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ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE N 432 DEL 16 SETTEMBRE 2014 T R I B U N A L E O R D I N A R I O D I N A P O L I CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI PRESTAZIONI SANITARIE TRA La AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA FEDERICO II nella persona del direttore Prof. Giovanni Persico II TRIBUNALE DI NAPOLI Nella persona del Presidente del Tribunale R. dott. Carlo Alemi E PREMESSO che è stata indetta gara per l acquisizione del servizio di sorveglianza sanitaria, a seguito di scadenza della Convenzione Consip lotto 5, con avviso n.772 e ss del 07/05/2014, gara aggiudicata, giusta autorizzazione ministeriale n.0082638.u del 28/07/2014, in data 02/09/2014 alla Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II, presentatrice dell offerta economicamente più vantaggiosa per l Amministrazione; SI STIPULA Il presente accordo (C.I.G.: Z2B10C9623), avente per oggetto la fornitura da parte della Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II (da ora in poi semplicemente Azienda) di tutte le prestazioni previste per la sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti a rischio normato ex art 41 D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., necessarie all'espressione del giudizio d'idoneità. La predetta sorveglianza sanitaria sarà effettuata per tutto il personale dipendente (amministrativi e magistrati) esposto a rischio normato, che presta servizio (anche temporaneo) sia presso la sede centrale del Tribunale di Napoli, sia presso l articolazione territoriale di Ischia. Ai fini dello svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, la Azienda individua e preliminarmente designa quale medico competente il dott Gaetano Buonocore che accetta l incarico (come da documentazione allegata). Il Presidente del Tribunale prende atto di tale designazione e della relativa accettazione e formalizza la nomina quale medico competente del dott.gaetano Buonocore. 1

ARTICOLO 1 - PREMESSE Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto. ARTICOLO 2 - COMPITI DEL COMMITTENTE DATORE DI LAVORO I1 Presidente del Tribunale, nella qualità, si impegna a: informare il Medico Competente sull'organizzazione Aziendale, sui processi lavorativi e sui rischi connessi, risultanti dai controlli dell'esposizione dei lavoratori a rischio; fornire al Medico Competente l'elenco del personale esposto ai vari rischi ed aggiornarlo con tempestività; mettere a disposizione ambienti idoneamente attrezzati, da adibire ad ambulatorio per l'esecuzione delle visite mediche e la custodia delle cartelle sanitarie; organizzare la riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi; stabilire le modalità di adempimento agli obblighi di formazione e informazione che coinvolgeranno il Medico Competente; gestire, d'intesa con il Medico Competente, l'organizzazione e la tempistica delle visite mediche preventive e periodiche, nonché delle visite agli ambienti di lavoro; gestire, d'intesa con il Medico Competente e con il responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione del Tribunale, nonché delle eventuali situazioni di rischio, il programma di predisposizione ed attuazione delle misure per la tutela della salute e della idoneità psicofisica dei lavoratori. ARTICOLO 3 - COMPITI DELLA AZIENDA La Azienda si impegna a fornire tutte le prestazioni, sanitarie e collegate, connesse con l'attuazione del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., collaborazione con il datore di lavoro e con il Servizio di Prevenzione e Protezione, sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione dell'azienda nelle sue articolazioni e delle situazioni di rischio, alla predisposizione dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e dell integrità psicofìsica dei lavoratori, inoltre ad assicurare: o gli accertamenti preventivi atti a constatare l assenza di controindicazioni al lavoro cui i dipendenti sono destinati, al fine della valutazione della loro idoneità alla mansione specifica; o gli accertamenti periodici per constatare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere giudizio di idoneità alla mansione; o gli accertamenti aventi ad oggetto esami di laboratorio di base per l accertamento di assenza di tossicodipendenza/alcool dipendenza relativi al personale con qualifica di conducenti automezzi speciali addetti alla guida; o gli accertamenti specialistici, strumentali e di laboratorio, costituenti specifici protocolli diagnostici, mirati al rischio, di cui all'art.41,comma 4, D.Lgs.81/2008 e s.m.i.,, ritenuti necessari dal Medico Competente; 2

