Bur n. 25 del 13/03/2007



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Bur n. 25 del 13/03/2007 Leggi N. 4 del 09 marzo 2007 Iniziative ed interventi regionali a favore dell'edilizia sostenibile. Il Consiglio regionale ha approvato Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge regionale: Art. 1 Finalità 1. Al fine di tutelare la qualità della vita, dell'ambiente e del territorio, la Regione del Veneto promuove e incentiva la sostenibilità energetico ambientale nella realizzazione di opere di edilizia pubblica e privata. 2. Per edilizia sostenibile deve intendersi l'osservanza di teorie progettuali che fondano l'ideazione e la realizzazione del manufatto edilizio su principi di compatibilità dello stesso con l'ambiente e di miglioramento della qualità della vita umana. Art. 2 Interventi di edilizia sostenibile e linee guida 1. Ai fini della presente legge s'intende per interventi di edilizia sostenibile, comunemente indicata anche come bioedilizia, edilizia naturale, edilizia ecologica, edilizia bio etico compatibile, edilizia bio ecologica, gli interventi di edilizia pubblica o privata che siano caratterizzati dai seguenti requisiti: a) favoriscano il risparmio energetico, l'utilizzo delle fonti rinnovabili ed il riutilizzo delle acque piovane; b) garantiscano il benessere, la salute e l'igiene dei fruitori; c) si avvalgano di materiali da costruzione, di componenti per l'edilizia, di impianti, di elementi di finitura, di arredi fissi selezionati tra quelli che non determinano lo sviluppo di gas tossici, emissione di particelle, radiazioni o gas pericolosi, inquinamento dell'acqua o del suolo; d) privilegino l'impiego di materiali e manufatti di cui sia possibile il riutilizzo anche al termine del ciclo di vita dell'edificio e la cui produzione comporti un basso consumo energetico; e) conservino, qualora si tratti di interventi di ristrutturazione, i caratteri tipo morfologici di interesse storico. 2. Con il provvedimento di cui all'articolo 8, comma 1, la Giunta regionale definisce le linee guida in materia di edilizia sostenibile, di seguito denominate linee guida, su cui l'amministrazione regionale basa la valutazione della qualità ambientale ed energetica espressa dai singoli 1

interventi di bioedilizia, ai fini dell'ammissibilità degli stessi alla contribuzione regionale prevista dalla presente legge e della graduazione dei contributi stanziati, nonché ai fini dello scomputo della superficie e delle volumetrie di cui all'articolo 5. Dette linee guida costituiscono inoltre riferimento per l'elaborazione e l'integrazione degli strumenti edilizi ed urbanistici comunali. 3. Le linee guida di cui al comma 2, suddivise in singole aree di valutazione, sono direttive di tipo prestazionale, funzionali al riconoscimento della sostenibilità dell'intervento in base all'elaborazione di una corrispondente scala di prestazione qualitativa, in ragione della quale viene assegnato il punteggio di valutazione dell'intervento stesso. 4. Fra le aree di valutazione di cui al comma 3 sono incluse quelle che fanno riferimento: a) alla qualità dell'ambiente esterno; b) al consumo di risorse; c) ai carichi ambientali; d) alla qualità dei servizi forniti; e) alla qualità della gestione dell'intervento e degli impianti; f) all'accessibilità ai servizi pubblici e di trasporto. Art. 3 Criteri di individuazione dei materiali da costruzione 1. L'individuazione dei materiali da costruzione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c) risponde ai seguenti criteri: a) utilizzo di materiali ecologicamente compatibili, sulla base di requisiti di valutazione definiti dalle linee guida di cui all'articolo 2, comma 2, fra i quali la riciclabilità globale, la loro natura di materie prime rinnovabili, il contenuto consumo energetico richiesto ai fini della loro estrazione, produzione, distribuzione e smaltimento; b) utilizzo di materiali, oltre che di tecniche costruttive, che consentano di recuperare la tradizione locale e di contenere i costi di trasporto; c) utilizzo di materiali privi di sostanze riconosciute nocive per la salute e per l'ambiente e non radioattivi. 2. I materiali isolanti termoacustici debbono soddisfare oltre ai requisiti di cui al comma 1, le seguenti ulteriori caratteristiche, nella misura delle soglie da definire con le linee guida di cui all'articolo 2, comma 2: a) permeabilità al vapore ed alta traspirabilità; b) elettrostaticità; d) massima durabilità nel tempo. 2

