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CONVENZIONE PER L ATTIVAZIONE DI PIANI DI INSERIMENTO PROFESSIONALE (L. 451/1994, art.15; L. 608/1996, art.9 octies e succ. modificazioni; L.R. 3/2003, art.12; Del.G.R. 22/9 del 21.07.2003) TRA AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO con sede in CAGLIARI VIA IS MIRRIONIS, 195, Codice Fiscale 92028890926 rappresentata dal Direttore Stefano Tunis, di seguito denominata anche semplicemente Agenzia E IL. REGIONALE/TERRITORIALE in rappresentanza degli studi professionali appartenenti al settore... sede legale in., c.a.p.. indirizzo..., n., tel.., fax... e-mail..., Codice Fiscale o P.IVA.. rappresentato da.. in qualità di., di seguito denominato anche semplicemente Collegio Premesso che - la Legge 19 luglio 1994 n. 451 art. 15 e la Legge 28 novembre 1996 n. 608 art. 9 octies prevedono la realizzazione di piani mirati all inserimento professionale di giovani qualificati; - la Legge Regionale 29 aprile 2003 n. 3 all art. 12 individua l Agenzia Regionale del Lavoro, di cui alla Legge Regionale 24 ottobre 1988 n. 33, ora istituita ai sensi della Legge Regionale del 5 dicembre 2005 come Agenzia Regionale per il Lavoro, come struttura competente all attuazione in ambito regionale dei Piani di Inserimento Professionale (di seguito denominati PIP); - la Giunta Regionale della Sardegna con deliberazione n. 22/9 del 21 luglio 2003 ha approvato le Direttive Attuative dell art. 12 L.R. 3/2003 costituenti parte integrante della presente Convenzione; - che in data 03/12/2010 è stato pubblicato l Avviso Pubblico della Regione Autonoma della Sardegna per l avvio di strumenti mirati a promuovere l inserimento professionale e finalizzati ad accrescere l occupabilità, destinati ai giovani in età compresa tra i 18 e 29 anni, da realizzarsi mediante lo svolgimento di un esperienza lavorativa accompagnata da attività di formazione per la durata complessiva di 960 ore, denominati Piani di Inserimento Professionale (PIP). - è interesse delle parti procedere alla stipula di una convenzione che stabilisca le modalità e i termini di accesso ai Piani di Inserimento Professionale da parte degli iscritti o aderenti al Collegio. Considerato che 1

Innovando rispetto al passato, l Avviso Pubblico PIP consente l accesso ai PIP anche agli ordini e ai collegi professionali; Tutto ciò premesso e considerato, Si conviene e stipula quanto segue ART. 1 Caratteri generali 1. La presente convenzione disciplina le modalità di attuazione dell Avviso pubblico e delle Linee Guida dei PIP, compresi gli aspetti finanziari relativi alla assegnazione dei fondi PIP, regolamentando gli obblighi dei Collegi convenzionati e le condizioni di accesso ai Piani di Inserimento professionale. 2. La presente convenzione è sottoscritta dagli Collegi professionali operanti sul territorio della Regione Sardegna ed è stipulata in duplice originale di cui uno rimarrà depositato presso l Agenzia e l altro consegnato al Collegio firmatario. ART. 2 Risorse economiche 1. I Collegi possono agire per l attivazione di PIP sia in proprio che in nome e per conto dei liberi professionisti ad essi iscritti che siano intenzionati ad attivare un PIP. A tal fine possono accedere alle risorse finanziarie disponibili presentando all Agenzia il progetto di PIP, secondo tempi e modalità previsti nell Avviso Pubblico e nelle annesse Linee Guida. 2. Le domande saranno ritenute finanziabili secondo una procedura a sportello, tenuto conto dell ordine cronologico della data di invio della raccomandata A/R o della consegna a mano, e fino ad esaurimento delle risorse disponibili. ART. 3 Obblighi 1. Le parti firmatarie si impegnano al rispetto degli obblighi derivanti dagli impegni assunti con la presente Convenzione oltre che alla piena osservanza della normativa vigente e delle Linee Guida predisposte dall Agenzia regionale per il lavoro. ART. 4 Animazione sul territorio 1. I Collegi svolgeranno sul territorio un servizio di promozione, sensibilizzazione ed informazione nei confronti dei propri iscritti, al fine di garantire la massima conoscenza e partecipazione allo strumento. 2. I Collegi forniranno agli interessati tutte le informazioni e il sostegno necessari per l incontro domanda/offerta di PIP, per la corretta predisposizione dei progetti di PIP e per la presentazione della modulistica necessaria, nonché per ogni ulteriore attività concernente l attivazione dei PIP. 2

