COMUNE DI AYMAVILLES N. 36 RIDETERMINAZIONE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI PER L'ANNO 2013.



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Regione Autonoma Valle d Aosta Région Autonome Vallée d Aoste COMUNE DI AYMAVILLES Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale N. 36 Oggetto: RIDETERMINAZIONE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI PER L'ANNO 2013. L anno duemilatredici addì ventuno del mese di novembre alle ore venti e minuti trenta nella sala delle adunanze consiliari, convocato con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in seduta Pubblica, il Consiglio Comunale. All appello risultano: COGNOME e NOME PRESENTE SARAILLON Luciano - Sindaco PAGANI Paola - Vice Sindaco REPELE Ivano - Assessore CARRAL Prospero - Assessore BERARD Alidoro - Assessore FOUDRAZ Raffaella - Assessore BATAILLON Cesare - Consigliere BORNEY Ivan - Consigliere CARLIN Jean-Erik - Consigliere CARRAL Alberto - Consigliere GERBELLE Nedo - Consigliere BELLEY Fedele - Consigliere HERREN Remy - Consigliere BORINATTO Alex - Consigliere PEPELLIN Luigi - Consigliere Totale Presenti: 11 Totale Assenti: 4 Assiste alla seduta quale Segretario Comunale il Signor LANESE Dott. Giuseppe il quale provvede alla redazione del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor SARAILLON Luciano nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell oggetto sopra indicato.

OGGETTO: RIDETERMINAZIONE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI PER L'ANNO 2013. IL CONSIGLIO COMUNALE - VISTO il parere favorevole, in merito alla presente deliberazione, espresso dal Segretario Comunale, sotto il profilo della legittimità, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera d) della Legge Regionale 19 agosto 1998, n. 46; - VISTO l art. 14 D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni in L. 22 dicembre 2011 n. 214 e successive integrazioni e modificazioni, istitutivo del tributo sui rifiuti, che, a decorrere dal 1 gennaio 2013, ha sostituito la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni (T.A.R.S.U.) di cui al D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507, applicata dal Comune sino all anno 2012; - VISTO l art. 52, comma 1 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in base al quale «le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti»; - VISTO l art. 8, comma 1 D.L. 31 agosto 2013 n. 102 recante Diferimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione ed altre disposizioni in materia di adempimenti degli enti locali, il quale ha disposto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali è differito per l anno 2013 al 30 novembre 2013; - VISTA la deliberazione di Consiglio comunale n. in data odierna, relativa all approvazione delle modifiche del regolamento per l applicazione del tributo comunale sui rifiuti; - CONSIDERATO che, sulla base di quanto disposto dall art. 14, comma 9 D.L. 201/2011, convertito con modificazioni in L. 214/2011, i criteri per l individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e per la determinazione della tariffa sono stabiliti dalle disposizioni recate dal D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 (cd. Metodo normalizzato della T.I.A.1); - CONSIDERATO peraltro che, ai sensi del comma 9 dell art. 14 D.L. 201/2011, convertito con modificazioni in L. 214/2011, le tariffe del nuovo tributo sui rifiuti dovranno essere commisurate alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, per cui l individuazione di tali tariffe, al pari della definizione del riparto dei costi tra le utenze domestiche e le utenze non domestiche, non dovrà necessariamente tenere conto dell effettiva produzione di rifiuti di ogni singola utenza, ma dovrà essere basata su criteri presuntivi che la stessa normativa ha individuato nei coefficienti individuati dal D.P.R. 158/1999, a fronte dell applicazione di una entrata che non assume natura sinallagmatica (come previsto invece dall art. 14, comma 29 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, per i Comuni che abbiano introdotto sistemi di misurazione puntuale dei rifiuti prodotti e che intendano introdurre una tariffacorrispettivo), ma mantiene invece la sua natura tributaria, rientrando quindi, al pari di quanto disposto per la T.A.R.S.U dalla giurisprudenza di legittimità, tra le cd. tasse di scopo, ossia che «mirano a fronteggiare una spesa di interesse generale ripartendone l onere sulle categorie sociali che da questa spesa traggono vantaggio, o che comunque determinano l esigenza per la mano pubblica di provvedere» (Corte di Cassazione, sentenza 29 aprile 2010 n. 17381); - CONSIDERATO che tale sistema presuntivo di determinazione delle tariffe è stato giudicato conforme alla normativa comunitaria con sentenza della Corte di Giustizia del 16 luglio 2009 n. C-254-08, secondo cui il diritto comunitario non impone agli Stati membri un metodo preciso quanto al finanziamento del costo dello smaltimento dei rifiuti urbani, anche perché è spesso difficile determinare il volume esatto di rifiuti