o l'effettuazione di visite mediche, eventualmente richieste dai lavoratori per collegamento ai rischi professionali; o effettuazione di sopralluoghi di cui all'art 25 lettera l ) del D. Lgs.81/2008 e s.m.i., che dovranno essere eseguiti perlomeno una volta l anno; o collaborazione con il Servizio di Prevenzione e Protezione nella prescrizione e nel controllo di eventuali indagini ambientali; o l'attività di consulenza e di collaborazione con il Datore di lavoro e con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, ai sensi dell'art. 25 lettera a) D. Lgs.81/2008 e s. m. i.; o l attività di formazione e informazione sanitaria dei lavoratori esposti a rischi professionali previsti dalle vigenti norme di legge; o la partecipazione alle riunioni di cui all'art. 35 D. Lgs. N. 81/2008 e s. m. i.; o la comunicazione, in occasione di tali riunioni, ai rappresentanti per la sicurezza dei risultati anonimi collettivi degli accertamenti clinici e strumentali effettuati, fornendo indicazioni sul significato di detti risultati; o l'istituzione ed aggiornamento sotto la propria responsabilità, per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria, di cartella sanitaria e di rischio; o la custodia delle cartelle sanitarie e di rischio, con salvaguardia del segreto professionale, nei locali messi a disposizione dal Tribunale; o informazione ai lavoratori sui risultati degli accertamenti sanitari praticati; o la comunicazione del giudizio di idoneità alla mansione, per iscritto, al datore di lavoro ed al lavoratore; o a richiesta dei lavoratori, il rilascio di copia della documentazione sanitaria; o l informazione, ai sensi del D.Lgs, N.81/2008 e s.m.i., ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; o la collaborazione per la predisposizione del servizio di pronto soccorso e di assistenza medica di emergenza, previsto dall'art. 43 comma 1 lettera (a del D. Lgs N.81/2008 e s.m.i.; o la somministrazione della vaccinazione antinfluenzale ai dipendenti che ne facciano richiesta. I protocolli diagnostici di sorveglianza sanitaria, in precedenza specificati, saranno stabiliti dal medico competente in relazione allo spettro di rischi individuali riportato, per ciascun lavoratore, nel documento di valutazione dei rischi dì cui all art. 26 comma 3 D. Lgs. N.81/2008 e s.m.i. Tali protocolli, in casi particolari, potranno essere integrati da approfondimenti diagnostici che il medico competente riterrà necessari per formulare il giudizio di idoneità. Il medico competente e lo specialista oculista, individuato dalla Azienda, eseguiranno le visite nei locali del presidio medico sito nel Nuovo Palazzo di Giustizia; gli esami di laboratorio e gli altri accertamenti accessori alla visita verranno effettuati, unitamente agli accertamenti tossicologici relativi al personale con qualifica di conducenti automezzi addetti alla guida, presso la competente struttura sanitaria della Azienda.. 3

ARTICOLO 4 - DURATA DELLA CONVENZIONE II presente accordo ha durata triennale, decorrente dalla data di stipula della presente convenzione e cesserà automaticamente alla scadenza dei tre anni, senza necessità di disdetta, salvo l obbligo a carico del medico competente di effettuare le sole prestazioni urgenti e/o non rinviabili per un breve periodo dopo la scadenza del contratto e fino alla stipula di quello nuovo, senza che ciò possa essere considerato proroga tacita.e previsto il diritto di recedere dal contratto da parte del Tribunale, ai sensi dell art 1 comma 13 D.L.n.95/12, nel caso di sopravvenuta attivazione di una Convenzione Consip che abbia parametri migliorativi sia di prezzo che di qualità.resta fermo che la durata triennale è subordinata -come per tutti i contratti pluriennali- alle disponibilità di bilancio e pertanto la presente