Art. 4 Azioni regionali per la promozione dell'edilizia residenziale pubblica e privata sostenibile 1. Ai fini di cui all'articolo 1, comma 1, la Regione del Veneto adotta le seguenti iniziative: a) promozione di concorsi di idee e progettazione, in collaborazione con gli enti locali, per la realizzazione di interventi edili pubblici o privati, secondo le tecniche e principi costruttivi di edilizia sostenibile indicati dalle linee guida di cui all'articolo 2, comma 2; b) attivazione, mediante intese con l'università, con le istituzioni scolastiche, gli enti di formazione professionale, gli ordini professionali e le associazioni di categoria interessate, di iniziative di ricerca e diffusione culturale in materia di architettura ed edilizia ecocompatibili, nonché di corsi di formazione in tecniche e principi costruttivi di edilizia sostenibile per tecnici e operatori del settore; c) individuazione di agevolazioni regionali per la realizzazione di interventi di costruzione o ristrutturazione secondo le tecniche e principi costruttivi di edilizia sostenibile indicati dalle linee guida di cui all'articolo 2, comma 2, a favore dei seguenti soggetti: 1) cooperative edilizie che esercitino attività edile nel territorio della Regione del Veneto; 2) soggetti d'impresa che esercitino attività edile nel territorio della Regione del Veneto; 3) soggetti pubblici e privati titolari della proprietà o di altro diritto reale sul bene oggetto dell'intervento di costruzione o ristrutturazione. 2. I criteri, le modalità e le procedure per la predisposizione e l'attuazione delle azioni di cui al comma 1, lettere a) e b), oltre che per l'individuazione delle agevolazioni regionali di cui al comma 1, lettera c) sono stabiliti col provvedimento della Giunta regionale di cui all'articolo 8, comma 1. Art. 5 Scomputo della superficie e delle volumetrie per gli interventi di edilizia sostenibile 1. Per gli interventi in edilizia sostenibile finalizzati al contenimento del fabbisogno energetico, riconosciuti conformi alle linee guida di cui all'articolo 2, comma 2, i comuni prevedono nel regolamento edilizio lo scomputo dei volumi tecnici e delle murature perimetrali degli edifici. Art. 6 Intervento finanziario della Regione 1. La Regione del Veneto assegna contributi destinati alla realizzazione di interventi di costruzione o ristrutturazione secondo le tecniche e principi costruttivi di edilizia sostenibile posti dalle linee guida di cui all'articolo 2, comma 2. La assegnazione è regolata da specifici bandi con i quali si individuano, in particolare: a) i soggetti ammissibili al contributo; b) le modalità di accesso al contributo; 3

c) le spese ammissibili al contributo; d) i termini di presentazione delle domande; e) i termini e le modalità di rendicontazione delle spese sostenute; f) le modalità di pubblicizzazione dell'intervento finanziato dalla Regione. 2. Il provvedimento d'assegnazione dei contributi oggetto dei bandi di cui al comma 1 è approvato dalla Giunta regionale, previo parere della competente commissione consiliare. 3. Gli interventi di costruzione o ristrutturazione secondo le tecniche e principi costruttivi di edilizia sostenibile finanziati dalla Regione del Veneto esibiscono, a titolo di segnalazione, un logo regionale recante un simbolo distintivo individuato dal provvedimento della Giunta regionale di cui all'articolo 8, comma 1. Art. 7 Rispetto della normativa comunitaria 1. Gli interventi previsti dalla presente legge sono disposti in conformità alla normativa dell'unione europea e, in particolare a: a) la disciplina comunitaria degli aiuti di Stato alle piccole e medie imprese, pubblicato in Gazzetta ufficiale delle Comunità europee C213 del 23 luglio 1996 e successive modificazioni; b) gli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee C74 del 10 marzo 1998 e successive modificazioni; c) la disciplina comunitaria prevista per specifici settori. Art. 8 Disposizioni finali 1. Con provvedimento della Giunta regionale, da approvare previo parere della Commissione consiliare competente, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono adottati: a) le linee guida in materia di edilizia sostenibile, di cui all'articolo 2, comma 2; b) i criteri, le modalità e le procedure per la predisposizione e l'attuazione delle azioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), oltre che per l'individuazione delle agevolazioni regionali di cui al medesimo articolo 4, comma 1, lettera c); c) il logo regionale di cui all'articolo 6, comma 3. 