REGOLAMENTO SULLA PARTECIPAZIONE E SULLA ISCRIZIONE AL REGISTRO PROVINCIALE DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE, COOPERATIVE SOCIALI E FONDAZIONI



Documenti analoghi
TITOLO I ISTITUZIONE ALBO COMUNALE E ISCRIZIONI

Regolamento dell Albo Comunale delle Associazioni

COMUNE DI NOVENTA PADOVANA Provincia di Padova

CITTA di LISSONE (PROVINCIA DI MILANO)

REGOLAMENTO PER L ISCRIZIONE E LA TENUTA DELL ALBO DELLE ASSOCIAZIONI GIOVANILI DELLA PROVINCIA DI CROTONE

Città di Portogruaro Provincia di Venezia REGOLAMENTO REGISTRO COMUNALE DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE

Città di Desio REGOLAMENTO PER L ISCRIZIONE E LA TENUTA ALBO DELLE ASSOCIAZIONI

Provincia di Cosenza

REGOLAMENTO ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI E DEL VOLONTARIATO

COMUNE DI SAMUGHEO PROVINCIA DI ORISTANO REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE, LA DISCIPLINA E LA GESTIONE DELL ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI

ALBO DELLE ASSOCIAZIONI

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA COSTITUZIONE DELL ALBO DELLE ASSOCIAZIONI E DEL VOLONTARIATO

Comune di Scarperia REGOLAMENTO SULL ALBO DELLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO E SENZA SCOPO DI LUCRO

COMUNE DI MELITO DI NAPOLI Provincia di Napoli ALBO DELLE ASSOCIAZIONI : REGOLAMENTO PER L ISCRIZIONE E LA TENUTA

L.R. 5/2012, artt. 11 e 33 B.U.R. 1/7/2015, n. 26. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 16 giugno 2015, n. 0117/Pres.

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA COSTITUZIONE DELL ALBO DELLE ASSOCIAZIONI E DEL VOLONTARIATO

REGOLAMENTO ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI

Spazio riservato all Amministrazione

Comune di Gavirate REGOLAMENTO PER L ISCRIZIONE ALL ALBO DELLE ASSOCIAZIONI DEL COMUNE DI GAVIRATE

COMUNE DI MASSA LUBRENSE

COMUNE DI TAVERNERIO. Regolamento delle Associazioni

REGOLAMENTO ALBO E CONSULTA DEGLI ORGANISMI ASSOCIATIVI E DI VOLONTARIATO SOCIALE

(Provincia di Caserta)

REGOLAMENTO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI INDICE

Comune di Termini Imerese. Regolamento Albo Comunale delle Associazioni. Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. del

REGOLAMENTO ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO

REGISTRO DELLE ASSOCIAZIONI: REGOLAMENTO PER L ISCRIZIONE E LA TENUTA

Albo Comunale delle Associazioni e del Volontariato: Regolamento per l istituzione e la tenuta

ART. 1 FINALITA ED OGGETTO

VISTO l articolo 87, quinto comma, della Costituzione; VISTO l articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

COMUNE DI CALITRI (Provincia di Avellino)

Delegato (vedere allegato n. 1) dell Associazione ...

AL REGISTRO REGIONALE DELLE ASSOCIAZIONI DI SOLIDARIETÀ FAMILIARE

COMUNE DI DECIMOMANNU

Comune di Castiglione del Lago (Provincia di Perugia) REGOLAMENTO PER L ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI ED ISTITUZIONE DELLE CONSULTE.

Regolamento della Consulta delle Associazioni del Comune di Villa d Almè. Adozione testo definitivo del 02/05/2014

Regolamento. Albo Comunale delle Associazioni. Indice

1. Premessa e definizioni

COMUNE DI VALDIDENTRO. Provincia di Sondrio REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE DELL'ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI

Articolo 1. OGGETTO E FINALITA

COMUNE DI TORCHIAROLO Provincia di Brindisi

OGGETTO: 5 per mille per enti del volontariato e Asd

COMUNE DI SAN PIERO A SIEVE Provincia di Firenze REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELL ALBO DEGLI EDUCATORI DOMICILIARI NELLA ZONA EDUCATIVA DEL MUGELLO

Albo Comunale delle Associazioni Regolamento

LEGGE REGIONALE N. 32 DEL REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA Disciplina e promozione dell'agricoltura biologica nel Friuli - Venezia Giulia

REGOLAMENTO PER LA TENUTA E DISCIPLINA DELL'ALBO DELLE LIBERE ASSOCIAZIONI E DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO

COMUNE DI VILLANOVA MARCHESANA

COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO

COMUNE DI SAN MANGO D AQUINO Provincia di Catanzaro

5 per mille per enti del volontariato e Asd

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 40 del 29/10/2012 (sostituisce il regolamento approvato con delibera n.

