REGOLAMENTO DI CONTABILITA Approvato con deliberazione dell Ufficio di Presidenza n. 200 del 10/6/1996. Modificato con deliberazioni dell U.P. n. 270 del 18/7/1997, n. 74 del 20/10/1999, n. 204 dell 11/12/2001, n. 58 del 4/3/2004, n.ri 177 e 178 del 13/12/2005, n. 239 dell 8/11/2006, n. 292 del 28/2/2007 e n. 96 del 22/1/2009. REGOLAMENTO PER SERVIZI Approvato con deliberazione dell Ufficio di Presidenza n. del 1//.
S O M M A R I O REGOLAMENTO DI CONTABILITA TITOLO I BILANCIO ART. 1 (Autonomia organizzativa, funzionale e contabile) ART. 2 (Anno finanziario) Art. 3 (Bilancio di previsione e conto consuntivo) ART. 4 (Struttura del bilancio di previsione e del conto consuntivo) ART. 5 (Variazioni di bilancio) ART. 6 (Fondo di riserva) TITOLO II ENTRATE ART. 7 TITOLO III SPESE ART.8(Spese obbligatorie) ART.9(Spese facoltative) ART. 10(Spese in economia) ART. 11(Contratti d appalto) ART. 12(Approvazione del contratto) ART. 13 (Liquidazione e pagamento) TITOLO IV SPESE RISERVATE E DI RAPPRESENTANZA ART. 14 (Spese riservate e di rappresentanza) ART. 15(Avocazione) TITOLO V SPESE PER IL FUNZIONAMENTO E PER L ATTIVITA DEL CO.RE.COM. ART. 16 Competenze ed attribuzioni) TITOLO VI FONDO CASSA E CONSEGNATARIO ART. 17 (Fondo cassa) ART. 18(Consegnatario) TITOLO VII TESORERIA ART. 19 (Servizio di tesoreria) REGOLAMENTO PER L'ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI BENI E SERVIZI
REGOLAMENTO DI CONTABILITA TITOLO I TITOLO II TITOLO III TITOLO IV TITOLO V Spese per il funzionamento e per l attività del CO.RE.COM. Art. 16 (competenze ed attribuzioni) 1. La gestione dei fondi stanziati in bilancio sul capitolo relativo alle spese per il funzionamento e per l esercizio delle funzioni proprie del CO.RE.COM. dovrà avvenire nel rispetto dei principi e delle procedure, in quanto applicabili, stabiliti dal regolamento di contabilità e di quello per le spese in economia del Consiglio Regionale nonché, per quanto ivi non previsto, dalla legge e dal regolamento di contabilità generale dello Stato. 1 bis. La gestione dei fondi assegnati, mediante convenzioni, dall Autorità per le garanzie nelle comunica- zioni, per l esercizio delle funzioni delegate, dovrà avvenire nel rispetto delle convenzioni medesime, nonché dei principi e delle procedure, in quanto applicabili, stabiliti dai regolamenti di contabilità e delle spese in economia del Consiglio regionale e, per quanto ivi non previsto, dalla legge e dal regolamento di contabilità generale dello Stato. Di tali fondi dovrà essere tenuta una contabilità separata rispetto a quelli per il funzionamento e l esercizio delle funzioni proprie. 2. Il Direttore del Servizio di supporto all attività del CO.RE.COM. provvede all impegno e alla liquidazione delle indennità di funzione e dei rimborsi spettanti al Presidente, al Vice Presidente ed ai componenti di detto organo nella misura determinata ai sensi dell art. 19 della L.R. 11/2001; provvede altresì all impegno e alla liquidazione di tutte le spese connesse con l attività del CO.RE.COM. ed è competente alla stipula dei contratti, preventivamente autorizzati con delibera del CO.RE.COM. 3. La competenza all approvazione dei contratti è affidata al Presidente del CO.RE.COM. 4. In caso di assenza, impedimento o vacanza del Direttore del Servizio di supporto, le relative funzioni sono svolte dal sostituto ovvero, in mancanza, dal Presidente del CO.RE.COM. 5. Il CO.RE.COM. nell espletamento degli adempimenti fiscali connessi alle spese di propria competenza opera come sostituto d imposta e conseguentemente provvede a tutti i relativi obblighi.
