DISCIPLINA DI AUTOREGOLAMENTAZIONE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA COMUNALE

Documenti analoghi
DOCUMENTO DI AUTOREGOLAMENTAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DI FIESOLE

Regolamento per il funzionamento della Giunta Comunale

PROVINCIA DI LECCE REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA PROVINCIA

COMUNE DI MARCON Provincia di Venezia REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

Conferenza dei Comuni dell Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Sondrio REGOLAMENTO

Piazza Regina Margherita, Robilante (Cuneo)

DECRETO DEL SINDACO REGISTRO GENERALE

Comune di Camogli. Regolamento

COMUNE DI LAGLIO PROVINCIA DI COMO REGOLAMENTO COMUNALE PER IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI CONSILIARI CONSULTIVE STRAORDINARIE DI STUDIO

REGOLAMENTO CONFERENZA DEI COMUNI DELL AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE DELLA PROVINCIA DI BRESCIA

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DEL VOLONTARIATO

STATUTO DEL COMUNE DI UDINE

COMUNE DI VILLADEATI Provincia di Alessandria

Statuto della Camera di Commercio di Vibo Valentia

COMUNE DI PISTOIA DECRETO DEL SINDACO

Associazione Italiana di Acustica

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA COMUNALE

Città di Candelo Provincia di Biella

PIANO SOCIALE DI ZONA Ambito territoriale Modugno Bitetto Bitritto REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL COORDINAMENTO ISTITUZIONALE

REGOLAMENTO DELLA GIUNTA COMUNALE

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DEL LAVORO

Regolamento degli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del Comune presso Società, Enti, Aziende Speciali, Consorzi

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA COMUNALE

REGOLAMENTO DELLE COMMISSIONI CONSILIARI.

Comune di Canicattì Ufficio Coordinamento Direzione

CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI DELLA LOMBARDIA REGOLAMENTO INTERNO. Articolo 1 (Principi generali)

COMUNE DI ZOGNO. Provincia di Bergamo REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA COMUNALE

Indice. Art. 1 (Finalità) Art. 2 (Organi)

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA COMUNALE

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE, COLLEGIO SINDACALE, DIRETTORE GENERALE E VICEDIRETTORE GENERALE

REGOLAMENTO GIUNTA COMUNALE

Comune di San Martino Buon Albergo Provincia di Verona REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA COMUNALE

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI DEL MONDO PRODUTTIVO

CITTA DI MOGLIANO VENETO Provincia di Treviso

PROPOSTA MODIFICHE STATUTO. Statuto Consorzio PROGETTO SOLIDARIETA" Consorzio PROGETTO SOLIDARIETA" Distretto Sociale di Mantova

PREVISIONE DELLA FIGURA DEL CONSIGLIERE DELEGATO/SOTTOSEGRETARIO

REGOLAMENTO FORUM GIOVANILE

PROVINCIA DI GORIZIA

* * * * * * * * * * R E G O L A M E N T O C O M M I S S I O N I C O M U N A L I * * * * * * * * * * ADOTTATO CON DELIBERA DI C.C. N. 34 DEL

Città di Seregno. Regolamento delle Consulte

LEGGE REGIONALE N. 41 DEL REGIONE ABRUZZO. Istituzione e disciplina del Consiglio delle Autonomie locali.

C I T T A D I C O S S A T O (Provincia di Biella)

Gli enti pubblici territoriali. Il Comune ed i suoi organi di governo: il sindaco, il consiglio e la giunta comunale.

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 40 del 30/09/2010 REGOLAMENTO COMUNALE DI ISTITUZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI

STATUTO PER L ORDINAMENTO ED IL FUNZIONAMENTO DELL UNIONE DI COMUNI DEI FENICI CAPO I ELEMENTI COSTITUTIVI. Art. 1. (Natura dell Unione) Art.

