MODELLO UNICO PERSONE FISICHE 2006: LE RESTANTI NOVITA - clicca qui per vedere la prima parte delle novità: MODELLO UNICO persone fisiche 2006: le novità di quest'anno - clicca qui per la seconda parte: LE NOVITÀ PER LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI MODELLO UNICO PF 2006: IL QUADRO RP (DETRAZIONI E DEDUZIONI) Una delle principali novità, per l anno d imposta 2005, è data anche dalla nuova misura delle imposte che i contribuenti, nel redigere il modello UNICO PF 2006, dovranno tenerne conto. Ecco di seguito la nuova tabella: CALCOLO DELL IRPEF PER L ANNO 2005 REDDITO PER SCAGLIONI ALIQUOTE PER SCAGLIONI fino a 26.000,00 23% oltre 26.000,00 e fino a 33.500,00 33% oltre 33.500,00 e fino a 100.000,00 39% oltre 100.000,00 43% DEDUZIONE PER LA PROGRESSIVITÀ DELL IMPOSIZIONE (ART. 11 DEL TUIR) Occorre indicare nel rigo RN4 del modello UNICO PF 2006 la deduzione dal complessivo per assicurare la progressività dell imposizione. Detta deduzione è formata da una deduzione base di euro 3.000 prevista per tutte le tipologie di e da una ulteriore deduzione riconosciuta per redditi di lavoro dipendente, pensione e lavoro autonomo o impresa in contabilità semplificata. Tale deduzione può spettare per intero, solo in parte o non spettare a seconda della situazione reddituale. A tal fine è necessario: a) individuare l ammontare della deduzione teoricamente spettante; b) determinare la deduzione effettivamente spettante applicando alla deduzione teorica un coefficiente di deducibilità. Deduzione teorica a) Individuazione della deduzione teoricamente spettante La deduzione teorica è costituita dalla deduzione base e, per alcune tipologie di redditi, dalla deduzione base e dalla ulteriore deduzione. La deduzione base di euro 3.000 per tutti i contribuenti;. Le ulteriori deduzioni, riconosciute per le seguenti tipologie di, sono previste nella misura di: euro 4.500 a favore dei contribuenti che possiedono redditi di lavoro dipendente e assimilati (quadro RC sezione I). Tale deduzione deve essere rapportata al periodo di lavoro (rigo RC6 colonna 1); euro 4.000 a favore dei contribuenti che possiedono redditi di pensione. Tale deduzione deve essere rapportata al periodo di pensione (rigo RC6 colonna 2); euro 1.500 a favore dei contribuenti che possiedono redditi di lavoro autonomo e/o redditi di impresa in contabilità semplificata (quadro RE, redditi previsti dall art. 53, comma 1 del Tuir, quadro RG e quadro RH per le partecipazioni in associazioni tra esercenti arti e professioni o in società di persone ed assimilate esercenti attività d impresa, azienda coniugale e imprese familiari in contabilità semplificata). Tale deduzione non deve essere rapportata al periodo di lavoro.
Così si determinano le suddette ulteriori deduzioni: Ulteriore deduzione per redditi di lavoro 4.500 X giorni di lav. dip. (rigo RC6 col. 1) dipendente= -------------------------------------------------------- 365 Ulteriore deduzione per redditi di pensione= 4.000 X giorni di pensione (rigo RC6 col. 2) ---------------------------------------------------------- 365 ulteriore deduzione per redditi di lavoro autonomo o d impresa in contabilità semplificata = 1.500 Le ulteriori deduzioni (euro 4.500, euro 4.000 ed euro 1.500) non possono essere cumulate tra di loro. Ad esempio la deduzione teorica spettante é di euro: - 7.500,00 se si é percepito per l intero anno redditi di lavoro dipendente e/o assimilati; - 7.000,00 se si è percepito per l intero anno redditi di pensione (ma non redditi di lavoro dipendente); - 4.500,00 se si é percepito redditi di lavoro autonomo e/o d impresa in contabilità semplificata (ma non redditi di lavoro dipendente e/o pensione); - 3.000,00 se si è percepito redditi di natura diversa dai precedenti. Se si é percepito più di uno dei predetti redditi non è possibile sommare le relative deduzioni ma occorre scegliere, tra quelle spettanti, quella più favorevole. Deduzione effettivamente spettante b) Determinazione della deduzione effettivamente spettante Ai fini della determinazione della deduzione spettante, occorre calcolare il coefficiente di deducibilità nel modo che segue: 26.000 + deduzione teorica + RN2 + RN3 RN1 col. 2 ------------------------------------------------------------------------------ = coefficiente di deducibilità 26.000 La deduzione teorica è quella appena determinata sopra ed indicata con la la lettera a). La deduzione effettivamente spettante è, invece, determinata in relazione al valore del suddetto coefficiente di deducibilità. In particolare se il coefficiente di deducibilità è: - minore o uguale a zero la deduzione non spetta maggiore di zero e inferiore a uno la deduzione spetta in parte ed è pari a: deduzione teorica x coefficiente di deducibilità maggiore o uguale a uno, la deduzione spetta per intero ed è pari alla deduzione teorica N.B. Determinato il coefficiente di deducibilità, indi si devono utilizzare le prime quattro cifre decimali.
