CONVENZIONE FRA L'AZIENDA USL 11 EMPOLI E IL COMUNE DI EMPOLI PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO TERAPEUTICO- RIABILITATIVO DI. L'anno duemilatredici (2013) e questo giorno ( ) del mese di presso i locali dell'azienda USL 11 Empoli, Via Dei Cappuccini n. 79, Empoli (FI); TRA L'Azienda USL 11 Empoli, con sede legale ad Empoli (FI), Via dei Cappuccini n. 79 (P.I. n. 04616830487), in seguito denominata Azienda, nella persona del Dott. Gabriele Marconcini nato a Trento (TR) il 14.11.1970 non in proprio, ma in qualità di Direttore della UOC Servizi Amministrativi per l Erogazione delle Prestazioni dell Azienda USL 11, domiciliato e residente per la carica ricoperta nella sede legale dell'azienda, delegato alla firma del presente atto con deliberazione D.G. n. 70 del 16/03/2012; E Il Comune di Empoli (FI) con sede legale e amministrativa in Empoli (FI), Via Giuseppe Del Papa, 41 (C.F. 01329160483), a seguito denominato Comune in persona della Dott.ssa Rita Ciardelli nata a Pisa il 03/05/1958, domiciliato e residente per la carica nel palazzo degli uffici comunali, non in proprio, ma nella sua qualità di Dirigente
del Settore Affari Generali ed Istituzionali del Comune di Empoli. PREMESSO - che con deliberazioni n. 6 del 6/12/2007 e n. 8 del 18/09/2008 la Giunta della Società della Salute di Empoli ha provveduto ad approvare rispettivamente il Regolamento dei Servizi Sociali ed i Disciplinari Attuativi dello stesso Regolamento, fra cui il Disciplinare degli inserimenti lavorativi, e che i medesimi atti sono stati successivamente recepiti con deliberazione del D.G. n. 52 del 19/02/2009 dall Azienda USL 11 Empoli; - in conformità agli atti sopra menzionati, si conviene quanto segue: ART. 1 - Oggetto della convenzione Il Comune si impegna a collaborare con l'azienda per l'inserimento terapeutico-riabilitativo del Sig. nato a il, di seguito indicato come "soggetto inserito" presso il Comune stesso, per un numero massimo di venti (20) ore settimanali, a partire dal 01/01/2013 e fino al 31/12/2013. ART. 2 - Trattamento dei dati personali. Il Comune garantisce il rispetto di tutte le norme nazionali e regionali in materia di interesse della presente convenzione.
In particolare, ai sensi del D. Lgs. n 196/2003 e ss. mm. ed il. Codice in materia di protezione dei dati personali, l'azienda, in forza del presente rapporto convenzionale, nomina il Dott. Salvatore Marchini responsabile esterno del trattamento dei dati personali, il quale si obbliga: a) a trattare i dati ai soli fini dell'espletamento dell'incarico ricevuto; b) ad adempiere agli obblighi previsti dal codice per la protezione dei dati personali; c) a rispettare le istruzioni specifiche eventualmente ricevute per il trattamento dei dati personali; d) ad informare sulle misure di sicurezza adottate e sulle eventuali successive modifiche; e) ad informare immediatamente l'azienda in caso di situazioni anomale o di emergenza. ART. 3 Obblighi dell Azienda L'Azienda nel rispetto delle norme vigenti si impegna a sostenere l'inserimento del soggetto inserito nei termini seguenti: a) l'azienda assume a proprio carico apposita polizza assicurativa INAIL contro infortuni che dovessero colpire il soggetto inserito durante l attività di inserimento, e attiva la copertura
assicurativa RCT, sempre durante lo svolgimento dell attività; b) l'azienda avvalendosi dei propri operatori, promuoverà ove necessario, ogni intervento teso a facilitare l'autonomia personale del soggetto inserito, tramite verifiche circa l'andamento dell'inserimento lavorativo, da effettuare sia con il rappresentante del Comune sia con il soggetto inserito; c) individua quale responsabile dell inserimento la Dott.ssa Maura Tedici Direttore della UOC Farmacotossicodipendenze. ART. 4 Soggetto inserito L'inserimento non conferisce al soggetto inserito diritti, né di ordine economico né di ordine giuridico, nei confronti del Comune. Le parti contraenti prendono atto del consenso formale, in atti, espresso dal soggetto inserito riguardo all esperienza di inserimento di cui trattasi. ART. 5 - Presenza del soggetto inserito Il Comune si impegna a comunicare mensilmente all'azienda i giorni di presenza del soggetto inserito entro il quinto giorno del mese successivo allo svolgimento dell inserimento ai fini della liquidazione del contributo e della copertura assicurativa INAIL del soggetto inserito.
L'Azienda comunicherà al Comune eventuali sospensioni temporanee dell'inserimento lavorativo, sospensioni che non interromperanno gli effetti della presente convenzione. Art. 6 Rispetto del D. Lgs. N. 81/2008 in materia di sicurezza Il Comune dichiara di essere in regola con tutti gli obblighi previsti dal D. Lgs. 81/2008 e s.m. in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro. Ai soli fini dell art. 2, lettera a, del D.Lgs. 81/2008, il soggetto inserito è considerato un lavoratore. L Azienda e il Comune concordano preventivamente, come segue, le attività e le mansioni che il soggetto inserito andrà a svolgere presso la stamperia del Comune di Empoli: - Attività di stampatore. Il Comune si impegna a concordare con l Azienda USL 11 Empoli eventuali variazioni di attività e mansioni. L Azienda attraverso il Responsabile dell inserimento, così come individuato all art. 3, lettera c), della presente convenzione - e il Comune si impegnano a informare il soggetto inserito sui rischi a cui può essere esposto. Il Comune si impegna a garantire al soggetto inserito le stesse attività di tutela in tema di salute e sicurezza previste per i propri lavoratori
dipendenti, svolgendo, ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m., le funzioni di datore di lavoro. ART. 7 Durata e recesso della convenzione La presente convenzione ha validità dal 01/01/2013 fino al 31/12/2013. La convenzione potrà essere risolta anticipatamente rispetto ai termini sopra indicati da ognuna delle due parti qualora dovessero verificarsi situazioni ad oggi non prevedibili oppure altresì per una revisione del progetto individualizzato da parte della competente struttura organizzativa aziendale. In questo caso, ognuna delle due parti ha facoltà di recedere dalla convenzione, dandone preavviso all altra parte contraente con comunicazione scritta per raccomandata A/R, almeno 30 giorni prima del termine di cessazione del rapporto. Per il sopraggiungere di situazioni ad oggi non prevedibili per le quali la struttura organizzativa aziendale ritenga opportuna l immediata interruzione dell inserimento del soggetto, l Azienda si riserva di comunicare all altra parte contraente la cessazione dell inserimento stesso, con effetto immediato. ART. 8 Spese Le spese conseguenti alla stipula della presente convenzione sono a carico della AUSL 11 Empoli.
ART. 9 Registrazione La presente convenzione sarà sottoposta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 D.P.R. N 131/86. Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione, si applicano le norme del C.C. Letto, approvato e sottoscritto. Azienda USL 11 Empoli Direttore UOC Servizi Amm.vi Erogazione Prestazioni Dott. Gabriele Marconcini Comune di Empoli Il Dirigente Dott.ssa Rita Ciardelli