CONSULTA REGIONALE LOMBARDA DEGLI ORDINI DEGLI ARCHITETTI



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CONSULTA REGIONALE LOMBARDA DEGLI ORDINI DEGLI ARCHITETTI DISCIPLINARE DI INCARICO PER PRESTAZIONI DI PREVENZIONE INCENDI La seguente documentazione è stata redatta dalla Commissione Tariffa della Consulta Regionale Lombarda degli Ordini degli Architetti. Essa non ha la pretesa di considerarsi esaustiva delle problematiche in oggetto, che proprio per la loro complessità non sono facilmente assolutizzabili. Viceversa raccogliendo e uniformando le esperienze di alcuni colleghi, variamente impegnati a livello provinciale, si è cercato di proporre alcuni schemi disciplinari di incarico relativi a specifiche prestazioni professionali sia per incarichi pubblici che privati: schemi che sicuramente potranno costituire una valida traccia per i singoli architetti nello svolgimento della loro attività professionale. Il presente documento, fatto proprio dalla Consulta Regionale Lombarda degli Ordini degli Architetti, è trasmesso ai vari Ordini provinciali affinché lo mettano a disposizione dei propri iscritti. Milano, 17 aprile 1999 Con deliberazione del 12 febbraio 2004 (punto 2 del verbale) portata a conoscenza dei presidenti degli OAPPC della Lombardia il 23 febbraio 2004 (prot. 2-15), il Consiglio direttivo della Consulta ha deliberato che il terzo arbitro, in caso di contenzioso in materia di incarichi professionali e interpretazione/applicazione della tariffa, dovrà d ora in poi essere nominato dal Consiglio dell'ordine di appartenenza e non più dalla Consulta. Il testo del presente disciplinare è stato quindi modificato di conseguenza.

Premesso che l art. 2 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 37 del 12/01/1998, G.U. n. 57 del 10/03/1998 prescrive che: Gli enti e i privati responsabili delle attività di cui al comma 4 dell art. 1 (tutte le attività soggette alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi di cui al decreto 16/02/1982 e successive modifiche e integrazioni n.d.r.) sono tenuti a richiedere al Comando l esame dei progetti di nuovi impianti o costruzioni e di modifiche di quelli esistenti che l art. 1 del Decreto Ministeriale dell Interno 04/05/1998, G.U. n. 104 del 07/05/1998 prescrive che: La domanda di parere di conformità sui progetti, di cui all art. 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998 n. 37, omissis va presentata al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco competente per territorio omissis Alla domanda sono allegati: la documentazione tecnico progettuale, in duplice copia, a firma di tecnico abilitato e conforme a quanto specificato nell allegato 1 al presente decreto; omissis Procedure di prevenzione incendi Ai fini dell approvazione di un progetto omissis i comandi provinciali dei Vigili del Fuoco, oltre agli accertamenti ed alle valutazioni direttamente eseguite, possono avvalersi nei casi previsti dalla legge e dai regolamenti, di certificazioni rilasciate da enti e laboratori legalmente riconosciuti o da liberi professionisti iscritti agli albi professionali omissis Nella fase preliminare di progettazione i comandi provinciali dei Vigili del Fuoco potranno valutare le proposte dei professionisti e degli operatori provati per la individuazione delle soluzioni tecniche più idonee a garantire le condizioni di sicurezza antincendio. Oggetto: disciplinare per affidamento incarico per prestazioni di lavoro autonomo di natura intellettuale a professionista architetto. Con la presente scrittura privata, non autenticata, redatta in doppio originale, fra il Comune di E.P., con sede in partita Iva n. legalmente rappresentato in questo atto dal Dott. nato a il e domiciliato per la carica