2. Le disposizioni di cui alla presente legge, promuovendo gli interventi di edilizia sostenibile ed, in particolare, il ricorso a materiali che garantiscano, oltre all'elevata qualità abitativa, la minima dispersione di calore all'esterno ed il massimo accumulo di energia, assicurano il contenimento energetico nelle more dell'approvazione di una legge regionale organica di attuazione del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, "Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia". 4

Art. 9 Norma finanziaria 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificati in euro 1.000.000,00 per ciascuno degli esercizi finanziari 2007, 2008 e 2009, si provvede con le risorse allocate sull'upb U0186 "Fondo speciale per le spese d'investimento", partita n. 8 "Interventi per la casa ecologica", del bilancio di previsione 2007 e pluriennale 2007 2009; contestualmente lo stanziamento dell'upb U0211 "Interventi indistinti di edilizia speciale pubblica" viene aumentato di euro 1.000.000,00 per competenza e cassa nell'esercizio 2007 e per sola competenza negli esercizi 2008 e 2009. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta. Venezia, 9 marzo 2007 Galan INDICE Art. 1 Finalità Art. 2 Interventi di edilizia sostenibile e linee guida Art. 3 Criteri di individuazione dei materiali da costruzione Art. 4 Azioni regionali per la promozione dell'edilizia residenziale pubblica e privata sostenibile Art. 5 Scomputo della superficie e delle volumetrie per gli interventi di edilizia sostenibile Art. 6 Intervento finanziario della Regione Art. 7 Rispetto della normativa comunitaria Art. 8 Disposizioni finali Art. 9 Norma finanziaria Dati informativi concernenti la legge regionale 9 marzo 2007, n. 4 Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni. Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati a cura del direttore: 5

1 Procedimento di formazione 2 Relazione al Consiglio regionale 3 Struttura di riferimento 1. Procedimento di formazione La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale in data 2 agosto 2005, dove ha acquisito il n. 61 del registro dei progetti di legge su iniziativa dei Consiglieri Trento, Frigo, Berlato Sella, Diego Bottacin, Franchetto, Michieletto e Variati; Il progetto di legge è stato assegnato alla 7 commissione consiliare; La 7 commissione consiliare ha completato l'esame del progetto di legge in data 22 novembre 2006; Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Giuseppe Berlato Sella, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 21 febbraio 2007, n. 2207. 2. Relazione al Consiglio regionale Signor Presidente, colleghi consiglieri, l'edilizia sostenibile rappresenta una prima possibile risposta alla pesante crisi ambientale di cui l'attività edificatoria tradizionale si pone fra le cause, incidendo per circa un terzo sul consumo globale di energia disponibile nel pianeta. Gli edifici, infatti, sono tra le maggiori fonti di consumo dell'energia, responsabili di oltre il quaranta per cento di utilizzo energetico nell'unione Europea. Le attività di riscaldamento, raffreddamento e condizionamento costituiscono le principali cause di dispendio energetico. Esiste quindi un ampio potenziale di risparmio energetico ancora non sfruttato. L'applicazione dei criteri di bioedilizia negli interventi di costruzione o ristrutturazione incontra ancora ostacoli, determinati soprattutto dal persistere di una resistenza culturale a considerare l'incidenza negativa, rispetto all'ambiente ed alla qualità della vita, di un'attività edificatoria non compatibile con la preservazione dell'ecosistema. La generale accresciuta sensibilità sociale ai temi della tutela della salute e dell'ambiente induce tuttavia a sperare maturi i tempi per incoraggiare l'instaurarsi di circoli virtuosi in ogni