3. Il Collegio è tenuto inoltre a garantire, durante l esecuzione dei PIP, il supporto necessario per la corretta esecuzione del piano finanziato, intervenendo attivamente per la risoluzione delle problematiche e per la composizione amichevole delle vertenze. 4. L Agenzia metterà a disposizione dei singoli Collegi tutte le informazioni ed il supporto ausiliario per il corretto adempimento del servizio di animazione descritto nei punti precedenti. ART. 5 Comunicazioni e modulistica 1. Il Collegio si impegna a svolgere le funzioni di raccordo tra gli studi professionali e l Agenzia regionale per il lavoro al fine di garantire la regolare realizzazione dei PIP. 2. La trasmissione della modulistica necessaria per l attivazione dei PIP e ogni comunicazione dello studio ospitante dovrà avvenire per il tramite del Collegio, secondo la procedura a sportello descritta nelle Linee Guida. 3. L Agenzia regionale per il lavoro si impegna a fornire ogni comunicazione relativa ai PIP agli studi ospitanti per il tramite del Collegio presso il quale gli iscritti eleggono a tal fine il proprio domicilio. ART. 6 Linee Guida 1. Il Collegio dichiara di aver preso visione delle nuove Linee Guida PIP, predisposte dall Agenzia con la finalità di garantire la migliore realizzazione dei PIP ed il raggiungimento degli obiettivi di incremento dell occupabilità dei giovani beneficiari, nel rispetto della normativa vigente. 2. Il Collegio si impegna a fornire agli iscritti le Linee Guida e tutte le informazioni e l assistenza necessarie per l adesione all iniziativa e l attuazione dei PIP. 3. Sarà cura del Collegio sovrintendere al rispetto delle Linee Guida da parte degli studi ospitanti, al fine di garantire il regolare svolgimento dei PIP e il corretto rapporto tra il giovane beneficiario e lo studio ospitante. ART. 7 I progetti di inserimento 1. Il Collegio è tenuto a garantire l attuazione dei PIP fornendo, ai liberi professionisti iscritti ed ai giovani interessati, l assistenza necessaria per la redazione e la realizzazione dei progetti di PIP, sulla base di appositi moduli predisposti dall Agenzia regionale per il lavoro. 2. I progetti, redatti dai Collegi di concerto con gli studi ospitanti, sono istruiti e approvati dall Agenzia regionale per il lavoro e successivamente autorizzati dal Direttore della stessa secondo criteri di validità formale e sostanziale, e criteri di priorità, definiti ai sensi della Deliberazione di Giunta Regionale n. 22/9 del 21 luglio 2003. 3. Il 5 % dei progetti su base regionale è riservato a favore dei giovani disabili di cui alla L. 68/1999. 3

ART. 8 Attività lavorativa e formativa 1. Il PIP avrà la durata massima di 960 ore, svolte in un periodo complessivo di 6 mesi o 12 mesi con un articolazione d orario rispettivamente a tempo pieno o parziale. Il PIP prevede lo svolgimento di attività per un ammontare di 40 ore settimanali nel caso di PIP semestrale full time e di 20 ore settimanali nel caso di PIP annuale part time. 2. Delle 960 ore totali 760 saranno destinate alla attività lavorativa, mentre 200 saranno da imputare alla attività formativa. ART 9 Formazione trasversale 1. L Agenzia potrà provvedere all organizzazione ed alla gestione operativa di momenti periodici di formazione trasversale, da effettuarsi secondo modalità stabilite dalla stessa. 2. La formazione trasversale riguarderà principalmente il diritto del lavoro e sindacale, l organizzazione aziendale, l orientamento, la sicurezza e l igiene sul posto di lavoro. 3. La formazione trasversale è disciplinata dalle linee guida dei piani di inserimento professionale, predisposte dall Agenzia regionale per il lavoro. 4. Sarà cura del Collegio informare tempestivamente i beneficiari delle attività di formazione trasversale circa la fissazione e l oggetto degli incontri, promuovendo la partecipazione attiva. ART. 10 Tutoraggio e monitoraggio 1. I Collegi si impegnano ad effettuare le attività di tutoraggio e assistenza per i progetti presentati dai propri iscritti, così come previste e delineate nelle Linee Guida PIP. 2. Inoltre i Collegi si impegnano a collaborare con l Agenzia per garantire l effettività del monitoraggio, in itinere ed ex post, dei progetti di PIP, fornendo regolarmente e tempestivamente l elenco dei PIP regolarmente conclusi e di quelli interrotti anticipatamente. Si impegnano inoltre a fornire informazioni in merito a tutte le trasformazioni dei PIP in rapporti di lavoro subordinato. ART. 11 Controversie tra giovane e studio professionale 1. Nell ipotesi in cui tra il giovane beneficiario e lo studio ospitante dovessero verificarsi fatti o condizioni che non consentano la regolare prosecuzione del PIP ovvero nelle ipotesi di interruzione anticipata del percorso, il Collegio è tenuto ad esperire un tentativo di composizione amichevole della controversia. ART. 12 Indennità e modalità di erogazione 1. Le indennità per le ore di attività lavorativa graveranno sulle disponibilità finanziarie dell Agenzia regionale per il lavoro nella misura del 50%, mentre il restante 50% sarà a totale carico dello studio 4

