Deliberazione n. SCCLEG/9/2011/PREV REPUBBLICA ITALIANA la Corte dei conti Sezione centrale del controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle Amministrazioni pubbliche formata dai Magistrati: Presidente Pietro DE FRANCISCIS; Roberto TABBITA, Giovanni DATTOLA, Carlo CHIAPPINELLI, Simonetta ROSA, Ermanno GRANELLI, Alberto GIACOMINI, Maria Elena RASO (relatore), Paolo CREA, Luigi CASO, Riccardo VENTRE, Francesco TARGIA, Raimondo POLLASTRINI, Laura d AMBROSIO; nell adunanza del 24 marzo 2011 * * * * Visto il testo unico delle leggi sull ordinamento della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214; vista la legge 21 marzo 1953, n. 161 contenente modificazioni al predetto testo unico; visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; visto l art. 3, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni e integrazioni; visto l art. 27 della legge 24 novembre 2000, n. 340; visto il Regolamento per l organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato con deliberazione delle Sezioni Riunite n. 14/2000 del 16 giugno 2000, modificato ed integrato, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229/CP/2008 del 19 giugno 1
2008 (in G.U. n. 153 del 2/07/2008); visto il Decreto del Ministro dell istruzione, dell università e della ricerca n. 50 in data 23 dicembre 2010 concernente Definizione delle linee generali di indirizzo della programmazione delle Università per il triennio 2010-2012 ; vista la nota prot. n. 78 dell 11 marzo 2011, con la quale il Consigliere delegato al controllo sugli atti dei Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali ha chiesto il deferimento alla sede collegiale dell atto sopra citato, sulla base della relazione predisposta dal Magistrato istruttore; vista l ordinanza in data 15 marzo 2011, con la quale il Presidente della Sezione ha convocato per il giorno 24 marzo 2011 il Collegio della Sezione centrale del controllo di legittimità per l esame del provvedimento in questione; vista la nota della Segreteria, con la quale la predetta ordinanza è stata comunicata al Ministero dell istruzione, dell università e della ricerca (Gabinetto) e al Ministero dell economia e delle finanze (Gabinetto, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato e Ufficio centrale di bilancio); udito il relatore, Cons. Maria Elena RASO; intervenuto, in rappresentanza dell Amministrazione il Direttore Generale per l Università, lo studente e il diritto universitario, Dott. Marco TOMASI, e in rappresentanza dell U.C.B. presso il citato dicastero, il Direttore Dott. Antonio MUSELLA; con l assistenza della Sig.ra Maria Enrica DI BIAGIO, in qualità di 2
Segretario verbalizzante. F A T T O E D I R I T T O Con il decreto in epigrafe il Ministro dell istruzione, dell università e della ricerca (di seguito MIUR) provvede alla definizione delle linee generali di indirizzo della programmazione delle Università per il triennio 2010-2012. Il suindicato provvedimento, adottato ai sensi dell articolo 1-ter del decreto legge 31 gennaio 2005 n. 7, convertito dalla legge 31 marzo 2005 n. 43, prevede per ciascun triennio: i) la definizione con decreto del Ministro, sentiti gli organismi di settore CRUI, CUN e CNSU di linee generali di indirizzo per il sistema universitario; ii) l adozione da parte delle Università di programmi triennali coerenti con le predette linee guida; iii) il periodico monitoraggio e la valutazione ex-post dei programmi delle Università sulla base di parametri e criteri individuati con successivo decreto del Ministro, sentita la CRUI e avvalendosi del CNSU. In esito al controllo eseguito, l Ufficio, con rilievo istruttorio in data 27 gennaio 2011, ha osservato in via preliminare: a) il notevole ritardo con il quale il Ministero ha provveduto alla emanazione del Decreto; b) il non corretto riferimento del predetto decreto, adottato il 23 dicembre 2010, al triennio 2010-2012, atteso che l intero anno 2010 risultava ormai trascorso. Con riferimento ai singoli articoli ha osservato: - Articolo 4, comma 2: specificare il significato di federazione di 3
Università, atteso che la normativa vigente alla data del Decreto non prevedeva tale istituto giuridico; - Articolo 5 Nuove Università statali : chiarirne la portata laddove viene previsto, al comma 1, il divieto di istituire Nuove Università statali, e, al comma 2, in contraddizione con il precedente comma, la possibilità per le Università non statali di trasformarsi in Università statali, creando quindi di fatto nuove Università statali vietate dal comma precedente. Con riferimento all Articolo 6 Nuove Università non statali, ha inoltre evidenziato quanto segue: l articolo - nel prevedere che con successivi DD.MM. può essere disposta, ai sensi dell art. 2, comma 5, lett. c), del DPR 27 gennaio 1998, n. 25, la istituzione di nuove Università non statali - stabilisce altresì (comma 5), con riferimento alle Università non statali telematiche, che al riassetto di quelle esistenti si procederà mediante l adozione di apposito regolamento previsto dall art. 2, comma 148 della legge n. 286/2006; nel successivo comma 6 vengono definiti, con appositi criteri, i contenuti dell emanando regolamento, in violazione del principio generale sulla gerarchia delle fonti del diritto; nel medesimo comma erroneamente allocata nel punto e) viene inserita la clausola del blocco dell istituzione ed attivazione dei corsi a distanza fino alla data di entrata in vigore del regolamento, per l emanazione del quale non è previsto alcun termine. 4
