INFORMATIVA IMU anno 2012



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COMUNE DI BUSSO 86010 PROVINCIA DI CAMPOBASSO CF 00172190704 Via Alessandro Manzoni, 5 Tel. 0874 / 447133 Fax 0874/447951 INFORMATIVA IMU anno 2012 La informiamo che dal 1 gennaio 2012 l ICI (Imposta Comunale Immobili) viene assorbita dall IMU (Imposta Municipale Propria). Per l anno 2012 il pagamento in acconto, da eseguire tra il 1 ed il 18 giugno, deve essere effettuato utilizzando le aliquote e le detrazioni previste dalla normativa nazionale, mentre per il versamento del saldo, da eseguire tra il 1 ed il 17 dicembre, si dovranno considerare anche le variazioni applicate dai Comuni, che potranno essere deliberate entro il 30 settembre. Nel seguito si forniscono le informazioni necessarie per effettuare il versamento: ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE Per l abitazione principale e relative pertinenze è prevista l aliquota del 4 per mille, i Comuni con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 possono modificare, in aumento o in diminuzione, l aliquota per abitazione principale e pertinenze sino a 0,20 punti percentuali. Per abitazione principale si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Sono considerate pertinenze dell abitazione principale esclusivamente le unità immobili classificate nelle categorie catastali C/2 (Magazzini e locali di deposito), C/6 (Stalle, scuderie, rimesse e autorimesse) e C/7 (Tettoie chiuse o aperte), nella misura massima di 1 unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Alle pertinenze è riservato lo stesso trattamento di aliquota e detrazione dell abitazione principale, pertanto nel calcolo la rendita catastale delle pertinenze va sommata con quella dell abitazione principale. Detrazione di 200 fino alla concorrenza dell ammontare dell imposta, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica e non per la percentuale di possesso (esempio: abitazione principale per n. 4 persone, che debbono essere comunque titolari di una quota di proprietà o diritto di godimento dell immobile la detrazione di 200,00 va divisa per 4, 50,00 ciascuno). La detrazione di base è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni (limite di applicazione il compimento del 26 anno di età), purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400 da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base.

ALTRI IMMOBILI Aliquota di base 7,6 per mille da applicare a tutti gli immobili ed aree edificabili che non sono abitazione principale pertinenze. I Comuni con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l aliquota di base sino a 0,30 punti percentuali. MODALITA DI VERSAMENTO ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE Il contribuente ha facoltà di effettuare il versamento secondo le seguenti disposizioni: - VERSAMENTO IN 2 RATE prima rata 1/2 entro 18 giugno seconda rata a conguaglio entro 17 dicembre; - VERSAMENTO IN 3 RATE prima rata 1/3 entro 18 giugno seconda rata 1/3 entro17 settembre terza rata a conguaglio entro 17 dicembre ALTRI IMMOBILI ed AREE FABBRICABILI - VERSAMENTO IN 2 RATE prima rata 1/2 entro 18 giugno seconda rata a conguaglio entro 17 dicembre. Il calcolo dell imposta IMU per la RATA DI ACCONTO SU ALTRI IMMOBILI ED AREE FABBRICABILI dovrà essere effettuato obbligatoriamente sull aliquota stabilita dallo Stato pari al 0,76 per cento (7,6 per mille) indipendentemente che il Comune abbia deliberato aliquote diverse o non le abbia deliberate. Entro il 17 dicembre dovrà poi essere effettuato il conguaglio sulla base dell aliquota definitivamente stabilita dal Comune (aumento o diminuzione di 0,30 punti percentuali E INDISPENSABILE QUINDI CONTROLLARE LA DELIBERA COMUNALE), che ha tempo fino al 30 settembre 2012 per approvare o modificare le aliquote base stabilite dallo Stato. CALCOLO e PAGAMENTO IMU RENDITA CATASTALE Prendere la rendita catastale riportata nella visura catastale aggiornata RIVALUTAZIONE DEL 5% Rivalutare la rendita catastale del 5% BASE IMPONIBILE La base imponibile si calcola moltiplicando la rendita catastale rivalutata per i moltiplicatori sotto indicati CALCOLO IMU Il calcolo dell IMU si effettua moltiplicando la base imponibile per l aliquota IMU ESEMPIO: Rendita catastale 500 (500 x 5) + 500 = 525 100 525 x 160 = 84.000 84.000 x 7,60 = 638,40 1000

