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S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A X I I I L E G I S L A T U R A N. 61 D I S E G N O D I L E G G E d iniziativa dei senatori FOLLONI, COSTA, ZANOLETTI, CAMO, CIMMINO, CALLEGARO, GUBERT, FIRRARELLO, DENTAMARO e RONCONI COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 MAGGIO 1996 Istituzione del servizio pubblico integrato per le scuole di ogni ordine e grado TIPOGRAFIA DEL SENATO (1700)

Atti parlamentari 2 ONOREVOLI SENATORI. Il presente disegno di legge risponde ad una duplice esigenza: da un lato quella di dare finalmente attuazione ai principi costituzionali in materia di diritto all istruzione e all educazione, dall altro quella di allineare il nostro ordinamento scolastico agli indirizzi già adottati, in forme diverse, nelle altre democrazie dell Europa, e riaffermati più di dieci anni or sono dal Parlamento europeo in termini impegnativi per l intera Comunità. Del resto la regolamentazione della scuola non statale, a partire dal ruolo di servizio pubblico che essa svolge quando ne accetta le linee generali e i principi di coordinamento e confronto, rappresenta per il legislatore un dovere e una assoluta necessità non soltanto per superare la situazione discriminatoria di fatto e di diritto oggi esistente nel nostro Paese e per colmare il divario con l Europa, ma anche per migliorare la qualità, l efficienza, la produttività del sistema formativo italiano nel suo insieme. In questa dimensione autenticamente civile si colloca la presente proposta, che si lascia alle spalle anacronistiche e dannose contrapposizioni, originate dalla complessa vicenda storica nazionale: conflittualità che hanno ormai un sapore di retroguardia rispetto allo sviluppo del dibattito culturale, politico, sociale, nonchè dai fatti della nostra esperienza collettiva. Gli obiettivi essenziali che si vogliono perseguire sono di tre ordini. Innanzitutto, come si è detto, di carattere costituzionale, relativamente al diritto primario della famiglia nella scelta degli indirizzi educativi, al derivato diritto di libera istituzione scolastica, alla piena uguaglianza e libertà da assicurarsi alle scuole non statali di cui all articolo 33, quarto comma, dalla Costituzione, alla uguaglianza di trattamento scolastico e di prestazioni in ordine alla effettiva realizzazione del diritto allo studio per quegli alunni che intendano esercitarlo presso istituzioni scolastiche non di Stato culturalmente e organizzativamente qualificate, alla garanzia di libertà culturale per quelle realtà associative (qualsiasi forma giuridica esse assumano) che si intendano caratterizzare per la prestazione di un servizio scolastico-educativo. In secondo luogo il disegno di legge intende confermare l acquisizione ormai da molti anni attestata nella dottrina e sempre disattesa nella pratica legislativa del concetto di un sistema integrato di servizio scolastico nel nostro Paese, formato su un piano di integrazione appunto e di parità dalle scuole istituite e gestite dallo Stato e dalle scuole istituite e gestite da altri soggetti caratterizzati da uno specifico progetto educativo, e disposti ad assumersi i connessi oneri organizzativi in un quadro di effettiva e pratica parità che prevista dalla Costituzione finora è rimasta inoperante per la mancanza di un adeguata legislazione in materia. In terzo luogo il disegno di legge intende conferire ulteriore dignità alla funzione docente, sottolineandone la qualità pubblica, sia che essa si eserciti nelle scuole istituite e gestite dallo Stato sia che a parità di titoli, conseguiti su un piede di parità, essa si eserciti in scuole «paritarie». Tutto ciò porta ad una revisione complessiva del sistema di finanziamento, da parte dello Stato, della funzione docente in quanto tale, sulla base della sua pubblicità, riconosciuta in dipendenza dei fondamentali dettati costituzionali, primo fra tutti quello dell articolo 33, primo comma. Ed è un primo passo verso il riconoscimento generale della autonomia non solo dei singoli istituti del servizio scolastico integrato, ma anche della stessa funzione docente, sottraendo gli uni e l altra al pericolo tuttora gravemente incombente della burocratizzazione, della dequalificazione, del più piatto anonimato educativo e culturale.

Atti parlamentari 3 DISEGNO DI LEGGE Art. 1. (Servizio pubblico integrato) 1. Il diritto di ogni persona ad una educazione scolastica consona ai bisogni e alle esigenze della sua età è assicurato, su tutto il territorio nazionale, dalle scuole dello Stato, delle regioni, degli enti locali, degli altri enti pubblici, nonchè da quelle di istituzioni e associazioni private che abbiano personalità giuridica e non perseguano fini di lucro. Tali scuole costituiscono il servizio pubblico integrato e garantiscono, in concorso fra loro, pari opportunità nella fruizione del servizio scolastico a tutti, contribuendo a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono il pieno sviluppo della personalità umana. Le scuole non statali debbono essere riconosciute ai sensi della presente legge. 2. Le scuole riconosciute del servizio pubblico integrato conservano la propria autonomia e concorrono, secondo le rispettive finalità e caratteristiche, alla realizzazione degli scopi educativi e sociali del servizio pubblico integrato. Art. 2. (Requisiti per il riconoscimento) 1. Il riconoscimento di cui all articolo 3 può essere conferito alle scuole parificate, pareggiate e legalmente riconosciute ai sensi della normativa vigente che si impegnino a: a) applicare gli orientamenti programmatici e le norme generali stabilite dalle leggi vigenti, fatta salva la propria identità culturale e pedagogico-didattica; b) dotarsi di uno statuto o regolamento che assicuri la pubblicità dei bilanci e che escluda il fine di lucro;

