JULIUS BAER MULTICOOPERATION ITALIAN BOND FUND ITALIAN STOCK FUND



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Offerta pubblica in Italia di azioni nominative ad accumulazione dei proventi della SICAV JULIUS BAER MULTICOOPERATION di diritto lussemburghese relativamente ai comparti: JULIUS BAER MULTICOOPERATION ITALIAN BOND FUND ITALIAN STOCK FUND Il presente Documento Integrativo è parte integrante e necessaria del Prospetto Informativo depositato presso la CONSOB in data 14 dicembre 1999 ed è valido a decorrere dal 14 dicembre 1999.

DOCUMENTO INTEGRATIVO Indice 1. Modalità di sottoscrizione e di rimborso delle azioni della SICAV...3 1.1 Sottoscrizione delle azioni... 3 1.1.1 Modalità di sottoscrizione... 3 1.1.2 Modalità particolari di sottoscrizione aggiuntiva... 3 1.1.3 Inoltro della richiesta di sottoscrizione... 4 1.1.4 Prezzo di emissione... 4 1.1.5 Conversioni di valuta... 4 1.1.6 Mezzi di pagamento... 4 1.1.7 Conferma di investimento... 4 1.2 Oneri a carico del sottoscrittore... 5 1.2.1 Commissioni di sottoscrizione... 5 1.2.2 Commissioni di conversione e di reinvestimento... 5 1.2.3 Altri oneri... 6 1.2.4 Agevolazioni finanziarie... 6 1.3 Consegna dei certificati rappresentativi delle azioni... 6 1.4 Modalità di conversione delle azioni... 7 1.4.1 Richiesta di conversione... 7 1.4.2 Modalità particolari di richiesta di conversione... 7 1.4.3 Conferma di conversione... 8 1.5 Rimborso delle azioni... 8 1.5.1 Richiesta di rimborso... 8 1.5.2 Modalità particolari di richiesta di rimborso... 8 1.5.3 Prezzo di rimborso... 8 1.5.4 Pagamento dei rimborsi... 8 1.5.5 Conferma di rimborso... 9 2. Regime Fiscale...9 3. Modalità di diffusione dei documenti ed informazioni...9 4. Modalità di esercizio del diritto di voto...10 5. Soggetti che partecipano alla commercializzazione...10 5.1 Soggetti incaricati del collocamento...10 5.2 Banca corrispondente...11 2

1. Modalità di sottoscrizione e di rimborso delle azioni della SICAV 1.1 Sottoscrizione delle azioni 1.1.1 Modalità di sottoscrizione La sottoscrizione di azioni nominative ad accumulazione dei proventi della SICAV JULIUS BAER MULTICOOPERATION (da ora anche la «SICAV») relative ai comparti «ITALIAN BOND FUND» e «ITALIAN STOCK FUND» (da ora anche il/ i «comparto/i»), può avvenire con: a) Versamenti in unica soluzione mediante un versamento, contestuale alla sottoscrizione della richiesta, di un importo minimo all equivalente di 5.000.000 di lire italiane. Per le sottoscrizioni successive l importo minimo è invece all equivalente di 1.000.000 di lire italiane. Gli importi si intendono al lordo delle commissioni e spese di sottoscrizione. b) Versamenti periodici in adesione ad un «Piano di Risparmio» mediante versamenti con cadenza a scelta mensile o trimestrale, di importo rispettivamente non inferiore a lire 250.000 o 750.000 (non sono previsti versamenti in valuta per i piani di risparmio). Il numero dei versamenti è libero, ma comunque non inferiore a 72 per i versamenti mensili e a 24 per quelli trimestrali. L investitore indica la somma fissa del versamento periodico, il numero dei versamenti e la loro frequenza. Un Piano di Risparmio viene aperto con la compilazione del relativo modulo di sottoscrizione e con il versamento di una somma minima iniziale pari a 12 rate mensili o a 4 trimestrali. Il sottoscrittore può, alle scadenze prescelte, effettuare versamenti di un importo multiplo intero di quello da lui prestabilito all atto della sottoscrizione. In tal caso la parte eccedente del versamento sarà considerata come versamento anticipato per il completamento del Piano di Risparmio medesimo. Al completamento del Piano di Risparmio non saranno accettati ulteriori versamenti se non sulla base di una nuova sottoscrizione. In ogni caso qualora l ultimo versamento periodico risultasse di un importo maggiore di quello necessario al completamento del Piano di Risparmio, la parte eccedente sarà considerata come un investimento in unica soluzione. Non è consentita l apertura di più Piani di Risparmio utilizzando lo stesso modulo di sottoscrizione. Il sottoscrittore può sospendere i versamenti e successivamente riprenderli, oppure decidere di non completare il piano, senza che ciò comporti oneri aggiuntivi a suo carico. In tal caso però va sottolineato che il mancato completamento del Piano di Risparmio determina una maggiore incidenza percentuale delle commissioni rispetto a quelle originariamente previste. In caso di ritiro dal Piano di Risparmio, se le disponibilità nel comparto sono inferiori all equivalente di 3.000 Euro, la SICAV ha la facoltà di liquidare al sottoscrittore il corrispettivo delle azioni. Per entrambe le soluzioni di sottoscrizione di cui ai punti a) e b) l investimento in azioni della SICAV si realizza mediante la compilazione e la sottoscrizione dell apposito modulo di sottoscrizione conforme a quello allegato al prospetto ed il versamento dell importo lordo che il sottoscrittore intende investire. I soggetti incaricati del collocamento autorizzati dalla SICAV potranno: mettere a disposizione tramite internet il prospetto corredato di tutti gli allegati e/o riprodurre, il solo modulo di sottoscrizione con strumenti elettronici, avendo cura che una copia firmata sia trattenuta dal sottoscrittore. 