Capo I - PARTE GENERALE



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Regolamento delle procedure di trasferimento e di mobilità interna dei professori ordinari, dei professori associati e dei ricercatori, ai sensi degli artt. 1, comma II, e 3 della legge 3 luglio 1998, n. 210. (emanato con DR n.323 del 20 aprile 1999 e modificato con DR n. 1099 del 19 ottobre 2001) Capo I - PARTE GENERALE Art. 1 Oggetto 1. Il presente regolamento, emanato in attuazione dell art. 1, comma II, della legge 3 luglio 1998, n. 210, disciplina le procedure per la copertura mediante trasferimento di posti di professore ordinario, di professore associato e di ricercatore nonché le procedure di mobilità interna dei professori di ruolo e dei ricercatori nell ambito dell Università Ca Foscari di Venezia. Art. 2 Definizioni 1. Ai fini del presente regolamento si intendono: a) per «Università», l Università Ca Foscari di Venezia; b) per «Rettore», il Rettore dell Università Ca Foscari di Venezia; c) per «docente», il professore straordinario, ordinario, associato, di ruolo e fuori ruolo e il ricercatore; d) per «trasferimento», il procedimento con il quale, esclusivamente a domanda e secondo le modalità indicate nel presente regolamento, si attua la copertura di un posto di professore ordinario, di professore associato o di ricercatore dell Università con un docente di altra sede universitaria avente la corrispondente qualifica o con un docente di altra Facoltà dell Università qualora non siano state avviate o non abbiano avuto esito positivo le procedure di mobilità interna di cui alla successiva lettera e) del presente articolo; e) per «mobilità interna», il procedimento mediante il quale il professore di ruolo o il ricercatore dell Università è inquadrato, con il suo consenso e previo parere favorevole del C.U.N., in un diverso settore scientifico-disciplinare nell ambito della Facoltà di appartenenza, nonché il procedimento mediante il quale, esclusivamente a domanda e secondo le modalità indicate nel presente regolamento, si attua la copertura di un posto di professore ordinario, di professore associato o di ricercatore, mediante il passaggio di un docente della corrispondente qualifica dello stesso o di altro settore scientifico-disciplinare, appartenente ad altra Facoltà dell Università; f) per «posto», il posto di ruolo di professore ordinario, di professore associato o di ricercatore universitario, formalmente destinato dal Senato Accademico dell Università e per il quale siano accertate e impegnate in bilancio dal Consiglio di Amministrazione dell Università le risorse finanziarie necessarie per la sua copertura. Art. 3 Opzione procedimento 1. Per ciascun posto da coprire il Consiglio di Facoltà determina, a maggioranza assoluta degli aventi diritto e nella composizione limitata alla fascia corrispondente e a quelle superiori, se procedere mediante la mobilità interna o mediante trasferimento, 1

e, nel primo caso, se procedere con le modalità di cui all art. 9 ovvero con quelle di cui all art. 10 del presente regolamento. Capo II TRASFERIMENTO Art. 4 - Attivazione delle procedure di trasferimento, pubblicità e termine di conclusione del procedimento 1. In attuazione delle deliberazioni adottate dai competenti organi accademici, l Università emette specifici avvisi di copertura mediante trasferimento dei posti di professore ordinario, di professore associato e di ricercatore, con l indicazione dei relativi settori scientifico-disciplinari. 2. Nell avviso devono essere indicati i termini e le modalità di presentazione delle domande, i requisiti per l ammissione alla procedura di trasferimento nonché i criteri generali di valutazione dei candidati da parte della Facoltà. 3. Con riguardo alle articolazioni disciplinari interne dei settori ed alle connesse esigenze didattiche e/o scientifiche, l avviso può prevedere anche la tipologia dell impegno scientifico e didattico che sarà richiesto al vincitore per soddisfare dette esigenze. In tal caso, in sede di espletamento delle procedure di valutazione comparativa previste dal presente regolamento, la Facoltà dovrà esprimersi anche sulla congruenza dei profili scientifico-didattici dei candidati rispetto alle proprie peculiari esigenze. 4. All avviso di copertura del posto mediante trasferimento viene data pubblicità mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. 5. Le procedure di trasferimento devono concludersi entro novanta giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande. Art. 5 - Requisiti 1. Possono presentare domanda di trasferimento per la copertura di posti di professore ordinario, di professore associato e di ricercatore, rispettivamente i professori ordinari, associati e ricercatori appartenenti ad Università statali o a Università ed Istituti liberi riconosciuti dallo Stato, che abbiano prestato servizio nella sede universitaria di appartenenza per almeno tre anni accademici, anche se in aspettativa ai sensi degli articoli 12 e 13, primo comma, numeri da 1) a 9), del DPR 11 luglio 1980, n. 382. Nell ipotesi di trasferimento di docente di altra Facoltà dell Università, la suddetta permanenza va riferita alla Facoltà di appartenenza. 2. La domanda di trasferimento può essere presentata dall interessato anche nel corso del terzo anno accademico di permanenza nella sede universitaria di appartenenza o nella Facoltà di appartenenza nell ipotesi di trasferimento di docente di altra Facoltà dell Università. 3. I professori di ruolo e i ricercatori inquadrati in un settore scientifico-disciplinare diverso da quello a cui si riferisce il posto messo a trasferimento, sono ammessi alla procedura di valutazione di cui al presente capo solo se in possesso dei seguenti requisiti: 2

