) (Tributo Servizi Indivisibili) (Tributo Servizio Rifiuti)

principali novità IMU 2014 IMU IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA IMU SU ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE IMU SU ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE ESENZIONI IMU 2014 PRESUPPOSTO DELL IMPOSTA QUOTA STATO IMMOBILI CATEGORIA D IMU confermata ed eliminata la disposizione che prevedeva l imu sperimentale e l entrata in vigore a regime nel 2015 Eliminata dal presupposto di applicazione dell imposta; Continua ad applicarsi per le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 L imposta municipale propria non si applica, ALTRESÌ: a) COOPERATIVE EDILIZIE a proprietà indivisa; b) ALLOGGI SOCIALI come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008; c) ALLA CASA CONIUGALE ASSEGNATA AL CONIUGE; d) a un unico IMMOBILE APPARTENENTE ALLE FORZE ARMATE E ALLE FORZE DI POLIZIA ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica. ; l'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili diversi dall'abitazione principale; e riservato allo stato il gettito dell imposta municipale propria di cui all articolo 13 del citato decreto legge n.201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D), calcolato ad aliquota standard dello 0,76 percento i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l aliquota

DETRAZIONE ABITAZIONE PRINCIPALI E PERTINENZE DELLA STESSA, CLASSIFICATE NELLE CATEGORIE CATASTALI A/1, A/8 E A/9 e IACP FABBRICATI RURALI STRUMENTALI ALL ATTIVITA AGRICOLA NUOVO MOLTIPLICATORE PER I TERRENI AGRICOLI, NONCHÉ PER QUELLI NON COLTIVATI, POSSEDUTI E CONDOTTI DAI COLTIVATORI DIRETTI E DAGLI IMPRENDITORI AGRICOLI PROFESSIONALI ISCRITTI NELLA PREVIDENZA AGRICOLA. SCADENZE VERSAMENTO n.2 rate al 16/06 e 16/12 VERSAMENTO TERRENI AGRICOLI ED INCOLTI ESENTI SE INSERITI IN ELENCO COMUNI DECRETO MINISTERIALE AI SENSI COMMA 5-BIS DELL'ARTICOLO 4 DECRETO-LEGGE 2 MARZO 2012, N. 16; standard dello 0,76 percento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13 del decreto-legge n.201 del 2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D); Detrazione euro 200 - La detrazione si applica alle abitazioni principali e pertinenze in categoria catastale A/1-A/8-A/9 e agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP). ESENTI DAL 2014 Comma 708. A decorrere dall'anno 2014, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, non è dovuta. NUOVO COMMA 5 ART. 13 DL 201/2011 5. Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1 gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 75; in auto-liquidazione da parte del contribuente con i codici tributo imu gia istituiti; comma 5-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44.- Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, e dell'interno, sono individuati i comuni nei quali, a decorrere dall'anno di imposta 2014, si applica l'esenzione di cui alla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sulla base dell'altitudine riportata nell'elenco dei comuni italiani predisposto dall'istituto nazionale di statistica (ISTAT), diversificando eventualmente tra terreni posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.99, iscritti nella previdenza agricola, e gli altri;

principali aspetti TARI e TASI COMPONENTE TARI COMPONENTE TASI DICHIARAZIONI MODALITA DI VERSAMENTO TARI MODALITA DI VERSAMENTO TASI auto-liquidazione- anno 2014 a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale; a fronte della copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni Entro il termine del 30 giugno dell anno successivo alla data di inizio del possesso, dell'occupazione o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili ai tributi Invio modelli preventivamente compilati

Aspetti principali TARI PRESUPPOSTO DELL IMPOSTA TARI BASE IMPONIBILE SOGGETTO PASSIVO SOGGETTO ATTIVO DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE RIDUZIONI, AGEVOLAZIONI, ESENZIONI TRIBUTO PROVINCIALE 5% è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani superficie calpestabile CHI POSSIEDE o DETIENE a qualsiasi titolo locali o aree scoperte il comune consiglio comunale, copertura integrale dei costi su base piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso nonché della tipologia e della destinazione degli immobili. coperte con tariffa

principali aspetti TASI PRESUPPOSTO DELL IMPOSTA TASI BASE IMPONIBILE DETRAZIONI TASI SE L UNITÀ IMMOBILIARE È OCCUPATA DA UN SOGGETTO DIVERSO DAL TITOLARE DEL DIRITTO REALE SULL UNITÀ IMMOBILIARE MEDESIMA SOGGETTO ATTIVO Il presupposto impositivo della TASI e' il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli; Rendita Catastale (base IMU) il comma 677, come modificato con il DL TASI, è espressamente rivolto al finanziamento di DETRAZIONI, ricorrendo anche, se necessario, al superamento dei limiti di aliquota stabiliti nel primo e nel secondo periodo del comma 677 medesimo per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all articolo 13, comma 2, del DL n.201/2011, allo scopo di generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili. RIPARTIZIONE DELL IMPOSTA - dal 10 al 30 per cento - occupante - restante parte possessore Comune

Ripartizione TASI occupante/possessore Il comma 681 stabilisce che, Nel caso in cui l unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull unità immobiliare, quest ultimo e l occupante sono titolari di un autonoma obbligazione tributaria. L occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull unità immobiliare. Il comma 671 stabilisce che La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all adempimento dell unica obbligazione tributaria.

Decreto Legge n. 16 del 6 marzo 2014 TERMINI DI VERSAMENTIO TASI 2014 Per gli immobili diversi dall'abitazione principale, per il primo anno di applicazione della TASI (2014), il versamento della prima rata è effettuato con riferimento all'aliquota di base di cui al comma 676 (1 per mille), qualora il comune non abbia deliberato una diversa aliquota entro il 31 maggio 2014, e il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito a conguaglio sulla base delle deliberazioni del consiglio comunale fermo restando il rispetto delle modalità e dei termini indicati nei periodi precedenti. Per gli immobili adibiti ad abitazione principale, per il primo anno di applicazione della TASI (2014), il versamento dell'imposta è effettuato in un'unica rata, entro il termine del 16 dicembre 2014, salvo il caso in cui alla data del 31 maggio 2014 sia pubblicata nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998 la deliberazione di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, determinando in questo caso le relative modalità ed aliquote. Ai fini di quanto previsto dai due periodi precedenti, il comune è tenuto ad effettuare l'invio, esclusivamente in via telematica, della predetta deliberazione, entro il 23 maggio 2014, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale».

Decreto Legge n. 16 del 6 marzo 2014 - I 500 milioni di euro stanziati al comma 731 della legge n.147/2013 (legge di stabilità 2014) non sono più vincolati quale contributo ai comuni per le detrazioni prima casa, ma destinati direttamente ai Comuni, unitamente all incremento di 125 milioni di euro. per compensare il minor gettito dovuto alla differenza tra l aliquota Tasi prima casa (2,5 per mille) rispetto alla aliquota Imu (4 per mille) - Il riparto della cifra è stabilito con un decreto del Ministro dell economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell Interno, secondo una metodologia condivisa con l Anci, tenendo conto dei gettito standard ed effettivi dell Imu e della Tasi. - SONO ESENTI DAL TRIBUTO per i servizi indivisibili (TASI) gli immobili posseduti dallo Stato, nonche' gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunita' montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Sono altresì esenti i rifugi alpini non custoditi, i punti di appoggio e i bivacchi. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), ed i) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; ai fini dell'applicazione della lettera i) resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e successive modificazioni. - I TERRENI AGRICOLI SONO ESCLUSI DAL PAGAMENTO DELLA TASI.