Contributo di costruzione e monetizzazione standard - pagamento

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Aggiornamento del 10/09/2018 Contributo di costruzione e monetizzazione standard - pagamento Contributo di costruzione Il pagamento del contributo di costruzione (oneri di urbanizzazione primaria + oneri di urbanizzazione secondaria + contributo sul costo di costruzione / contributo ambientale) viene effettuato secondo le modalità di seguito indicate. Pagamento in un unica soluzione a) nel caso di permesso di costruire (P.d.C.) L importo complessivo del contributo di costruzione determinato dall Ufficio comunale va versato in un unica soluzione per il rilascio (firma) del permesso di costruire con le modalità indicate nella comunicazione di esito istruttorio. b) nel caso di titolo unico SUAP L importo complessivo del contributo di costruzione determinato dall Ufficio comunale va versato entro 60 giorni dalla data di trasmissione della determinazione di conclusione positiva della Conferenza di servizi da parte del SUAP. c) nel caso di Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.) alternativa al P.d.C. Il contributo di costruzione può essere determinato dal tecnico abilitato (1) oppure ne può essere richiesta la determinazione da parte dell Ufficio comunale (2): 1) se determinato dal tecnico abilitato, l importo complessivo del contributo di costruzione va versato in un unica soluzione entro 30 gg dalla data di presentazione della SCIA o entro 30 gg dalla data di ottenimento degli eventuali atti di assenso presupposti comunicato dal SUAP 2) se determinato dall'ufficio comunale, o in caso di richiesta di conguaglio del contributo già corrisposto, l importo dovuto va versato in un unica soluzione entro 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione dell Ufficio comunale. d) nel caso di Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.) Il contributo di costruzione può essere determinato dal tecnico abilitato (1) oppure ne può essere richiesta la determinazione da parte dell Ufficio comunale (2): 1) se determinato dal tecnico abilitato, l importo complessivo del contributo di costruzione va versato in un unica soluzione contestualmente alla presentazione della SCIA o, in caso di SCIA con atti di assenso presupposti, prima dell inizio dei lavori 2) se determinato dall'ufficio comunale, o in caso di richiesta di conguaglio del contributo già corrisposto, l importo dovuto va versato in un unica soluzione entro 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione dell Ufficio comunale. Pagamento in forma rateizzata come disposto dalla Deliberazione di Giunta Comunale n. 160 del 28 aprile 2004

La rateizzazione del contributo di costruzione è ammessa a partire da un importo minimo di 10.000,00 per le persone giuridiche ed 3.000,00 per le persone fisiche. Le modalità di pagamento sono le seguenti: a) Nel caso di permesso di costruire (P.d.C.) a.1 contributo commisurato agli oneri di urbanizzazione (primaria + secondaria + - la 1^ rata pari al 50% del contributo va versata per il rilascio (firma) del permesso di costruire; - la 2^ rata del contributo pari al rimanente 50% va versata entro sei mesi dalla data di rilascio (firma) del permesso di costruire, comprensiva degli interessi calcolati dalla data del rilascio del permesso. a.2 contributo sul costo di costruzione - la 1^ rata pari al 50% del contributo sul costo di costruzione va versata entro sei mesi dalla data di rilascio (firma) del permesso di costruire (o entro comunque la fine lavori se questa avviene prima dei sei mesi), comprensiva degli interessi calcolati da tale data - la 2^ rata, pari al rimanente 50% va versata entro la data di ultimazione dei lavori (in ogni caso entro il termine massimo di tre anni dalla data di inizio lavori) comprensiva degli interessi calcolati dalla data di rilascio del permesso. b) Nel caso di titolo unico SUAP b.1 contributo commisurato agli oneri di urbanizzazione (primaria + secondaria + - la 1^ rata pari al 50% del contributo va versata entro 60 gg dalla data di ricezione della determinazione conclusiva della conferenza dei servizi; - la 2^ rata, pari al rimanente 50%, deve essere versata entro sei mesi dalla data di ricezione della determinazione conclusiva della conferenza dei servizi comprensiva degli interessi calcolati a partire da tale data. b.2 contributo sul costo di costruzione - la 1^ rata pari al 50% del contributo sul costo di costruzione va versata entro sei mesi dalla data di ricezione della determinazione conclusiva della conferenza dei servizi (o entro comunque la fine lavori se questa avviene prima dei sei mesi) comprensiva degli interessi calcolati a partire da tale data. - la 2^ rata, pari al rimanente 50% va versata entro la data di ultimazione dei lavori (in ogni caso entro il termine massimo di tre anni dalla data di inizio lavori), comprensiva degli interessi calcolati a partire dalla data di ricezione della determinazione conclusiva della conferenza dei servizi. c) Nel caso di S.C.I.A. alternativa a P.d.C. Se il contributo è determinato dal tecnico abilitato: c.1 contributo commisurato agli oneri di urbanizzazione (primaria + secondaria + la 1^ rata pari al 50% del contributo va versata: - entro 30 gg dalla data di presentazione della SCIA; 2