6. In attuazione di quanto previsto dall art. 11, comma 2, della L.R. 11/2001 il CO.RE.COM. presenta all Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale, entro il 31 marzo di ogni anno, il rendiconto relativo alla gestione della dotazione finanziaria del capitolo di bilancio di propria competenza. 7. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore dal 1 gennaio 2002. TITOLO VI TITOLO VII omissis REGOLAMENTO PER L'ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI BENI E SERVIZI Art. 1 (Oggetto) 1. Il presente regolamento disciplina, in conformità a quanto previsto dall art. 125 del D. Lgs. n. 163/2006, l ambito di applicazione, i limiti di spesa e le procedure per l acquisizione in economia di beni e servizi da parte degli Uffici del Consiglio regionale, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento. 2. Le acquisizioni di beni e servizi in economia possono essere effettuate mediante procedura di cottimo fiduciario. 3. Tutti gli importi indicati nel presente regolamento s intendono al netto di IVA. Art. 2 (Ambito di applicazione) 1. L acquisizione di beni e servizi in economia è ammessa, in relazione all oggetto, per le seguenti tipologie di spesa: a) servizi di sede (pulizia, derattizzazioni, disinfestazioni, smaltimento rifiuti, vigilanza, portierato, trasloco, trasporto, facchinaggio, e similari); b) acquisto, noleggio, manutenzione e riparazione di mobili, arredi, complementi di arredo, segnaletica, e similari; c) acquisto, noleggio, installazione, gestione, manutenzione e riparazione di macchine d ufficio e attrezzature varie, anche informatiche (fotocopiatrici, strumenti e apparecchiature tecniche, computer, stampanti, attrezzature hardware, apparecchi di telefonia, fax, e similari); d) acquisto, noleggio, installazione, gestione, manutenzione e riparazione di impianti e relative apparecchiature (per il supporto dell attività consiliare, la diffusione televisiva e sonora a circuito interno, la sicurezza, il condizionamento d aria, e similari);
e) acquisto, noleggio, installazione, gestione e manutenzione di reti informatiche, prodotti software e relativo aggiornamento, reti telefoniche; f) acquisto di generi di cancelleria e di materiali di facile consumo (carta, stampati, toner, materiale informatico, telefonico, elettrico, e similari); g) acquisto di libri, giornali, pubblicazioni, prodotti multimediali, accesso a banche dati online, e similari; h) acquisto di vestiario per il personale in divisa del Consiglio regionale; i) stampa, tipografia, progettazione grafica, editoria (anche multimediale), rilegatura, fotografia e riproduzione fotografica, riprese audiovideo, trasmissioni radiotelevisive, montaggio, speakeraggio, e similari; j) assistenza tecnica informatica, progettazione e sviluppo software, progettazione ed elaborazione siti web e intranet ; k) deregistrazione, resocontazione, trascrizione intelligente, inserimento ed elaborazione dati, conservazione, archiviazione, catalogazione, e similari; l) traduzione e interpretariato; m) assicurazioni; n) funzionamento del bar del Consiglio regionale; o) piccola ristorazione; p) autorimesse e parcheggi; q) postali, di spedizione, telefoniche e telegrafiche; r) comunicazione istituzionale, anche via web (distribuzione di materiale editoriale, acquisto spazi pubblicitari, diritti d uso e di riproduzione, acquisto oggettistica promozionale, allestimenti espositivi, e similari); s) organizzazione e realizzazione di indagini conoscitive, convegni, incontri, conferenze, mostre, eventi e iniziative promozionali, studi, ricerche, collaborazioni, consulenze, rientranti in programmi approvati dall Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale o la cui spesa sia stata autorizzata dall Ufficio di Presidenza medesimo; t) rappresentanza; u) formazione e aggiornamento professionale; v) adesione ad organismi ed enti e partecipazione alle relative attività. 2. Il ricorso al sistema di spese in economia è altresì consentito nelle ipotesi di cui all art. 125, comma 10, del D. Lgs. n. 163/2006. Art. 3 (Limiti di importo) 1. L acquisizione di beni e servizi in economia è ammessa per importi non superiori a 130.000 euro. 2. Nessuna acquisizione di beni o servizi può essere artificiosamente frazionata allo scopo di assoggettarla alla disciplina del presente regolamento.
Art. 4 (Modalità di affidamento) 1. Per l acquisizione di beni e servizi in economia di importo pari o superiore a 20.000 euro, l affidamento mediante cottimo fiduciario avviene previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati attingendo all elenco degli operatori economici per la fornitura di beni e servizi in economia del Consiglio regionale; quando da tale elenco non risultino in numero sufficiente gli operatori economici da consultare, gli stessi sono individuati anche sulla base di indagini di mercato. 2. La scelta del contraente per servizi e forniture di importo pari o superiore a 20.000 euro ha luogo mediante gara informale; alla gara gli operatori economici sono invitati con apposita lettera di invito a presentare offerta. 3. Nella lettera d invito sono specificati l oggetto della prestazione, le caratteristiche tecniche, le eventuali garanzie o assistenza richieste, la qualità e le modalità di esecuzione e ogni altra condizione ritenuta necessaria dal Consiglio regionale, nonché il termine per la presentazione dell offerta ed i criteri per la scelta del contraente. 4. La scelta del contraente avviene in base al prezzo più basso o all offerta economicamente più vantaggiosa, da valutarsi secondo i criteri indicati nella lettera d invito. 5. L esame e la valutazione delle offerte sono effettuati dal dirigente o dal responsabile di posizione organizzativa delegato, individuato secondo le norme di organizzazione degli Uffici del Consiglio regionale, che provvede a sottoscrivere il contratto. 6. I contratti per le acquisizioni di beni e servizi in economia sono stipulati mediante scrittura privata o lettera d ordinazione. 7. E consentito l affidamento diretto per l acquisizione di beni e servizi in economia di importo inferiore ai 20.000 euro. Art. 5 (Gestione della spesa) 1. Il dirigente o il responsabile di posizione organizzativa delegato, che provvede alla stipulazione del contratto per l'acquisizione dei beni e servizi in economia, assume il relativo impegno di spesa. 2. Il Servizio Amministrativo, sulla base dell atto di impegno e della relativa documentazione giustificativa, nonché della documentazione di spesa corredata dal visto di regolare esecuzione e conformità della prestazione apposto dal dirigente o dal responsabile di posizione organizzativa delegato, provvede alla liquidazione della spesa e all ordinazione del pagamento.