CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE



Documenti analoghi
CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato SBROLLINI

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato LIVIA TURCO

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato BRAMBILLA

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato ABRIGNANI. Disciplina delle professioni relative alle attività motorie

Legislatura 16º - Disegno di legge N. 255

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. Disposizioni in materia di ospedalizzazione domiciliare per i malati terminali N. 2739

COMUNE DI PALMARIGGI Provincia di Lecce REGOLAMENTO COMUNALE PER L ADOZIONE DI CANI RANDAGI RITROVATI SUL TERRITORIO COMUNALE

Città di Desio REGOLAMENTO PER L ISCRIZIONE E LA TENUTA ALBO DELLE ASSOCIAZIONI

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato NASTRI

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE N Norme sull informazione e sull educazione sessuale nelle scuole. Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati

Art. 1 Sostituzione dell articolo 2 della legge regionale n. 5 del 2005

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE COMINARDI, LOMBARDI, DI BATTISTA, TRIPIEDI, CIPRINI, CHIMIENTI, BALDASSARRE, BARONI

LEGGE REGIONALE N. 28 DEL REGIONE PIEMONTE. << Finanziamenti integrativi a favore delle cooperative a proprietà indivisa >>.

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE GRIMOLDI, MATTEO BRAGANTINI

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE BRAMBILLA, CASTIELLO, SANTELLI. Norme sulla riabilitazione attraverso l utilizzo del cavallo (ippoterapia)

Legge accesso disabili agli strumenti informatici

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE TORAZZI, REGUZZONI, FAVA, MUNERATO

COMUNE DI ANZANO DI PUGLIA

MIUR.AOODGEFID.REGISTRO DEI DECRETI DIRETTORIALI

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato NASTRI

CIRCOLO RICREATIVO AZIENDALE LAVORATORI DI POSTE ITALIANE. CRALPoste CODICE DI COMPORTAMENTO

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N Disciplina dell esercizio professionale della prostituzione. d iniziativa del senatore RAZZI

2. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le leggi 1/1990 e 174/2005.

Disposizioni per favorire l accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato NASTRI

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE LAFFRANCO, BIANCONI

REGOLAMENTO PER LA PROMOZIONE DELLA SOLIDARIETA INTERNAZIONALE E DEI DIRITTI UMANI. Art. 1 Finalità

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato ROSSA

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE PAOLO NICOLÒ ROMANO, BECHIS, BRESCIA. Istituzione del Garante dei diritti degli animali

Art. 1 (Finalità) Art. 2 (Funzioni della Regione)

RISOLUZIONE N.100/E QUESITO

D. LGS 81/2008. Oggetto della valutazione dei rischi

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato JANNONE. Disposizioni per l erogazione di incentivi per l acquisto

REGOLAMENTO E LINEE GUIDA ALL'INCENTIVAZIONE AI PRIVATI CITTADINI CHE ADOTTANO CANI RANDAGI RICOVERATI PRESSO I CANILI CONVENZIONATI

Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali

Art. 1. Oggetto. 1. La presente legge detta norme sulla detenzione e sul commercio degli animali esotici.

REGOLAMENTO DEI CENTRI DI VACANZA PER MINORI DI CUI ALL ARTICOLO 7, COMMA 2 DELLA LEGGE REGIONALE 3 LUGLIO 2000, N. 13 CAPO I

CENTRI RECUPERO ANIMALI SELVATICI (C.R.A.S.) IN PIEMONTE : SITUAZIONE ATTUALE E PROSPETTIVE

Art. 1 Finalità. Art. 2 Soggetti

art. 2 offerta formativa pubblica

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE RIZZETTO, PRODANI, CURRÒ, ROSTELLATO, TURCO, PINNA, MUCCI

SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA REGOLAMENTO RECANTE NORME SUGLI INCARICHI AI DIPENDENTI PROVINCIALI

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE GRIMOLDI, MERONI, CONSIGLIO, CAVALLOTTO. Riconoscimento dell osteopatia come professione sanitaria primaria

PIANO PROTEZIONE CIVILE REGOLAMENTO GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE

S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A

REGOLAMENTO DEI SERVIZI DI ACCALAPPIATURA CANI E GESTIONE DEL CANILE COMUNALE. INDICE TITOLO I FINALITA E OGGETTO TITOLO II CATTURA CANI VAGANTI

LEGGE REGIONALE N. 33 DEL REGIONE LAZIO. Norme in materia di attività di estetista.

beneficiario per cui si ritiene che la somma posta in liquidazione con il presente provvedimento costituisce credito certo, esigibile e liquidabile

Disciplina delle attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione.