- entro 30 gg dall avvenuta acquisizione degli eventuali atti di assenso presupposti comunicata dal SUAP; la 2^ rata, pari al rimanente 50%, del contributo deve essere versata entro sei mesi dalla data di efficacia della SCIA( 1 ), comprensiva degli interessi calcolati a partire da tale data. c.2 contributo sul costo di costruzione la 1^ rata pari al 50% del contributo sul costo di costruzione, va versata entro sei mesi dalla data di efficacia della SCIA, comprensiva degli interessi calcolati a partire da tale data; la 2^ rata, pari al rimanete 50% del contributo sul costo di costruzione, va versata entro la data di ultimazione dei lavori (che non potrà protrarsi oltre la scadenza di validità della SCIA pari a tre anni dalla data di efficacia della stessa), comprensiva degli interessi calcolati a partire dalla data di efficacia della SCIA. Se il contributo è determinato dall ufficio comunale: c.1 contributo commisurato agli oneri di urbanizzazione (primaria + secondaria + la 1^ rata pari al 50% del contributo va versata entro 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione dell Ufficio comunale. la 2^ rata, pari al rimanente 50% del contributo deve essere versata entro sei mesi dalla data di ricezione della comunicazione dell Ufficio comunale, comprensiva degli interessi calcolati a partire da tale data. c.2 contributo sul costo di costruzione la 1^ rata pari al 50% del contributo sul costo di costruzione, va versata entro sei mesi dalla data di ricezione della comunicazione dell Ufficio comunale, comprensiva degli interessi calcolati a partire da tale data. la 2^ rata, pari al rimanete 50% del contributo sul costo di costruzione, va versata entro la data di ultimazione dei lavori (che non potrà protrarsi oltre la scadenza di validità della SCIA pari a tre anni dalla data di efficacia della stessa), comprensiva degli interessi calcolati a partire dalla data di ricezione della comunicazione dell Ufficio comunale. d) Nel caso di S.C.I.A. Se il contributo è determinato dal tecnico abilitato: d.1 contributo commisurato agli oneri di urbanizzazione (primaria + secondaria + la 1^ rata pari al 50% del contributo va versata contestualmente alla presentazione della SCIA, o prima dell inizio dei lavori in caso di SCIA con atti di assenso presupposti; 1-30 gg dalla data di presentazione della SCIA; - dalla data di acquisizione degli eventuali atti di assenso presupposti comunicata dal SUAP; - 30 gg dall eventuale acquisizione di autorizzazione paesaggistica, se richiesta contestualmente alla presentazione della SCIA. 3

la 2^ rata, pari al rimanente 50%, deve essere versata entro sei mesi dalla data di presentazione della SCIA o dalla data di inizio dei lavori in caso di SCIA con atti di assenso presupposti, comprensiva degli interessi calcolati da tali date; d.2 contributo sul costo di costruzione la 1^ rata pari al 50% del contributo sul costo di costruzione va versata entro sei mesi dalla data di presentazione della SCIA, o della data di inizio dei lavori in caso di SCIA con atti di assenso presupposti, comprensiva degli interessi calcolati da tali date; la 2^ rata, pari al rimanete 50% del contributo sul costo di costruzione, va versata entro la data di ultimazione dei lavori (che non potrà protrarsi oltre la scadenza di validità della SCIA pari a tre anni dalla data di presentazione della stessa, o dell ottenimento degli atti di assenso presupposti comunicato dal SUAP), comprensiva degli interessi calcolati dalla data di presentazione della SCIA, o dalla data di inizio dei lavori in caso di SCIA con atti di assenso presupposti. Se il contributo è determinato dall ufficio comunale: d.1 contributo commisurato agli oneri di urbanizzazione (primaria + secondaria + la 1^ rata pari al 50% del contributo va versata entro 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione dell Ufficio comunale. la 2^ rata, pari al rimanente 50%, deve essere versata entro sei mesi dalla data di ricezione della comunicazione dell Ufficio comunale comprensiva degli interessi calcolati da tale data d.2 contributo sul costo di costruzione la 1^ rata pari al 50% del contributo sul costo di costruzione, va versata entro sei mesi dalla data di ricezione della comunicazione dell Ufficio comunale comprensiva degli interessi calcolati da tale data la 2^ rata, pari al rimanete 50% del contributo sul costo di costruzione, va versata entro la data di ultimazione dei lavori (che non potrà protrarsi oltre la scadenza di validità della SCIA pari a tre anni dalla data di presentazione della stessa, o dell ottenimento degli atti di assenso presupposti comunicato dal SUAP), comprensiva degli interessi calcolati dalla data di ricezione della comunicazione dell Ufficio comunale e) Nel caso di interventi in area PEEP l importo del contributo commisurato agli oneri di urbanizzazione (primaria + secondaria) è rateizzabile in quattro rate semestrali come disposto dalla Deliberazione di Giunta Comunale n. 495 del 7 dicembre 2011 - la 1^ rata pari al 25% del contributo va versata al momento del rilascio del permesso di costruire - la 2^ rata pari al 25% del contributo va versata a 6 mesi dal rilascio del permesso di costruire - la 3^ rata pari al 25% del contributo va versata a 12 mesi dal rilascio del permesso di costruire - la 4^ rata pari al 25% del contributo va versata a 18 mesi dal rilascio del permesso di costruire, non oltre la richiesta di agibilità. f) Disposizioni comuni In caso di richiesta di rateizzazione del contributo di costruzione insieme ai documenti per il rilascio dei vari titoli l interessato deve depositare all Ufficio Protocollo del Comune anche: 4

