Ordinanza sull ammissione alla circolazione di persone e veicoli

Documenti analoghi
Ordinanza sull ammissione alla circolazione di persone e veicoli

L ordinanza del 27 ottobre 1976 sull ammissione alla circolazione è modificata come segue:

Ordinanza sull ammissione alla circolazione di persone e veicoli

Ordinanza sull assicurazione dei veicoli

Ordinanza sull assicurazione dei veicoli

Ordinanza concernente le multe disciplinari

Ordinanza concernente gli autoveicoli della Confederazione e i loro conducenti

Ordinanza sull ammissione alla circolazione di persone e veicoli

Ordinanza sull ammissione alla circolazione di persone e veicoli

Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali

Ordinanza concernente il registro automatizzato dei veicoli e dei detentori

Ordinanza sulle norme della circolazione stradale

Ordinanza sulla navigazione militare

Ordinanza sull assicurazione dei veicoli

Ordinanza concernente il registro automatizzato dei veicoli e dei detentori

Ordinanza sulla segnaletica stradale (OSStr)

Ordinanza che disciplina l esercizio della professione di maestro conducente

Ordinanza sul registro delle carte per l odocronografo

Ordinanza sulle norme della circolazione stradale

Ordinanza concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni

Ordinanza sulla navigazione civile dell Amministrazione federale

Ordinanza sull attività fuori del servizio nelle società militari e nelle associazioni militari mantello

Ordinanza concernente il sistema d informazione sull ammissione alla circolazione

Ordinanza concernente il sistema d informazione sull ammissione alla circolazione

Ordinanza sull energia

Ordinanza sull assicurazione dei veicoli

1. Legge federale del 21 marzo sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna. del 12 dicembre 2008

Associazione, organizzazione, altri:

Ordinanza sulla navigazione militare (ONM) Sezione 1: Disposizioni generali. del 1 marzo 2006 (Stato 21 marzo 2006)

del 29 marzo 1950 (Stato 13 giugno 2006)

Ordinanza concernente l amministrazione dell esercito

Ordinanza sulle norme della circolazione stradale

Ordinanza concernente il registro automatizzato dei veicoli e dei detentori

Accordo tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein relativo alla circolazione stradale

Legge federale concernente la tassa per l utilizzazione delle strade nazionali

Ordinanza sull ammissione alla circolazione di persone e veicoli

Sezione 1: Disposizioni generali. del 2 febbraio 2011 (Stato 1 gennaio 2013)

Ordinanza concernente il registro automatizzato dei veicoli e dei detentori

Sezione 1: Disposizioni generali. del 2 febbraio 2011

Legge di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione stradale e la tassa sul traffico pesante 1 (del 24 settembre 1985)

Ordinanza concernente le imprese di costruzione di aeromobili

Versione non ufficiale. Fa fede solo quella pubblicata nella Raccolta ufficiale.

Ordinanza del DDPS concernente le automobili per istruttori

Legge d'applicazione della legge federale sulla circolazione stradale (LALCStr)

Proposte di modifica (presentazione sinottica) con spiegazioni / OAC Allegato 7

Ordinanza sugli interventi di pubblica utilità della protezione civile

La presente legge disciplina la riscossione della tassa per l utilizzazione delle strade nazionali (tassa).

Legge federale sulle raccolte del diritto federale e sul Foglio federale

Ordinanza concernente le multe disciplinari

Ordinanza sull energia

Ordinanza sull esecuzione di rilevazioni statistiche federali

Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali

Ordinanza sullo stato maggiore del Consiglio federale Divisione Stampa e Radio

Ordinanza sullo stato civile

Ordinanza che limita l effettivo degli stranieri

Ordinanza concernente i veicoli della Confederazione e i loro conducenti

Ordinanza concernente i veicoli della Confederazione e i loro conducenti

Ordinanza sugli emolumenti e sulle tasse relativi ai compiti dell Ufficio federale dei trasporti

Legge federale sulla navigazione interna

Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i trattori agricoli

Ordinanza sulla durata del lavoro e di riposo dei conducenti professionali di veicoli a motore

Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali

Legge federale sul contratto d assicurazione

Factsheet e panoramica sull uso delle targhe professionali (targhe U)

Ordinanza sulla gestione delle frequenze e sulle concessioni di radiocomunicazione

Ordinanza sulla procedura d approvazione dei piani di impianti ferroviari

Ordinanza del DDPS concernente il personale militare

La Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE),

Ordinanza sull ammissione alla circolazione di persone e veicoli

Ordinanza sull ammissione alla circolazione di persone e veicoli

Ordinanza sull assicurazione dei veicoli

Ordinanza sulle prestazioni della Confederazione nel campo dell esecuzione delle pene e delle misure