presso la sede municipale, Dirigente Responsabile del autorizzato a quanto oltre dall'art. dello Statuto Comunale e il Dott. Arch. con recapito professionale in via iscritto all'ordine degli architetti della Provincia di al n. codice fiscale e partita Iva n. si conviene e si stipula quanto di seguito per disciplinare il rapporto di lavoro autonomo che viene instaurato fra i contraenti medesimi. Art. 1 - Oggetto dell incarico Si conviene quanto segue Il Committente incarica il Professionista della prestazione professionale seguente: 1.1 Presentazione ed approvazione di un progetto dal Comando VV.F. più domanda di sopralluogo per il rilascio del C.P.I. per l insediamento, la modifica o per l adeguamento di attività soggetta a norma del D.M. 16/02/1982 e successive variazioni. (N.B.: cancellare le prestazioni in corsivo che non sono oggetto di incarico) Precisamente l attività principale soggetta a norma del D.M. 12/02/1982 è la n. (specificare), cui seguono anche le attività n. (specificare) 1

Art. 2 - Prestazioni professionali L incarico prevede: 2.1 Fase Preliminare Generale 2.1.1 Individuazione attività soggette alla luce del D.M. 16/02/1982 e sue successive modifiche e degli articoli 36 e 37 del D.P.R. 27/04/1955 n. 547 e delle tabelle A e B annesse al D.P.R. n. 689 del 26/05/1959 2.1.2 Verifica della ubicazione dell insediamento in considerazione delle attività circostanti o limitrofe 2.2 Fase Normativa 2.2.1 Individuazione delle normative, leggi, regolamenti che riguardano le singole attività 2.2.2 Determinazione di disposizioni tecniche di prevenzione incendi laddove sia mancante o incompleta la norma specifica o interpretativa della stessa, tenendo conto delle finalità e principi di base della riduzione delle probabilità di insorgenza dell incendio e della limitazione delle sue conseguenze (art. 3 del D.P.R. 557) 2.2.3 Verifica delle distanze di sicurezza, interne, di protezione ed esterne (vedi D.M. 30/11/1983) nonché della accessibilità di mezzi di soccorso 2.3 Progettazione Tecnica Antincendio Compilazione del progetto antincendio con disegni di insieme di numero e scala sufficientemente per identificarne tutte le parti e con stesure di relazioni tecniche con elaborati grafici, che specifichino con riferimento alle problematiche di prevenzione incendi quanto indicato ai seguenti punti 2.3.1 e 2.3.2 2.3.1 Relazione Tecnica Individuate e precisate le attività soggette, identificati i singoli compartimenti, aree a rischio specifico, reparti in cui si può suddividere l attività, per ognuno di essi la relazione tecnica deve evidenziare l osservanza dei criteri generali di sicurezza antincendio, tramite l individuazione dei pericoli di incendio, la valutazione dei rischi connessi e la discrezione delle misure di prevenzione e protezione antincendio da attuare per ridurre i rischi. Per ogni compartimento la relazione si sviluppa nei seguenti punti: 2.3.1.1 Individuazione dei pericoli La prima parte della relazione deve contenere l indicazione di elementi che permettano di individuare i pericoli presenti nell attività, quali ad esempio: 2.3.1.1.1 - destinazione d'uso (generale e particolare); 2.3.1.1.2 - sostanze pericolose e loro modalità di stoccaggio; 2.3.1.1.3 - carico d'incendio; 2.3.1.1.4 - impianti di processo; 2.3.1.1.5 - lavorazioni; 2.3.1.1.6 - macchine, apparecchiature e attrezzi; 2.3.1.1.7 - movimentazioni interne; 2.3.1.1.8 - impianti tecnologici di servizio, etc. 2.3.1.2 Descrizione delle condizioni ambientali La seconda parte della relazione deve contenere la descrizione delle condizioni ambientali nelle quali i pericoli sono inseriti, al fine di consentire la valutazione del 2