1.1.2 Modalità particolari di sottoscrizione aggiuntiva I partecipanti che abbiano affidato mandato con rappresentanza di prestazione di servizi di investimento al soggetto incaricato del collocamento tramite il quale hanno effettuato un primo investimento nella SICAV (detto soggetto è da ora indicato come «Mandatario»), possono impartire tramite il Mandatario istruzioni per l effettuazione di sottoscrizioni aggiuntive, anche se relative a comparti diversi della SICAV. Tale facoltà è riconosciuta solo se tra il soggetto incaricato del collocamento e la SICAV sono stati definiti specifici accordi operativi in tal senso. Di tali soggetti è data indicazione nell elenco dei soggetti collocatori (cfr. il successivo paragrafo 5.1). Le istruzioni dovranno essere impartite dal partecipante al suo Mandatario con le modalità previste dal mandato di prestazione di servizi di investimento e pertanto se ivi previsto, anche con ordine telefonico, con procedura di identificazione, che sarà registrato a cura del Mandatario che, ai sensi dell art. 69, comma 1 lett. b) del regolamento Consob 11522/98, è tenuto a conservare le registrazioni per almeno 2 anni, via Internet con accesso riservato protetto da password, o con altro mezzo telematico. Anche il pagamento delle azioni sottoscritte potrà avvenire tramite il Mandatario. La SICAV risponde esclusivamente della corretta esecuzione degli ordini come ricevuti dal 3

DOCUMENTO INTEGRATIVO Mandatario; essa non è responsabile della regolarità e/o dell esistenza delle istruzioni impartite dal partecipante al suo Mandatario ed è del tutto è estranea ai rapporti discendenti dal contratto per la prestazione dei servizi di investimento tra il partecipante ed il suo Mandatario. In ogni caso la prescritta modalità di sottoscrizione aggiuntiva non determinerà aggravi nei termini di esecuzione della transazione. Gli eventuali costi del servizio sono definiti nell ambito del rapporto contrattuale di mandato tra il partecipante ed il suo mandatario. 1.1.3 Inoltro della richiesta di sottoscrizione La SICAV impegna contrattualmente anche agli effetti dell art. 1411 c.c. i soggetti incaricati del collocamento a trasmettere i mezzi di pagamento e le richieste di sottoscrizione alla banca corrispondente entro il primo giorno lavorativo successivo a quello di ricezione. I soggetti incaricati del collocamento potranno far precedere la trasmissione dei moduli inviando un riepilogo dei dati ivi contenuti via fax o con altri strumenti telematici. Le richieste di sottoscrizione, sono inviate dalla banca corrispondente all Agente amministrativo incaricato dalla banca depositaria mediante utilizzo di appositi collegamenti telematici (da ora indicati come «mezzo telematico»). La SICAV e la banca depositaria impegnano anche agli effetti della richiamata norma la banca corrispondente a trasmettere le richieste di sottoscrizione all Agente amministrativo, entro il primo giorno lavorativo successivo a quello di ricezione (anche del solo riepilogo dei dati anticipati dai soggetti incaricati del collocamento), purché a tale data risulti versato l'assegno utilizzato per la sottoscrizione ovvero, confermato l'accredito delle somme se il pagamento avviene tramite bonifico bancario (o giroconto) o autorizzazione permanente di addebito in conto («RID»). Impegnano altresì la banca corrispondente a versare gli assegni sull apposito conto della SICAV, apponendo la girata in forza della procura rilasciatale, entro il giorno lavorativo di ricezione. Gli originali delle richieste di sottoscrizione sono inviati all Agente amministrativo settimanalmente. 1.1.4 Prezzo di emissione Le azioni della SICAV sono assegnate al loro valore unitario, con gli arrotondamenti indicati nel prospetto, del «giorno di valutazione» applicato, tenendo conto dei seguenti criteri: alle richieste di sottoscrizione pervenute all Agente amministrativo entro le ore 15.00 di Lussemburgo, sarà applicato il valore netto di inventario per azione del giorno di banca aperta successivo; le richieste ricevute dopo le ore 15.00 sono considerate come ricevute il giorno successivo. Nel caso in cui si applichi la facoltà di recesso di cui all'art. 30, comma 6 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 («TUF»), il regolamento dei corrispettivi non potrà che avvenire decorsi almeno sette giorni dalla data di conclusione del contratto. 