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STUDIO GARELLI Dottori Commercialisti Associati Revisori Contabili Periti del Tribunale Consulenti Tecnici del Giudice Dott. Stefano Garelli Dott. Maurizio Musso Dott.ssa Barbara Barreca Corso Palestro, 5-10122 TORINO e-mail: HTUinfo.torino@studio-garelli.itUTH Tel. 011/ 51.55.611 - Fax 011/ 51.55.613 C.F. e P.IVA n. 07659710011 UCircolare n 7/ 2006 URASSEGNA NOVITA TRIBUTARIE LUGLIO 2006 Ai meeting aziendali spese variabili per collaboratori e clienti finali I costi sostenuti da una società che dispone di una rete di agenti di commercio per la vendita con riferimento a meeting organizzati presso la sede aziendale vanno qualificati come spese di propaganda e pubblicità se sono a favore di collaboratori (promoters e agenti) della stessa impresa; qualora, invece, si riferiscano ai clienti ed agli utilizzatori finali invitati a partecipare ai meeting, costituiscono spese di rappresentanza, in quanto caratterizzate da gratuità e dirette a valorizzare l immagine ed il prestigio dell impresa. (Comitato antielusione, Parere n. 13, 12/04/2006) La locazione del costruttore edile è attività di impresa La locazione di un'immobile da parte di una società che ha per attività principale quella di costruzione e appalti di fabbricati deve essere considerata ai fini Iva come attività d'impresa e non meramente accessoria; l'operazione (avvenuta in esenzione d imposta) comporta quindi una riduzione percentuale dell'ammontare detraibile dell Iva soggiacendo alle regole del pro-rata di indetraibilità. (Corte di Cassazione, Sentenza n. 11073, 12/05/2006) Assegno per il nucleo familiare: rivalutazione dei livelli di reddito L'INPDAP mette a disposizione le tabelle riepilogative nelle quali sono stati aggiornati gli importi dei limiti di reddito e degli assegni mensili per il nucleo familiare spettanti per il periodo 1 luglio 2006-30 giugno 2007. (INPDAP, Nota n. 34, 31/05/2006) 1

Imposta di immatricolazione fuori dalla base imponibile Iva La Corte di Giustizia europea chiarisce che, ai fini Iva, non concorre a formare la base imponibile della cessione di un autoveicolo, l imposta dovuta per l immatricolazione del medesimo, ancorché il rivenditore consegni quest ultimo già immatricolato ed il prezzo sia comprensivo dell imposta sull immatricolazione. (Corte UE, Sentenza n. C-98/05, 01/06/2006) Violazioni dell obbligo di versamento dell IRAP E stato pubblicato il decreto legge recante disposizioni urgenti in materia di Irap. L art. 1 del provvedimento assicura la regolarità dei versamenti, prevenendo fenomeni di omesso o ritardato pagamento. In particolare, viene esclusa l'applicazione di talune agevolazioni (relative all'istituto del ravvedimento operoso e alla riscossione a seguito di controlli automatici) per mezzo delle quali il contribuente poteva fruire, a determinate condizioni, di sanzioni ridotte. (Decreto Legge n. 206/2006, G.U. n. 131 dell 8 giugno 2006) Guida alla dichiarazione dei redditi dei residenti all estero L Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul proprio sito web una guida alla compilazione e presentazione della dichiarazione dei redditi dei soggetti non residenti nel territorio italiano. Il documento contiene inoltre l elenco aggiornato delle convenzioni contro le doppie imposizioni in corso. (Agenzia delle Entrate, Guida di giugno 2006, sito web) PC alle famiglie: incentivo di 200 euro Sono state disciplinate le modalità di attuazione del progetto "PC alle famiglie" per l'anno 2006, il quale prevede l'erogazione di un contributo pari a 200 euro per l'acquisto di un personal computer da concedere alle famiglie con reddito inferiore a 15.000 euro, riferito all'anno di imposta 2004. (Ministero per l innovazione e le tecnologie, D.M. del 7 marzo 2006, G.U. n. 134 del 12 giugno 2006) 2