COVIP COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE

COMUNE DI ESCALAPLANO

Allegato B al Decreto n. del pag. 1/7

ART. 7 ART. 8 ART. 9

NOTIZIE UTILI. Le associazioni sportive dilettantistiche per essere ammesse al beneficio devono possedere i seguenti requisiti:

MUNICIPIO VIII GENOVA MEDIO LEVANTE ISCRIZIONE AL REGISTRO ANAGRAFICO DELLE ASSOCIAZIONI

Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca

REGOLAMENTO "MODALITÀ DI GESTIONE DEL REGISTRO REGIONALE

CITTÀ DI FIUMICINO (PROVINCIA DI ROMA)

Art. 1. (Oggetto) Art. 2. (Requisiti generali di iscrizione)

COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO Provincia di Verona

Comune di Livorno U. O. Servizi Sociali Ufficio Promozione Sociale

REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE DELL ELENCO DEI FORNITORI

COMUNE DI BAGHERIA (provincia di PALERMO) Regolamento ENTI NON PROFIT

Comune di Olgiate Molgora REGOLAMENTO DEL REGISTRO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI ED EROGAZIONE CONTRIBUTI E BENIFICI ECONOMICI

COMUNE DI SUELLI. Settore Amministrativo SETTORE : Frau Andreina. Responsabile: 266 NUMERAZIONE SETTORIALE N. 51 NUMERAZIONE GENERALE N.

REGOLAMENTO PER LA CITTADINANZA ATTIVA

DOMANDA DI ISCRIZIONE NELL ELENCO DELLE ASSOCIAZIONI ACCREDITATE

COMUNE DI MARENO DI PIAVE PROVINCIA DI TREVISO

DOMANDA DI ISCRIZIONE NELL'ELENCO DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE

Denominazione del progetto e/o delle attività di cui si chiede sostegno economico:

COMUNE DI CASARILE Provincia di Milano REGOLAMENTO DELL ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA ANZIANI

Il Responsabile dell Area amministrativo-contabile. Avvisa. che con deliberazione consiliare n. 22 del 31 luglio 2007 è stato approvato il REGOLAMENTO

COMUNE DI CORTE DE FRATI PROVINCIA DI CREMONA

Art. 2 Modifica all articolo 4 della l.r. 34/2007. LEGGE REGIONALE 18 febbraio 2014, n. 6

PROVINCIA DI ROMA. Dipartimento X Servizio n.5. Ufficio Metropolitano per la Pianificazione e l Autonomia Scolastica BANDO DI GARA

COMUNE DI CARAMANICO TERME. (Provincia di Pescara) REGOLAMENTO

Informazioni per la presentazione di domande di erogazione

REGOLAMENTO COMUNALE PER L ISCRIZIONE ALL ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI E PER LA CONCESSIONE DI SUSSIDI E CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE ASSOCIAZIONI.

Il sottoscritto/a nato/a a., Prov. il e. residente a, Prov.,via., n.,in qualità di

All. A) AL SINDACO DEL COMUNE DI SPINEA OGGETTO: RICHIESTA DI ISCRIZIONE ALL ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI

REGISTRO DEL VOLONTARIATO SOCIALE

Regolamento per la collaborazione tra il Comune di Crespellano e i singoli volontari per lo svolgimento di attivita solidaristiche promosse dal Comune

REGOLAMENTO CONSULTA COMUNALE DEL VOLONTARIATO

UISP. Lega Calcio. Regolamento Nazionale della Formazione

COMUNE DI FOSSO Provincia di Venezia REGOLAMENTO COMUNALE PER IL VOLONTARIATO

Settore Affari Generali e Istituzionali. Disciplinare per le Pubblicazioni on line

REGIONE LIGURIA Assessorato alle Politiche attive del lavoro e dell occupazione, Politiche dell immigrazione e dell emigrazione, Trasporti

REGOLAMENTO DISMISSIONE BENI MOBILI

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA

Area I Affari generali e Servizi alla Persona Ufficio Cultura. Tel. 0832/ Fax 0832/ protocollo.comunearnesano@pec.rupar.puglia.