rischio connesso ai pericoli individuati, quali ad esempio: 2.3.1.2.1 - condizioni accessibilità e viabilità; 2.3.1.2.2 - lay-out aziendali aziendale (distanziamenti, separazioni, isolamento); 2.3.1.2.3 - caratteristiche degli edifici (tipologia edilizia, geometria - volume, superfici altezza, piani interrati - articolazione planivolumetrica, compartimentazione, elementi strutturali, resistenza al fuoco, reazione al fuoco, ecc.); 2.3.1.2.4 - areazione (ventilazione), metodi di allontanamento dei fumi e vapori pericolosi; 2.3.1.2.5 - affollamento, caratteristiche psicofisiche degli occupanti, presenza di persone con ridotte capacità motorie e/o sensoriali; 2.3.1.2.6 - via di esodo, piani di evacuazione, lunghezze dei percorsi, corridoi ciechi, etc.; 2.3.1.2.7 - ascensori e montacarichi; 2.3.1.2.8 - illuminazione di sicurezza e di emergenza; 2.3.1.2.9 - impianti elettrici, interruttori di sezionamento dei compartimenti, messa a terra, protezioni atmosferiche; 2.3.1.2.10 - specifici regolamenti interni di sicurezza e relativa gestione della sicurezza ai fini antincendio; 2.3.1.2.11 - presidi antincendio (reti idriche con portante, pressioni, tempi di erogazione, idranti e naspi con tipi, caratteristiche, aree di copertura, estintori e loro dislocazione con classi di spegnimento, impianti fissi, impianti di rivelazione allarme, sistemi di sorveglianza, ecc.) 2.3.1.3 Valutazione qualitativa del rischio La terza parte della relazione deve contenere la valutazione qualitativa del livello di rischio, l indicazione degli obiettivi di sicurezza assunti e l indicazione delle azioni messe in atto per perseguirli. 2.3.1.4 Compensazione del rischio incendio (strategia antincendio) La quarta parte della relazione tecnica deve contenere la descrizione dei provvedimenti da adottare nei confronti dei pericoli, delle condizioni ambientali e la descrizione delle misure preventive e protettive assunte, con particolare riguardo al comportamento al fuoco delle strutture e dei materiali ed ai presidi antincendio avendo riguardo alle norme tecniche di prodotto prese a riferimento 2.3.1.5 Gestione dell emergenza Nell ultima parte della relazione devono essere indicati in via generale gli elementi strategici della pianificazione dell emergenza che dimostrino le perseguibilità dell obiettivo della mitigazione del rischio residuo attraverso una efficiente organizzazione e gestione aziendale 2.3.2 Elaborati grafici Questi, preferibilmente nei formati non superiori a A2 piegati in A4, devono comprendere: a) planimetria/e generale (in scala 1:2000 e 1:200 a seconda delle dimensioni dell insediamento) estesa anche ad un area almeno pari alle distanze di sicurezza esterne richieste, dalle quali risultino: l ubicazione delle attività, le condizioni di accessibilità all area e di viabilità al contorno, gli accessi pedonali e carrabili, gli impianti tecnologici esterni (es. cabine elettriche, elettrodotti, rete gas, impianti di distribuzione gas tecnici), l ubicazione degli organi di manovra degli impianti tecnologici, quanto altro ritenuto utile per la descrizione complessiva dell attività ai fini antincendio, nel contesto territoriale in cui l attività si inserisce ed ogni altro utile 3

riferimento per le squadre di soccorso in caso di intervento. Può essere allegata documentazione fotografica, se ritenuta utile dal progettista, per descrivere meglio lo stato dei luoghi, le scelte progettuali e la loro fattibilità. b) piante (scala 1:50 e 1:200 a seconda delle dimensioni dell edificio o locale dell attività), relativi a ciascun piano con individuazione dei singoli reparti o compartimenti trattati nella relazione tecnica, con piantine di riferimento della collocazione del reparto nell ambito dell intero complesso (key-plan) e con l indicazione degli elementi caratterizzanti