- copia della ricevuta di versamento della 1^ rata del contributo commisurato agli oneri di urbanizzazione primaria, secondaria e contributo ambientale; - originale della fideiussione (bancaria o assicurativa) a garanzia dei pagamenti delle rate del costo di costruzione dovuto per il titolo. La fideiussione (bancaria o assicurativa) presentata dall interessato dovrà prevedere, oltre alle clausole generali, tutte le seguenti condizioni: - rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; - operatività entro 15 giorni a semplice richiesta dell Amministrazione comunale; - clausola di validità con automatico rinnovo fino a formale ed espresso svincolo da parte dell Amministrazione comunale; - garanzia per sé ed eventuali successivi aventi causa; - copertura, in aggiunta agli importi delle rate da pagare, della sanzione per ritardato pagamento delle rate, nella misura prevista dall art. 42, comma 2, lett. c) del D.P.R. 380/2001, pari al 40% dell importo rateizzato; - copertura, in aggiunta agli importi delle rate da pagare, degli interessi legali al tasso dell 1% per la durata delle singole rate; - esclusione, in deroga all art.1945 C.C., per il fideiussore di opporre all ente ogni e qualsiasi eccezione che spetta al debitore principale (c.d. clausola di prima richiesta). La rateizzazione è a totale cura ed onere dell interessato, il Comune non ha alcun obbligo di emanare avvisi di scadenza delle singole rate. In caso di ritardato od omesso versamento delle singole rate alle scadenze fissate, si applicano le sanzioni di cui all art. 42 del D.P.R. 6 giugno 2001, n.380, oltre agli interessi legali. Lo svincolo della fideiussione a garanzia del pagamento delle somme dovute per effetto della rateizzazione è effettuato su richiesta dell interessato, previa presentazione delle ricevute dell avvenuto versamento dell importo dovuto a titolo di contributo di costruzione, interessi e, se applicabili, delle sanzioni. Sanzioni per la violazione di norme edilizie a) Nel caso di permesso di costruire in sanatoria il versamento va effettuato entro il termine di 30 giorni dalla notifica della determinazione di sanzione. b) nel caso di S.C.I.A. in sanatoria l importo della sanzione può essere versato prima della presentazione della pratica o entro 30 giorni dalla notifica di determinazione della sanzione. L'importo della sanzione può essere rateizzato, ai sensi della DGC n. 394 del 07/11/2006 se sono soddisfatti tutti i seguenti criteri: in caso di persone fisiche; per importi pari o superiori a 6.000,00 e per un minimo di tre ed un massimo di dodici rate mensili; per circostanze di difficoltà economiche o di disagio economico evidenziate e documentate nella richiesta di rateizzazione. 5

Monetizzazione degli standard L eventuale monetizzazione degli standard non è rateizzabile. Il versamento dell importo deve essere effettuato sempre in un unica soluzione prima del rilascio del permesso di costruire o nel caso di S.C.I.A. prima della presentazione della medesima. Come effettuare i versamenti Gli importi relativi al contributo di costruzione commisurato a urbanizzazione primaria - urbanizzazione secondaria - contributo ambientale / costo di costruzione o alla monetizzazione degli standard devono essere versati scegliendo tra le seguenti modalità: a) direttamente presso qualunque sportello del Tesoriere Comunale; b) con bonifico bancario sul conto corrente del Tesoriere Comunale intestato al Comune di Treviso. Per i dettagli sulle modalità di pagamento vai al link: http://www.comune.treviso.it/guidaaiservizi/dettaglioscheda.php?id_scheda=304&id_categoria=90 Nella causale di versamento vanno sempre indicati il numero di Speciale (Spec.) della pratica e l oggetto del versamento, come da seguenti esempi (non esaustivi): in caso di corresponsione di oneri di urbanizzazione primaria, secondaria e costo di costruzione: Spec. 0001/18/AE oneri primari, secondari, costo di costruzione in caso di corresponsione di oneri di urbanizzazione primaria, secondaria e contributo ambientale: Spec. 0001/18/AE oneri primari, secondari, contributo ambientale in caso di corresponsione di oneri di urbanizzazione primaria, secondaria e monetizzazione degli standard: Spec. 0001/18/AE oneri primari, secondari, monetizzazione standard. 6