COMUNE DI CAGLI. Provincia di Pesaro Urbino. Piazza Matteotti n.1 - tel fax municipio@comune.cagli.ps.

LEGGE REGIONALE N. 28 del 16 Settembre 1996 REGIONE LOMBARDIA Promozione, riconoscimento e sviluppo dell' associazionismo

REGIONE LAZIO DIPARTIMENTO ISTITUZIONALE E TERRITORIO DIREZIONE TURISMO AVVISO PUBBLICO

Albo delle Libere Forme Associative del Comune di Taranto

In ottemperanza a quanto disposto nel bando di qualificazione di. associazioni non a scopo di lucro per la realizzazione di

COMUNE DI VENEGONO SUPERIORE Provincia di Varese

PROVINCIA DI CROTONE REGOLAMENTO

Transcript:

I REGOLAMENTI PROVINCIALI: N. 22 PROVINCIA DI PADOVA Settore 011 Direzione Generale / Affari Generali REGOLAMENTO SULLA PARTECIPAZIONE E SULLA ISCRIZIONE AL REGISTRO PROVINCIALE DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE, COOPERATIVE SOCIALI E FONDAZIONI Approvato con D.C.P. in data 11.3.1996 n. 12 reg., successivamente modificato con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio in data 26 maggio 1999 n. 33 di reg. ed ulteriormente modificato con D.C.P. in data 20.12.1999 n. 65 di reg.

REGOLAMENTO SULLA PARTECIPAZIONE E SULLA ISCRIZIONE AL REGISTRO PROVINCIALE DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE, COOPERATIVE SOCIALI E FONDAZIONI INDICE DEGLI ARTICOLI Art. 1 Istituzione del Registro pag. 2 Art. 2 Condizioni per l iscrizione nel Registro 2 Art. 3 Iscrizione e cancellazione dal Registro 3 Art. 4 Rigetto della richiesta di iscrizione e ricorso 4 Art. 5 Rinnovo dell iscrizione 4 Art. 6 Pubblicità del Registro 4 Art. 7 Diritto di interrogazione e di accesso 5 Art. 8 Diritto di iniziativa 5 Art. 9 Consulte 5 Art. 10 Informazione 5 1

Art. 1 Istituzione del Registro In attuazione della Legge 142/90 e delle disposizioni statutarie al fine di valorizzare le libere forme associative mediante la loro partecipazione e il loro coinvolgimento a servizio della collettività, è istituito il Registro provinciale delle libere forme associative, cooperative sociali e fondazioni. Il Registro è conservato presso l Ufficio Relazioni con il Pubblico. Il Registro è composto delle seguenti sezioni tematiche: a) interventi socio-sanitari; b) tutela e impegno civile, solidarietà internazionale e pace; c) economia e lavoro; d) cultura, beni culturali, educazione e formazione; e) attività ricreative e sportive; f) territorio, urbanistica, tutela ambientale e protezione civile. A ogni libera forma associativa e cooperativa sociale è consentita l iscrizione a una sola sezione tematica. Le Fondazioni la cui sede istituzionale si trovi nel territorio della provincia di Padova possono chiedere di essere iscritte al Registro. Art. 2 Condizioni per l iscrizione nel Registro Nel Registro possono essere iscritte le libere forme associative anche non riconosciute, le cooperative sociali che non abbiano fine di lucro, a condizione che siano effettivamente operanti in base alle proprie disposizioni statutarie e che la loro attività possa essere considerata di interesse provinciale, e le fondazioni di cui all art. 1 comma 6. Gli organismi di cui al comma 1 presentano al Presidente della Provincia domanda di iscrizione al Registro su apposito modulo fornito dall amministrazione, nel quale devono essere indicati: denominazione, ragione sociale ed indirizzo; rappresentante legale e/o eventuale referente; l oggetto e le finalità sociali e l assenza di scopo di lucro; 2