1.1.5 Conversioni di valuta I versamenti, qualora non siano effettuati in lire italiane, sono convertiti da parte dalla banca corrispondente nelle valute di denominazione dei comparti prescelti applicando, salvo cause di forza maggiore, il tasso di cambio del giorno dell invio della richiesta di sottoscrizione all Agente amministrativo, secondo gli usi bancari, operando «al meglio» con la diligenza e la professionalità necessarie. I versamenti in lire o in altra valuta dei paesi aderenti all UME sono convertiti in Euro (la valuta di denominazione dei comparti) ai tassi di cambio irrevocabilmente fissati, senza spese. 1.1.6 Mezzi di pagamento Il sottoscrittore può avvalersi esclusivamente dei mezzi di pagamento indicati nel modulo di sottoscrizione, dove sono pure indicate le valute loro attribuite. 1.1.7 Conferma di investimento Entro sette giorni lavorativi dal giorno di valutazione applicato, la banca corrispondente invia una lettera di conferma dell avvenuto investimento nella quale è indicato: il comparto oggetto di investimento, l importo lordo versato, l importo netto investito, il numero ed il tipo di azioni sottoscritte, il loro valore unitario, il mezzo di pagamento utilizzato, la data di ricezione della richiesta di sottoscrizione da parte della banca corrispondente, la data e il tasso di cambio applicato. Nel caso di sottoscrizioni effettuate con reinvestimento all estero di somme derivanti dal disinvestimento contestuale di azioni di altra SICAV Julius Baer, la lettera di conferma dell investimento potrà comprendere anche i dati relativi al disinvestimento indicati al paragrafo 1.5.4. 4

Nel caso di adesione al Piano di Risparmio, le lettere di conferma degli investimenti periodici successivi al primo potranno essere emesse dalla banca corrispondente cumulativamente al termine di ciascun semestre solare. In caso di cointestazione, tutte le conferme sono inviate ad uno solo dei cointestatari. 1.2 Oneri a carico del sottoscrittore 1.2.1 Commissioni di sottoscrizione Le commissioni a carico del sottoscrittore, sono commisurate all'ammontare del versamento come segue: a) Per i versamenti in unica soluzione: per quanto riguarda il comparto «ITALIAN BOND FUND»: - 3.50% per importi fino a Lit. 50.000.000-3.00% per importi da Lit. 50.000.001 a Lit. 100.000.000-2.50% per importi da Lit. 100.000.001 a Lit. 300.000.000-2.00% per importi da Lit. 300.000.001 a Lit. 500.000.000-1.25% per importi da Lit. 500.000.001 a Lit. 1.000.000.000-0.50% per importi superiori a Lit. 1.000.000.000 per quanto riguarda il comparto «ITALIAN STOCK FUND»: - 4.50% per importi fino a Lit. 50.000.000-4.00% per importi da Lit. 50.000.001 a Lit. 100.000.000-3.25% per importi da Lit. 100.000.001 a Lit. 300.000.000-2.50% per importi da Lit. 300.000.001 a Lit. 500.000.000-1.50% per importi da Lit. 500.000.001 a Lit. 1.000.000.000-0.75% per importi superiori a Lit. 1.000.000.000 Nel caso di pagamenti in Euro le fasce suddette saranno determinate in base al corrispondente valore in lire determinato tasso di cambio irrevocabilmente fissato tra lira ed Euro. Per eventuali investimenti successivi la commissione viene calcolata applicando l'aliquota corrispondente all'importo risultante dalla somma dell'ammontare lordo del nuovo versamento con i versamenti lordi precedenti, al netto di eventuali rimborsi lordi, purché le sottoscrizioni siano effettuate tramite il medesimo soggetto incaricato del collocamento, anche se riferite a diversi comparti della stessa SICAV ed anche se effettuate nell'ambito di un Piano di Risparmio. Nel caso in cui siano previsti uno o più cointestatari, il cumulo dei versamenti potrà esser fatto esclusivamente a condizione che nel modulo di sottoscrizione risultino indicati gli stessi investitori delle sottoscrizioni precedenti. b) Per i versamenti nell'ambito del Piano di Risparmio: Una commissione del 5% viene applicata sull'ammontare totale dei versamenti contrattualmente previsti (importo dei versamenti mensili/trimestrali moltiplicato per il numero delle rate prefissate) e sarà prelevata come segue: - il 50% della commissione totale sul primo versamento all'atto della sottoscrizione, ma comunque non oltre il 30% del versamento stesso; - la parte restante equamente divisa sui successivi versamenti contrattualmente previsti. 1.2.2 Commissioni di conversione e di reinvestimento Per ogni conversione richiesta a norma del paragrafo 1.4, è applicata una commissione dello 0,5% del valore da convertire quando il comparto di destinazione è collocato dallo stesso soggetto incaricato del collocamento o da soggetto appartenente al suo gruppo, altrimenti del 5%. La commissione di sottoscrizione di cui al precedente paragrafo 1.2.1, è applicata in misura dello 0,5% agli investimenti in azioni della SICAV effettuati mediante reinvestimento di somme derivanti da richieste contestuali di rimborso di azioni di altra SICAV Julius Baer distribuita in Italia, per l importo contestualmente disinvestito (cfr. par. 1.1.6, prima alinea). Agli investimenti effettuati con reinvestimento di somme derivanti da azioni della JULIUS BAER MULTICASH si applica la commissione intera, a meno che queste ultime non fossero già state sottoscritte con precedenti reinvestimenti da altre SICAV Julius Baer distribuite in Italia. 5