Ordinanza che disciplina l esercizio della professione di maestro conducente

del 17 marzo Progetto 27 agosto La Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE),

Ordinanza sull ammissione alla circolazione di persone e veicoli

Ordinanza sul computo globale dell imposta

Ordinanza sugli emolumenti relativi ai compiti dell Ufficio federale dei trasporti

Ordinanza. del 16 novembre 2016

Ordinanza sull ammissione alla circolazione di persone e veicoli

del 1 marzo 2006 (Stato 15 febbraio 2016)

Ordinanza concernente l apprezzamento medico dell idoneità al servizio e dell idoneità a prestare servizio

Legge d'applicazione della legge federale sulla circolazione stradale (LALCStr)

Ordinanza concernente il registro automatizzato delle misure amministrative

Ordinanza sull ammissione alla circolazione di persone e veicoli

Ordinanza sulla costruzione e l esercizio delle ferrovie

Ordinanza sull istruzione fuori del servizio nelle società militari e nelle associazioni militari mantello

Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i trattori agricoli

Ordinanza concernente gli emolumenti dell Ufficio federale delle strade

Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i trattori e i loro rimorchi

Ordinanza concernente le multe disciplinari

Ordinanza sull assicurazione malattie

Decreto esecutivo concernente i provvedimenti d urgenza in caso di inquinamento atmosferico acuto (del xx yy 2016)

Ordinanza sul trattamento dei dati segnaletici

Factsheet e panoramica sull uso delle targhe professionali (targhe U)

Ordinanza sull ammissione alla circolazione di persone e veicoli

Transcript:

Ordinanza sull ammissione alla circolazione di persone e veicoli (OAC) Modifica dell 11 aprile 2001 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 27 ottobre 1976 1 sull ammissione alla circolazione di persone e veicoli è modificata come segue: Art. 3 cpv. 3 lett. h 3 Autorizza a condurre: h. veicoli agricoli speciali e trattori agricoli la cui velocità massima non supera 40 km/h, la licenza di condurre della categoria G, nella misura in cui il titolare ha partecipato a un corso di guida di trattori riconosciuto dall Ufficio federale. Art. 16 cpv. 6 secondo periodo Concerne soltanto il testo tedesco. Art. 23 cpv. 1 1 Il candidato che non ha superato l esame pratico può di norma ripeterlo dopo che sia trascorso almeno un mese. Art. 25 cpv. 2 Abrogato Art. 26 cpv. 2 lett. d 2 Nella licenza di condurre o in un suo allegato devono essere iscritte le restrizioni e le condizioni speciali seguenti che la polizia stradale ha il compito di controllare: d. l autorizzazione di far uso di veicoli a motore muniti di dispositivi che agevolano il cambio di velocità, di veicoli della categoria A2 o F anche con il permesso della categoria D1 o di veicoli azionati da energia elettrica fornita da una batteria; 1 RS 741.51 2001-0087 1387

Art. 26b Autorizzazione speciale I titolari di un autorizzazione speciale su presentazione dell autorizzazione devono annunciare all autorità entro 14 giorni ogni circostanza che esige la modifica o la sostituzione dell autorizzazione. Art. 33 cpv. 1 secondo periodo 1... Se è ordinata per una ragione medica di esclusione, l interessato può chiedere il rilascio della licenza appena l inidoneità scompare.... Art. 40 cpv. 3 primo periodo e 4 primo periodo Concerne soltanto il testo francese. Art. 41 cpv. 6 primo periodo Concerne soltanto il testo francese. Art. 46 cpv. 3 secondo periodo 3... I Cantoni possono autorizzare associazioni degli utenti della strada a rilasciare licenze di condurre internazionali ai titolari di licenze di condurre svizzere. Art. 49 cpv. 3 3 I periti che desiderano conseguire la licenza per maestro conducente devono completare la loro formazione e superare l esame nelle materie su cui non verteva l esame di perito. Art. 54 cpv. 1 1 I Cantoni istituiscono le commissioni d esame cantonali o intercantonali. Queste devono essere composte in maggioranza di rappresentanti dei Cantoni come anche di altri specialisti, segnatamente psicologi, pedagoghi e maestri conducenti. Art. 63 cpv. 1 e 4 primo periodo 1 Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS), osservando le condizioni richieste per il rilascio della licenza cantonale, può procedere alla formazione dei suoi maestri conducenti. Gli esami dei maestri conducenti sono affidati alle commissioni d esame previste dall articolo 54. Il DDPS può delegare un rappresentante all esame. 4 La licenza federale per maestro conducente è revocata se il titolare non esercita più la funzione di maestro conducente al servizio della Confederazione.... 1388