ospitante. Le indennità per le ore di formazione verranno finanziate totalmente con le risorse dell Agenzia. 2. Le indennità saranno anticipate dagli studi ospitanti e corrisposte direttamente ai giovani beneficiari con cadenza mensile, per un importo pari a Euro 619,20 nel caso di PIP full time e di Euro 309,60 nel caso di PIP part time per un importo orario di Euro 3,87. 3. L Agenzia si impegna a rimborsare agli studi ospitanti, tramite un apposita procedura a sportello riportata nelle Linee Guida PIP, un importo pari ad Euro 374,10 mensili nel caso di PIP semestrale full time (su un totale percepito dal giovane di 619,20 ) e di Euro 187,05 (a fronte dei 309,60 totali ) nel caso di PIP annuale part time. Il rimborso complessivo per la durata di ciascun PIP sarà di Euro 2.244,60 e per nessuna ragione potranno essere consentiti rimborsi in misura superiore. Tali importi sono volti a compensare forfetariamente il 50% delle indennità corrisposte per le attività lavorative ed il 100% delle ore di formazione. Tali somme, che l Agenzia versa a titolo di mero rimborso delle indennità anticipate per proprio conto degli studi, non sono assoggettate alla ritenuta d acconto del 4% di cui all Art. 28, secondo comma del DPR 600/73, secondo il parere fornito dall Agenzia delle Entrate in risposta all interpello 921-21/210 del 23.04.2010, a meno che l assoggettamento a ritenuta non si renda necessario sulla base di successive modifiche normative o interpretazioni difformi rese dalle Autorità competenti. 4. Il rimborso della quota di indennità a carico dell Agenzia avverrà mediante procedura diretta con un versamento trimestrale sul conto corrente indicato dallo studio o dal libero professionista al momento della presentazione del progetto, a seguito della presentazione della documentazione richiesta secondo quanto previsto dalle Linee Guida. 5. Il Collegio è tenuto a mettere al corrente gli iscritti della facoltà di riconoscere ai giovani impegnati nei PIP un compenso integrativo a titolo di incentivo e premio a valere sulle proprie risorse, da indicare preventivamente nel progetto di cui all art. 7. ART. 13 Coperture assicurative 1. Il Collegio si accerterà che siano garantite al giovane beneficiario idonee coperture assicurative per lo svolgimento delle attività previste dal progetto. A tal scopo ciascuno studio ospitante dovrà provvedere ad assicurare presso l INAIL i giovani beneficiari contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. 2. L Agenzia regionale per il lavoro garantisce per ogni giovane beneficiario l assicurazione di Responsabilità Civile verso terzi secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto nelle Linee Guida. ART. 14 Attività di controllo e monitoraggio 1. L Agenzia regionale per il lavoro assicura il necessario controllo e monitoraggio per il raggiungimento degli obiettivi di legge. Il Collegio si impegna a collaborare e consentire il pieno esercizio delle predette funzioni di controllo e monitoraggio. 5

ART. 15 Durata, controversie, recesso 1. Il presente Accordo ha una durata pari alla vigenza dell Avviso Pubblico PIP e può essere integrato, sostituito e modificato su iniziativa delle parti contraenti, mediante successivo atto da redigersi in forma scritta a pena di nullità, al fine di perseguire in maniera più efficace le finalità e gli obiettivi perseguiti. 2. Le parti firmatarie si impegnano sin da ora, per qualunque controversia dovesse insorgere in ordine alla interpretazione, esecuzione, efficacia, risoluzione ed in genere alle sorti della Convenzione a promuovere reciprocamente un tentativo di composizione amichevole della questione, prima di assumere ogni diversa iniziativa. 3. Nell ipotesi in cui, esperito il tentativo di conciliazione, permangano gravi ed insanabili contrasti tra le parti contraenti, ciascuna delle parti ha facoltà di recedere dalla presente Convenzione dandone motivata comunicazione all altra mediante raccomandata a mano o postale A.R. Il recesso produce effetti a partire dal primo giorno lavorativo successivo alla comunicazione, salva la possibilità per la parte che recede di indicare una data successiva nella comunicazione di recesso. ART. 16 Foro competente 1. Le eventuali controversie concernenti l interpretazione, l applicazione, l esecuzione degli atti relativi alla presente Convenzione sono di competenza esclusiva del Foro di Cagliari. Per il Collegio IL Rappresentante Per l Agenzia regionale per il lavoro Il Direttore Dott. Stefano Tunis Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 codice civile, il Collegio dichiara di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nella presente Convenzione, in particolare dichiara di approvare di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto specificamente nelle clausole e condizioni di seguito elencate: Art. 14 (Durata, Controversie, Recesso) - Art. 15 (Foro competente) Cagliari, lì Letto, confermato, sottoscritto per accettazione Per il Collegio IL Rappresentante Per l Agenzia regionale per il lavoro Il Direttore Dott. Stefano Tunis 6