DOCUMENTO INTEGRATIVO 1.2.3 Altri oneri Dal patrimonio del sottoscrittore potranno altresì essere prelevate: - a favore della banca corrispondente: le spese connesse, in occasione della sottoscrizione, quelle di emissione, postali e eventuali di bollo relative alla conferma di investimento, tutte forfetariamente applicate in misura dell'uno per mille del versamento, al netto delle commissioni di sottoscrizione, con un minimo di lire 25.000 sui versamenti in unica soluzione e sul primo versamento del Piano di Risparmio e di lire 2.500 sui versamenti successivi in adesione a quest ultimo; - a favore della banca corrispondente: le spese connesse in occasione della conversione e del reinvestimento forfetariamente pari a lire 25.000; - a favore della banca corrispondente: le commissioni per il pagamento dei rimborsi delle azioni, pari all'uno per mille dell importo trasferito, con un minimo di lire 25.000; - a favore della SICAV e solo nei casi di richiesta dei certificati azionari: le spese di consegna degli stessi. Tali spese sono applicate forfetariamente e pari a lire 100.000 per ciascun certificato consegnato, da pagarsi al momento del ritiro presso la banca corrispondente; ad esse si aggiungono i costi di assicurazione delle spedizioni; - le imposte e le tasse eventualmente dovute per la sottoscrizione. In aggiunta, la SICAV per la consegna dei certificati azionari nominativi ulteriori, qualora siano richiesti per motivi diversi da nuove sottoscrizioni, richiederà al sottoscrittore il pagamento anticipato di un importo di 100 franchi svizzeri o l equivalente in Lire o Euro. Tale costo non sarà addebitato per la sostituzione dei certificati in seguito ad un rimborso parziale o ad una conversione. In tal caso saranno comunque addebitate le ordinarie spese bancarie e quelle di assicurazione e spedizione. Nel caso di operazioni effettuate direttamente in valuta, la banca depositaria e quella corrispondente individueranno un tasso di cambio convenzionale in lire italiane per l'applicazione delle commissioni e delle spese. Per i versamenti in valute di paesi aderenti all UME verranno applicati i tassi di cambio fissati irrevocabilmente con l Euro, con arrotondamento al centesimo. Le commissioni applicate dalla banca corrispondente, dalla banca depositaria e quelle di sottoscrizione, potranno essere variate in qualsiasi momento. Delle variazioni verrà data comunicazione ai sottoscrittori con lettera, da inviarsi almeno una volta all anno. 1.2.4 Agevolazioni finanziarie Non si applicano commissioni per le sottoscrizioni e per le conversioni di azioni effettuate, per il tramite dei rispettivi soggetti incaricati del collocamento a cui sono collegati, da dipendenti, collaboratori e promotori finanziari del Gruppo Bancario Credito Valtellinese. Sono inoltre riconosciute agevolazioni sulle commissioni di sottoscrizione e conversione che, in alcuni casi prevedono anche la totale esenzione, a favore di determinate categorie di soggetti indicate a tergo dell'elenco dei soggetti incaricati del collocamento, messo a disposizione presso la Banca Corrispondente e le sue filiali. La SICAV si riserva inoltre di applicare agevolazioni fino al 100% sulle commissioni di sottoscrizione e conversione richieste da intermediari istituzionali, individuati come all art. 31 della delibera Consob 1/7/1998, n. 11522 ed eventuali modificazioni, che operino per proprio conto o di clientela che abbia conferito un mandato di gestione. Gli intermediari istituzionali possono inoltrare gli ordini direttamente alla banca corrispondente. 1.3 Consegna dei certificati rappresentativi delle azioni Le azioni emesse a fronte della sottoscrizione sono in forma nominativa ad accumulazione dei proventi e per esse la SICAV consiglia di non richiedere la consegna dei certificati. Tale scelta oltre a far risparmiare al sottoscrittore le spese bancarie per la loro consegna e restituzione, consente anche di procedere più speditamente nelle operazioni di conversione e rimborso. Quando non viene richiesta l emissione del certificato, la titolarità delle azioni risulta attestata dalla lettera di conferma dell investimento. Qualora il sottoscrittore richieda espressamente la consegna dei certificati, questi gli vengono consegnati tramite la banca corrispondente alla quale vengono inviati dall Agente amministrativo entro quindici giorni successivi a quello in cui avrà ricevuto i dati completi per effettuare l intestazione e avrà riscontrato il buon esito del mezzo di pagamento. La banca corrispondente, entro quindici giorni dal ricevimento, consegna i certificati nel luogo dove sono svolte le funzioni di banca corrispondente: 6