condizione, ovviamente con specifico riferimento al secondo e terzo anno contrattuale, viene nel presente atto espressamente accettata dalla Azienda. ARTICOLO 5 - OBBLIGATORIETÀ' DELLA CONVENZIONE La Azienda riconosce che la presente convenzione è per essa vincolante dalla data della sottoscrizione, così come per il Tribunale di Napoli, ai sensi delle vigenti norme di Contabilità di Stato. Per motivate ragioni, il Tribunale di Napoli si riserva la facoltà di risolvere, in qualsiasi momento, la presente convenzione, qualora sia necessario nell'interesse del servizio, previo pagamento delle prestazioni già eseguite. ARTICOLO 6 - CONDIZIONI ECONOMICHE Per le prestazioni richieste, saranno applicate le tariffe di seguito indicate: visita medica con espressione del giudizio di idoneità specifica alla mansione: Euro 22,00 (ventuno /00); visita oculistica specialistica per addetti ai videoterminali (Vision Test): Euro 13,00 (tredici/00); esami di laboratorio: si fa riferimento al tariffario indicato nel Capitolato Tecnico presentato dalla Azienda; ulteriori attività del medico competente (sopralluoghi, riunioni, collaborazione con il S.P.P., attività di informazione e formazione): si fa riferimento al tariffario indicato nel Capitolato Tecnico presentato dall Azienda. ARTICOLO 7 - TERMINI E CONDIZIONI DI PAGAMENTO I pagamenti dei corrispettivi relativi alle prestazioni oggetto della presente convenzione verranno effettuati secondo le norme di contabilità dello Stato, a prestazioni regolarmente rese e su emissione di fattura, preceduta da un rendiconto delle attività svolte approvato dall Amministrazione, fattura che verrà trasmessa alla Presidenza della Corte di Appello di Napoli, ufficio preposto al pagamento, che verrà effettuato entro sessanta giorni dalla ricezione della fattura. 4

Le fatture relative alle prestazioni suddette saranno emesse, nei confronti del Tribunale di Napoli, con cadenza semestrale. L'azienda prende atto che il Tribunale di Napoli esaurisce ogni sua responsabilità con la trasmissione della fattura all'ufficio Cassa della Corte d'appello, competente al pagamento. ARTICOLO 8 - OBBLIGO DI RISERVATEZZA Tutte le informazioni inerenti al personale dipendente dal Tribunale di Napoli saranno fornite dal medesimo ente nel pieno rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in maniera di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali (L. 31.12.1996, n. 675) e conseguentemente la Azienda si impegna a mantenerle riservate e a non fornirle e/o cederle ad altri soggetti. ARTICOLO 9 - CONTROVERSIE In caso di controversie relative al presente accordo, la competenza giudiziaria è quella del Foro di Napoli. La Azienda elegge il proprio domicilio in Napoli via S. Pansini n.5. II Tribunale di Napoli elegge il proprio domicilio in Napoli P.zza Cenni Nuovo Palazzo di Giustizia ARTICOLO 10 - ONERI FISCALI Sono a carico della Azienda tutte le spese contrattuali relative al presente accordo e tutti gli oneri fiscali, ad eccezione di quelli per i quali sussiste l'obbligo legale di rivalsa. II presente atto sarà registrato, in caso di uso, ai sensi dell art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 31; il numero della partita I.V.A. della Azienda è 06909360635, il numero di codice fiscale del Tribunale di Napoli è: 80016480636. ARTICOLO 11 - ESECUZIONE DELL'ACCORDO L'esecuzione della convenzione è regolata dalle clausole del presente atto, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra la Azienda ed il Tribunale di Napoli; per tutto quanto non espressamente previsto, le parti rinviano al Codice Civile ed alle disposizioni già emanate in materia di contratti di diritto privato, ove applicabili. Il presente atto è redatto in tre originali, uno per ciascuna delle parti contraenti ed uno per l'eventuale registrazione, e consta di numero sei pagine, ciascuna delle quali è controfirmata dal direttore Prof. Giovanni Persico, nella predetta qualità, per la Azienda e dal dott. Carlo ALEMI, nella qualità di Presidente del Tribunale di Napoli. Napoli, lì Per la Azienda Universitaria Ospedaliera Per il Tribunale di Napoli Federico II" F.to Il Direttore Prof. Giovanni Persico F.to il Presidente del Tribunale R. Dott. Carlo ALEMI 5