una relazione illustrativa o certificazione atta ad attestare che da almeno 1 anno l organizzazione sta svolgendo attività propria sul territorio; la democraticità, ovvero l eleggibilità libera degli organi elettivi; il numero di soci o aderenti; eventuali attività di pubblica utilità che sia interessata a svolgere in collaborazione con la Provincia; la sezione tematica in cui si chiede l inserimento; Dovranno, inoltre, essere allegati alla domanda: una relazione datata e firmata dal legale rappresentante sull attività svolta e sui programmi che la forma associativa intende realizzare; copia dell atto costitutivo e dello statuto o l accordo scritto tra le parti costitutivo dell associazione, da cui risultino espressamente lo scopo e l assenza di fini di lucro; certificazione dello stato di ONLUS, se posseduto, o autocertificazione se è prescritta l iscrizione in apposito albo, o dichiarazione sostitutiva di atto notorio in caso contrario. Art. 3 Iscrizione e cancellazione dal Registro Entro rispettivamente il 31 maggio ed il 30 novembre di ogni anno viene adottato il provvedimento dirigenziale di: iscrizione delle libere forme associative, delle cooperative sociali e delle fondazioni nelle diverse sezioni tematiche del Registro, che abbiano presentato la domanda di cui all art. 2 entro il mese precedente a quello delle scadenze previste dal presente comma; l aggiornamento del registro stesso; cancellazione dal Registro nei casi di perdita accertata delle condizioni previste all art. 2. presa d atto dell intervenuta decadenza per mancata comunicazione della conferma di iscrizione entro i termini previsti dal successivo art. 4. Per le associazioni che hanno conseguito l iscrizione al Registro Regionale, l iscrizione al registro provinciale è concessa d ufficio purché siano soddisfatte le condizioni di cui all art. 2 comma 1. 3

Art. 4 Rigetto della richiesta di iscrizione e ricorso Il Dirigente responsabile, qualora ritenga necessaria l integrazione dei documenti, ne fa richiesta direttamente alla Forma Associativa. La domanda può essere rigettata esclusivamente per mancanza dei requisiti, e in ogni caso dovrà essere comunicato il motivo di tale determinazione negativa entro 60 giorni dalla scadenza dei termini di cui all art. 3, comma 1. Prima del rigetto il Dirigente responsabile invita la Forma Associativa a presentare le proprie osservazioni. Contro il provvedimento di diniego è possibile presentare ricorso: giurisdizionale nei termini di legge; gerarchico; straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. n. 1199 del 24.11.1997. Art. 5 Rinnovo dell iscrizione L iscrizione al Registro ha validità triennale dalla data di esecutività del provvedimento che l attesta. Ogni libera forma associativa, cooperativa sociale e fondazione iscritta ha l obbligo di comunicare tempestivamente qualsiasi variazione significativa dei dati dichiarati nella domanda di iscrizione. Entro il 30 aprile di ogni anno, i soggetti iscritti nel Registro devono, a pena di decadenza, presentare al Dirigente competente una sintetica relazione sull attività svolta nell anno precedente. In caso di mancata presentazione o di mancata giustificazione dell attività sociale, non si potrà provvedere al rinnovo dell iscrizione alla scadenza del triennio. Art. 6 Pubblicità del Registro Il Registro provinciale delle libere forme associative, nonché gli aggiornamenti sono pubblicati all Albo pretorio con i provvedimenti che li approvano. 4

Il Registro resta depositato permanentemente presso l Ufficio Relazioni con il Pubblico e può essere consultato secondo le norme del Regolamento sul diritto di accesso agli atti ed ai documenti. Art. 7 Diritto di interrogazione e di accesso Ogni libera forma associativa, cooperativa sociale e fondazione iscritta al registro può accedere ad atti e documenti dell Amministrazione in conformità al vigente regolamento per l accesso e può rivolgere per iscritto istanze, petizioni e proposte al Presidente della Provincia e al Presidente del Consiglio provinciale che sono tenuti a rispondere entro 30 giorni. Art. 8 Diritto di iniziativa Almeno tre Associazioni iscritte al presente Registro possono presentare proposte scritte di deliberazione consiliare, in applicazione di quanto stabilito in materia dal regolamento per il funzionamento del Consiglio Provinciale. Le proposte di deliberazione consiliare devono concretarsi in un formale testo di provvedimento congruamente motivato e documentato e sono presentate, per il perfezionamento del procedimento istruttorio, al Presidente della Provincia. Art. 9 Consulte Ciascuna libera forma associativa può designare propri rappresentanti nelle consulte, istituite dalla Provincia ai sensi delle disposizioni dello Statuto secondo le modalità contenute nell apposito regolamento che disciplina le attività delle consulte provinciali. Art. 10 Informazione Nella sede dell Ufficio relazioni con il Pubblico gli iscritti trovano copia dello statuto, dei regolamenti della Provincia, prendono visione delle deliberazioni di Consiglio e della Giunta, delle 5

pubblicazioni dell Ente, dei beneficiari dei contributi della Provincia nel rispetto della normativa di legge e di quella regolamentare dell Ente. 6