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato CARLUCCI. Istituzione della professione sanitaria di ottico-optometrista

REGOLAMENTO ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI E DEL VOLONTARIATO

Informativa per la clientela

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N Divieto di utilizzo degli animali nei circhi. d iniziativa della senatrice CASALETTO

Riferimenti normativi

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato COZZOLINO

IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Delega al Governo in materia di riordino degli enti di ricerca - - Art. 1. Art. 1.

PRESTITI FIDUCIARI A STUDENTI CAPACI E MERITEVOLI ISCRITTI ALLE UNIVERSITÀ LOMBARDE. APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI BANDO REGIONALE

UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA DELLA VALLETTA Provincia di Lecco. Regolamento del Gruppo Intercomunale di Volontari di Protezione Civile della Valletta

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE LAURA MOLTENI, FABI

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE PALAGIANO, DONADI, MURA, DI PIETRO, DI GIUSEPPE, EVANGELISTI

Consiglio Regionale della Toscana

Città di Maratea REGOLAMENTO COMUNALE PER L ADOZIONE DI CANI RANDAGI RITROVATI SUL TERRITORIO COMUNALE

COMUNE DI VIGNALE MONFERRATO Provincia di Alessandria REGOLAMENTO GRUPPO VOLONTARI DELLA PROTEZIONE CIVILE

su proposta dell Assessore alla Sanità, Salute e Politiche sociali, Antonio Fosson;

Art. 1 1 Educazione sanitaria motoria e sportiva e tutela sanitaria delle attività sportive

L.R. 76/1982, art. 4, c. 1, lett. c) e art. 53 B.U.R. 23/5/2012, n. 21 L.R. 18/2005, art. 61

REGOLAMENTO DEL GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE

COMUNE DI VILLANOVA MARCHESANA

Tutti i diritti dei donatori di midollo osseo

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIO- NALE 3 dicembre 2013, n. 2319

Legge 8 ottobre 2010, n. 170

Norme per la sorveglianza e la prevenzione degli incidenti domestici

Settore Contenzioso Cultura Pubblica

INTERVENTI URGENTI SUGLI EDIFICI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA PER LA BONIFICA DELL AMIANTO

VISTO l articolo 87, quinto comma, della Costituzione; VISTO l articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

CONVENZIONE PER L UTILIZZAZIONE DI STRUTTURE DA PARTE DELLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE DI AREA PSICOLOGICA DELL UNIVERSITÁ DEGLI STUDI DI TORINO TRA

Il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

Legge 12 luglio 2011, n. 112

REGIONE PIEMONTE LEGGE REGIONALE n. 34 DEL Tutela e controllo degli animali da affezione

COMUNE DI MERLINO PROVINCIA DI LODI REGOLAMENTO DEL SERVIZIO COMUNALE DI DIFESA AMBIENTALE

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE MISSIONI E DEL RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE DAGLI AMMINISTRATORI E DAI CONSIGLIERI COMUNALI.

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE

INTRODUZIONI DI ARMI, ESPLOSIVI E DI QUALSIASI MEZZO DI DISTRUZIONE E CATTURA DA PARTE DI PRIVATI ALL INTERNO DEL PARCO REGOLAMENTO

COMI. Direzione Affari Generali e Supporto Organi

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato RUGGHIA. Disciplina dell attività di agente e rappresentante di commercio

3. Passando all illustrazione di dettaglio dell articolato si precisa quanto segue.

1. Il minore ha diritto di crescere ed essere educato nell ambito della propria famiglia.

proposta di legge n. 420

Gazzetta Ufficiale N. 178 del 2 Agosto 2007

ARTICOLO 100, DPR 917/1986

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. Disposizioni in materia di etichettatura dei prodotti N COTA, SIMONETTI

R E G O L A M E N T O


C O M U N E D I S A N S I R O Provincia di Como

Transcript:

Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 2989 PROPOSTA DI LEGGE D INIZIATIVA DEI DEPUTATI RIZZETTO, BARBANTI, PRODANI, TURCO, ROSTELLATO, BECHIS, SEGONI, BALDASSARRE, ARTINI, MUCCI, TINO IANNUZZI, GIAMMANCO, CIRACÌ, MARTELLI, LAFFRANCO, TACCONI Divieto dell utilizzazione di animali nei circhi, negli spettacoli dal vivo e nelle mostre itineranti, nonché disposizioni per la tutela degli animali nelle gare di corsa Presentata il 25 marzo 2015 ONOREVOLI COLLEGHI! Negli ultimi anni, lo sfruttamento degli animali nei circhi e in attività di spettacolo è notoriamente posto sotto accusa dalla crescente sensibilità dei cittadini che considerano questa tipologia di spettacolo non educativa proprio per la presenza di animali costretti, per tutto il loro ciclo di vita, a sopravvivere in anguste gabbie dalle quali possono uscire solo per essere addestrati a compiere esercizi contrari alla loro stessa natura e indole. Dietro l addestramento si nascondono mesi di privazioni, maltrattamenti e sofferenze, durante i quali gli animali vengono mortificati attraverso un trattamento che ha quale unico fine l assoggettamento alla volontà dell uomo. Gli animali dei circhi non hanno nulla in comune con i loro simili che vivono in natura, soprattutto se si tratta di esemplari di specie selvatiche o esotiche; gli stessi, infatti, sono completamente snaturalizzati, privati nel modo più violento delle loro esigenze biologiche ed etologiche, ridotti ad automi e ridicolizzati, con l intento di addestrarli a svolgere esercizi durante le attività di spettacolo. Tali mo-