urbani conferito da ciascun detentore, come confermato dal Consiglio di Stato nella sentenza del 4 dicembre 2012 n. 6208; - CONSIDERATO che l art. 8 D.P.R. 158/1999 dispone che, ai fini della determinazione della tariffa, i Comuni devono approvare il Piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, approvato con deliberazione n. 14 del 26 marzo 2013, individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche; - DATO ATTO che detto Piano finanziario non è stato oggetto di modifiche, in quanto i costi non sono variati, ma si ritiene opportuno procedere ad una rideterminazione delle tariffe a seguito sia delle modifiche apportate al regolamento sia dell aggiornamento della banca dati in possesso in base alle recenti dichiarazioni presentate all Ufficio tributi; - CONSIDERATO che l art. 14, comma 11 D.L. 201/2011, convertito con modificazioni in L. 214/2011, prevede che la tariffa sia composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio; - CONSIDERATO che, unitamente alla determinazione delle tariffe del tributo sui rifiuti, il Comune è altresì tenuto, sulla base della disposizione dettata dall art. 14, comma 13 D.L. 201/2011, convertito con modificazioni in L. 214/2011, ad individuare l importo della maggiorazione dovuta dai soggetti passivi del tributo sui rifiuti a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili prestati dal Comune; - CONSIDERATO che per il solo anno 2013, ai sensi dell art. 10 comma 2 D.L. n. 35/2013, convertito con modificazioni della Legge n. 64/2013, in materia del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, in deroga a quanto diversamente previsto dall art. 14, comma 13 D.L. 201/2011, convertito con modificazioni in L. 214/2011,, i comuni non possono aumentare la maggiorazione standard di euro 0,30 a mq. dovuta allo stato; - CONSIDERATO infine che, per quanto riguarda i termini di riscossione del tributo sui rifiuti e del connesso tributo sui servizi indivisibili, l art. 14, comma 35 D.L. 201/2011, convertito con modificazioni in L. 214/2011, come modificato dall art. 1, comma 387 L. 24 dicembre 2012 n. 228 dispone che il versamento del tributo nonché della maggiorazione di cui al comma 13 per l anno di riferimento è effettuato in quattro rate trimestrali, scadenti nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre, prevedendo peraltro che i Comuni possano variare la scadenza e il numero delle rate di versamento; - RITENUTO opportuno definire diversi termini di versamento dei due tributi per rendere l incasso di tali somme più confacenti alle esigenze del Comune e del gestore del servizio e in particolare di prevedere quali termini di versamento della TARES i mesi di novembre e marzo 2014, restando fermo il termine del mese di dicembre 2013 per il versamento del tributo comunale sui servizi a favore dello Stato; - CONSIDERATO infine che, sempre la medesima disposizione prevede che il tributo e la maggiorazione, in deroga all art. 52 D.Lgs. 446/1997, sono versati esclusivamente al Comune, rendendo quindi non più utilizzabile, a decorrere dal 2013, il sistema della riscossione mediante ruolo, al pari di ogni affidamento a soggetti terzi che provvedano alla riscossione in nome proprio, in qualità di concessionari, del tributo dovuto al Comune; - RICHIAMATO l art. 12 del vigente Statuto comunale in merito alle competenze per l approvazione delle aliquote e delle tariffe delle entrate comunali;

- DOPO esame e discussione in merito; - A VOTI unanimi favorevoli, palesemente espressi d e l i b e r a 1. di rideterminare per l anno 2013 le seguenti tariffe del tributo comunale sui rifiuti: Utenze domestiche Nucleo familiare Quota fissa ( /mq/anno) Quota variabile ( /anno) 1 componente 0,39116 70,37018 2 componenti 0,45058 141,80657 3 componenti 0,49514 178,05787 4 componenti 0,54465 232,43483 5 componenti 0,57931 287,87800 6 o più componenti 0,60902 335,85767 Utenze non domestiche Categorie di attività Quota fissa Quota variabile ( /mq/anno) ( /anno) 0,03935 0,35227 1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 2 Campeggi, distributori carburanti 0,08240 0,74599 3 Stabilimenti balneari 0,04673 0,42082 4 Esposizioni, autosaloni 0,03689 0,33952 5 Alberghi con ristorante 0,13159 1,19072 6 Alberghi senza ristorante 0,09838 0,88786 7 Case di cura e riposo 0,11683 1,06001 8 Uffici, agenzie, studi professionali 0,12298 1,11261 9 Banche ed istituti di credito 0,06764 0,61050 10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 0,10699 0,96278 ferramenta e altri beni durevoli 11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 0,13159 1,19231 12 Attività artigianali tipo botteghe (falegname, 0,08855 0,80019 idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere) 13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,11314 1,02335 14 Attività industriali con capannoni di produzione 0,05288 0,47501 15 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,06764 0,61050 16 Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie 0,59522 5,37497 17 Bar, caffè, pasticceria 0,44765 4,04079 18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 0,21644 1,95584 formaggi, generi alimentari 19 Plurilicenze alimentari e/o miste 0,18939 1,70558 20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 0,74526 6,73624 21 Discoteche, night club 0,12790 1,16043 2. di ribadire che all attività di agriturismo, per la superficie relativa alla sola ristorazione, sarà attribuita la categoria con la tariffa Alberghi con ristorazione, mentre per la restante superficie la tariffa applicata sarà quella rientrante nella categoria della tariffa domestica, anche alla luce delle disposizioni contenute nella Legge Regionale 04/12/2006, n. 29, che all art. 23 (Disposizioni urbanistiche) stabilisce al comma 1) che i locali destinati all esercizio di attività agrituristiche sono assimilabili ad ogni effetto alle abitazioni rurali; 3. di confermare che i fabbricati strumentali destinati allo svolgimento di attività agricola comprese nelle attività di cui all art. 2135 del codice civile, ove condotti da imprenditori agricoli, siano equiparati alla categoria di Attività artigianali di produzione di beni specifici ; 4. Utenze soggette a tariffa giornaliera La misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 100%. Sulla base di quanto disposto dall art. 23 del regolamento per l applicazione del tributo comunale sui rifiuti, per le sole utenze del mercato, la misura tariffaria,

