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COMUNE DI LECCO N: Reg. del CONCESSIONE IN USO CONDOVISO AL 50% SPAZI DI PROPRIETA COMUNALE SITI IN VIA SOLFERINO 13a LECCO ALLE ASSOCIAZIONI UNIONE DONNE IN ITALIA U.D.I. E TELEFONO DONNA LECCO ONLUS, PER USO SEDE ASSOCIATIVA SCRITTURA PRIVATA L anno duemilaquindici (2015), il giorno ( ) del mese di Febbraio in Lecco, nella residenza municipale di P.zza Diaz, 1. FRA I SIGNORI 1) Pecoroni Enrico, nato a Milano (MI) il 03.02.1977, domiciliato per la carica in Lecco, presso la Sede Municipale di Piazza Diaz n. 1, il quale, nella sua qualità di Direttore del Settore Finanziario, Società Partecipate, Gare e Contratti del Comune di Lecco, giusto Decreto Sindacale del 29.11.2013 n. 203, che dichiara d intervenire al presente atto in nome, per conto e nell interesse esclusivo dell Ente che rappresenta; 2) Rusconi Giovanna, nata a Lecco (LC), il 08.07.1931, domiciliata per la carica in Lecco, Via Parini, 6, nella sua qualità Responsabile e Legale rappresentante dell Associazione Unione Donne in Italia U.D.I. di Lecco con sede legale in Via Parini, 6 Lecco, Codice Fiscale: 92002570130, in forza della comunicazione della rappresentante legale nazionale dell Associazione Unione Donne in Italia in data 06.03.2004, All. A. 3) Panzeri Giuseppina, nata a Galbiate (LC) il 08.01.1956, domiciliato per la carica in Lecco, Via Parini, 6, nella sua qualità di Presidente e 1

Legale rappresentante dell Associazione TELEFONO DONNA LECCO Onlus con sede legale in Via Parini, 6 Lecco, Codice Fiscale: 92060460133, in forza del Verbale dell Assemblea della di Lecco in data 05.03.2010, All. B. PREMESSO CHE in dipendenza della Convenzione per l esecuzione di un piano di recupero relativo ad un edificio sito in Comune di Lecco Castello Via Solferino presentato dalla Ditta Carlo Pazzini SPA di Lecco Via Solferino, 11 la Società Carlo Pazzini SPA. con sede in Lecco aveva ceduto con atto del Notaio Dott. Alberto Cuocolo di Lecco n. 54192/7580 del 29.10.1998, a titolo gratuito, al Comune di Lecco gli spazi e relative pertinenze identificati catastalmente al N.C.E.U. CC Cas. Fg. 1, Mapp. 2136 sub.4 Cat. C/1 Cl.12; CHE con deliberazione della Giunta Comunale n. 29 del 27.02.2014 sono stati disciplinati i criteri, presupposti e condizioni per l assegnazione in concessione o locazione a canone agevolato di immobili facenti parte del patrimonio comunale per usi di interesse pubblico o di particolare rilevanza sociale per la comunità; PRESO ATTO che la sede di Via Parini 6 occupata dalle Associazioni Unione Donne in Italia U.D.I. e TELEFONO DONNA LECCO Onlus è risultata strutturalmente non più idonea allo svolgimento delle rispettive attività; PRESO ATTO dell importanza del lavoro svolto da entrambe le Associazioni a favore delle donne anche in collaborazione con le Istituzioni Pubbliche, i Servizi Sociali e le Forze dell Ordine nella zona della Provincia di Lecco; 2

