Oggetto: Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni: modifiche al Regolamento. Sono presenti il Sindaco Dr. Lamberti, il Presidente del Consiglio Comunale Dr. Mannelli, il Vice Presidente Sig. Gulì ed i consiglieri: Cosimi, Francalacci, Di Rocca, Bussotti, Piccini, Altini, Corsini, Cavallini,Bufalini, Tocchini, Neri, Penco, Solimano, Mirabelli, Sidoti, Fugi, Lucarelli, Argentieri, Trotta, Vanni, Gangemi, Fornaciari, Boirivant, Cecio, Federici, Guarguaglini, Bianchi E., Tamburini. DISCUSSIONE OMISSIS Il Consiglio Comunale Visto l'art. 33 della L.n. 488/99 (legge Finanziaria per l'anno 2000) che rinvia l'entrata in vigore della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani prevista dall'art. 49 del D.lgv.n.22/97 che doveva sostituire dal 1.1.2000 la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al D.lgv.n. 507/93; Considerato che per il Comune di Livorno l'entrata in vigore della tariffa è differita al 1 gennaio 2005, termine fissato per i Comuni che nel 1999 hanno raggiunto un grado di copertura del costo del servizio compreso tra il 55 e l'85 per cento; Considerato che il rinvio di cinque anni costituisce un periodo di transizione dall'attuale regime tributario a quello tariffario che serve ai Comuni per la messa a punto di un coerente "percorso di avvicinamento" in grado di creare le condizioni di implementabilità del nuovo sistema di determinazione della tariffa prevista dal Decreto Ronchi e dal regolamento approvato con DPR n.158/99 (metodo normalizzato) e di consentire, al termine, la realizzazione dell'impianto riformatore; Preso atto che, ad oggi, è vigente la normativa costituita dal D.lgv.n.507/93 ed in particolare dall'art. 65,2 comma ove è stabilito che le tariffe per ogni categoria omogenea sono determinate moltiplicando il costo unitario di smaltimento per unità di superficie imponibile accertata per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti; Visto il proprio precedente provvedimento n. 186 del 16.10.95 con il quale è stato approvato il Regolamento per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni; Rilevato che l'art. 8 del Regolamento attiene alla " tariffazione per il 1995"; Tenuto inoltre conto che l'art. 9 del medesimo Regolamento contiene sia nel suo titolo che nel suo testo riferimenti a normative non più vigenti; Rilevato che l'art. 10 del suddetto regolamento contiene una classificazione provvisoria delle cd. classi di contribuenza, conformemente all'allora vigente previsione di cui all'art. 79,2 comma D.lgv.n.507/93; Considerato che, pertanto, la formazione delle categorie, tassabili con la medesima misura tariffaria, deve avvenire aggregando in classi di contribuenza le attività caratterizzate da simili coefficienti di produttività specifica, tenendo conto anche delle caratteristiche quali/quantitative del rifiuto prodotto; Rilevati i risultati di apposito monitoraggio diretto circa la produzione dei rifiuti sul territorio del Comune di Livorno, monitoraggio effettuato nel 1996 dalla Agenzia Regione Recupero Risorse, su espresso incarico del Comune di Livorno, in collaborazione con i tecnici della locale Aamps;
Tenuto tuttavia conto che la trasformazione del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti avvenuta negli anni 1997/1999, comporta la necessità di aggiornare tali coefficienti, come indicato nell'allegato rapporto tecnico (prot.n. 1038/2000) dell'azienda Ambientale di Pubblico Servizio spa; Visto l'allegato prospetto tecnico dell'aamps che individua i coefficienti quantitativi e qualitativi di produzione dei rifiuti imputabili alle diverse categorie, evidenziando l'esistenza di gruppi di attività omogenee quanto alla produzione di rifiuti, prospetto facente parte integrante della presente deliberazione; Tenuto altresì conto che nel corso del corrente anno occorrerà procedere ad un uovo monitoraggio da parte dell Aamps, diretto a individuare coefficienti di produttività specifica di rifiuti delle attività assoggettate alla tassa in relazione alle prossime trasformazioni delle modalità di svolgimento del servizio dovute all applicazione della parte del Decreto Ronchi già vigente; Considerato