Art. 72 cpv. 1 lett. i e j 1 Né la licenza di circolazione né le targhe sono necessarie per: i. i veicoli che vengono trasportati su un autoveicolo di trasporto o un rimorchio, e guidati durante il loro carico o scarico, purché sia stata stipulata un assicurazione giusta l articolo 27 capoverso 1 OAV; j. i veicoli che vengono spostati da imprese del settore automobilistico su un area interna all azienda, purché sia stata stipulata un assicurazione giusta l articolo 27 capoverso 1 OAV. Art. 74 cpv. 2 2 Chi richiede la licenza temporanea non ha bisogno di essere detentore del veicolo e quest ultimo non deve essere immatricolato nel Cantone di stanza. Art. 80 cpv. 2, 4 e 5 2 Nella licenza di circolazione è iscritto l utilizzo di un veicolo per il trasporto professionale di persone di cui all articolo 3 OLR 2, eccettuati i veicoli giusta l articolo 4 capoverso 1 lettera d OLR 2. 4 Un detentore che prende in leasing o lascia, spesso o durevolmente, usare a terzi il suo veicolo, può chiedere all autorità d immatricolazione, mediante formulario ufficiale, che un cambiamento di detentore necessiti della sua approvazione o di quella di un altra persona menzionata nel formulario. L autorità d immatricolazione iscrive questa limitazione nella licenza di circolazione. 5 L autorità d immatricolazione conserva il formulario in originale o riproducibile in altro modo fintanto che esiste l iscrizione. Art. 81 Annullamento 1 Quando un veicolo è tolto dalla circolazione o sostituito con un altro veicolo, il detentore deve fare annullare dall autorità la licenza di circolazione e l eventuale duplicato. Se il detentore trascura questo obbligo, le targhe indicate nella licenza non gli sono più attribuite, salvo qualora egli fornisca la prova che il veicolo è stato demolito o immatricolato al nome di un altro detentore. 2 Se le è presentata una licenza di circolazione che contiene un iscrizione giusta l articolo 80 capoverso 4, l autorità d immatricolazione rifiuta: a. l annullamento della licenza di circolazione; b. il rilascio della licenza di circolazione a un nuovo detentore; c. la cancellazione dell iscrizione. 3 Il rifiuto è nullo se è data l approvazione scritta della persona o delle persone menzionate nel formulario oppure se vi è una decisione giudiziaria cresciuta in giudicato sui rapporti di proprietà. 1389

4 Se l autorità deve revocare una licenza di circolazione che contiene l iscrizione giusta l articolo 80 capoverso 4, lo comunica alle persone menzionate nel formulario. Art. 82 cpv. 2 lett. b Abrogata Art. 87 cpv. 2 2 La perdita delle targhe deve essere comunicata senza indugio dal detentore all autorità la quale gli rilascia targhe con un altro numero; essa può pubblicare il numero delle targhe perse nel sistema informatizzato di ricerca RIPOL. Art. 88 cpv. 2 primo periodo e 3 2 Per qualunque categoria di licenza di condurre, l esame può essere sostenuto su un veicolo provvisto di dispositivi che agevolano il cambio di velocità o la cui energia è fornita da una batteria elettrica, per la categoria D1, inoltre, sui veicoli delle categorie A2 o F.... 3 Abrogato Art. 91 cpv. 3 secondo periodo 3 Abrogato Art. 105 cpv. 4 secondo periodo 4... Sono parimenti riconosciuti reciprocamente i controlli dei veicoli effettuati dai fornitori (art. 32 OETV) se questi comprovano che sono autorizzati a procedere essi stessi all esame dal Cantone di stanza. Art. 145 n. 4 e 5 4. Chi conduce un ciclomotore per il quale non è stata stipulata l assicurazione prescritta sulla responsabilità civile, chi lascia usare ad altri un ciclomotore per il quale non è stata stipulata l assicurazione prescritta sulla responsabilità civile, è punito con la multa. 5. Il detentore di un ciclomotore che non annuncia entro il termine il cambiamento di detentore e la sostituzione del veicolo, il titolare di una licenza di condurre per ciclomotori che non notifica tempestivamente una circostanza che esige la modificazione o la sostituzione di questo documento, è punito con la multa. 1390

Art. 151b Disposizioni transitorie alla modifica dell 11 aprile 2001 1 I titolari della licenza di condurre della categoria B limitata a veicoli piccoli, per le corse nel traffico internazionale possono chiedere la cancellazione della rubrica 05. La limitazione decade nel traffico interno anche senza cancellazione. 2 Le targhe contrassegnate con la lettera «V» devono essere sostituite entro un anno dall entrata in vigore dell articolo 82 capoverso 2 modificato da targhe della serie ordinaria. Su richiesta, il detentore può chiedere la cancellazione dell iscrizione «veicolo da noleggio». II La presente modifica entra in vigore il 1 giugno 2001. 11 aprile 2001 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz 2681 1391