il rischio incendio e le misure di sicurezza riportate nella relazione tecnica: la destinazione d'uso ai fini antincendio di ogni locale con l indicazione dei macchinari ed impianti esistenti, l indicazione delle uscite, con il verso di apertura delle porte, i corridoi, i vani scala, i vani ascensore, le areazioni, le separazioni, le compartimentazioni, le attrezzature mobili di estinzione e gli impianti di protezione antincendio, se previsti, l illuminazione di sicurezza, qualunque altra disposizione o caratteristica significativa ai fini dell incendio. c) Sezioni ed eventuali prospetti e gli edifici in scala adeguata, tavole relative ad impianti e macchinari di particolare importanza ai fini della sicurezza antincendio. Alle fasi precedentemente individuate corrispondono le seguenti aliquote: 2.1 Fase preliminare generale 10% 2.2 Fase normativa 20% 2.3 Progettazione tecnica antincendio 70% 100% In alternativa: qualora il professionista sia chiamato ad operare sulla base di un precedente progetto approvato dai Vigili del Fuoco, per le identiche attività svolte, ed il compito professionale risulti perciò facilitato, le precedenti aliquote si intendono riducibili sino al 30%. In tale ipotesi le aliquote diventerebbero: 2.1 Fase preliminare generale 7% 2.2 Fase normativa 14% 2.3 Progettazione tecnica antincendio 49% 70% Art. 3 - Compensi 3.1 Fermo restando che il compenso va inteso in aggiunta a quanto dovuto al professionista se incaricato di altre diverse prestazioni di progettazione, qualora la consulenza di prevenzione incendi sia fornita anche al medesimo professionista il compenso va computato a discrezione secondo la seguente formula: 3.2 C = ( F x A + E i p i ) dove: C è il compenso professionale F è la quota fissa indipendente dalla complessità dell incarico e valutata in 412,95 A = ISTAT / 104,5 è il coefficiente di aggiornamento ed è dato dal numero indice del costo della vita da adottarsi costante per ciascun anno e pari a quello del gennaio dell anno stesso diviso per l indice ISTAT per l anno 1997, pari a 104,5 p i è il compenso relativo alla singola attività i_esima: tale valore è dato dalla formula: p i = 15.000 x ( H x S x A) 0,71 H parametro di rischio complessità assunto pari alle ore massime indicate per ogni singola attività dall allegato VI del Decreto del Ministero dell Interno 04/05/1998 (per riferimenti vedasi quanto riportato alla fine) 4

S parametro d'estensione, pari (tranne che per le attività 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 18, 64, 91, 94, 95, 97 e di deposito di cui al D.M. 16/02/1982) alla superficie in m 2 moltiplicata per il parametro q definito nel seguito. Per attività all aperto, o sotto tettoie, o di solo o prevalente deposito, la superficie viene dimezzata; q parametro del carico d'incendio, dato dalla seguente tabella: q 30 Kg/m 2 1,0 60 Kg/m 2 1,1 90 Kg/m 2 1,2 120 Kg/m 2 1,3 180 Kg/m 2 1,5 240 Kg/m 2 1,7 Valori particolari di S: per le attività 1 e 2: S = K/6.000 dove K è il valore in Kcal/h del gas combustibile in lavorazione oraria in Kcal se in deposito, nel caso di gas comburenti si utilizza un valore fittizio di 8.000 Kcal/Nmc; per le attività 3, 4 e 5: S = K/8.000 dove K è il valore in Kcal/h del gas combustibile in lavorazione oraria, in Kcal se in deposito; per le attività 6, 7 e 18: S = 20 per ogni impianto; Per le attività 91 e 64: S = K/3.000 dove K è la potenzialità termica complessiva in Kcal/h; Per l attività 94: S = (somma della superficie coperta dei vari piani) x q / 10; Per l attività 95: S = (numero dei vani ascensore o montacarichi x 20) + 50; Per l attività 97: S = diam. x L / 4, dove diam. è il diametro della tubazione in cm. e L è la lunghezza della condotta in Km; Per i depositi