COMUNE DI CAGLI (PU) - Imposta Municipale Propria IMU



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Transcript:

COMUNE DI CAGLI (PU) - Imposta Municipale Propria IMU ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2012 (DELIBERAZIONE DI C.C. N.28 DEL 29/09/2012) ALIQUOTA DI BASE 0,90 (9,00 PER MILLE) Da applicare a tutti gli immobili ed aree edificabili che non sono abitazione principale (e pertinenze). ALIQUOTA PER PRINCIPALE E PER PRINCIPALE E 0,50 (5,00 PER MILLE) Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel Catasto Edilizio Urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e pertinenze, in relazione al nucleo familiare, si applicano per un solo immobile. Possono essere considerate pertinenze dell abitazione principale esclusivamente le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali C/2 (Magazzini e locali di deposito), C/6 (Stalle, scuderie, rimesse e autorimesse) e C/7 (Tettoie chiuse o aperte), nella misura massima di 1 unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Alle pertinenze è riservato lo stesso trattamento di aliquota e detrazione dell abitazione principale; nel calcolo, pertanto, la rendita catastale delle pertinenze va sommata con quella dell abit. princ. Detrazione di fino alla concorrenza dell ammontare dell imposta, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica e non per la percentuale di possesso. 1

PER PRINCIPALE E. 50,00 per ciascun figlio che non abbia compiuto ventisei anni Maggiorazione della detrazione di base per figli La detrazione di base è maggiorata di.50,00 per ciascun figlio che non abbia compiuto ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di.400,00, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base. OPZIONE 1 OPZIONE 2 MODALITA DI DELL IMU PRINCIPALE E IN 2 RATE IN 3 RATE Prima rata 1/2 entro 16 giugno Seconda rata a conguaglio entro 16 dicembre Prima rata 1/3 entro 16 giugno Seconda rata 1/3 entro 16 settembre Terza rata a conguaglio entro 16 dicembre Il calcolo dell IMU per le RATE DI ACCONTO DI PRINCIPALE E dovrà essere effettuato obbligatoriamente sull aliquota stabilita dallo Stato pari al 0,40 per cento (4 per mille) indipendentemente che il Comune abbia deliberato aliquote diverse o non le abbia deliberate. Entro il 16 dicembre dovrà poi essere effettuato il conguaglio sulla base dell aliquota definitivamente stabilita dal Comune. ALTRI IMMOBILI ed AREE FABBRICABILI NON VI SONO ALTRE OPZIONI DI IN 2 RATE Prima rata 1/2 entro 16 giugno Seconda rata a conguaglio entro 16 dicembre Il calcolo dell imposta IMU per la RATA DI ACCONTO SU ALTRI IMMOBILI ED AREE FABBRICABILI deve essere effettuato obbligatoriamente sull aliquota stabilita dallo Stato pari alol 0,76 per cento (7,6 per mille), indipendentemente che il Comune abbia deliberato aliquote diverse o non le abbia deliberate. Entro il 16 dicembre dovrà poi essere effettuato il conguaglio sulla base dell aliquota definitivamente stabilita dal Comune. CALCOLO IMU Per il calcolo è messo a disposizione, nella home page del sito internet del Comune di Cagli, un simulatore che effettua in automatico il calcolo totale, il calcolo delle rate e degli importi da riportare nel modello F/24 (che può anche essere compilato e stampato). QUOTA RISERVATA ALLO STATO 0,38 LA RISERVA DELLA QUOTA STATALE NON SI APPLICA PER PRINCIPALE E. IN TUTTI GLI ALTRI CASI LA QUOTA STATO VA VERSATA CON MODELLO F24 CONTESTUALMENTE ALLA QUOTA COMUNE. MINIMO:. 2,07 (ART.11 REG. DELLE ENTRATE COMUNALI) 2