Per i call center vietato il co.co.pro. Il Ministero del Welfare precisa che l inquadramento contrattuale, nella forma di collaborazione a progetto, è consentito limitatamente ai rapporti c.d. out bound, tipicamente rappresentate dagli operatori dedicati a campagne promozionali limitate nel tempo. Diversamente, gli addetti al customer care ed all assistenza on-line svolgono un attività di cui non possono predeterminare contenuto e modalità, limitandosi alla risposta telefonica di cui essi rappresentano il terminale passivo e pertanto devono essere assunti con contratto di lavoro subordinato. (Ministero del lavoro e politiche sociali, Circolare n. 17, 14/06/2006) Istat, comunicato l indice dei prezzi al consumo maggio 2006 L Istituto nazionale di statistica ha reso noto l indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativo al mese di maggio 2006, che è pari a 127,8. La variazione dell indice, rispetto a quello del corrispondente mese dell anno precedente è pari al +2,2%. (Istat, Comunicato del 14/06/2006, G.U. n. 139 del 17/06/2006) Prorogato al 31 agosto il termine finale per i bandi della legge 488/1992 Il termine finale di presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni della Legge n. 488/1992, relative ai bandi 2006 dei settori industria, turismo, commercio e per le imprese artigiane (indetti con D.M. 23 marzo 2006 e D.M. 7 aprile 2006 e aperti dal 1 giugno 2006) è indifferibilmente prorogato al 31 agosto 2006 (il termine originario era il 31 luglio). (Ministero per lo sviluppo economico, D.M. del 23/06/2006, in corso pubblicazione G.U.) Novità in materia di contribuzione dovuta dai datori di lavoro L Inps fornisce un quadro di sintesi delle principali innovazioni legislative e delle relative disposizioni emanate in materia di contribuzione dovuta, per l anno 2006, dai datori di lavoro in favore del personale dipendente. (Inps, Circolare n. 85, 30/06/2006) 3

SCADENZARIO SINTETICO 01/07/06 15/08/06 Lunedì 10 Luglio Versamento all Inps dei contributi previdenziali relativi ai lavoratori domestici, dovuti per il periodo aprile-giugno 2006. Sabato 15 Luglio Registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute. Annotazione del documento riepilogativo di fatture di importo inferiore a 154,94 Euro. Emissione e annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente. Annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nel mese precedente dalle associazioni sportive dilettantistiche. Lunedì 17 Luglio Versamenti Iva mensile Scade lunedì 17 luglio 2006, unitamente agli altri tributi e contributi che si versano utilizzando il modello F24, il termine di versamento dell'iva a debito, eventualmente dovuta per il mese di giugno, per i contribuenti che effettuano la liquidazione mensilmente. Versamento delle ritenute e dei contributi INPS Scade sempre il 17 luglio 2006 il termine per il versamento delle ritenute alla fonte effettuate con riferimento al mese di giugno, nonché dei contributi INPS dovuti dai datori di lavoro. Il 17 luglio scade anche il termine per il versamento del contributo alla gestione separata INPS sui compensi corrisposti nel mese precedente relativamente a rapporti di collaborazione coordinata e 4