che, alla luce di quanto precede, è necessario procedere all'abrogazione dell'art. 8 del vigente Regolamento Comunale per l'applicazione della tassa rifiuti solidi urbani, nonché provvedere alla modifica dell'art. 9 del medesimo Regolamento ed infine sciogliere la riserva formulata nell'art. 10 provvedendo a definire le nuove classi di contribuenza; Ritenuto pertanto opportuno di approvare i seguenti criteri di determinazione delle tariffe unitarie e relativi meccanismi di quantificazione: la tariffa specifica per ogni singola utilizzazione o attività è determinata dal prodotto del costo medio generale netto per Kilogrammo per i coefficienti di produttività specifica di ogni categoria nonché per gli indici di qualità specifica dei rifiuti della attività ; gli indici di qualità specifica dei rifiuti (Q1 e Q2) sono costituiti da coefficienti moltiplicatori - compresi tra 0,90 e 1,20- da introdurre nella formula per la determinazione della tariffa unitaria, al fine di tenere conto, oltre che dei coefficienti di produzione quantitativa, anche delle prevalenti caratteristiche qualitative del rifiuto (peso specifico, caratteristiche merceologiche e chimico/fisico dei rifiuti e del loro impatto col sistema di smaltimento). Preso atto che per l anno 2000 è previsto un aumento delle tariffe della tassa rifiuti solidi urbani, aumento destinato ad aggravare in misura sensibile la situazione economica dei nuclei familiari in condizioni disagiate; Visto l art. 6, I c. lettera a) del vigente regolamento comunale per l applicazione della tassa dei rifiuti solidi urbani, così come per ultimo sostituito dall art. 4, V c. del Regolamento delle Entrate Tributarie, approvato con delibera del Consiglio Comunale del 24/01/2000 n 6, che prevede, tra l altro, l esenzione totale dal pagamento della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani per le abitazioni occupate da nuclei familiari con reddito complessivo imponibile ai fini dell I.R.P.E.F. non superiore all importo della pensione minima erogata dall I.N.P.S. agli ex lavoratori dipendenti di età superiore ai 65 anni (incrementato da una quota percentuale pari al 30% per ognuno dei componenti il nucleo di convivenza familiare di età superiore ad anni 18) a condizione che nessuno dei componenti il nucleo di convivenza familiare sia proprietario od usufruttuario di unità immobiliari adibite a proprio uso abitativo con rendita catastale rivalutata superiore a 600.000; Ritenuto, che il limite di rendita catastale di 600.000 debba essere modificato in 1.000.000, tenuto conto della media dei valori catastali degli immobili destinati ad uso abitativo siti nel territorio del Comune di Livorno; Visto l'art.30, 14 comma della L.n. 488 del 23.12.99 con il quale, per l'anno 2000, il termine previsto per l'approvazione dei Regolamenti è stabilito contestualmente alla data di
approvazione del bilancio; Visto al proposito il Decreto del Ministero dell'interno in data 15/12/99 n. 3162/E3 che differisce al 29.2.2000 il termine per l'approvazione del bilancio; Preso atto che la modifica del Regolamento in oggetto deve essere approvato entro il termine di approvazione del Bilancio di Previsione 2000 fissato al 29.2.2000 dal Decreto del Ministero dell'interno n. 3162/E3 del 15.12.1999 per produrre effetti, in forza dell art.30,14 comma della L.n.488/99, dal 1 Gennaio 2000; Visto inoltre l art. 52, 2 comma del D.Lgv.n.446/97 e successive modificazioni, in forza del quale una copia conforme della presente deliberazione di modifica del Regolamento Comunale per l'applicazione della tassa rifiuti solidi urbani deve essere inviata al Ministero delle Finanze entro 30 giorni dalla data in cui è divenuta esecutiva; Ravvisata la propria competenza ai sensi della L.142/90; Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del provvedimento resi ai sensi e per gli effetti dell art.53 della Legge 142/90; Visti i pareri delle Circoscrizioni rilasciati ai sensi dell art. 47 del vigente Statuto comunale; D E L I B E R A 1) di abrogare l'art. 8 del vigente Regolamento comunale per l'applicazione della tassa per lo smaltimento rifiuti solidi urbani interni; 2) di approvare la allegata