DEDUZIONE PER ONERI DI FAMIGLIA (ART. 12 DEL TUIR) Il contribuente deve compilare il Rigo RN5 soltanto se ha figli o altri familiari fiscalmente a carico oppure se ha sostenuto spese per gli addetti all assistenza personale propria o di altri familiari indicate nel rigo RP38 del quadro RP. Dal periodo d imposta 2005 la Legge 30.11.2004, n. 311 (Legge Finanziaria 2005) ha trasformato le detrazioni per carichi di famiglia in deduzione per oneri di famiglia (tra cui è compresa anche la nuova deduzione per le spese sostenute per gli addetti all assistenza personale. La deduzione per oneri di famiglia può spettare per intero, solo in parte o non spettare a seconda della propria situazione reddituale. A tal fine è necessario: a) individuare l ammontare della deduzione teoricamente spettante per oneri di famiglia; b) determinare la deduzione effettivamente spettante applicando alla deduzione teorica un coefficiente di deducibilità. Deduzione teorica: Individuazione della deduzione teoricamente spettante per oneri di famiglia La deduzione teoricamente spettante è data dalla somma delle seguenti deduzioni: Coniuge non legalmente ed effettivamente 3.200,00. separato Figli 2.900,00. La deduzione è aumentata: a 3.450 per ciascun figlio di età inferiore ai 3 anni; a 3.200 per il primo figlio se l'altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli; a 3.700 per ogni figlio portatore di handicap Altri familiari 2.900,00. spese per gli addetti all assistenza personale (indicate nel rigo RP38) Il limite di complessivo previsto per essere considerati fiscalmente a carico non è stato modificato, infatti, è tuttora fissato nell' di 2.840,51 al lordo degli oneri deducibili, della no tax area e delle deduzioni per oneri di famiglia. L della deduzione è legato al numero di mesi riportato nel prospetto Familiari a carico e, per i figli e gli altri familiari, anche alla percentuale di deduzione per i quali risultano a carico. Se il figlio ha compiuto 3 anni nel corso dell anno, la deduzione prevista è costituita dalla somma dell di 3.450,00 rapportato alla percentuale di deduzione ed al numero di mesi relativi al periodo dell anno nel quale il figlio aveva un età inferiore a 3 anni e dell di 2.900,00 rapportato alla percentuale di deduzione ed al numero di mesi relativi al periodo dell anno nel quale il figlio aveva un età superiore a 3 anni. Ad esempio, qualora un figlio compia 3 anni il 10.7.2005 ed é a carico al 50%, la deduzione teorica è pari al 50% dei 7/12 di euro 3.450,00 (euro 1.006,25) per i primi 7 mesi, ed al 50% dei 5/12 di euro 2.900,00 (604,17) per i restanti 5 mesi. Pertanto, in tale caso, l della deduzione teorica prevista per il figlio è di 1.610,42 (1.006,25 + 604,17).