ottenuta mantenendo lo stesso rapporto tra le tariffe previste per le categorie contenenti voci corrispondenti di uso, può essere determinata in base ai costi preventivati dal gestore del servizio per l attività di raccolta e smaltimento dei rifiuti e per la pulizia dell area mercatale, in relazione alla percentuale di copertura definita dal Comune in sede di approvazione delle tariffe, rapportando tale tariffa a singola giornata di occupazione e commisurandola ai metri quadrati di effettiva superficie occupata. 5. di stabilire che l importo del tributo per i servizi indivisibili, per il solo anno 2013 ai sensi dell art. 10, comma 2, D.L. n. 35/2013, convertito con modificazioni della Legge n. 64/2013, deve intendersi determinato nella maggiorazione standard pari a 0,30 /mq, da assicurarsi integralmente a favore del bilancio statale; 6. di dare atto che sull importo del tributo comunale sui rifiuti non si applica, ai sensi dell art. 1 L.R. 9 dicembre 2004 n. 30, il tributo provinciale per l esercizio delle funzioni ambientali di cui all art. 19 D.Lgs. 504/1992; 7. di stabilire che, ai sensi dell art. 14, comma 35 D.L. 201/2011, convertito con modificazioni in L. 214/2011, come modificato dall art. 1, comma 387 L. 24 dicembre 2012 n. 228, la riscossione del tributo sui rifiuti e del connesso tributo sui servizi indivisibili, dovrà essere effettuata, per l anno 2013, in n. 2 rate fissate rispettivamente nei mesi di novembre 2013 e marzo 2014 per il solo anno 2013; 8. di stabilire altresì che l intero importo del tributo sui servizi dovuto dovrà essere versato in un importo unico entro il mese di dicembre 2013; 9. di stabilire che, ai fini della riscossione del tributo, ai contribuenti dovranno essere trasmessi da parte del Comune, anche tramite il soggetto affidatario della riscossione dell entrata, appositi e motivati avvisi di pagamento, contenenti l indicazione degli importi dovuti, analiticamente distinti tra tributo sui rifiuti e tributo sui servizi indivisibili, da riportarsi su modelli F24 precompilati, con divisione dell importo dovuto nelle singole scadenze e dell importo unitario dovuto in corrispondenza della scadenza della seconda rata, nonché su bollettino di conto corrente postale; 10. di stabilire altresì che, per semplificare le modalità di versamento dei tributi e per rendere meno complessa la predisposizione di tali avvisi di pagamento e dei relativi allegati, nel caso di utilizzo del bollettino di conto corrente postale quale strumento di versamento, in attesa dell approvazione del relativo modello da parte del Dipartimento delle finanze del Ministero dell economia e delle finanze, il versamento potrà essere effettuato soltanto in importo unico entro la scadenza del mese di dicembre 2013; 11. di stabilire inoltre che le tariffe di cui al piano economico finanziario approvato con deliberazione n.14 del 26 marzo 2013 possano variare in base agli eventuali emendamenti attuati in sede regolamentare, 12. di stabilire che la presente deliberazione dovrà essere trasmessa al Ministero dell Economia e delle Finanze, ai sensi di quanto disposto dall art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446.

Letto, confermato e sottoscritto IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA Si certifica che, ai sensi dell art. 52 bis della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54, copia del presente verbale è stata pubblicata all Albo Pretorio di questo Comune il 22/11/2013 e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi, diventando esecutiva a decorrere dalla data odierna ai sensi dell art. 52 ter della stessa legge. Aymavilles lì 22/11/2013 IL SEGRETARIO COMUNALE