tabella tecnica individuante i coefficienti qualitativi e quantitativi di produzione di rifiuti dei vari gruppi di contribuenza, facente parte integrante del presente provvedimento; 3) di modificare conseguentemente, nel modo di seguito indicato, l'art. 9 del medesimo Regolamento: Art. 9 Criteri di determinazione delle tariffe unitarie 1. Fatte salve le agevolazioni di cui ai successivi articoli 14,15, e 17 la tassa, a norma dell'art. 65 del D.lgv.n.507/93, è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani interni e speciali assimilati agli urbani producibili nei locali ed aree a seconda del tipo di uso a cui i medesimi sono destinati nonché al costo di smaltimento. 2. La tariffa specifica per ogni singola utilizzazione o attività è determinata dal prodotto del costo medio generale netto per Kilogrammo per i coefficienti di produttività specifica di ogni categoria nonché per gli indici di qualità specifica dei rifiuti della attività. 3. Gli indici di qualità specifica dei rifiuti (Q1 e Q2) sono costituiti da coefficienti moltiplicatori - compresi tra 0,90 e 1,20 - da introdurre nella formula per la determinazione della tariffa unitaria, al fine di tenere conto, oltre che dei coefficienti di produzione quantitativa, anche delle prevalenti caratteristiche qualitative del rifiuto (peso specifico, caratteristiche merceologiche e chimico/fisico dei rifiuti e del loro impatto col sistema di smaltimento). 4) di sostituire, nel modo di seguito indicato, il testo del comma 1 dell'art. 10 del vigente regolamento:
In relazione alla rilevata omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti sulla base dei criteri di cui al precedente art.9, i locali e le aree tassabili sono classificati nelle seguenti categorie: 1 ) SCUOLE ED ISTITUTI RELIGIOSI scuole di ogni ordine e grado istituti religiosi 2 ) DEPOSITI CONTENITORI DA TRASPORTO 3 ) AUTORIMESSE E SIMILI-PARCHEGGI ALL'APERTO 4 ) ABITAZIONI 5 )INDUSTRIA 6 ) UFFICI PUBBLICI.. 7 ) CAMPING, STABILIMENTI BALNEARI 8 ) DISTRIBUTORI DI CARBURANTE, MAGAZZINI DOGANALI 9 ) ATTIVITA' SOCIO RICREATIVE. Associazioni d'arma, circoli aziendali, circoli culturali, circoli ricreativi, circoli sportivi, sindacati, partiti politici, enti morali 10 ) ATTIVITA' RICREATIVE: cinema, sale da ballo, sale da gioco. 11 ) ATTIVITA' ARTIGIANALI DI SERVIZI IN GENERE: autocarrozzerie, autolavaggi, autotrasporti, edili, elettrauto, elettricisti, estetisti, fotografi, imbianchini, carte da parati, idraulici, imprese di pulizia, installazione e manutenzione bruciatori, lavanderie, odontotecnici, officine meccaniche, officine riparazione auto e moto, officine riparazione motori marini, parrucchieri, riparazione orologi oreficerie, riparazione Tv elettrodomestici, rivestimenti pavimenti, vulcanizzatori, altre attività 12 ) INGROSSO: acque minerali, attrezzature alberghiere, materiali da costruzione, materiali di idraulica e riscaldamento, apparecchiature radio-tv elettrodomestiche, generi di abbigliamento e mercerie, cancelleria, coloniali, farmaceutici, altre attività di ingrosso; 13 ) INGROSSO ALIMENTARE: vini e liquori, alimentari 14 ) ATTIVITA' RICETTIVE E DI CURA: alberghi. Luoghi di assistenza e cura, pensioni, case per anziani 15 ) ATTIVITA' RICETTIVE SENZA RISTORAZIONE 16 ) ATTIVITA' ARTIGIANALI MANIFATTURIERE: quadri e cornici, falegnamerie, insegne neon pubblicità, lavorazione marmi e affini, lavorazione pelle e scarpe, lavorazione liquori, legatorie libri, panifici, tappezzieri, tipografie, torrefazioni caffè, vetrai, lavorazione prodotti chimici, altre; 17 ) ATTIVITA' DI VENDITA AL DETTAGLIO DI GENERI NON DEPERIBILI: abbigliamento, accessori auto, antiquariato, armi e articoli sportivi, attrezzature macchine per ufficio, articoli sanitari, articoli ottico fotografici, articoli da regalo, calzature, cartolerie, carte da parati, dischi- strumenti musicali, farmacie, ferramenta, combustibili uso casa, giocattoli, gioiellerie, orologerie, libri- giornali, materiale elettrico, mercerie, mesticherie, pelliccerie, profumerie, tabaccherie, tv/elettrodomestici, vendita pneumatici, vendita mobili, hobby collezionismo, auto-moto-cicli, grandi magazzini, altre.