Alle predette osservazioni l Amministrazione ha fornito le proprie controdeduzioni con una articolata memoria in data 25 febbraio 2011. In relazione alle osservazioni di carattere preliminare di cui ai punti sub a) e b) l Amministrazione ha fatto presente che il ritardo è stato causato, oltre che dalla complessità e dalla delicatezza degli argomenti trattati: - dall incertezza sulla situazione relativa al quadro generale delle risorse finanziarie disponibili, sulla base delle quali le Università adottano i loro programmi triennali in coerenza con le linee generali d indirizzo definite dal decreto; - dall incertezza relativa alla evoluzione del quadro normativo connesso con il processo di riforma dell Università, formalizzato solo nel dicembre 2010 (cfr. legge 30 dicembre 2010, n. 240); - infine, dalla circostanza che i soggetti, per i quali l art. 1-ter, comma 1, della legge n. 43/2005 prevede la consultazione, sono stati consultati soltanto a fine ottobre 2010 e la CRUI e il CUN hanno reso i loro prescritti pareri soltanto in data 17 dicembre 2010. Il MIUR, nel sottolineare che il ritardo con il quale è stato adottato il Decreto deve essere riferito alla eccezionalità ed unicità della situazione sopra descritta, ha evidenziato come sia indispensabile che il predetto Decreto si riferisca a tutto il triennio 2010-2012, al fine di poter ripartire e impegnare prima della fine dell anno le somme stanziate nello stato di previsione della spesa del Ministero per l anno 2010. Relativamente all osservazione sulla federazione fra Atenei (art. 4, comma 2), l Amministrazione ha chiarito che il Decreto di che trattasi 5
non provvede direttamente a definire quali processi federativi intende attuare, ma fa rinvio a un successivo Decreto, che dovrà essere adottato con la stessa procedura seguita per il Decreto in oggetto (e cioè sentiti i pareri di CRUI, CUN e CNSU) e che dovrà essere sottoposto al controllo preventivo della Corte. Sarà pertanto in questo Decreto che, nel definire criteri e modalità per la federazione tra Atenei, dovrà essere precisato il significato di tale termine, anche in attuazione dell art. 3 della legge n. 240/2010, che fa espresso riferimento alla federazione tra Atenei. Quanto poi alla apparente contraddizione dell art. 5, l Amministrazione ha precisato che, al comma 1, il Decreto stabilisce, come regola generale, che non si darà luogo alla istituzione di nuove Università statali e al comma 2, come regola speciale, la possibilità di procedere, tuttavia, alla trasformazione di soggetti universitari non statali in soggetti universitari statali (con modalità e criteri definiti in un successivo Decreto, da inviare alla Corte). I suddetti commi 1 e 2 non sono, quindi, in contraddizione fra loro, ma definiscono i termini entro i quali verrà affrontato nel triennio di programmazione in esame la questione della istituzione di (e della trasformazione in) Università statali. In ordine, infine, all articolo 6, il Ministero ha fatto presente: - quanto al comma 6, lettere a), b), c), d) ed e) primo periodo, esse hanno esclusivamente carattere programmatico, in connessione con il fatto che il Regolamento cui si fa riferimento dovrà comunque essere adottato anche esso con decreto dello stesso Ministro dell istruzione, dell università e della ricerca ( di concerto con il Ministro per le riforme 6
e l innovazione nella Pubblica Amministrazione ). Peraltro, i contenuti di tale Regolamento dovranno essere definiti con le procedure previste dall art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. - quanto, al comma 6, ultimo periodo della lettera e), è stato evidenziato che la stessa ha carattere non programmatico, ma dispositivo. Tale periodo è stato inserito in detto articolo solo per chiarezza espositiva, al fine di fornire un quadro completo relativamente alle Università telematiche. Le argomentazioni fornite relativamente ai diversi punti del rilievo sono apparse idonee a superare le perplessità espresse dall Ufficio con la nota istruttoria. Peraltro, con riferimento all articolo 6, comma 6, l Amministrazione ha riconosciuto la fondatezza del rilievo dell Ufficio in merito alla violazione del principio di gerarchia delle fonti, ed alla erronea allocazione della lettera e); ha pertanto manifestato la volontà di espungere l intero comma 6 dal decreto in esame. Per parte sua, il Direttore dell Ufficio centrale di bilancio ha condiviso la proposta di registrazione parziale del provvedimento, al fine di non perdere l impegno dei fondi stanziati sull esercizio 2010. La Sezione è pertanto chiamata a pronunciarsi sulla legittimità ai fini della predetta registrazione parziale del D.M. n. 50 del 23 dicembre 2010, con il quale il Ministro dell istruzione, dell università e della ricerca ha definito le linee generali di indirizzo della programmazione delle Università per il triennio 2010-2012. Il Collegio, in considerazione di quanto emerso dalla istruttoria 7
dell Ufficio di controllo e valutate le controdeduzioni formulate dall Amministrazione - che, con riferimento al comma 6 dell art. 6, ha riconosciuto la fondatezza della censura relativa alla violazione del principio di gerarchia delle fonti, reputa che il provvedimento è, nella restante parte, conforme a legge. P. Q. M. la Sezione ammette al visto il decreto ministeriale in epigrafe, con esclusione del comma 6 dell art. 6. Il Presidente (Pietro De Franciscis) Il relatore (Maria Elena Raso) Depositata in Segreteria in data 8 aprile 2011 IL DIRIGENTE Dott.ssa Paola Lo Giudice 8