DICHIARAZIONI IMU e DICHIARAZIONI IMU DELL PRINCIPALE (entro 90 giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell imposta) (nella misura massima di 1 pertinenza per ciascuna delle categorie catastali C/2 - C/6 - C/7) I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro 90 giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell imposta. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell imposta dovuta. Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell ICI, in quanto compatibili. Per gli immobili per i quali l'obbligo dichiarativo è sorto dal 1 gennaio 2012, la dichiarazione deve essere presentata entro il 30 novembre 2012. Sono inoltre considerate pertinenze dell abitazione principale esclusivamente le unità immobili classificate nelle categorie catastali C/2 (Magazzini e locali di deposito), C/6 (Stalle, scuderie, rimesse e autorimesse) e C/7 (Tettoie chiuse o aperte), nella misura massima di 1 unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Alle pertinenze è riservato lo stesso trattamento fiscale dell abitazione principale. In presenza di più di 1 unità immobiliare classificata nelle categorie C/2-C/6-C/7, il contribuente ha l obbligo, in sede di prima applicazione e per avere diritto al beneficio, e comunque entro il 30/11/2012, di produrre al Comune, apposita autocertificazione con gli estremi catastali della/e unità immobiliare/i da considerare pertinenza dell'abitazione principale. Le altre unità immobiliari saranno assoggettate al pagamento dell'imposta con aliquota di base. COMUNE CAGLI CODICE COMUNE/ CODICE ENTE CODICE COMUNE F24 B352 CODICI TRIBUTO PER MODELLO F24 CODICE TRIBUTO DESCRIZIONE COMUNE STATO IMU - Abitazione principale e relative pertinenze (art.13, comma 7, D.L.201/2011) 3912 - IMU - Terreni 3914 3915 IMU - Aree fabbricabili 3916 3917 IMU - Altri fabbricati 3918 3919 ERSAMENTO IMU 2012 3

ULTERIORI INDICAZIONI UTILI PER I CONTRIBUENTI CONCESSIONI IN USO GRATUITO FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE TERRENI AGRICOLI PRINCIPALE DEI COLTIVATORI DIRETTI E IMPRENDITORI AGRICOLI AREE FABBRICABILI SU CUI I COLTIVATORI DIRETTI E GLI IMPRENDITORI AGRICOLI ESERCITANO L ATTIVITÀ DIRETTA ALLA COLTIVAZIONE DEL FONDO FABBRICATI DI INTERESSE STORICO O ARTISTICO NON AMMESSE ESENTI nei comuni classificati montani o parzialmente montani ESENTI nelle aree montane o di collina POSSIBILE ASSIMILAZIONE A TERRENI AGRICOLI (o 0,50 per cento se ABITAZ. PRINC.) (5,00 per mille) RIDUZIONE DEL 50% DELLA BASE IMPONIBILE Sono state espressamente ABROGATE dalla legge le CONCESSIONI IN USO GRATUITO a parenti in linea retta o collaterale. Sono esenti dall IMU i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art.9, comma 3-bis, del D.L. 30.12.1993, n.557, convertito, con modificazioni, dalla L. 26.02.1994, n.133, ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani. Pertanto nel Comune di Cagli tali immobili sono esenti da imposta. Sono esenti dall IMU i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art.15 della L. 27 dicembre 1977, n. 984. Pertanto nel Comune di Cagli i terreni agricoli sono esenti da imposta. Le abitazioni principali e pertinenze dei coltivatori diretti ed imprenditori agricoli sono soggette all IMU come una qualsiasi altra civile abitazione, applicando aliquota ridotta e detrazioni. Le aree fabbricabili su cui i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli a t.p. esercitano l attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all allevamento di animali, possono ottenere, su loro specifica richiesta, l assimilazione come terreno agricolo, a condizione che sullo stesso permanga l utilizzazione agrosilvo-pastorale. Si considerano coltivatori diretti o imprenditori agricoli a t.p. i soggetti richiamati dall'art.2, comma 1, lett.b), 2 periodo, D.Lgs. n. 504/92 individuati nei coltivatori diretti e negli imprenditori agricoli professionali di cui all'art.1 del D.Lgs.29/03/2004, n.99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola. Fabbricati di interesse storico o artistico di cui all art.10 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42. FABBRICATI DICHIARATI INAGIBILI O INABITABILI RIDUZIONE DEL 50% DELLA BASE IMPONIBILE Fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell anno durante il quale sussistono dette condizioni. L inagibilità o inabitabilità è accertata dall Ufficio Tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla richiesta. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n.445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, da cui deriva l eventuale condizione di inagibilità/inabitabilità, sono disciplinate dall art.11 del vigente Regolamento IMU. 4