La deduzione teorica per oneri di famiglia è data, quindi, dalla somma delle singole deduzioni previste per ciascun familiare a carico e dalle spese sostenute per addetti all assistenza personale (rigo RP38). Deduzione effettivamente spettante: Determinazione della deduzione effettivamente spettante per oneri di famiglia Per determinare la deduzione spettante, occorre applicare alla deduzione teorica per oneri di famiglia determinata in base alla modalità teorica, un coefficiente di deducibilità da calcolare nel modo seguente: 78.000 + deduzione teorica per oneri di famiglia + RN2 + RN3 RN1 col. 2 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 78.000 La deduzione effettivamente spettante per oneri di famiglia, sulla stessa falsariga della cd. no tax area, è così determinata: In particolare se il coefficiente di deducibilità è: - minore o uguale a zero, la deduzione non spetta; - maggiore di zero e inferiore a uno, la deduzione spetta in parte ed è pari a: deduzione teorica per oneri di famiglia x coefficiente di deducibilità - maggiore o uguale a uno, la deduzione spetta per intero ed è pari alla deduzione teorica per oneri di famiglia. Per il coefficiente di deducibilità si devono utilizzare le prime quattro cifre decimali. Esempio: contribuente con due figli a carico per l intero anno, di cui uno nato il 26.6.2005, ed a carico entrambi nella misura del 70%. Reddito complessivo di euro 28.000,00, deduzione per abitazione principale di 800,00 ed oneri deducibili di 50,00. deduzione teorica figlio di età inferiore ai 3 anni: 3.450,00 X 7/12 X 70% = 1.408,75 deduzione teorica figlio di età superiore ai 3 anni: 2.900,00 X 70% = 2.030,00 deduzione teorica per oneri di famiglia (1.408,75 + 2.030,00) = 3.438,75 Coefficiente di deducibilità = 78.000,00 + 3.438,75 + 800,00 + 50,00 28.000,00 = ------------------------------------------------------------------------- 78.000,00 54.288,75 = 0,696 -------------- 78.000,00 deduzione effettivamente spettante da riportare nel rigo RN5: 3.438,75 X 0,6960 = 2.393,00 CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA Nonostante tutte queste novità, al contribuente è, comunque, concessa la possibilità di applicare la vecchia normativa se più favorevole, in particolare nel Rigo RN18 occorre indicare i dati relativi alla determinazione dell imposta netta facendo riferimento alle disposizioni del Tuir in vigore al 31.12.2002 o al 31.12.2004.
Considerato che l imposta netta indicata nel rigo RN17 è quella determinata con la normativa in vigore al 31.12.2005, chi intende avvalersi della possibilità di applicare la clausola di salvaguardia deve determinare l imposta netta anche con riferimento alle disposizioni in vigore sia nell anno d imposta 2002 sia nell anno d imposta 2004. Tali dati sono reperibili nelle appendici alle istruzioni ministeriali al modello UNICO PF 2006. TABELLA ADDIZIONALI REGIONALI ALL IRPEF 2005 REGIONE Scaglioni di oltre euro fino a euro Aliquota Imposta dovuta sui redditi intermedi compresi negli scaglioni (Regioni Lombardia e Marche) NOTE Abruzzo Basilicata Bolzano Calabria Campania Emilia Romagna Friuli Venezia Giulia 1,40% Lazio Liguria Lombardia 15.493,71 15.493,71 30.987,41 1,30% 1,20% 1,2% sull intero 185,92 + 1,30% eccede 15.493,71 30.987,41 1,40% 387,34 + 1,40% eccede 30.987,41 È prevista l applicazione dell'aliquota agevolata dello 0,90 % in determinate condizioni. Marche 15.500,00 sull intero 15.500,00 31.000,00 1,20% 139,50 + 1,20% eccede 15.500,00
31.000,00 1,40% 325,50 + 1,40% eccede 31.000,00 Molise Sardegna Sicilia Toscana Trento Umbria Per redditi fino a euro 26.000,00 sull intero Per redditi superiori a euro 26.000,00 1,10% 1,10% sull intero Per i redditi superiori a euro 26.000,00 l'aliquota del 1,10 % si applica sull'intero ammontare di e non solo eccede euro 26.000, Valle d'aosta Veneto Per redditi fino a euro 29.000,00 Per redditi superiori a euro 29.000,00 1,40% sull intero 1,40% sull intero Per i redditi superiori a a euro 29.000,00 l'aliquota del 1,40 % si applica sull'intero sull intero ammontare di e non solo eccede euro 29.000,00. È prevista l applicazione dell aliquota agevolata dello nel caso di contribuente disabile (o contribuente con a carico un familiare disabile) con un imponibile (rigo RV1) non superiore a euro 32.600,00 (si rinvia alle istruzioni del rigo RV2). Nel caso di contribuente con un imponibile (rigo RV1) compreso tra euro 29.001,00 ed euro 29.147,00 si rinvia alle istruzioni del rigo RV2.
a cura Vincenzo D'Andò aprile 2006