direttamente al sottoscrittore alla presenza di un soggetto all uopo delegato dalla SICAV che provvede all identificazione del consegnatario; ovvero a soggetto autorizzato dalla SICAV munito di delega del sottoscrittore, con firma autenticata. Il raggruppamento, la sostituzione o il frazionamento dei certificati azionari possono essere richiesti dal sottoscrittore in qualunque momento alla SICAV tramite la banca corrispondente, che provvederà al ritiro ed alla riconsegna degli stessi, con le medesime modalità sopraindicate. 1.4 Modalità di conversione delle azioni 1.4.1 Richiesta di conversione La conversione delle azioni avviene alle condizioni e con le modalità indicate al capitolo «Conversione delle azioni» del prospetto (cfr. la parte generale e le parti speciali). Si fa presente ai sottoscrittori che nel caso in cui si chieda una conversione in azioni di un comparto per il quale operi una banca corrispondente diversa da quella indicata al successivo paragrafo 5.2, i tempi necessari all esecuzione dell operazione possono risultare sensibilmente più lunghi rispetto a quanto indicato nel presente paragrafo 1.4, in quanto le procedure devono essere eseguite con processi non automatici. La richiesta di conversione, accompagnata dai relativi certificati azionari (qualora gli stessi siano stati consegnati), deve essere effettuata per iscritto su apposito modulo, debitamente sottoscritta ed inoltrata alla banca corrispondente per il tramite dei soggetti incaricati del collocamento. Nel caso in cui il sottoscrittore abbia le azioni depositate presso propri intermediari, dovrà consegnare copia della disposizione di trasferimento delle stesse a favore della SICAV, accettata dal depositario. Nella richiesta dovrà essere indicato il comparto di provenienza, le generalità, l indirizzo del richiedente, il codice fiscale, il numero di azioni (o l importo lordo nella valuta di denominazione del comparto) da convertire e il comparto in cui dette azioni dovranno essere convertite, precisando qualora i comparti di destinazione siano più di uno, la quota da destinare a ciascuno di essi. La SICAV impegna contrattualmente anche agli effetti dell art. 1411 c.c. i soggetti incaricati del collocamento a trasmettere le richieste di conversione e i certificati azionari alla banca corrispondente non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello di ricezione. I soggetti incaricati del collocamento potranno far precedere la trasmissione dei moduli inviando un riepilogo dei dati ivi contenuti via fax, o con altri strumenti telematici. La SICAV e la banca depositaria impegnano altresì la banca corrispondente anche agli effetti della norma richiamata a trasmettere all Agente amministrativo mediante utilizzo del mezzo telematico le richieste di conversione, entro il primo giorno lavorativo successivo alla ricezione delle stesse (o anche del solo riepilogo dei dati anticipati dai soggetti incaricati del collocamento), previa verifica della loro congruenza con i dati relativi all investimento del richiedente, e ad annullare i certificati ritirati. Gli originali delle richieste di conversione e i certificati annullati sono inviati dalla banca corrispondente all Agente amministrativo settimanalmente. Per le operazioni di conversione di azioni non trova applicazione la sospensiva di cui all'art. 30, comma 6 del TUF e per esse, al fine di operare scelte di investimento consapevoli si raccomanda un'attenta lettura dell'ultimo prospetto aggiornato e della documentazione contabile più recente, disponibili presso la Banca Corrispondente, le sue filiali e presso i soggetti incaricati del collocamento. 1.4.2 Modalità particolari di richiesta di conversione I partecipanti che soddisfino ai requisiti indicati al precedente punto 1.1.2 possono impartire istruzioni di conversione tramite il loro Mandatario, a condizione che con quest ultimo la SICAV abbia definito specifici accordi operativi. Le istruzioni dovranno essere impartite dal partecipante al suo Mandatario conformemente alle modalità previste dal mandato di prestazione di servizi di investimento e pertanto se ivi previsto, anche con ordine telefonico, via internet, o con altro mezzo telematico. La SICAV risponde esclusivamente della corretta esecuzione degli ordini come ricevuti dal Mandatario; essa non è responsabile della regolarità e/o dell esistenza delle istruzioni impartite dal partecipante al suo Mandatario ed è del tutto è estranea ai rapporti discendenti dal contratto per la prestazione dei servizi di investimento tra il partecipante ed il suo Mandatario. In ogni caso la prescritta modalità di conversione non determinerà aggravi nei termini di esecuzione della transazione. 1.4.3 Conferma di conversione La banca corrispondente invia una lettera di conferma della conversione nella quale è indicato: il comparto di provenienza, il comparto oggetto di investimento, il tipo e il numero di azioni da convertire, il 7