Atti parlamentari 4 c) conformare il numero massimo degli alunni per classe a quello previsto per le scuole del sistema; d) utilizzare personale in possesso dei requisiti professionali richiesti dalla normativa concernente il personale delle scuole statali, assicurandogli i diritti sindacali, le forme di partecipazione scolastica, nonchè il trattamento giuridico ed economico previsto dalle leggi vigenti e dai rispettivi contratti collettivi di lavoro; e) attivare organi collegiali nei quali siano rappresentate le diverse componenti della vita scolastica; f) uniformarsi alla normativa generale relativa all inserimento di alunni portatori di handicap o in condizioni di svantaggio e ad adeguarsi, nell organizzazione e nella dotazione di personale di sostegno, alle particolari esigenze educative dei medesimi. Art. 3. (Riconoscimento) 1. Il Ministero della pubblica istruzione provvede al riconoscimento delle scuole delle regioni, degli enti locali, degli altri enti pubblici, nonchè delle istituzioni ed associazioni private di cui all articolo 1 che chiedano di far parte del servizio pubblico integrato, previa verifica della sussistenza dei requisiti di cui all articolo 2, e vigila sulla permanenza dei requisiti stessi revocando, se necessario il riconoscimento medesimo, secondo modalità stabilite con il regolamento di cui all articolo 7. 2. Tutte le scuole del servizio pubblico integrato sono tenute a cooperare, nell ambito della programmazione scolastica territoriale, con le istituzioni che, secondo le proprie competenze, concorrono ad assicurare il servizio scolastico, nel rispetto delle libere scelte dei genitori degli alunni. Art. 4. (Diritto allo studio) 1. Tutti gli alunni del servizio pubblico integrato hanno diritto ad avvalersi dei ser-

Atti parlamentari 5 vizi offerti dallo Stato, dalle regioni e dagli enti locali per l attuazione del diritto allo studio, a parità di condizioni e con esclusione di ogni discriminazione correlata all ente gestore della scuola frequentata. Art. 5. (Utilizzo del personale statale di ruolo e di quello abilitato nell ambito del servizio pubblico integrato) 1. Il personale docente e direttivo di ruolo nelle scuole statali e il personale abilitato sono iscritti, a domanda, in due separati elenchi per l utilizzo nelle scuole non statali del servizio pubblico integrato. 2. Le scuole di cui al comma 1 possono utilizzare il personale iscritto negli elenchi di cui al medesimo comma 1, con chiamata nominativa. 3. L utilizzo del personale di cui al presente articolo è disposto, previo consenso dell interessato, per tre anni scolastici e può essere rinnovato. 4. Al personale utilizzato ai sensi del presente articolo lo Stato assicura il medesimo trattamento giuridico ed economico cui avrebbe diritto prestando servizio nelle scuole statali; al termine del periodo di utilizzazione, al personale di ruolo è riconosciuto diritto di precedenza sui posti vacanti nell organico dell unità scolastica di provenienza. Art. 6. (Convenzioni) 1. Nel quadro di accordi di programma volti a promuovere lo sviluppo qualitativo della scuola fra Stato, regioni ed enti locali sono previste convenzioni che definiscono per tutte le scuole del servizio pubblico integrato gli interventi atti a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale e quelli derivanti da condizioni di disabilità psico-fisica. 2. Lo schema tipo delle convenzioni di cui al comma 1 è definito con decreto del

Atti parlamentari 6 Ministero delle pubblica istruzione, sentita la Conferenza permanenti per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano, le associazioni nazionali degli enti locali e le associazioni più rappresentative delle scuole non statali e dei genitori. Art. 7. (Regolamento d attuazione) 1. Le norme di attuazione della presente legge sono adottate con regolamento emanato ai sensi dell articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Art. 8. (Norma transitoria) 1. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, saranno disciplinate le modalità per il progressivo inserimento negli elenchi di cui all articolo 5 dei docenti delle scuole riconosciute ai sensi della presente legge, alla condizione che essi abbiano frequentato con profitto appositi corsi abilitanti ed abbiano svolto per almeno tre anni scolastici l insegnamento nelle scuole suddette. 2. Il mancato superamento dei corsi abilitanti entro un quinquennio dalla data di entrata in vigore della presente legge comporta la risoluzione del rapporto di lavoro intercorrente tra le scuole riconosciute e i docenti.