PRESO ATTO CHE le Associazione Unione Donne in Italia U.D.I. e TELEFONO DONNA LECCO Onlus di Lecco collaborano già con il Comune di Lecco avendo in atto il progetto sperimentale per il contrasto al fenomeno della violenza sulle donne S.T.A.R.- sistema territoriale antiviolenza in rete. Un newtwork per abbattere il muro del silenzio PRESO ATTO dell idoneità degli spazi e pertinenze di proprietà comunale posti in Via Solferino, al piano terra (entrata civico 13a), ad essere destinati a sede condivisa al 50% delle suddette Associazioni; VISTI gli Statuti delle Associazioni di Lecco Associazione Unione Donne in Italia U.D.I. e TELEFONO DONNA LECCO Onlus; ACQUISITA la perizia di stima in data 15.01.2015 (I.D. 2464), redatta utilizzando come valori commerciali (euro/metroquadro) quelli medi della piattaforma OMI dell Agenzia delle Entrate-Territorio adeguati alla singola fattispecie, finalizzata alla definizione dell importo di locazione degli spazi ad uso ufficio e pertinenze che stabilisce un canone annuo per l utilizzo degli spazi e pertinenze di Via Solferino, civico 13a, 5.000,00 annui; PRESO ATTO CHE con deliberazione della Giunta Comunale n. del.012015 si è stabilito di assegnare in concessione alle Associazioni UNIONE DONNE in ITALIA U.D.I. e TELEFONO DONNA LECCO Onlus con sede legale in Via Parini 6, per la durata di anni sei, rinnovabile, i locali posti in Via Solferino, al piano terra (entrata civico 13a), quale sede associativa condivisa al 50% per svolgere le attività previste dagli Statuti di entrambe le Associazioni ridefinendo il canone annuo in 1.100,00, dando atto che tale importo è conforme al disposto di cui all art. 12, 1 comma, del DPR 13.09.2005 n. 296; 3

TUTTO CIO PREMESSO tra le parti come sopra costituite e rappresentate, che dichiarano di riconoscere e confermare le premesse, unitamente agli allegati, quali parti integranti e sostanziali del presente contratto, si conviene e si stipula quanto segue: ARTICOLO 1 (OGGETTO) Il Comune di Lecco, in qualità di proprietario, concede in uso condiviso al 50% alle Associazioni Unione Donne in Italia U.D.I. con sede legale in Via Parini, 6 Lecco, Codice Fiscale: 92002570130 e TELEFONO DONNA LECCO Onlus, con sede legale in Via Parini, 6 Lecco, Codice Fiscale: 92060460133 in qualità di concessionarie, che accettano, quale sede associativa condivisa al 50%, per una superficie lorda di circa mq.73,70. Il locali concessi sono individuati nell allegata scheda planimetrica (ALL. C ). I locali vengono concessi ed accettati nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano alla data odierna, senza che possano essere sollevate eccezioni e riserve, liberi da persone e cose. I locali dell unità immobiliare di via Solferino civico13a vengono concessi ed accettati per uso di sede condivisa al 50% per lo svolgimento delle attività istituzionali di entrambe le Associazioni con espresso divieto di subconcederlo a terzi. ARTICOLO 2 (DURATA) La durata del contratto di concessione sarà di anni 6 (sei), decorrenti dal 01.02.2015. La concessione si rinnoverà tacitamente di sei anni in sei anni salvo che una 4

delle Parti non comunichi, a mezzo di lettera raccomandata A.R., la propria volontà di disdire il contratto almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza. E consentito alle Associazioni concessionarie di recedere dalla presente concessione in qualsiasi momento, mediante comunicazione da inviare al Comune di Lecco con lettera raccomandata A.R., previo preavviso di 3 (tre) mesi dal ricevimento della raccomandata medesima. ARTICOLO 3 (CORRISPETTIVO) Il canone annuo di concessione è fissato in 1.100,00 (euro millecento/00) e dovrà essere corrisposto in due rate anticipate di eguale importo, la prima entro il 31 gennaio e la seconda entro il 31 luglio di ciascun anno solare, ad eccezione della prima rata 2015 che dovrà essere versata entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione del contratto. Detto canone sarà aggiornato annualmente, su richiesta dell Ente concedente, a decorrere dal secondo anno, per eventuali variazioni del potere di acquisto dell euro. Le variazioni in aumento del canone saranno pari al 75% di quelle accertate dall ISTAT dell indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati così come previsto dall articolo 1.9. sexies della L. n. 118/1985. I pagamenti saranno effettuati dalle concessionarie, mediante ordinativo di riscossione emesso dal Comune di Lecco, presso la Tesoreria Comunale Piazza Lega Lombarda Lecco. ARTICOLO 4 (OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO) Si dà atto che i locali e relative pertinenze di via Solferino 13a sono in buono stato di conservazione. Alla scadenza contrattuale le concessionarie dovranno lasciare liberi i vani occupati, senza nulla pretendere a titolo di 5