e serbatoi non interrati: S = (carico d'incendio) / 10.000; Per i depositi e serbatoi interrati: S = (carico d'incendio) / 15.000. Incarico riconfermato Nella eventualità che l incarico venga confermato allo stesso professionista che ebbe a provvedere alla consulenza per gli adempimenti del nullaosta (Legge 818 del 07/12/1984) e nella ipotesi che non siano intervenute modifiche o variazioni di rispetto alle situazioni accertate e riportate nelle documentazioni allegate alla richiesta del nullaosta provvisorio, il compenso si intenderà valutato solo per la fase 2.3 (Progettazione tecnica antincendio, pari al 70%). 5

Art. 4 - Rimborso spese Il Professionista può valutare tutti i compensi accessori o rimborsi spese in conformità agli artt. 3, 4 e 6 della Tariffa Professionale, ovvero a percentuale nella misura minima del 30% degli onorari. Ai compensi e ai rimborsi spese si dovrà aggiungere: a) il contributo integrativo nella misura del 2%, ai sensi dell art. 10 della Legge 03/01/1981, n. 6; b) l Iva nella percentuale in vigore alla data di emissione della fattura. Art. 5 - Compensi per la domanda di sopralluogo ai fini del rilascio del C.P.I. (art. 2 del D.M. 04/05/1998) Al professionista è anche richiesta la redazione delle documentazioni di cui all art. 2 del D.M. 04/05/1998; pertanto essendo le stesse riconducibili ad una aliquota dell importo per il progetto antincendio si valutano le seguenti percentuali di esso: 5.1 Redazione di dichiarazioni e certificazioni richieste dall art. 2 comma 2 del D.M. 04/05/1998; - 15% se l incarico è affidato allo stesso professionista redattore del progetto; - 25% se l incarico è affidato a diverso professionista o se il professionista deve esprimersi su opere preesistenti. 5.2 Verifica della conformità di quanto eseguito al prospetto approvato con stesura di dichiarazione: - 25% se l incarico è affidato allo stesso professionista redattore del progetto; - 45% se l incarico è affidato a diverso professionista. Art. 6 - Oneri non compresi nei compensi calcolati Dal compenso calcolato al punto 3 sono espressamente escluse le seguenti prestazioni (che dovranno o saranno regolate con integrazioni del presente disciplinare) (cancellare le eventuali e successive prestazioni che potrebbero venire richieste) - i rilievi metrici e/o le relative restituzioni grafiche; - le eventuali ulteriori prestazioni di cui ai punti d, e, f, g, h, i ed l della tabella B della Tariffa (legge 143) che sono da valutare a percentuale in conformità alla vigente tariffa, compensi accessori derivanti dai punti sopra indicati; - le perizie o certificazioni giurate. Art. 7 - Incarichi congiunti Quando l incarico viene affidato a più professionisti l intero compenso risultato dalla applicazione delle precedenti disposizioni viene aumentato delle seguenti percentuali: per 2 professionisti + 60% per 3 professionisti + 110% per 4 o più professionisti + 140% Art. 8 - Condizioni particolari a) Il professionista si impegna a presentare il progetto per la richiesta del visto edilizio ai VV.F. entro 90 giorni dall incarico o se trattasi di nuova costruzione di attività in concomitanza della presentazione al committente del progetto definitivo architettonico; b) Il professionista si impegna a presentare la richiesta di sopralluogo per il rilascio del C.P.I. da parte del Comando dei VV.FF. entro 45 giorni dalla comunicazione da parte del committente al professionista medesimo di copia della lettera di fine lavori o del certificato di regolare esecuzione; 6