Atti Parlamentari 2 Camera dei Deputati 2989 delli di eventi, dunque, non sono più conformi ai valori dell attuale società, posto che, rappresentano un epoca in cui era carente la conoscenza, anche scientifica, delle esigenze delle specie animali. Il predetto orientamento è confermato proprio dalla crescente disaffezione del pubblico, prevalentemente costituito dai bambini, soprattutto per la maggiore sensibilità animalista. Si ricorda che il riconoscimento degli animali quali esseri senzienti, e quindi portatori di diritti, è uno dei capisaldi della politica dell Unione europea e ha visto due traguardi essenziali, quali la Dichiarazione universale UNESCO dei diritti dell animale, proclamata il 15 ottobre 1978, e il Trattato di Lisbona, entrato in vigore dal 1 o dicembre 2009. Gli animali, dunque, in quanto esseri senzienti devono essere tutelati e protetti e ogni atto che si ponga in contrapposizione a tali princìpi e che avvenga in assenza di un bisogno essenziale per l uomo, in una società civile, dovrebbe rientrare nella casistica degli atti di violenza e maltrattamento. Si ritiene, quindi, necessario intervenire per modificare la normativa vigente in materia poiché, ad oggi, è assurdo riconoscere una funzione sociale ai circhi, come previsto dall ormai obsoleta legge 18 marzo 1968, n. 337. La presente proposta di legge si compone di undici articoli e intende vietare lo sfruttamento di animali nell esercizio delle esibizioni circensi e in generale in ogni forma di spettacolo dal vivo o itinerante. Inoltre, nel prevedere casi che non rientrano in tale divieto, contiene norme a tutela degli animali durante le gare di corsa.

Atti Parlamentari 3 Camera dei Deputati 2989 PROPOSTA DI LEGGE ART. 1. 1. Sono vietati la detenzione, l utilizzo e l esposizione di animali, anche se nati in cattività, nelle esibizioni circensi e, in generale, in ogni forma di spettacolo dal vivo o itinerante. 2. Ai fini di cui al comma 1, la presente legge disciplina la progressiva dismissione degli animali utilizzati nelle attività di cui al medesimo comma 1, prevedendo la collocazione degli stessi in strutture idonee, che garantiscano il rispetto della natura e dell indole di ciascun animale, con le modalità individuate ai sensi dell articolo 7. ART. 2. 1. È vietato lo svolgimento in Italia di attività di spettacolo di imprese o di circhi stranieri che utilizzano animali per le loro esibizioni e attività di spettacolo. ART. 3. 1. Non rientrano nel divieto di cui all articolo 1 le manifestazioni non a fini di lucro connesse a gare di agility, a esposizioni o ad altre attività similari svolte nell ambito di enti e di associazioni dilettantistici privati, nelle quali la partecipazione degli animali avviene su iniziativa dei rispettivi proprietari e nel rispetto della natura e dell indole dell animale. 2. Lo svolgimento di gare di corsa di animali durante manifestazioni è consentito esclusivamente nel caso in cui la pista sia ricoperta di materiale idoneo ad attutire il contatto con il suolo degli animali e il percorso della gara sia definito e circoscritto con adeguate sponde, idonee a tu-

Atti Parlamentari 4 Camera dei Deputati 2989 telare gli animali da infortuni durante la corsa. 3. Le attività di cui al comma 2 devono essere costantemente monitorate da un medico veterinario, responsabile del benessere degli animali, e sottoposte alla sorveglianza del competente servizio dell azienda sanitaria locale. 4. Le associazioni e gli enti di protezione degli animali hanno diritto di accesso a tutti i dati e gli elementi conoscitivi relativi alle attività di cui al comma 2, senza che ad essi possa essere opposto alcun tipo di divieto di accesso per ragioni di riservatezza dei dati. ART. 4. 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, alle imprese che esercitano le attività di cui all articolo 1, comma 1, di seguito denominate «imprese di spettacolo», che detengono animali sono vietati l utilizzo, l esposizione e l ulteriore acquisizione di animali, a qualsiasi titolo. 2. Ai fini della presente legge per acquisizione di animali si intendono: gli acquisti o la riproduzione di animali già detenuti, gli scambi, le cessioni gratuite e gli affitti ad altre imprese di spettacolo. ART. 5. 1. I circhi e le imprese di spettacolo detengono gli esemplari degli animali fino alla definitiva collocazione in strutture idonee, che garantiscano il rispetto della natura e dell indole animale ai sensi di quanto disposto dall articolo 7. È vietata qualsiasi altra forma di cessione anche temporanea degli animali a strutture non in grado di garantire tali requisiti. ART. 6. 1. Le imprese di spettacolo sono tenute a comunicare in forma scritta, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore

Atti Parlamentari 5 Camera dei Deputati 2989 della presente legge, alla Direzione generale per la protezione della natura e del mare del Ministero dell ambiente e della tutela del territorio e del mare e alla Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari del Ministero della salute, il numero complessivo degli animali da esse detenuti specificandone la specie, il sesso, l età, la provenienza e l eventuale stato di gestazione. 2. La comunicazione di cui al comma 1 contiene, altresì, le indicazioni relative alla possibilità di collocare gli animali in parchi faunistici pubblici o privati ovvero di affidarli ad associazioni o enti di protezione degli animali, riconosciuti con decreto del Ministro dell ambiente e della tutela del territorio e del mare, in grado di provvedere alla loro collocazione in strutture idonee. ART. 7. 1. Il Ministro dell ambiente e della tutela del territorio e del mare nomina con proprio decreto, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un commissario straordinario con il compito di prestare assistenza alle imprese di spettacolo ai fini della dismissione degli animali da esse detenuti. Il commissario straordinario, in particolare, coadiuva i soggetti interessati al fine di individuare le strutture per la collocazione degli animali, ne autorizza la cessione e le relative modalità, ha facoltà di ispezione sulla condizione degli animali fino alla loro dismissione e svolge i controlli di cui all articolo 8, comma 3. ART. 8. 1. Con il decreto di cui all articolo 7, il Ministro dell ambiente e della tutela del territorio e del mare determina, altresì, le modalità di erogazione di un contributo per sostenere le imprese di spettacolo nel mantenimento degli animali detenuti nella fase di transizione fino alla loro definitiva dismissione.

Atti Parlamentari 6 Camera dei Deputati 2989 2. L ammontare del contributo di cui al comma 1 è stabilito per ogni impresa di spettacolo in proporzione al numero e alle specie di animali detenuti ed è ridotto a seguito della loro progressiva dismissione. 3. Il commissario straordinario di cui all articolo 7 provvede al controllo sulla gestione e sulla destinazione del contributo di cui al comma 1 del presente articolo e ne comunica gli esiti, ogni sei mesi, al Ministro dell ambiente e della tutela del territorio e del mare. ART. 9. 1. A partire dall anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, le risorse di cui all articolo 19 della legge 18 marzo 1968, n. 337, sono utilizzate solo in favore dei circhi e degli spettacoli itineranti che non fanno impiego di animali e l erogazione dei relativi contributi è subordinata alla presentazione di documentazione idonea ad attestare tale condizione. ART. 10. 1. La violazione dei divieti di cui agli articoli 1, 4 e 5 è punita con la reclusione da sei mesi a un anno o con la multa da 30.000 euro a 60.000 euro. Si applica la sanzione accessoria della sospensione dell autorizzazione all esercizio dell attività per un periodo da sei mesi a un anno. In caso di recidiva, la reclusione è da un anno a due anni e la sospensione dell autorizzazione all esercizio dell attività è per un anno. 2. La violazione del divieto di cui all articolo 2 è punita con la multa da 30.000 euro a 50.000 euro. 3. La violazione dell articolo 3, comma 2, determina la non autorizzazione o l immediata sospensione dell attività ed è punita con la multa da 20.000 euro a 40.000 euro. In caso di recidiva, la multa è da 30.000 euro a 50.000 euro. 4. La violazione dell obbligo di comunicazione di cui all articolo 6 è punita con

Atti Parlamentari 7 Camera dei Deputati 2989 la multa da 20.000 euro a 30.000 euro. Si applica la pena accessoria della sospensione dell autorizzazione all esercizio dell attività per un periodo di sei mesi. In caso di recidiva, la multa è da 25.000 euro a 40.000 euro e la sospensione dell autorizzazione all esercizio dell attività è per un anno. ART. 11. 1. Per le finalità di cui alla presente legge è istituito nello stato di previsione del Ministero dell ambiente e della tutela del territorio e del mare un apposito fondo, con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, incrementabile qualora le risorse risultino insufficienti ai fini dell erogazione dei contributi di cui all articolo 8 comma 2. 2. Al finanziamento del fondo di cui al comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell economia e delle finanze per l anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l accantonamento relativo al medesimo Ministero. 3. Il Ministro dell economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

1,00 *17PDL0032130* *17PDL0032130*