comportamento umano rispetto alla salvaguardia del sistema ambientale. Il contenimento del fabbisogno energetico degli edifici è una delle risposte possibili alle necessità di riduzione dell'inquinamento atmosferico, di risparmio delle risorse naturali disponibili e di stabilizzazione del preoccupante fenomeno dei mutamenti climatici in corso. Le positive esperienze di bioedilizia compiute nei paesi del nord Europa, stanno a dimostrare come la corretta progettazione e realizzazione della coibentazione edile, previene in modo economico l'immissione in atmosfera dei gas di scarico prodotti dai sistemi di riscaldamento a combustione. Fondamentale è poi la scelta dei materiali da costruzione, di componenti per l'edilizia, di impianti ed elementi di finitura, di arredi fissi selezionati fra quelli che non determinano lo sviluppo di gas tossici, l'emissione di particelle, radiazioni o gas pericolosi, inquinamento dell'acqua e del suolo. I materiali d'uso comune nell'edilizia tradizionale hanno invece componenti che includono innumerevoli sostanze nocive per l'ambiente e 6

sono realizzati a costo di notevole dispendio di risorse naturali. La bioedilizia di contro si avvale di materiali naturali come l'argilla, la calce, la pietra, le fibre vegetali, tuttora abbondanti, mentre le scorte di legname necessarie all'edificazione ecologica possono essere assicurate da una gestione equilibrata dello sfruttamento del bosco. Dei materiali e manufatti di bioedilizia è inoltre possibile il riutilizzo anche al termine del ciclo della vita dell'edificio e la loro produzione comporta un basso consumo energetico. Una volta esauritasi la loro funzione edile sono riassorbibili nel ciclo naturale di vita dell'ecosistema. L'utilizzo di materiali naturali e l'osservanza di teorie progettuali che fondano l'ideazione e la realizzazione del manufatto edilizio su principi di ecocompatibilità, oltre a tutelare l'ambiente ed a migliorare la qualità della vita umana, comporta una riduzione delle spese di gestione e manutenzione dell'immobile e dei suoi impianti. Ciò che si deve sviluppare è una nuova etica del costruire che riconosca il fondamentale rapporto tra l'ambiente costruito e l'ambiente naturale. Oggi è possibile realizzare un manufatto di edilizia sostenibile qualitativamente perfetto ed economicamente accessibile, che impieghi il novanta per cento di energia in meno rispetto ad un manufatto di edilizia tradizionale medio europeo e l'ottanta per cento di energia in meno rispetto alla moderna casa standard conforme ai più avanzati regolamenti edilizi europei. Il costo di costruzione di un edificio realizzato secondo le tecniche di edilizia sostenibile, considerato rispetto all'intero suo ciclo di vita, è basso. Un edificio può durare cento o più anni, e per il cittadino medio rappresenta l'investimento economico più impegnativo dell'intera sua vita. Ciò nonostante le istituzioni, le imprese edili ed i proprietari di immobili continuano a non considerare adeguatamente i profili che attengono ad un significativo risparmio energetico e quelli inerenti alla minor incidenza ambientale ed alla migliore qualità di vita garantite da un intervento di bioedilizia. Il dispendio maggiore di energia prodotto dagli immobili realizzati secondo le tecniche edificatorie e l'impiantistica tradizionale è stato di recente comprovato dai dati forniti da un rapporto di verifica energetica elaborato in Danimarca. Il rapporto dimostra che tre proprietari di immobili su quattro potrebbero risparmiare denaro coibentando adeguatamente e rendendo più efficienti, da un punto di vista energetico, i loro immobili. I benefici forniti dal così detto "sesto carburante", quello rappresentato dal risparmio energetico, sono dunque evidenti. I Paesi nordici, e fra questi in particolare la Svezia, nonostante il rigore delle condizioni climatiche che li interessano, detengono il primato del risparmio energetico assicurato dall'osservanza, nelle tecniche edificatorie, dei principi della bioedilizia. La cultura edificatoria nordica indica dunque al resto d'europa la strada da seguire se intende ottemperare agli obiettivi imposti dal Protocollo di Kyoto. In Italia attualmente il consumo medio da riscaldamento degli ambienti oscilla tra i 150 e i 200 KWh/mq/a, laddove