continuativa e a progetto, oltre che sui compensi occasionali e degli associati in partecipazione, quando dovuti. Versamento delle ritenute applicabili alle provvigioni Il 17 luglio 2006 scade il termine per effettuare il versamento delle ritenute applicabili alle provvigioni pagate nel mese di giugno. L aliquota applicabile è pari al 23%. Si ricorda che la ritenuta fiscale si calcola sul 50% delle provvigioni, ovvero sul 20% delle medesime qualora i soggetti che si avvalgono in via continuativa dell opera di dipendenti o di terzi abbiano richiesto al committente l applicazione della ritenuta in maniera ridotta. Presentazione comunicazioni relative alle lettere di intento Scade il 17 luglio 2006 anche il termine per presentare la comunicazione dei dati contenuti nelle dichiarazioni d intento ricevute nel mese di giugno 2006. Versamento della V rata dell Iva risultante dalla dichiarazione annuale relativa al 2005 da parte dei soggetti che hanno scelto di rateizzare l importo con applicazione degli interessi dello 0,50% a decorrere dal 16 marzo 2006. Versamento della II rata di imposte e contributi a titolo di saldo 2005 e I acconto 2006, da parte dei contribuenti titolari di partita Iva che hanno effettuato il primo versamento il 20 giugno 2006 ed hanno rateizzato i versamenti derivanti da UNICO 2006 con applicazione degli interessi dello 0,43%. Versamento della II rata di imposte a titolo di saldo 2005 e I acconto 2006, da parte dei soggetti IRES che hanno approvato il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell esercizio e hanno effettuato il primo versamento il 20 giugno 2006 rateizzando i versamenti derivanti da UNICO 2006 con applicazione degli interessi dello 0,43%. Ultimo giorno utile per regolarizzare gli omessi o insufficienti versamenti delle imposte non effettuati o effettuati in misura ridotta lo scorso 16 giugno con sanzione ridotta al 3,75%. Giovedì 20 Luglio Presentazione elenchi INTRASTAT Giovedì 20 luglio 2006 è il termine ultimo per presentare all'ufficio doganale competente per territorio l'elenco riepilogativo degli acquisti e delle cessioni intracomunitarie effettuate nel mese di giugno, per i contribuenti che hanno l obbligo di adempiere mensilmente. 5

Presentazione dichiarazione periodica CONAI Scade il 20 luglio 2006 anche il termine di presentazione della dichiarazione periodica CONAI riferita al mese precedente e al secondo trimestre 2006, da parte dei contribuenti tenuti a tale adempimento con cadenza, rispettivamente, mensile e trimestrale. Versamento, in unica soluzione o quale prima rata, delle imposte IRPEF, e IRAP, risultanti dalla dichiarazione UNICO 2006 quale saldo per l anno 2005 e primo acconto per l anno 2006 con maggiorazione dello 0,40% da parte di persone fisiche, società semplici, società di persone e soggetti equiparati. Versamento, in unica soluzione o quale prima rata, dell imposta sostitutiva sulle plusvalenze e dell acconto del 20% sui redditi soggetti a tassazione separata risultanti dal modello UNICO 2006 con maggiorazione dello 0,40%. Versamento, in unica soluzione o quale prima rata, dell Iva relativa al 2005 risultante dalla dichiarazione annuale maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo 16 marzo 2006 20 giugno 2006 con ulteriore maggiorazione dello 0,40%. Versamento dell imposta sostitutiva sulla rivalutazione, con maggiorazione dello 0,40%, da parte dei contribuenti che avvalendosi delle disposizioni di cui alla L. 266/2005 hanno rivalutato i beni d impresa o le partecipazioni in società controllate o collegate nonché le aree fabbricabili. L imposta deve essere versata in unica soluzione da parte dei contribuenti che effettuano la rivalutazione dei beni d impresa e delle partecipazioni mentre può essere anche rateizzata da parte dei contribuenti che effettuano la rivalutazione delle aree fabbricabili. Versamento, in unica soluzione o quale prima rata, con maggiorazione dello 0,40%, dell imposta sostitutiva sul saldo attivo di rivalutazione da parte dei contribuenti che hanno deciso di affrancare il saldo attivo stesso. Versamento, in unica soluzione o quale prima rata, del contributo INPS dovuto alla gestione separata lavoratori autonomi quale saldo 2005 e I acconto 2006 con maggiorazione dello 0,40%. Versamento, in unica soluzione o quale prima rata, dei contributi INPS dovuti sul reddito eccedente il minimale quale saldo 2005 e I rata di acconto 2006 da parte di artigiani e commercianti con maggiorazione dello 0,40%. Soggetti IRES con periodo d imposta coincidente con l anno solare che approvano il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura del periodo d imposta versamento, in unica soluzione o quale prima rata, dell IRES e IRAP dovuta a saldo per il 2005 e quale I acconto per il 2006 con maggiorazione dello 0,40%. Soggetti interessati dagli studi di settore versamento dell Iva riferita ai maggiori ricavi o compensi indicati in dichiarazione per effetto dell adeguamento spontaneo nonché dell eventuale maggiorazione del 3% con maggiorazione dello 0,40%. Versamento del diritto annuale alla Camera di Commercio di appartenenza, con maggiorazione dello 0,40%, da parte dei soggetti iscritti. 6