DOCUMENTO INTEGRATIVO numero, il tipo di azioni e l importo frutto della conversione, le commissioni, le spese e il tasso di cambio applicati. In caso di cointestazione, tutte le conferme sono inviate ad uno solo dei cointestatari. 1.5 Rimborso delle azioni 1.5.1 Richiesta di rimborso La richiesta di rimborso delle azioni, indirizzata alla SICAV, accompagnata dai relativi certificati azionari (qualora gli stessi siano stati consegnati), deve essere effettuata per iscritto, debitamente sottoscritta ed inviata alla banca corrispondente per il tramite del soggetto incaricato del collocamento. Nel caso in cui il sottoscrittore abbia le azioni depositate presso propri intermediari, dovrà consegnare copia della disposizione di trasferimento delle stesse a favore della SICAV, accettata dal depositario. Nella richiesta dovrà essere indicato il comparto sottoscritto, le generalità e l indirizzo del richiedente, il codice fiscale, il numero delle azioni (o l importo lordo nella valuta di denominazione del comparto) di cui si chiede il rimborso, le modalità da osservare per il pagamento, la firma del richiedente. La SICAV impegna contrattualmente anche agli effetti dell art. 1411 c.c. i soggetti incaricati del collocamento a trasmettere alla banca corrispondente le richieste di rimborso e i certificati azionari eventualmente ritirati dalla clientela, entro il primo giorno lavorativo successivo a quello di ricezione. I soggetti incaricati del collocamento potranno far precedere la trasmissione dei moduli inviando un riepilogo dei dati ivi contenuti via fax, o con altri strumenti telematici. La SICAV e la banca depositaria impegnano altresì la banca corrispondente anche agli effetti della norma richiamata a trasmettere all Agente amministrativo, mediante utilizzo del mezzo telematico, le richieste di rimborso entro il primo giorno lavorativo successivo alla ricezione delle stesse, (o anche del solo riepilogo dei dati anticipati dai soggetti incaricati del collocamento), previa verifica della loro congruenza con i dati relativi all investimento del richiedente, e ad annullare gli eventuali certificati azionari ritirati. Gli originali delle richieste di rimborso e i certificati annullati sono inviati dalla banca corrispondente all Agente amministrativo settimanalmente. 1.5.2 Modalità particolari di richiesta di rimborso I partecipanti che soddisfino ai requisiti indicati al precedente punto 1.1.2 possono impartire istruzioni di rimborso tramite il loro Mandatario, a condizione che con quest ultimo la SICAV abbia definito specifici accordi operativi. Le istruzioni dovranno essere impartite dal partecipante al suo Mandatario conformemente alle modalità previste dal mandato di prestazione di servizi di investimento e pertanto se ivi previsto, anche con ordine telefonico, via internet, o con altro mezzo telematico. In ogni caso i pagamenti dei rimborsi saranno effettuati esclusivamente a favore del partecipante. La SICAV risponde esclusivamente della corretta esecuzione degli ordini come ricevuti dal Mandatario; essa non è responsabile della regolarità e/o dell esistenza delle istruzioni impartite dal partecipante al suo Mandatario ed è del tutto è estranea ai rapporti discendenti dal contratto per la prestazione dei servizi di investimento tra il partecipante ed il suo Mandatario. In ogni caso la prescritta modalità di rimborso non determinerà aggravi nei termini di esecuzione della transazione. 1.5.3 Prezzo di rimborso Il prezzo di rimborso di ogni azione è pari al valore d inventario dell azione del rispettivo comparto nel giorno di valutazione successivo a quello in cui la richiesta di rimborso perviene all Agente amministrativo. Le richieste pervenute dopo le ore 15,00 di Lussemburgo sono considerate pervenute il giorno successivo. 1.5.4 Pagamento dei rimborsi I pagamenti relativi alle richieste di rimborso verranno effettuati dalla SICAV, o dalla banca depositaria, tramite la banca corrispondente, a favore del partecipante, secondo le modalità dallo stesso indicate, entro cinque giorni lavorativi dal giorno in cui le azioni sono disinvestite (giorno di valutazione), o dalla data di ricevimento dei certificati azionari se successiva, a mezzo bonifico bancario o assegno non trasferibile, inviato a rischio e spese del sottoscrittore, a mezzo assicurata convenzionale. Il rimborso avviene in lire italiane o nella valuta di denominazione dei comparti. Le conversioni Euro/Lira sono effettuate al tasso di cambio irrevocabilmente fissato, senza spese. Nessun rimborso potrà comunque avere corso prima della ricezione da parte dell Agente amministrativo dei certificati rappresentativi delle azioni, se consegnati. 8