indennizzo od altro per eventuali lavori effettuati, autorizzati dal Comune, riconsegnando la medesima unità immobiliare nello stato di fatto in cui si troverà in buono stato di manutenzione. Le concessionarie hanno l obbligo di conservare correttamente i locali concessi con l effettuazione, a propria cura e spese, di tutte le manutenzioni ordinarie e straordinarie derivanti dall utilizzo assegnato nonché al pagamento delle relative utenze (luce, energia elettrica). Sono a carico delle concessionarie, che vi provvederanno direttamente, tutte le spese di pulizia e telefoniche. Sono a carico delle concessionarie le spese condominiali di competenza (spese generali, di acqua/depurazione ed eventuali spese personali) che dovranno essere rimborsate al Comune di Lecco, su richiesta dello stesso. Le concessionarie si impegnano, altresì, ad intestare a proprio nome le utenze al servizio dei locali assegnati e a pagare, quindi, direttamente gli importi delle relative bollette. Per eventuali modifiche, innovazioni o trasformazioni dei locali e dei relativi impianti dovrà essere richiesta e rilasciata l autorizzazione da parte dell Amministrazione Comunale. Ciò non esonera le concessionarie dalla presentazione delle eventuali domande di autorizzazione, ai sensi della normativa edilizia vigente. Resta comunque inteso che le migliorie apportate a cure e spese delle concessionarie diventeranno di proprietà comunale, senza alcun diritto delle concessionarie stesse di richiedere o pretendere alcunché a titolo di rimborso, corrispettivo, indennizzo o altro. Qualora il Comune di Lecco dovesse effettuare eventuali lavori ritenuti necessari, darà un preavviso di 60 giorni alle concessionarie, senza che 6

queste ultime abbiano nulla a richiedere o a pretendere a titolo di indennizzo o altro. Considerata la destinazione dell immobile, nel caso in cui all Amministrazione Comunale necessitassero gli spazi concessi, il Comune concedente, dandone motivata comunicazione 6 (sei) mesi prima, potrà richiedere e le concessionarie si impegnano sin d ora ad ottemperare, il loro rilascio. In questo caso il Comune è sollevato da oneri di carattere economico di qualsiasi natura, ivi compresi risarcimenti di danni, concernenti la revoca della concessione in atto. Al momento del rilascio i locali concessi dovranno essere lasciati liberi da oggetti e/o cose, senza che le concessionarie abbiano nulla a pretendere a titolo di indennizzo o altro. I locali dovranno essere riconsegnati in buono stato di manutenzione, conservazione e tinteggiatura, fatto salvo il diritto di risarcimento di eventuali danni riscontrati. Le concessionarie si impegnano a garantire qualsiasi responsabilità inerente e conseguente alle attività svolte nei locali oggetto della presente concessione. Le concessionarie sono ritenute custodi dell immobile concesso e ne risponderanno, in solido al 50%, in caso di perdita o di deterioramento anche se derivante da incendio, qualora dovuti a cause ad esse imputabili. Il Comune concedente è inoltre espressamente esonerato per qualsiasi responsabilità per danni diretti o indiretti arrecati da terzi in genere al conduttore, al suo personale, o alle cose esistenti nell immobile concesso. Le concessionarie si impegnano in solido al 50% a pagare puntualmente il canone di concessione nel rispetto delle modalità e scadenze 7

