Comune di Oggiono Provincia di Lecco



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Comune di Oggiono Provincia di Lecco Regolamento per la disciplina delle riprese audiovisive del Consiglio comunale. (Approvato con delibera di Consiglio comunale n. 29 del 13.04.2011) 1

INDICE Titolo I Disposizioni generali Articolo 1 Finalità pag. 3 Articolo 2 Informazione sull esistenza di strumenti di ripresa pag. 3 Articolo 3 Gestione delle sedute consiliari e tutela dei dati sensibili pag. 3 Articolo 4 Limiti di trasmissione e commercializzazione pag. 4 Titolo II Riprese effettuate direttamente dal Comune Articolo 5 Attività di comunicazione e diffusione da parte del Comune di Oggiono pag. 4 Articolo 6 Trattamento dei dati e rispetto della normativa di tutela pag. 5 Titolo III Riprese effettuate nell esercizio del diritto di cronaca Articolo 7 Esercizio del diritto di cronaca pag. 5 Articolo 8 Modalità di ripresa pag. 6 Articolo 9 Interviste pag. 6 Titolo IV Disposizioni finali Articolo 10 Norma di rinvio pag. 6 Articolo 11 Entrata in vigore pag. 7 2

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI Articolo 1 Finalità 1. Il Comune di Oggiono, perseguendo finalità di trasparenza e pubblicità, in attuazione dello Statuto, attribuisce alla diffusione, su internet tramite sito informatico o su rete televisiva, delle sedute del Consiglio Comunale la funzione utile di favorire la partecipazione dei cittadini all'attività politicoamministrativa dell Ente. 2. Il presente Regolamento disciplina l attività di videoripresa delle sedute consiliari ammessa nelle seguenti forme: a. riprese effettuate direttamente dal Comune; b. riprese effettuate nell esercizio del diritto di cronaca. Non sono ammesse altre forme di ripresa. 3. Le norme del presente Regolamento integrano le altre disposizioni di legge aventi attinenza con la tutela del diritto alla riservatezza e con il diritto di accesso alla documentazione amministrativa conformemente a quanto stabilito dalle leggi in materia, con lo Statuto e con i relativi Regolamenti comunali vigenti. 4. Il presente Regolamento si applica, per quanto compatibile, anche alle sedute pubbliche degli altri organi rappresentativi comunali. Articolo 2 Informazione sull esistenza di strumenti di ripresa 1. Il Sindaco ovvero il Presidente del Consiglio comunale ha l onere di fornire preventiva informazione a tutti i partecipanti della seduta consiliare circa l esistenza di videocamere e la successiva trasmissione e riproduzione, ferma restando la presenza, anche ai fini della conoscenza da parte del pubblico, di specifici cartelli di informativa, di cui all articolo 5. Articolo 3 Gestione delle sedute consiliari e tutela dei dati sensibili 1. Al fine di prevenire l'indebita divulgazione dei dati qualificati come sensibili e giudiziari, il Sindaco ovvero il Presidente del Consiglio Comunale, qualora lo ritenga opportuno, richiama i componenti del Consiglio Comunale ad un comportamento consono al ruolo che ricoprono, in modo che evitino di divulgare dati personali non attinenti alla discussione, inutili e inopportuni e può, in occasioni particolari, in caso di mancata osservanza da parte dei Consiglieri, limitare la ripresa a tutela delle persone presenti o oggetto di discussione. 2. In ogni caso, al fine di prevenire l indebita divulgazione dei dati sensibili e giudiziari, per tutelare la riservatezza dei soggetti presenti e oggetto del dibattito, sono vietate le riprese audiovisive ogniqualvolta le discussioni consiliari hanno per oggetto dati di tale natura o più in generale dati che 3