a) abbiano conseguito la nomina a professore ordinario o la conferma nelle qualifiche di professore associato o di ricercatore; b) siano in possesso di adeguata qualificazione scientifica, comprovata da produzione scientifica relativa al settore di destinazione. 4. I requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda. Art. 6 - Presentazione delle domande 1. Le domande di trasferimento, redatte in carta libera, devono pervenire, anche se spedite a mezzo posta, direttamente al Preside della Facoltà interessata, entro e non oltre il termine di scadenza stabilito nell avviso di cui al precedente articolo 4. 2. Il termine per la presentazione delle domande non può essere inferiore a venti giorni e superiore a trenta e decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell avviso nella Gazzetta Ufficiale. 3. Nella domanda di partecipazione l aspirante deve dichiarare espressamente di trovarsi nelle condizioni di cui al precedente articolo 5, commi 1 e 2, circa la permanenza da almeno un triennio nella sede universitaria o nella Facoltà di appartenenza. 4. Nell ipotesi di inquadramento in un settore scientifico-disciplinare diverso da quello del posto da coprire per trasferimento, il candidato deve dichiarare espressamente nella domanda di essere in possesso dei requisiti indicati nel precedente art. 5, al comma 3. 5. Alla domanda devono essere allegati: a) un curriculum, sottoscritto in originale, recante l indicazione dei titoli che si ritengono utili ai fini del trasferimento, posseduti alla data di presentazione della domanda; b) un elenco delle pubblicazioni che si intendono far valere. 5. Su richiesta del Preside della Facoltà il candidato è tenuto a rendere disponibili le pubblicazioni dichiarate. Art. 7 Criteri generali di valutazione dei candidati al trasferimento 1. Ai fini della valutazione dei candidati, la Facoltà dovrà aver riguardo alla loro personalità scientifica, così come risultante dai titoli e dalle pubblicazioni dichiarati, rispettivamente, nel curriculum e nell elenco di cui al comma 5 del precedente articolo 6. 2. Per i candidati appartenenti ad un settore scientifico-disciplinare diverso da quello del posto da coprire per trasferimento, la Facoltà dovrà accertare preliminarmente che nella domanda vi sia l espressa dichiarazione del possesso del requisito indicato al comma 3, lett. a) del precedente art. 5, restando in ogni caso salva la possibilità di verificare o integrare d ufficio, se necessario, quanto dichiarato a riguardo dall interessato. 3. Nella valutazione delle pubblicazioni scientifiche si dovrà tenere conto: a) dell originalità della produzione scientifica e del rigore metodologico; b) della congruenza della complessiva attività scientifica del candidato con le aree tematiche ricomprese nelle declaratorie del settore scientifico-disciplinare per il quale è stata avviata la procedura di trasferimento, o, all interno del settore stesso, con gli specifici filoni di ricerca o con le articolazioni disciplinari indicat 3