COOPERATIVE EDILIZIE A PROPRIETÀ INDIVISA ISTITUTI AUTONOMI PER LE CASE POPOLARI ASSEGNAZIONE DELLA CASA CONIUGALE ANZIANI O DISABILI CHE ACQUISISCONO LA RESIDENZA IN ISTITUTI DI RICOVERO O SANITARI A SEGUITO DI RICOVERO PERMANENTE, A CONDIZIONE CHE L UNITA IMMOBILIARE NON RISULTI LOCATA Cittadini italiani NON residenti nel territorio dello Stato (iscritti all A.I.R.E.) FABBRICATI SENZA RENDITA CATASTALE Per tali immobili non si applica la riserva della quota a favore dello Stato. Pertanto va applicata l aliquota di base e la sola detrazione di. La quota di imposta residua va versata a favore del Comune. Per tali immobili non si applica la riserva della quota a favore dello Stato. Pertanto va applicata l aliquota di base e la sola detrazione di. La quota di imposta residua va versata a favore del Comune. L assegnazione della casa coniugale disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione. Per tali immobili non si applica la riserva della quota a favore dello Stato essendo assimilata ad abitazione principale per legge (art. 13 comma 10 DL 201/11). Pertanto va applicata l aliquota per abitazione principale e relative pertinenze e detrazione di legge. La quota di imposta residua, qualora presente, va versata a favore del Comune. Va applicata l aliquota per abitazione principale e relative pertinenze e detrazione di legge. Pertanto, non essendo dovuta la quota Stato, in funzione della interpretazione autentica di cui alla circolare MEF N.3/DF, la quota di imposta residua, qualora presente al netto della detrazione, va versata a favore del Comune. Va applicata l aliquota per abitazione principale e relative pertinenze e detrazione di legge. Pertanto, non essendo dovuta la quota Stato, in funzione della interpretazione autentica di cui alla circolare MEF N.3/DF, la quota di imposta residua, qualora presente al netto della detrazione, va versata a favore del Comune. Per le categorie catastali F/2 (ovunque situati), F/3 F/4 in zona agricola e rurale, fabbricati censiti al N.C.T. con qualità Ente Urbano per i quali è stato effettuato il tipo mappale senza dar corso al relativo accatastamento, il valore venale in comune commercio per l anno 2012, inteso come valore di ricostruzione e quindi potenziale edificatorio, è stabilito in./mq.25,00 (Del. G.C. n.66 del 16/10/2012), da utilizzare ai fini del calcolo dell IMU, da moltiplicare per la superficie lorda complessiva del fabbricato, intesa quale superficie dell area di sedime (area di ingombro del fabbricato sul terreno), moltiplicata a sua volta per il numero dei piani. 5

Per quanto non riportato nella presente nota informativa si rimanda a: - Regolamento per l applicazione dell Imposta Municipale Propria IMU ; - Deliberazione C.C.n.28 del 29/09/12 (determinazione aliquote e detrazioni IMU 2012); - Deliberazione G.C.n.67 del 16/10/12 (determinazione valori aree fabbricabili); - D.Lgs. 14/03/2011, n.23, artt.8 e 9, nonché art.13 D.L. 6/12/2011, n.201, convertito con modificazioni con L. 22/12/2011, n.214, e successive modificazioni e integrazioni; - Circolare del Ministero delle Finanze N.3/DF del 18.05.2012. - RECAPITO Ufficio Tributi Comunale CAGLI Responsabile (Vittorio Foresto) RECAPITI 0721/780770-780733 - e-mail: tributicagli@libero.it IL RESP.SERV.ORG.TRIBUTI DEL COMUNE DI CAGLI Rag.Vittorio Foresto 6