presentino rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali dell interessato. Si applica inoltre, per quanto compatibile, quanto previsto dal successivo articolo 5. 3. Il Sindaco ovvero il Presidente del Consiglio comunale, nell ambito delle competenze ad esso riconosciute per la gestione delle sedute del Consiglio dalla Legge e dai Regolamenti, ha il potere di intervenire per far sospendere le riprese, ove lo ritenga opportuno e nei casi in cui ritenga che le modalità di svolgimento dell attività autorizzata arrechino pregiudizio al normale svolgimento della seduta consiliare. Articolo 4 Limiti di trasmissione e commercializzazione 1. La diffusione parziale delle riprese effettuate deve essere rispettosa del principio di completezza informativa e di trasparenza. 2. E vietato il commercio del materiale audiovisivo da parte di chiunque. 3. I soggetti autorizzati che violino le disposizioni di cui al presente Regolamento sia nelle riprese sia nella diffusione delle immagini verranno invitati dal Sindaco ovvero dal Presidente del Consiglio comunale, con comunicazione scritta e motivata, a correggere le modalità di ripresa e, in caso di recidiva, potranno non essere più ammessi ad effettuare riprese e decadranno dal relativo diritto. 4. Restano naturalmente ferme le conseguenze giuridiche che l ordinamento appresta per le violazioni elencate ai commi precedenti. TITOLO II RIPRESE EFFETTUATE DIRETTAMENTE DAL COMUNE Articolo 5 Attività di comunicazione e diffusione da parte del Comune di Oggiono 1. Il Comune di Oggiono può disporre la ripresa e la contestuale o successiva diffusione della documentazione filmata, anche attraverso il proprio sito internet, delle sedute pubbliche del Consiglio Comunale, informando adeguatamente tutti gli astanti della presenza delle telecamere e della successiva diffusione delle immagini, anche con l affissione di avvisi chiari e sintetici agli accessi alla sala consiliare e nella sala stessa. 2. Per garantire la diffusione di immagini e di informazioni pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite, le riprese avranno ad oggetto unicamente la seduta consiliare con gli interventi dei relatori e dei componenti del Consiglio Comunale sugli argomenti iscritti all ordine del giorno. 3. Viene garantita l osservanza di una particolare cautela per i dati sensibili e giudiziari, per i quali vige il rigoroso rispetto del principio di stretta necessità. Detto principio comporta, dunque, che tali dati potranno essere diffusi nei soli limiti in cui ciò risulti necessario ad assicurare il rispetto del principio di pubblicità dell'attività istituzionale. Resta inteso che, in ogni 4

caso, non potranno essere diffusi dati idonei a rivelare lo stato psicofisico delle persone. 4. Fermo restando l esercizio del diritto di accesso delle trascrizioni delle sedute consiliari, lo stesso diritto non è esercitatile nei confronti delle videoregistrazioni, in quanto non costituenti documento amministrativo. Articolo 6 Trattamento dei dati e rispetto della normativa di tutela 1. Le telecamere preposte alla ripresa della seduta consiliare sono orientate il più possibile in modo tale per cui il pubblico non venga inquadrato, limitandosi a inquadrare lo spazio riservato al Consiglio Comunale. 2. Il Sindaco ovvero il Presidente del Consiglio Comunale provvederà, nel rispetto di quanto prescritto all articolo precedente, ad evitare la diffusione dei dati sensibili e giudiziari, anche disponendo il taglio e l esclusione della diffusione delle porzioni di registrazione effettuate. 3. Nel rispetto della generale normativa in materia di tutela dei dati personali, cui si rinvia, il Comune di Oggiono è individuato titolare del trattamento dei dati raccolti attraverso le riprese effettuate dal Comune. Il Responsabile del trattamento è il Segretario Generale. 4. Sono, altresì, individuati incaricati del trattamento delle riprese eseguite, i dipendenti appartenenti al Servizio Affari Generali Ufficio Segreteria e gli addetti all Ufficio Sistema Informativo comunale. 5. Il gestore privato cui è, eventualmente, affidato dal Comune l incarico di ripresa e/o la successiva gestione, manutenzione e aggiornamento del sito internet del Comune è ugualmente individuato quale Responsabile del trattamento dei dati rilevati con le riprese di cui ai commi precedenti. 6. Le registrazioni delle sedute restano disponibili sul sito istituzionale del Comune per un periodo di almeno dodici mesi a far data da ciascuna seduta consiliare. 7. Il Sindaco ovvero il Presidente del Consiglio Comunale può autorizzare la diffusione audiovideo dei dibattiti delle sedute in diretta, mediante l utilizzo del sito internet istituzionale, previa informazione ai Consiglieri e a tutti coloro che intervengono alla seduta, affinché ciascuno adotti le opportune cautele con riferimento alla protezione dei dati sensibili e giudiziari, per i quali vige il rigoroso rispetto del principio di stretta necessità. TITOLO III RIPRESE EFFETTUATE NELL ESERCIZIO DEL DIRITTO DI CRONACA Articolo 7 Esercizio del diritto di cronaca 1. La diffusione delle immagini delle sedute consiliari da parte della televisione, o dei nuovi mezzi di comunicazione, a scopi giornalistici, deve ritenersi in generale consentita, anche senza il consenso degli interessati, sulla base di quanto disposto dagli articoli 136 e seguenti del D.Lgs. 196/2003 e dal 5

Codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio del diritto di cronaca giornalistica, ai quali il presente Regolamento opera espresso rinvio. 2. Senza arrecare disturbo, non è precluso al giornalista esprimere eventuali opinioni o commenti durante le riprese televisive, rappresentando anche tale facoltà una modalità di espressione del diritto di libertà di manifestazione del pensiero tutelato dall'articoli 21 della Costituzione e dall'articolo 6, comma 3 del Codice deontologico di cui al comma precedente. 3. In osservanza della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali è, in ogni caso, riconosciuta agli interessati il Consiglio comunale, nella persona del Presidente, o, eventualmente, anche dei singoli componenti la facoltà di esercitare, direttamente presso l'emittente televisiva ovvero l editore del mezzo di comunicazione, alcuni diritti a tutela dei dati trattati, ivi compreso quello di prendere visione delle riprese effettuate durante le sedute consiliari. Articolo 8 Modalità di ripresa 1. Le riprese eseguite ai sensi dell articolo precedente dovranno essere effettuate dagli spazi riservati al pubblico. 2. Non è consentito l impianto dei fari illuminanti, se non espressamente autorizzati, e comunque nelle fasi strettamente necessarie alle riprese. Non è, in ogni caso, consentito l utilizzo della rete elettrica comunale. 3. Le emittenti che desiderano effettuare dette riprese dovranno presentare al Sindaco ovvero Presidente del Consiglio Comunale comunicazione scritta, anche immediatamente prima dell inizio dei lavori del Consiglio Comunale. 4. Nel caso in cui dovessero essere presenti ai lavori consiliari più emittenti, il Sindaco ovvero il Presidente del Consiglio Comunale si avvarrà dei poteri conferitigli dalle leggi e dai regolamenti per ordinare il migliore funzionamento dello svolgimento dei lavori e della disciplina della sala. Articolo 9 Interviste 1. Gli Amministratori, i Consiglieri comunali e, in ogni caso, tutti coloro che dovessero essere interpellati, potranno concedere interviste esclusivamente all esterno della sala consiliare, al fine di evitare ogni intralcio ai lavori del Consiglio durante lo svolgimento delle sedute. TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI Articolo 10 Norma di rinvio 6

1. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni di cui al codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. 196/2003, per la parte ad esso attinente del Regolamento del Consiglio Comunale, e del Regolamento comunale per il trattamento dei dati personali. Articolo 11 Entrata in vigore 1. Il presente Regolamento e le sue eventuali successive modifiche entrano in vigore, nel momento dell'esecutività della delibera di Consiglio comunale con cui vengono approvati. 7