18 ) SERVIZI VARI: ambulatori, assicurazioni, commercialisti, agenzie marittime, studi professionali, agenzie d'affari, agenzie di viaggi, banche, cambiavalute, altri uffici privati. 19 ) BAR, PASTICCERIE (produzione e vendita) GELATERIE 20 ) PIZZERIE, RISTORANTI, MENSE E SIMILI 21 ) VENDITA AL DETTAGLIO DI GENERI DEPERIBILI: animali vivi, pescherie, alimentari, macellerie, pollerie, supermercati, norcini, frutta e verdura, fiori e piante. 22 ) BANCHI COPERTI E SCOPERTI: vendita al dettaglio generi non deperibili. 23 ) BANCHI COPERTI E SCOPERTI: vendita al dettaglio di generi deperibili. 4 bis) di modificare il valore della rendita catastale fissato in 600.000 dall art. 6, I c. lettera a) del vigente regolamento comunale per l applicazione della tassa dei rifiuti solidi urbani, così come per ultimo sostituito dall art. 4, V c. del Regolamento delle Entrate Tributarie, approvato con delibera del Consiglio Comunale del 24/01/2000 n 6, in 1.000.000 5) di dare atto che le presenti modifiche regolamentari produrranno i propri effetti a decorrere dal 1 Gennaio 2000; 6) di demandare al competente Ufficio Segreteria Generale l incarico di inviare, ai sensi dell art. 52,2 comma D.lgv.n.446/97 e successive modificazioni, una copia conforme della presente deliberazione di modifica del Regolamento Comunale per l'applicazione della tassa rifiuti solidi urbani al Ministero delle Finanze entro 30 giorni dalla data della sua esecutività nonché di rendere pubblica la stessa mediante avviso da pubblicarsi sulla Gazzetta Ufficiale. Il Presidente invita i Componenti del C.C. a procedere alla votazione per appello nominale del surriportato schema di deliberazione: Componenti assegnati n. 41 Componenti presenti 32 (Lamberti, Cosimi, Francalacci, Di Rocca, Bussotti, Piccini, Altini, Corsini, Cavallini, Bufalini, Tocchini, Neri, Penco, Solimano, Gulì, Mirabelli, Sidoti, Fugi, Lucarelli, Argentieri, Trotta, Vanni, Gangemi, Fornaciari, Mannelli, Boirivant, Cecio, Vizzoni, Federici, Guarguaglini, Bianchi E., Tamburini) Componenti votanti n. 32 Voti favorevoli 26 (Lamberti, Cosimi, Francalacci, Di Rocca, Bussotti, Piccini, Altini, Corsini, Cavallini, Bufalini, Tocchini, Neri, Penco, Solimano, Gulì, Mirabelli, Sidoti, Fugi, Lucarelli, Mannelli, Boirivant, Cecio, Vizzoni, Federici, Guarguaglini, Bianchi E.) Voti contrari 6 (Argentieri, Trotta, Vanni, Gangemi, Fornaciari, Tamburini) Astenuti / E pertanto, col risultato di cui sopra proclamato dal Presidente la deliberazione relativa all oggetto è approvata.
Il Presidente propone ai sensi dell art. 47 3 co. L. 142/90 la immediata esecuzione del presente provvedimento. La votazione offre il seguente risultato: Componenti assegnati n. 41 Componenti presenti 33 (Lamberti, Cosimi,Francalacci, Di Rocca, Bussotti, Piccini, Altini, Corsini, Cavallini, Bufalini, Tocchini, Neri, Penco, Solimano, Gulì, Mirabelli, Sidoti, Fugi, Lucarelli, Argentieri, Trotta, Vanni, Gangemi, Fornaciari, Mannelli, Boirivant, Cecio, Vizzoni, Federici, Guarguaglini, Bianchi E., Amadio, Tamburini) Componenti votanti n. 33 Voti favorevoli 26 (Lamberti, Cosimi, Francalacci, Di Rocca, Bussotti, Piccini, Altini, Corsini, Cavallini, Bufalini, Tocchini, Neri, Penco, Solimano, Gulì, Mirabelli, Sidoti, Fugi, Lucarelli, Mannelli, Boirivant, Cecio, Vizzoni, Federici, Guarguaglini, Bianchi E.) Voti contrari 7 (Argentieri, Trotta, Vanni, Gangemi, Fornaciari, Amadio, Tamburini) Astenuti / La proposta è accolta.