REGOLAMENTO DELLE SEZIONI TERRITORIALI REGIONALI

CITTÀ DI CALOLZIOCORTE

COMUNE DI SONNINO REGOLAMENTO COMMISSIONI CONSILIARI

Technogym S.p.A. Regolamento del comitato controllo e rischi

STATUTO PER L ORDINAMENTO ED IL FUNZIONAMENTO DELL UNIONE DEI COMUNI DEI FENICI

COMUNE DI ACI CASTELLO REGOLAMENTO

CITTA DI GALATONE REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI CONTROLLO E GARANZIA DI CUI ALLA DELIBERA C.C. N. 46 DEL

INDICE-SOMMARIO. Bibliografia fondamentale... Principali abbreviazioni... PARTE PRIMA AUTONOMIE LOCALI

CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI

Confederazione delle Province e dei Comuni del Nord. Confederazione delle Province e dei Comuni del Nord STATUTO. Co.Nord

COMUNE DI CASTELFIDARDO

COMUNE DI CORNATE D ADDA PROVINCIA DI MILANO REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEI COMITATI DI FRAZIONE

Conferenza dei Comuni dell Ambito Territoriale Ottimale di Lecco

REGOLAMENTO PER LA CONSULTA GIOVANILE DEL COMUNE DI CALASCIBETTA

REGOLAMENTO ORGANO DI INDIRIZZO

REGOLAMENTO DEL COLLEGIO NAZIONALE DEI MAESTRI DI SCI

REGOLAMENTO DEGLI ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

REGOLAMENTO PER L ELEZIONE DEL PRESIDENTE DI ANCI LOMBARDIA ART. 11 COMMA 1 LETTERA C) STATUTO ANCI LOMBARDIA

Città Metropolitana di Roma Capitale REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE CONSILIARE DI CONTROLLO E GARANZIA

COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO

COMUNE DI VIESTE Provincia di Foggia STATUTO DELLA CONSULTA GIOVANILE

Regolamento delle Commissioni Comunali

REGOLAMENTO PER LA ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI CONSILIARI.

REGOLAMENTO DELLE COMMISSIONI COMUNALI CONSULTIVE E DI STUDIO

REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

COMUNE DI PIOVENE ROCCHETTE Provincia di Vicenza

Conferenza dei Sindaci dei Comuni costituenti l Ambito Territoriale dell Azienda Sanitaria Locale VC

Rinnovo degli AA.CC.NN. per la disciplina dei rapporti con il personale convenzionato con il S.S.N. medici e altre professionalità sanitarie

REGOLAMENTO SULL ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE CONSILIARE DI CONTROLLO E GARANZIA

COMUNE DI TORTONA PROVINCIA DI ALESSANDRIA

COMUNE DI MONTECHIARUGOLO PROVINCIA DI PARMA REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DEI CITTADINI STRANIERI RESIDENTI NEL

REGOLAMENTO PER LE CONSULTE DI FRAZIONE

Comune di Locorotondo Città Metropolitana di Bari. presenta. Regolamento Comunale

2.3 Il mandato di rappresentanza cessa di diritto quando il Sindaco è decaduto dalla carica; di conseguenza cessa di diritto l eventuale delega.

COMUNICATO UFFICIALE N. 128/L 31 OTTOBRE 2017

Regolamento di amministrazione

STATUTO ASSOCIAZIONE DEI COMUNI DEL LODIGIANO

COMUNE DI CAMPIONE D ITALIA REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA COMUNALE

Statuto approvato nell Assemblea del 25/02/2011

STATUTO. Delegazione Toscana

(art. 18, comma 2, decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122)

TITOLO II Organi di Governo

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA COMUNALE

REGOLAMENTO COMMISSIONI CONSILIARI

Agenzia per i servizi pubblici locali del Comune di Torino. REGOLAMENTO INTERNO [approvato dalla Conferenza dei Capigruppo del 13 novembre 2007]

Città di Desenzano del Garda. Approvato con deliberazione di C.C. n. 45 del 18/06/2004 Aggiornato con deliberazione di C.C. n.

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI E DELLE RAGAZZE. Art 1 Premesse

COMUNE DI PIANEZZA Provincia di Torino REGOLAMENTO COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

CITTA di SAN DANIELE DEL FRIULI Provincia di Udine. Regolamento per l istituzione ed il funzionamento della Commissione per le Pari Opportunità

Documento scaricato da

TESTO UNICO SULL ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI. D.Lgs 267/2000. angelo mari - programmazione e

ENTI LOCALI LEGGE REGIONALE 5 FEBBRAIO 2013, N. 1

ENTI LOCALI LEGGE REGIONALE 5 FEBBRAIO 2013, N. 1

Transcript:

DISCIPLINA DI AUTOREGOLAMENTAZIONE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA COMUNALE Approvato con deliberazione Giunta comunale n. 152 in data 11.08.2006 Integrato con deliberazione della Giunta comunale n. 28 del 18.07.2017

INDICE TITOLO I COMPOSIZIONE DURATA E CAUSE DI CESSAZIONE DELLA GIUNTA Art. 1 Composizione della Giunta Art. 2 Scelta e nomina degli Assessori Art. 3 Cause ostative all assunzione della carica di Assessore Art. 4 Deleghe agli Assessori Art. 5 Nomina del Vice Sindaco Art. 6 Revoca degli Assessori e del Vice Sindaco Art. 7 Dimissioni degli Assessori Art. 8 Altre cause di cessazione dalla carica di Assessore Art. 9 Decadenza della Giunta TITOLO II ATTRIBUZIONI DELLA GIUNTA Art. 10 Competenza generale Art. 11 Compiti istituzionali Art. 12 Proposte di deliberazione Art. 13 Proposte al Consiglio TITOLO III FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA Art. 14 Presidenza Art. 15 Convocazione Art. 16 Regole per lo svolgimento dell adunanza

TITOLO I COMPOSIZIONE DURATA E CAUSE DI CESSAZIONE DELLA GIUNTA Art. 1 Composizione della Giunta 1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco e da sei (6) Assessori nominati dal Sindaco, compreso il Vice Sindaco, garantendo, di norma, la presenza di entrambi i sessi. Art. 2 Scelta e nomina degli Assessori 1. Gli Assessori sono scelti dal Sindaco tra i membri del Consiglio Comunale e/o tra i cittadini iscritti nelle liste elettorali ed in possesso dei requisiti di compatibilità, eleggibilità e candidabilità alla carica di Consigliere Comunale. 2. La nomina degli Assessori è disposta con decreto del Sindaco da adottarsi successivamente alla proclamazione dell elezione del Sindaco e dei Consiglieri. 3. Il decreto di nomina di cui al comma precedente, datato e sottoscritto dal Sindaco, è sottoscritto per accettazione dagli interessati e successivamente comunicato al Consiglio nella prima seduta successiva all elezione. Art. 3 Cause ostative all assunzione della carica di Assessore 1. La carica di Assessore è incompatibile con la carica di Consigliere Regionale. In tale caso, pertanto, l accettazione della carica di Assessore comporta la cessazione dalla carica di Consigliere Regionale. 2. Fermo restando quanto stabilito al comma precedente, non possono altresì essere nominati Assessori: b) i rappresentanti legali, gli amministratori o sindaci delle società che riscuotono i tributi e le altre entrate del Comune; c) il coniuge, gli ascendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco; d) per un periodo di cinque anni, coloro che sono stati riconosciuti responsabili di danni causati all Ente con dolo o colpa grave. Art. 4 Deleghe agli Assessori 1. Il Sindaco, nel decreto di nomina o con successivo atto scritto, conferisce agli Assessori le deleghe per l esercizio delle funzioni di sovrintendenza al funzionamento degli uffici comunali e dei servizi di competenza statale nell ambito dei settori agli stessi specificatamente assegnati. 2. L atto di delega di cui al comma precedente: a) deve essere sottoscritto per accettazione dall Assessore delegato:

b) non può conferire il potere di subdelega, ma può prevedere che, in caso di assenza o di impedimento dell Assessore destinatario della competenza delegata, l esercizio della relativa attività sia assunto da altro Assessore in qualità di supplente; c) può essere revocato in qualsiasi momento dal Sindaco con proprio atto motivato. 3. Per effetto della delega sono altresì attribuite ai singoli Assessori tutte le responsabilità connesse alle funzioni con la stessa conferite. Per lo svolgimento di tali funzioni ogni singolo Assessore può costituire, autonomamente e senza particolari formalità, gruppi di lavoro a costo zero, di supporto su tematiche specifiche, nel rispetto del principio di separazione dei compiti e ferme restando le competenze gestionali degli Uffici e Servizi dell Ente. L attività del gruppo di lavoro dell Assessore non può aggravare un procedimento amministrativo, né dilatarne i tempi. In quanto organismo informale, la prima convocazione da parte dell Assessore assume valenza analoga alla sua istituzione. 4. Le deleghe conferite agli Assessori sono comunicate dal Sindaco al Consiglio nella prima seduta successiva all elezione del Consiglio medesimo. 5. Ciascun Assessore è tenuto a riferire, al Sindaco ed alla Giunta, sullo stato di attuazione dei programmi comunali di settore. Art. 5 Nomina del Vice Sindaco 1. Il Sindaco nomina con decreto il Vice Sindaco che è scelto tra gli Assessori e che lo sostituisce in caso di assenza, di impedimento temporaneo o di sospensione dell esercizio delle funzioni. 2. Spetta all Assessore, secondo l ordine decrescente di anzianità per età, esercitare le relative funzioni in caso di contemporanea assenza del Sindaco e del Vice Sindaco. Art. 6 Revoca degli Assessori e del Vice Sindaco 1. Il Sindaco, previa comunicazione di avvio del procedimento, può revocare, anche singolarmente, gli Assessori e/o il Vicesindaco con proprio atto motivato. 2. Il provvedimento di revoca,ed il provvedimento relativo al surrogante, è comunicato al Consiglio comunale, nella prima riunione successiva all adozione. Art. 7 Dimissioni degli Assessori 1. Ciascun Assessore può rinunciare alla propria carica, con apposito atto scritto di dimissioni da presentarsi al Sindaco, ovvero verbalmente in sede di adunanza della Giunta, con contestuale verbalizzazione formale. 2. Le dimissioni possono essere ritirate entro il termine di venti giorni, trascorso il quale il Sindaco provvede alla surrogazione dell Assessore dimissionario e ad informare il Consiglio nella prima seduta utile. 3. La comunicazione di cui al comma precedente è effettuata in modo da garantire che il relativo contenuto non sia conosciuto da soggetti diversi dal destinatario. Art. 8 Altre cause di cessazione dalla carica di Assessore 1.Fermo restando quanto stabilito ai precedenti articoli, gli Assessori cessano dalla carica:

a) a seguito di rimozione, senza comunicazione di avvio del procedimento, nei seguenti casi: compimento di atti contrari alla Costituzione; gravi e persistenti violazioni di legge, previa diffida ad ottemperare; gravi motivi di ordine pubblico; b) per sopravvenuta ineleggibilità e/o incompatibilità alla carica di Consigliere comunale, se trattasi di Assessore che ricopre anche tale carica; b) per sopravvenuta ineleggibilità e/o incompatibilità specifica alla carica di Assessore; c) per decesso. Art. 9 Decadenza della Giunta 1. La Giunta, intesa quale organo collegiale di governo del Comune, decade nei seguenti casi: a) scadenza del quinquennio; b) scioglimento del Consiglio Comunale; c) impedimento permanente, dimissioni irrevocabili, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco. TITOLO II ATTRIBUZIONI DELLA GIUNTA Art. 10 Competenza generale 1) La Giunta opera attraverso deliberazioni collegiali e svolge i seguenti compiti fondamentali: a) collabora con il Sindaco nel governo del Comune; b) compie tutti gli atti di che non sono riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del Sindaco o degli organi gestionali; c) collabora con il Sindaco nell attuazione degli indirizzi generali del Consiglio; d) elabora gli obiettivi e definisce la strategia amministrativa dell Ente; e) emana direttive e verifica i risultati della gestione da parte dell apparato burocratico. f) definisce, all inizio di ogni anno e su proposta della Direzione operativa, le risorse di bilancio da attribuire agli stessi per le materie di rispettiva competenza; g) verifica costantemente sulla corrispondenza tra la gestione dei fondi da parte del personale incaricato di funzioni dirigenziali e gli obiettivi fissati; Art. 11 Compiti istituzionali 1) Rientrano, in particolare, tra i compiti istituzionali della Giunta: proposte al consiglio di regolamenti; attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione e decentramento; adozione e modificazione delle tariffe; approvazione del piano esecutivo di gestione, qualora ne venga decisa l adozione; approvazione dei progetti, programmi,provvedimenti, che non comportano che non siano riservati dalla legge e dai regolamenti ai Responsabili dei Servizi;