Lunedì 31 Luglio Presentazione elenchi INTRASTAT relativi alle cessioni del secondo trimestre Scade il 31 luglio 2006 il termine per presentare all Ufficio doganale competente per territorio l elenco riepilogativo delle cessioni intracomunitarie effettuate nel secondo trimestre. Si ricorda che per quanto riguarda gli acquisti, la scadenza trimestrale è stata soppressa. Presentazione del modello EMens di giugno 2006 Scade lunedì 31 luglio 2006 il termine di presentazione delle comunicazioni relative ai compensi corrisposti a collaboratori coordinati e continuativi e associati in partecipazione (modello EMens) nel mese precedente. Versamento dell imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 01.07.2006. Versamento, da parte dei contribuenti non titolari di partita Iva, che hanno effettuato il primo versamento il 20 giugno 2006 della terza rata delle imposte e contributi dovuti a titolo di saldo 2005 e I acconto 2006 risultanti dalla dichiarazione UNICO 2006 con interessi dello 0,67%. Versamento, da parte dei contribuenti non titolari di partita Iva, che hanno effettuato il primo versamento il 20 luglio 2006 della seconda rata delle imposte e contributi dovuti a titolo di saldo 2005 e I acconto 2006 risultanti dalla dichiarazione UNICO 2006 con maggiorazione dello 0,40% ed interessi dello 0,17%. Ultimo giorno utile per regolarizzare l omesso o tardivo versamento ICI con sanzione ridotta al 3,75%. Presentazione della dichiarazione ICI, nei casi previsti, da parte dei contribuenti proprietari di immobili, o diritti reali di godimento, su immobili siti nei Comuni che non hanno deliberato termini diversi per la presentazione della dichiarazione stessa. Martedì 15 Agosto Registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute. Annotazione del documento riepilogativo di fatture di importo inferiore a 154,94 Euro. Emissione e annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente. Annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nel mese precedente dalle associazioni sportive dilettantistiche. 7