Non sono applicate commissioni di rimborso. Tuttavia, sul valore del rimborso sono addebitate le spese bancarie e quelle di spedizione ed assicurazione, qualora essendo stato consegnato il certificato, questo debba essere restituito all Agente amministrativo tramite la banca corrispondente o altri intermediari. 1.5.5 Conferma di rimborso La banca corrispondente invia una lettera di conferma dell avvenuto disinvestimento nella quale è indicato: il comparto oggetto del disinvestimento, il numero di azioni o l importo disinvestito, il valore unitario delle azioni, la data del disinvestimento, le spese addebitate, il tasso e la data di cambio applicati, la base imponibile e la ritenuta d imposta operata. La suddetta conferma di disinvestimento potrà non essere inviata, nel caso in cui le somme rimborsate siano (come previsto al paragrafo 1.1) contestualmente utilizzate per il reinvestimento in azioni di altra SICAV Julius Baer. In tal caso i dati relativi al disinvestimento saranno inseriti nella lettera di conferma dell investimento. In caso di cointestazione, tutte le conferme sono inviate ad uno solo dei cointestatari. 2. Regime Fiscale La SICAV non è soggetta ad imposte sui redditi né ad imposte sulle plusvalenze. Alla stessa è applicata un'imposta annuale da versare ogni trimestre, pari allo 0.06% del valore netto d'inventario evidenziato alla fine di ogni trimestre. Da tale imposizione resta esclusa la porzione di patrimonio investita in altri OICVM lussemburghesi soggetti alla medesima imposta. Informazioni più accurate sono indicate nel prospetto. A norma dell art. 10-ter della legge n. 77/83 così come modificato dall art. 8, comma 5, del D.Lgs. n. 461/97 e dal D.Lgs. 16/6/98 n. 201 sui proventi conseguiti in Italia derivanti dagli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari conformi alle direttive comunitarie (quali la SICAV), le cui azioni sono collocate nel territorio dello Stato ai sensi dell art. 10-bis della citata legge n. 77/83, è operata una ritenuta del 12,5%. La ritenuta è applicata dai soggetti residenti incaricati del pagamento dei proventi medesimi, del riacquisto o della negoziazione delle azioni, sui proventi eventualmente distribuiti in corso di partecipazione all organismo di investimento e sulla differenza tra il valore di riscatto o di cessione e delle azioni ed il valore medio ponderato di sottoscrizione o di acquisto delle azioni. Qualora i proventi siano conseguiti decorsi dodici mesi dalla data di acquisto o di sottoscrizione delle azioni, nonché dalla data della precedente percezione degli eventuali proventi in costanza di partecipazione all organismo, la ritenuta si applica sui proventi conseguiti aumentati sulla base di un coefficiente di rettifica determinato con apposito decreo del Ministro delle finanze. Per le persone fisiche che non acquisiscano azioni della SICAV nell esercizio di imprese commerciali e per i soggetti indicati nell ultimo periodo del terzo comma dell art. 10-ter della legge n. 77/83 e successive modificazioni, la ritenuta è applicata a titolo d imposta. È invece applicata a titolo di acconto nei confronti degli altri soggetti indicati nel medesimo comma terzo. Nel caso in cui i proventi derivanti dalle azioni siano conseguiti all estero senza applicazione della ritenuta e pertanto anche nel caso di sottoscrizioni di azioni effettuate mediante compensazioni all estero con importi derivanti da disinvestimenti di azioni di altre SICAV Julius Baer (cd. «reinvestimenti») essi devono essere assoggettati a tassazione separata con la medesima aliquota del 12,5%. In caso di donazione e successione ereditaria il valore delle azioni al momento rispettivamente del trasferimento o del decesso costituisce base imponibile per la determinazione dell'imposta che deve essere rilevata e pagata a cura del diretto interessato. 3. Modalità di diffusione dei documenti ed informazioni Il presente documento integrativo, il modulo di sottoscrizione, l ultima relazione annuale della SICAV e se più recente l ultima relazione semestrale, dovranno essere consegnati prima della sottoscrizione unitamente al prospetto pubblicato, costituito dalla parte generale e dalle parti speciali «P» e «Q». Si fa presente che la SICAV oltre ai comparti indicati nella copertina del presente documento integrativo commercializza in Italia un altro comparto e potrà in futuro commercializzarne altri. I prospetti ed i relativi allegati illustrativi dei comparti offerti in Italia sono a disposizione degli interessati presso la banca corrispondente. La SICAV provvede a far pubblicare su «Il Sole 24 Ore»: giornalmente il valore delle azioni; l eventuale avviso di sospensione dell emissione o del rimborso delle azioni; 9