c) È applicata al professionista una penale di 51,65 giornaliere qualora non ottemperasse per motivi dipendenti dalla propria volontà, nei tempi sopra descritti. Art. 9 - Pagamento dei compensi Per la prestazione professionale, il professionista ha diritto al pagamento di acconti stabiliti come segue e da liquidarsi entro 60 giorni dalla emissione della fattura definitiva in esigibilità differita. Per le prestazioni di cui all articolo 2: a) 20% alla sottoscrizione del disciplinare; b) 10% alla consegne della fase preliminare al committente; c) 10% alla consegna della fase normativa d) 50% alla consegna della fase di progettazione tecnica antincendio; e) saldo e conguaglio ad ottenimento del visto da parte del Comando dei VV.F.; f) 20% dei compensi di cui all articolo 6 all atto della comunicazione di fine lavori da parte del committente al professionista; g) saldo e conguaglio alla consegna al Comando dei VV.F. della domanda di sopralluogo. Art. 10 - Responsabilità Il committente è tenuto a fornire, sotto la sua responsabilità, in modo completo ed esatto tutti i dati, caratteristiche, situazioni e quanto altro necessari affinché su di essi il professionista, senza alcun obbligo di verifica o responsabilità nei riguardi della loro esattezza, possa impostare il suo elaborato tecnico progettuale antincendio. Il professionista garantisce lo sviluppo e completamento del progetto inteso ad ottenere (art. 13 D.P.R. 577, art. 2 D.P.R. 37/1998 e art. 1 D.M. 04/05/1998) dai competenti organi del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, l approvazione che attesti la rispondenza del progetto alle vigenti norme (alla data di stesura del progetto) o, in mancanza, ai criteri tecnici di prevenzione incendi, tenendo presenti le finalità ed i principi di riduzione delle probabilità di insorgenza dell incendio e la limitazione delle conseguenze, nonché le esigenze funzionali e costruttive degli insediamenti, delle attività, degli impianti, etc. Art. 11 - Diritti d autore La proprietà ed i diritti d autore sono riservati all Architetto progettista a norma di Legge (articoli 2575, 2576, 2577, 2578 del Codice Civile). L Architetto progettista ha diritto di pubblicare tipi e fotografie dell opera di cui è autore. La pubblicazione o la divulgazione dell opera progettata dovrà avvenire sempre con il consenso dell autore. Art. 12 - Divergenze Tutte le controversie dipendenti dal conferimento del presente incarico, che non sia stato possibile in via amichevole nel termine di 30 giorni da quello in cui viene notificato ad una delle parti contraenti un atto o provvedimento formale di contestazione o rilievo, saranno deferite ad un collegio arbitrale costituito da 3 membri. Due di essi scelti rispettivamente da ciascuna delle parti, il terzo, con funzione di presidente, sarà scelto d accordo fra le parti medesime, in caso di disaccordo, dal Presidente del Consiglio dell Ordine di appartenenza. Gli arbitri giudicheranno quali amichevoli compositori e il loro giudizio si intende correttore fin d ora delle parti come definitivo. In caso di motivata revoca dell incarico, al professionista spetterà, senza altro compenso, il pagamento degli onorari di cui all articolo 7, liquidati conformemente a quanto previsto dalla Legge 02/03/1949, n. 143 e successivi aggiornamenti. 7

Art. 13 - Esecutività della convenzione Il presente disciplinare è impegnativo per il professionista fin dal momento della sottoscrizione, mentre diventerà tale per l Ente Committente soltanto ad avvenuta esecutività della deliberazione di conferimento dell incarico. Art. 14 - Riferimenti Per tutto quanto non esplicitamente indicato nel presente disciplinare, si fa riferimento alla Tariffa Professionale Ingegneri e Architetti, nonché ad eventuali normative in materia fino alla data di espletamento dell incarico. Letto, confermato e sottoscritto in segno di integrale accettazione senza riserve, lì IL PROFESSIONISTA IL COMMITTENTE 8