I MOLTIPLICATORI PREVISTI SONO: CATEGORIA CATASTALE MOLTIPLICATORE Gruppo A (escluso A/10) e categorie C/2 C/6 C/7 x 160 Gruppo B e categorie C/3 C/4 C/5 x 140 Categoria A/10 x 80 Categoria C/1 x 55 Gruppo D (escluso D/5) x 60 Categoria D/5 x 80 CALCOLO E PAGAMENTO IMU: per il calcolo e il pagamento dell IMU, sul sito www.comune.busso.cb.it è messo a disposizione un link che permetterà il calcolo, e la successiva stampa del modello F24, per gli immobili situati nel nostro Comune. QUOTA RISERVATA ALLO STATO: la riserva della quota stato non si applica per l abitazione principale e fabbricati rurali ad uso strumentale, in tutti gli altri casi la quota stato va versata con modello F24 contestualmente alla quota comune. I CODICI COMPLETI DA UTILIZZARE PER IL VERSAMENTO TRAMITE F24 SONO I SEGUENTI: CODICE COMUNE/ CODICE ENTE COMUNE DI BUSSO CODICE CATASTALE PER F24: B295 CODICE TRIBUTO DESCRIZIONE COMUNE STATO Abitazione principale e relative pertinenze art. 13, c. 7 D.L. 201/2011 3912 - Fabbricati rurali ad uso strumentale 3913 - Terreni Aree Fabbricabili Altri Fabbricati 3914 3915 3916 3917 3918 3919 INDICAZIONI UTILI DICHIARAZIONE IMU: la dichiarazione IMU va presentata entro 90 giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell imposta. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell imposta dovuta. Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell imposta comunale sugli immobili, in quanto compatibili. Per gli immobili per i quali l obbligo dichiarativo è sorto dal 1 gennaio 2012, la dichiarazione deve essere presentata entro il 30 settembre 2012.

PERTINENZE DELL ABITAZIONE PRINCIPALE: sono considerate pertinenze dell abitazione principale esclusivamente le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di 1 unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate. Alle pertinenze è riservato lo stesso trattamento tributario dell abitazione principale. CONCESSIONI IN USO GRATUITO: sono state espressamente abrogate dalla legge le concessioni in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale. FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE: sono esenti dell IMU i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all art. 9, comma 3-bis, del D.L. 30 dicembre 1993, n 557, convertito dalla legge 26 febbraio 1994n. 133, ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani, pertanto nel comune di Busso tali immobili sono esenti da imposta. TERRENI AGRICOLI: sono esenti dell IMU i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitati ai sensi dell art. 15 della legge 27 dicembre 1977 n. 984, pertanto nel comune di Busso i terreni agricoli sono esenti da imposta. FABBRICATI DICHIARATI INAGIBILI O INABITABILI: aliquota 7,60 per mille riduzione del 50%; i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell anno durante il quale sussistono dette condizioni. L inagibilità o inabitabilità è accertata dall ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha la facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Agli effetti dell applicazione della riduzione alla metà della base imponibile, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione ordinaria. CITTADINI ITALIANI NON RESIDENTI NEL TERRITORIO DELLO STATO AIRE : aliquota 7,60 per mille, nessuna detrazione All unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato AIRE a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, è applicata L ALIQUOTA DI BASE. Per quanto non riportato nella presente nota informativa, si rimanda al decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 articoli 8 e 9 del d.l. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, e s.m.i.