nell avviso di trasferimento in relazione a particolari esigenze didattiche e/o scientifiche; c) della rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e della loro diffusione all interno della comunità scientifica; d) della continuità temporale della produzione scientifica in relazione alla evoluzione delle conoscenze nello specifico settore disciplinare. 4. Per i fini di cui al precedente comma 3 è possibile fare ricorso a parametri riconosciuti in ambito scientifico internazionale. 5. Sono titoli valutabili, se dichiarati: a) i servizi prestati nelle Università e negli enti di ricerca italiani e stranieri; b) altre attività accademiche istituzionali compresa la titolarità o la responsabilità didattica di insegnamenti dello stesso o di altro settore scientifico-disciplinare; c) l organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca; d) il coordinamento di iniziative in campo didattico e scientifico svolte in ambito nazionale ed internazionale. 6. Nei procedimenti di trasferimento su posti di ricercatore, sono valutabili anche i seguenti titoli, oltre a quelli indicati nel precedente comma: a) il titolo di dottore di ricerca; b) la titolarità di assegni di ricerca; c) la partecipazione a programmi di ricerca; d) la titolarità di borse di studio finalizzate ad attività di ricerca. 7. La deliberazione di chiamata del Consiglio di Facoltà avviene su proposta dei Consigli dei dipartimenti interessati, secondo le modalità stabilite dallo Statuto dell Università. 8. La deliberazione di chiamata è adottata dal Consiglio di Facoltà a maggioranza assoluta degli aventi diritto e nella composizione limitata alla fascia corrispondente e a quelle superiori. 9. Con deliberazione motivata il Consiglio di Facoltà può decidere di non procedere alla chiamata di alcun candidato. Art. 8 - Provvedimento di trasferimento 1. Il trasferimento è disposto con decreto del Rettore previa acquisizione del parere favorevole del C.U.N. nel caso di passaggio da un settore scientifico disciplinare ad un altro e decorre di norma dal I novembre successivo alla data del decreto stesso, fatto salvo quanto disposto dall art. 6, comma 1, della L.370/99. Il provvedimento del Rettore è definitivo. 2. Il decreto del Rettore è notificato a tutti i candidati entro trenta giorni dall emanazione. 2. Nel caso in cui il Consiglio di Facoltà abbia deliberato di non procedere ad alcuna chiamata, sarà cura del Preside di Facoltà darne comunicazione a tutti gli interessati entro trenta giorni dalla data della deliberazione. Capo III - MOBILITA INTERNA Art. 9 Mobilità interna per esigenze didattiche e/o di ricerca - Procedure 1. Per esigenze didattiche e/o di ricerca, il Consiglio di Facoltà, senza impegno di alcuna quota finanziaria, può disporre con esplicita e dettagliata motivazione e con il consenso degli interessati, 4

l inquadramento dei professori di ruolo e dei ricercatori confermati su settori scientifico-disciplinari diversi da quello di titolarità purché in possesso dei requisiti di cui all art. 5, comma 3 e previa acquisizione del parere favorevole del C.U.N. 2. Il Consiglio di Facoltà valuta il possesso dell adeguata qualificazione scientifica e didattica del docente rispetto al settore scientifico-disciplinare di destinazione. 3. Il Consiglio di Facoltà delibera sentiti i Consigli di corso di laurea, di diploma e di dipartimento interessati. 4. Il Consiglio di Facoltà delibera a maggioranza assoluta degli aventi diritto nella composizione limitata alla fascia corrispondente e a quelle superiori. 5. L inquadramento nel nuovo settore scientifico-disciplinare è disposto dal Rettore con proprio decreto e ha effetto a partire dalla prima data utile per l assunzione in servizio successiva al provvedimento, nel rispetto delle decorrenze deliberate dal Senato Accademico in materia. Art. 10 Mobilità interna per copertura posti - Procedure 1. L Università, mediante utilizzazione della relativa quota finanziaria disponibile, può disporre la copertura di posti di professore ordinario, di professore associato e di ricercatore, anche per mobilità interna, mediante passaggio di un docente della corrispondente qualifica dello stesso o di diverso settore scientifico-disciplinare, appartenente ad altra Facoltà dell Università. 2. La suddetta mobilità interna è attuata a domanda e nel rispetto dei seguenti criteri e modalità: a) emanazione a cura della Facoltà, di apposito avviso di mobilità interna con indicazione dei posti da coprire e del termine per la presentazione delle domande che non deve essere inferiore a quindici giorni e superiore a trenta; b) adeguata pubblicità anche mediante affissione dell avviso all albo dell Università e delle strutture didattiche e di ricerca interessate. 3. Per la mobilità di cui al presente articolo l aspirante deve essere in possesso del requisito della permanenza di almeno tre anni nella Facoltà di provenienza o, in mancanza, del nullaosta di questa alla mobilità. 4. In caso di mobilità su settore diverso da quello di inquadramento è richiesto il possesso dei requisiti indicati al precedente art. 5, comma 3. 5. La valutazione è effettuata dal Consiglio di Facoltà sulla base del curriculum e dei titoli, comprese le pubblicazioni, dichiarati dai candidati, e secondo i criteri generali stabiliti nell art. 7 del presente regolamento. Capo IV NORME FINALI Art. 11 Entrata in vigore 1. Il presente regolamento, emanato dal Rettore secondo le procedure previste dall art.1, commi 3 e 4, della legge 3.7.1998 n. 210, entra in vigore il giorno successivo a quello di emanazione. 5