DOCUMENTO INTEGRATIVO gli avvisi di convocazione delle assemblee, che nel caso di proposta di modifica dello statuto conterranno la relativa precisazione; nei termini previsti dalla legge lussemburghese relativamente ai comparti commercializzati in Italia: gli eventuali avvisi di fusione di comparti già esistenti e quelli di liquidazione di uno o più comparti, o della stessa SICAV. La SICAV, nel caso di sospensione del rimborso delle azioni dà comunicazione per iscritto ai soggetti che abbiano presentato richiesta di rimborso entro sette giorni. La stessa dà anche comunicazione della cessazione della sospensione (cfr. capitolo «Sospensione del calcolo...» del prospetto). Presso la sede della banca corrispondente e presso le filiali situate nei capoluoghi di regione sono disponibili altresí le traduzioni fedeli dei seguenti documenti: atto costitutivo e statuto aggiornato della SICAV, almeno 8 giorni prima della data fissata per l assemblea generale, l ultimo rendiconto annuale certificato ed entro due mesi dal termine del semestre, l ultima relazione semestrale redatta dalla SICAV. Tali documenti potranno essere ottenuti, entro 20 giorni, gratuitamente dagli investitori che prestino richiesta alla banca corrispondente, anche a domicilio. Presso la sede dei soggetti incaricati del collocamento sono disponibili i relativi contratti di distribuzione con la SICAV ed i facsimile di delega e di rilascio di istruzioni di voto in assemblea. Inoltre presso la sede della SICAV, presso la sede della banca corrispondente e le sue filiali situate nei capoluoghi di regione sono disponibili: il prospetto generale, completo di tutte le parti speciali, nella versione in lingua italiana; la traduzione in lingua italiana del contratto di consulenza per gli investimenti, di quello di banca depositaria, agente amministrativo, domiciliare, agente principale di pagamento e di quello di agente di trasferimento e del registro degli azionisti; le convenzioni con le banche corrispondenti; - l'elenco aggiornato dei soggetti incaricati del collocamento; - i facsimile di delega di partecipazione all'assemblea; gli avvisi di convocazione delle assemblee e il testo delle deliberazioni adottate. Tutti i documenti sopra indicati e le versioni in lingua originale, sono disponibili anche presso la sede della SICAV. Il prospetto generale completo di tutte le parti speciali ed i prospetti relativi ad altri comparti commercializzati in Italia, completi dei relativi allegati, nella versione in lingua italiana sono consegnati dai soggetti incaricati del collocamento ai sottoscrittori che ne facciano richiesta e sono a disposizione presso la banca corrispondente. 4. Modalità di esercizio del diritto di voto Tutti gli azionisti, in base a quanto previsto dallo statuto della SICAV (cfr. artt 10, 11 e 12) possono partecipare alle assemblee generali, ed alle assemblee separate relative al comparto di cui detengono azioni, personalmente o facendosi rappresentare da un altro azionista o da altra persona, mediante delega conferita per iscritto e da inviare alla SICAV a mezzo telegramma, telex o telefax. Moduli contenenti in facsimile di delega di partecipazione alle assemblee, possono essere richiesti alla sede sociale delle SICAV o alla banca corrispondente. 5. Soggetti che partecipano alla commercializzazione 5.1 Soggetti incaricati del collocamento Il documento contenente l'elenco aggiornato dei soggetti incaricati del collocamento raggruppati per categorie omogenee è messo a disposizione del pubblico presso la banca corrispondente e presso le sue filiali. 10

5.2 Banca corrispondente La Banca Corrispondente in Italia è: CREDITO VALTELLINESE Soc. Coop. a resp. l. (anche indicata come «CV»), capogruppo del Gruppo Bancario Credito Valtellinese, con sede legale a Sondrio, Piazza Quadrivio 8, dove sono pure svolte le relative funzioni di banca corrispondente. Le spese applicate dal CV sono indicate al precedente paragrafo 1.2. La banca corrispondente: inoltra all Agente amministrativo le richieste di sottoscrizione, conversione e rimborso, ricevute dai soggetti incaricati del collocamento e dagli intermediari professionali, regola i pagamenti con la banca depositaria e annulla i certificati azionari eventualmente ritirati; riceve i pagamenti delle azioni dai soggetti incaricati del collocamento, converte gli eventuali versamenti in valuta diversa in quella di denominazione dei comparti sottoscritti e provvede alla girata per procura degli assegni dei sottoscrittori ed al loro versamento sul conto della SICAV, come indicato al precedente paragrafo 1.1; provvede alla consegna dei certificati rappresentativi delle azioni e alla loro restituzione in caso di rimborso e conversione e in caso di operazioni di sostituzione frazionamento e raggruppamento; provvede ai pagamenti relativi ai rimborsi delle azioni con le modalità indicate al precedente paragrafo 1.5; provvede per conto della SICAV alla predisposizione ed all invio ai sottoscrittori delle conferme di investimento, conversione e rimborso; opera come sostituto di imposta come previsto al precedente paragrafo 2. 11