UCOMUNICAZIONI TASSAZIONE SEPARATA Si avvisa la clientela dello Studio che sono in distribuzione da parte dell Agenzia delle Entrate le comunicazioni per i redditi a tassazione separata. Dette comunicazione sono accompagnate da un modello di pagamento F24 precompilato con cui effettuare il versamento delle somme richieste. Si ricorda che dette comunicazione non sono legate ad alcuna omissione o errore, ma semplicemente si tratta di redditi per i quali, in passato, era stata richiesta la tassazione separata (ossia il reddito non aveva concorso alla determinazione del reddito complessivo del contribuente, ma al contrario si era deciso di scegliere una diversa determinazione delle imposte): l imposta determinata separatamente non era stata liquidata e quindi il contribuente non aveva effettuato alcun versamento, in quanto occorreva attendere che l operazione di liquidazione fosse effettuata da parte dei competenti Uffici dell Amministrazione finanziaria. Con le comunicazioni oggi in distribuzione vengono comunicati ai contribuenti detti importi. Redditi a tassazione separata Sono numerosi (anche se non troppo frequenti) i redditi per i quali il contribuente può richiedere la tassazione separata; tra questi la tipologia certamente più diffusa è la tassazione del TFR percepito quando un lavoratore dipendente ha cessato un rapporto di lavoro. Versamento Se il contribuente, utilizzando il modello F24 allegato, provvederà a versare le somme indicate entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione, non verranno applicati né interessi né sanzioni; qualora, al contrario, il versamento non avvenga entro tale data, l Amministrazione Finanziaria provvederà ad iscrivere dette somme a ruolo: questo comporta l applicazione degli interessi oltre che di una sanzione pari al 30% dell importo inizialmente richiesto. Errori nelle comunicazioni Lo Studio è ovviamente a disposizione per la verifica della correttezza delle somme richieste; nel caso in cui gli importi indicati non fossero corretti, è possibile chiedere l annullamento all ufficio locale dell Agenzia delle Entrate. Se da tale verifica risulterà dovuto un importo diverso, l Agenzia provvederà a notificare una nuova comunicazione contenente gli importi corretti. 8

UOBBLIGO DI ISCRIZIONE INPS PER I COADIUTORI FAMILIARI Recentemente l INPS ha fornito alcuni importanti chiarimenti in merito all obbligo di iscrizione alla gestione per attività di commercio, turismo e servizi per i collaboratori familiari di titolari d impresa per i quali non siano presenti i requisiti previsti per l iscrizione stessa. Come noto alla gestione INPS commercianti sono iscrivibili le imprese che, indipendentemente dal numero dei dipendenti, sono organizzate e/o dirette con lavoro prevalentemente proprio e dei componenti la famiglia. A tal proposito la legge istitutiva della gestione commercianti definisce quali siano i familiari iscrivibili e, in tale contesto, restavano esclusi dalla legge istitutiva gli affini del titolare. La Corte Costituzionale con alcune sentenza ha però esteso la possibilità di iscrizione anche ai parenti entro il terzo grado (nipoti in linea collaterale) e affini entro il secondo grado. (cognati e suocere). I soggetti iscrivibili in qualità di coadiutori familiari sono: FAMILIARI ISCRIVIBILI ALLA GESTIONE COMMERCIANTI IL CONIUGE I FIGLI LEGITTIMI O LEGITTIMATI (sono equiparati i figli adottivi e gli affiliati, quelli naturali legalmente riconosciuti dichiarati giudizialmente quelli nati da precedenti matrimoni dell altro coniuge nonché i minori affidati agli organi competenti) I NIPOTI IN LINEA RETTA GLI ASCENDENTI NONNI E BISNONNI (sono equiparati gli affilianti, il patrigno e la matrigna) I FRATELLI E LE SORELLE GLI AFFINI ENTRO IL SECONDO GRADO (cognati e suocere) Per l iscrizione alle gestione INPS, naturalmente, i citati soggetti devono possedere i requisiti richiesti dalla legge tra i quali, ovviamente, quello della partecipazione alla gestione aziendale con carattere di abitualità e prevalenza. In relazione a tale requisito sarà l INPS a doversi pronunciare; in caso di soggetti che esercitano varie attività di lavoro, tra loro autonome, assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria IVS l iscrizione è, infatti, prevista per l attività alla quale il soggetto dedica la propria opera in misura prevalente. 9