stabilite all art. 3 del contratto di concessione nonché a rimborsare le spese condominiali come indicato nel presente articolo. Il Comune si riserva di risolvere il contratto in caso di inadempimento da parte delle concessionarie delle condizioni indicate ai punti precedenti. ARTICOLO 5 (CONSEGNA) Si procederà alla formale consegna dei locali di cui all art. 1 e verrà redatto apposito verbale. ARTICOLO 6 (POLIZZA ASSICURATIVA) Le concessionarie, a garanzia delle obbligazioni contrattuali, si obbligano alla stipulazione con primaria compagnia di assicurazione di idonea polizza assicurativa per la responsabilità civile a copertura di tutti i danni materiali diretti o indiretti a persone o cose, compresi i danni arrecati al fabbricato e al concedente, comunque riconducibili alle concessionarie, per l esercizio della loro attività specifica, ivi comprese le operazioni di manutenzione a carico delle concessionarie, per le cose in consegna e custodia, per l utilizzo delle strutture presenti nell edificio, che sia in vigore per l intero periodo di concessione ed esoneri sin d ora il concedente da qualunque responsabilità. Al riguardo le Associazioni UNIONE DONNE in ITALIA U.D.I. e TELEFONO DONNA LECCO Onlus concessionarie hanno stipulato con HELVETIA Compagnia Svizzera di Assicurazioni SA Agenzia Lecco 00064 - la Polizza Assicurativa Multirischi Uffici n. 45164843 (Antincendio e Responsabilità Civile) emessa in data 28.01.2015 con validità dal 01.02.2015 al 01.02.2016. ARTICOLO 7 (CAUZIONE DEFINITIVA) 8

A garanzia del completo adempimento di tutte le condizioni del presente contratto, le Associazioni Unione Donne in Italia U.D.I. e TELEFONO DONNA LECCO Onlus hanno costituito deposito cauzionale per l importo di 275,00 mediante due distinti versamenti, di 137,50 ciascuno, presso la Tesoreria Comunale effettuati in data 27.01.2015, reversale n. 267 del 28.01.2015 e reversale n. 268 del 28.01.2015. In caso d inadempienze, il Comune avrà diritto di valersi di propria autorità della cauzione suddetta e le Concessionarie avranno, in solido, l obbligo di reintegrarla nei termini che saranno prefissati dal Comune. Detto deposito cauzionale non maturerà interessi, avrà scadenza solo dopo il rilascio dell immobile e sarà vincolato ad una dichiarazione liberatoria emessa dal Comune di Lecco contestualmente al verbale di riconsegna dell immobile medesimo, se lo stesso avrà esito favorevole, o successivamente alla definizione di eventuali controversie o rivalse che in quella sede dovessero insorgere. ARTICOLO 8 (MODIFICHE) Nessun modifica al presente contratto potrà essere apportata o provata se non per iscritto. ARTICOLO 9 (FORO COMPETENTE) E escluso il giudizio arbitrale. Per ogni e qualsiasi controversia, che dovesse insorgere nel corso dell espletamento del presente contratto, derivante dall interpretazione e/o applicazione dello stesso o altrimenti connessa o consequenziale, è esclusivamente competente il Foro di Lecco. 9

ARTICOLO 10 (REGISTRAZIONE E SPESE CONTRATTUALI) La presente scrittura privata verrà registrata in caso d uso. Tutte le spese contrattuali, nessuna esclusa, inerenti e conseguenti alla stipula del presente contratto sono a totale carico delle concessionarie. ARTICOLO 11 (NORME TRANSITORIE E FINALI) Per quanto non specificatamente menzionato si fa riferimento alle disposizioni del Codice Civile ed agli usi e consuetudini vigenti in materia. Eventuali modifiche e/o integrazioni successive alle leggi ad oggi in vigore comporteranno il relativo adeguamento automatico delle condizioni pattuite nel presente contratto. ARTICOLO 12 (TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI) Il Comune di Lecco, ai sensi dell art. 13 del D. Lgs. 196/03, informa la contraente che tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento di attività e per scopi legati alla gestione del rapporto contrattuale nonché per l assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali vigenti in materia. Letto, approvato e sottoscritto. IL DIRETTORE DI SETTORE LE PARTI 10