in Germania, nonostante il clima sia più rigoroso, la normativa vigente non consente che gli edifici di nuova costruzione consumino più di 70. KWh/mq/a. Detto limite tedesco è spesso peraltro ulteriormente contenuto grazie all'osservanza nell'attività edificatoria delle tecniche e degli strumenti di bioedilizia. Per le ragioni oggetto delle considerazioni svolte, l'attuale proposta di legge si propone di fare del Veneto una Regione sensibile alle istanze di tutela della qualità della vita, dell'ambiente e del territorio, promuovendo la sostenibilità energetica ed ambientale nella realizzazione di opere di edilizia tanto privata quanto pubblica che rispondano alle teorie progettuali dell'edilizia sostenibile (articolo 1). L'articolo 2 del progetto di legge indica i requisiti propri degli interventi di edilizia sostenibile. Si considerano tali gli interventi che favoriscono il risparmio energetico, l'utilizzo delle fonti rinnovabili ed il riutilizzo delle acque piovane, garantendo benessere e qualità della vita ai fruitori. I manufatti devono essere realizzati con materiali da costruzione, componenti per l'edilizia ed impianti che non determinino inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo. Deve inoltre trattarsi di materiali di cui sia possibile il riutilizzo e la cui produzione comporti un basso consumo energetico. I criteri d'individuazione dei materiali trovano definizione nell'articolo 3 del progetto. Ultimo requisito che caratterizza l'intervento come di edilizia 7

sostenibile è la conservazione, in ipotesi di ristrutturazione, dei caratteri tipo morfologici di interesse storico. Sempre l'articolo 2 dispone che la Giunta regionale definisca le "linee guida in materia di edilizia sostenibile", strumento di valutazione, da parte dell'amministrazione regionale, della qualità ambientale ed energetica degli interventi di bioedilizia, ai fini della loro ammissibilità alla contribuzione regionale prevista dall'articolo 6 del progetto di legge, nonché della graduazione dei contributi stanziati. In ragione delle indicazioni contenute dalle linee guida i Comuni, come disposto dall'articolo 5 del progetto, potranno prevedere nel regolamento edilizio lo scomputo della superficie e delle volumetrie degli interventi in edilizia sostenibile finalizzati al contenimento del fabbisogno energetico. Le linee guida costituiscono infine riferimento per l'elaborazione e l'integrazione degli strumenti edilizi ed urbanistici comunali. L'odierna proposta descrive all'articolo 4 una serie di iniziative regionali di promozione dell'edilizia pubblica e privata sostenibile. Si promuoveranno concorsi di idee e progettazione, in collaborazione con gli enti locali, per la realizzazione di interventi edili pubblici o privati, secondo le tecniche e principi costruttivi di edilizia sostenibile indicati dalle linee guida. Si darà luogo ad intese con l'università, con le istituzioni scolastiche, gli enti di formazione professionale, gli ordini professionali e le associazioni di categoria interessate, ad iniziative di ricerca e diffusione culturale in materia di architettura ed edilizia ecocompatibili, oltre cha a corsi di formazione in tecniche e principi costruttivi di edilizia sostenibile per tecnici e operatori del settore. Si disporranno agevolazioni per la realizzazione di interventi di bioedilizia, a favore di imprese edili e cooperative edilizie ma anche di soggetti pubblici e privati che presentino progetti di costruzione o ristrutturazione conformi ai principi dell'edilizia sostenibile. Gli interventi di edilizia sostenibile finanziati dalla Regione del Veneto esibiranno infine un logo recante il simbolo distintivo dell'avvenuta incentivazione e contribuzione regionale (articolo 6, comma 3). La Settima commissione consiliare permanente nella seduta del 22 novembre 2006, concluso l'esame dell'argomento in oggetto, ha espresso all'unanimità (presenti e rappresentati i gruppi Forza Italia, Liga Veneta Lega Nord Padania, Alleanza Nazionale, Uniti nell'ulivo Democratici di Sinistra ed Uniti nell'ulivo La Margherita) parere favorevole in ordine alla sua approvazione da parte del Consiglio regionale nel testo allegato modificato anche nel titolo. 3. Struttura di riferimento Direzione lavori pubblici 8