La precisazione fornita dall Istituto di Previdenza con la circolare n. 78 del 7 giugno 2006 riguarda le ipotesi nelle quali il titolare dell impresa non è iscrivibile alla gestione in quanto non in possesso dei requisiti (ad esempio assenza del carattere di abitualità e prevalenza nell attività) mentre vi sia un familiare che partecipa all attività con i requisiti previsti dalla legge. In tale ipotesi l Istituto chiarisce che qualora il familiare partecipi all attività con i requisiti dell abitualità e prevalenza, e non sia configurabile un rapporto di lavoro dipendente, il coadiutore pur in assenza dell obbligo di iscrizione del titolare ha comunque diritto alla tutela previdenziale di categoria. In tali ipotesi, pertanto, l imprenditore sarà iscritto quale titolare non attivo ai soli fini dell imposizione dei contributi dovuti per il familiare coadiutore. Dunque a giudizio dell INPS non appare sostenibile, in quanto determinerebbe una lacuna nella tutela pensionistica dei lavoratori in questione, la tesi secondo la quale se il titolare non è iscrivibile non possa essere iscritto il solo coadiutore familiare. 10

ULA INDETRAIBILITA DELL IVA SULLE AUTO IL PARERE DELLA UE Il regime nazionale di detrazione limitata dell Iva assolta sull acquisto di automezzi (attualmente pari al 15%) e totale sulle spese di impiego degli stessi non è conforme all art.17, numero 7, della Direttiva Comunitaria 77/388/CEE. Queste le conclusioni dell Avvocato Generale Sharpston, emanate in data 22 giugno 2006 (Causa C-228/05), dopo che la Commissione Tributaria Provinciale di Trento, con ordinanza 14 aprile 2005 n.8, aveva disposto il rinvio pregiudiziale alla Corte lussemburghese a seguito della richiesta di rimborso Iva avanzata da un contribuente nazionale. L articolo 17 della VI^ direttiva comunitaria autorizza esclusivamente misure temporanee che possano limitare il diritto alla detrazione dell imposta, a condizione che le stesse siano dettate da circostanza economiche eccezionali e particolari, quindi con breve durata, e che lo Stato membro consulti il comitato fornendo allo stesso ogni utile informazione per decidere al riguardo. Invece, la normativa italiana dispone, sia pure con differenti gradazioni percentuali, tali limitazioni da quasi 25 anni, senza che possa riscontrarsi alcuna delle situazioni che consentano l introduzione delle limitazione e, soprattutto, senza che sia stata posta in essere alcuna preventiva consultazione del comitato. Per tali motivi, conclude l Avvocato generale, un soggetto passivo interessato dall esclusione alla detrazione, può ricalcolare il proprio debito Iva in conformità all art. 17, n.2 della Direttiva, tenendo eventualmente in considerazione eventuali limitazioni derivanti da un uso non esclusivamente aziendale. In attesa della pronuncia definitiva della Corte di Giustizia UE, si invitano i Sigg.ri clienti a prendere contatto con lo studio al fine di valutare la convenienza di eventuali azioni di rimborso dell imposta. UEvidentemente, poiché vi è da attendersi un diniego od un silenzio da assimilarsi al rifiuto, si renderà poi necessario attivare il contenzioso. Al riguardo, si tenga anche in considerazione che, laddove la pronuncia dovesse essere assunta entro la fine del mese di ottobre (termine ultimo per la presentazione della dichiarazione annuale Iva del periodo 2005), sarebbe ammessa secondo la prevalente dottrina - una integrazione automatica, ai sensi dell art. 19 co. 1 del DPR n.633/72, per le annualità 2003 2005, senza necessità, dunque, di alcuna istanza di rimborso. Per le altre annualità, invece, ci si dovrebbe presumibilmente attestare su un termine decadenziale di 5 anni, pur con tutte le difficoltà derivanti dal conteggio del termine in materia di Iva. 11

Infine, si rammenta alla gentile clientela, che la Commissione Tributaria Provinciale di Milano (sentenza n.115 del 25 maggio 2005) ha riconosciuto il diritto al rimborso del contribuente senza necessità di interessare la Corte UE, stante l evidente contrasto della normativa nazionale con quella comunitaria. Per ogni ulteriore informazione in merito, rivolgersi allo Studio. Cordiali saluti e. Buon Lavoro!!! Studio Garelli Dottori Commercialisti Associati Dott.ssa Barbara Barreca 12