approvazione del regolamento sull ordinamento generale degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio; approvazione della proposta del Sindaco circa la nomina e la revoca del Direttore Generale o del conferimento delle relative funzioni al Segretario; accettazione o il rifiuto di lasciti o donazioni di beni mobili; autorizzazione al presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione degli accordi di contrattazione decentrata; direttive per promuovere e resistere alle liti, con poteri di conciliare e transigere ai soggetti legittimati in base al presente Statuto; adozione dei criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere a enti e persone; esercizio, previa determinazione dei costi ed individuazione dei mezzi, delle funzioni delegate dalla Provincia, Regione e Stato, quando ciò non sia espressamente demandato, dalla legge e dallo statuto, ad altro organo; adozione di tutti gli atti ad essa attribuiti dal Regolamento per l Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi, quali ad esempio: l istituzione di unità di progetto intersettoriali o la costituzione di uffici, in posizione di staff, alle dirette dipendenze degli organi politici. Art. 12 Proposte di deliberazioni 1. Gli Uffici comunali inoltrano alla Giunta, tramite la Segreteria del Comune, proposte di deliberazione corredate: a) da una bozza di deliberazione comprensiva degli allegati e della documentazione a fondamento del provvedimento richiesto; b) dall attestazione del Ragioniere sull esistenza della disponibilità finanziaria; c) dai pareri sulla regolarità tecnica e contabile, ove richiesti, in relazione alla natura del provvedimento. 2. Le proposte di deliberazione di cui al comma precedente sono illustrate dal Sindaco e dagli Assessori in base alle rispettive deleghe, e sulle stesse si apre la discussione al termine della quale il Presidente richiede l approvazione. Art. 13 Proposte al Consiglio 1. L attività propositiva di cui all art. 20 dello statuto comunale è svolta dalla Giunta anche attraverso la predisposizione di proposte scritte e corredate dai prescritti pareri. 2. Le proposte per il Consiglio Comunale sono trasmesse a cura della segretaria generale al Sindaco-Presidente del Consiglio, corredate di tutti i documenti necessari. TITOLO III FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA

Art. 14 Presidenza 1. La Giunta è presieduta dal Sindaco o, in sua assenza, dal Vice Sindaco. In mancanza di entrambi, ovvero quando il Sindaco e/o il Vice Sindaco sono tenuti ad astenersi, la presidenza è assunta dall Assessore individuato ai sensi del precedente art. 5, comma 2. 2. Al Presidente della Giunta competono i seguenti adempimenti: a) dichiarare aperta la seduta; b) concedere la parola ai singoli Assessori sugli argomenti all ordine del giorno; c) regolare la discussione; d) riassumere la discussione; e) indire la votazione sui singoli argomenti all ordine del giorno; f) proclamare i risultati della votazione. Art. 15 Convocazione 1. La Giunta è convocata dal Sindaco senza particolari formalità. 3. In caso di assenza o di impedimento del Sindaco, la convocazione spetta al Vice Sindaco o, in mancanza, all Assessore individuato ai sensi del precedente art. 5, comma 2. Art. 16 Regole per lo svolgimento dell adunanza 1. Le adunanze della Giunta non sono pubbliche, ma il Sindaco può richiedere che alle stesse partecipino con funzioni consultive: a) il personale incaricato di funzioni dirigenziali ed i dipendenti dell Ente; b) il Presidente e/o l intero Collegio dei Revisori dei Conti; c) i rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende, Istituzioni, Consorzi e Commissioni; d) eventuali consulenti esterni dell Ente. 2. Durante l adunanza spetta al Presidente il compito di dirigere e coordinare l attività della Giunta, assicurando l unità dell indirizzo politico amministrativo e la collegiale responsabilità delle decisioni assunte. 3. Delle attività svolte durante l adunanza è redatto, da parte del Segretario Generale o di dipendente dallo stesso incaricato. Il verbale deve riportare nelle deliberazioni che saranno adottate tutte le decisioni di giudizio, nochè l esito della votazione. 4. L adunanza è validamente costituita ove risultino presenti almeno tre (3) Assessori, oltre il Sindaco, che assume le funzioni di presidente, e le decisioni sono assunte tramite deliberazioni adottate a maggioranza assoluta e con voto palese, tranne l ipotesi di deliberazioni che comportano l espressione di apprezzamenti discrezionali sulle persone; in tal caso è consentita la votazione segreta. 5. Alle adunanze della Giunta partecipano in forma automatica e permanente, con funzioni referenti e senza diritto di voto, tutti i consiglieri già incaricati con atto del Sindaco all esercizio di funzioni di indirizzo e di coordinamento su specifiche materie.