Contratto Collettivo Integrativo d Istituto concernente la sicurezza nei luoghi di lavoro. a.s. 2010/11

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Vista la certificazione di compatibilità finanziaria rilasciata dai Revisori dei Conti in data 03/03/2011 all Ipotesi di Contratto Collettivo Integrativo di Istituto concernente la sicurezza nei luoghi di lavoro, il giorno 10/03/2011 presso la sede dell' ITIS A. Berenini di Fidenza in sede di negoziazione integrativa a livello di istituzione scolastica di cui all'articolo 6 del CCNL del Comparto Scuola del 29 novembre 2007 tra la delegazione di parte pubblica per la negoziazione decentrata a livello territoriale nella persona del Dirigente Scolastico Dott.ssa Rita Montesissa e la delegazione di parte sindacale composta: dai componenti della R.S.U. d'istituto sigg. Roberto Baruffini, Alberto Dazzi, Giuseppe Stellini dai rappresentanti OO.SS della CISL Scuola sig.ra Maria Gentilini della CGIL Scuola sig.ra Patrizia Pellegrini della UIL Scuola sig.ra Lucia Avalli dai R.S.A. dello SNALS provinciale sig.ra Maria Laura Nocciolino, della UIL scuola provinciale sig. Italo Guastini, della CGIL Scuola sig. Francesco Briosi, ai sensi e per gli effetti del CCNL. 29/11/2007e del CCNQ 07.09.98, VIENE CONCORDATO il seguente Contratto Collettivo Integrativo di Istituto concernente la sicurezza nei luoghi di lavoro: CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 - Durata e decorrenza del presente contratto. 1. Concerne l anno scolastico 2010/11. 2. Alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne venga data disdetta da una delle parti con notifica formale, almeno due mesi prima della scadenza. 3. La disdetta da parte del Dirigente scolastico deve essere comunicata sia alla R.S.U. che ai singoli rappresentanti delle OO.SS. firmatarie del contratto. 4. Il contratto disdettato resta in vigore sino alla sottoscrizione di un nuovo contratto. 5. Verrà modificato o integrato quando ciò sia reso necessario dalla stipula di un nuovo CCNL. Art. 2 - Soggetti sindacali a livello di scuola 1. I soggetti che hanno titolo a ricevere l informazione preventiva e successiva a livello di scuola, ed a partecipare all Esame sono i componenti delle R.S.U. ed i delegati designati dalle OO.SS. firmatarie del CCNL. 2. L Amministrazione è rappresentata dal Dirigente Scolastico. 3. Nelle contrattazioni il Dirigente Scolastico, a seconda degli argomenti oggetto di trattazione, potrà essere affiancato da uno o più dei suoi collaboratori (Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi e/o docenti collaboratori). Art. 3 - Interpretazione autentica del contratto. a.s. 2010/11 2

1. In caso di controversia sull'interpretazione di una norma del presente contratto, si attua la procedura di cui all'art. 2 del CCNL 29/11/2007. Art. 4 - Conciliazione 1. In caso di controversia sull'applicazione del presente contratto, si farà ricorso alla procedura per la conciliazione, prevista dall'art. 135 del CCNL 29/11/2007. Art. 5 - Referendum 1. Prima della sottoscrizione del Contratto Integrativo, la RSU può indire il referendum tra tutti i lavoratori dell'istituto. 2. Le modalità per lo svolgimento del referendum, che non devono pregiudicare il regolare svolgimento del servizio, sono definite dalla RSU d intesa con il Dirigente; la scuola fornisce il supporto materiale ed organizzativo. CAPO II SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO Art. 6 - Soggetti tutelati 1. I soggetti tutelati sono tutti coloro che nell istituzione scolastica prestano servizio con rapporto di lavoro subordinato anche speciale. 2. Ad essi sono equiparati gli allievi delle istituzioni nelle quali i programmi e le attività di insegnamento prevedano espressamente la frequenza e l uso di laboratori con possibile esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici, l uso di macchine, apparecchi e strumenti di lavoro, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali. 3. Sono, altresì, da ricomprendere anche gli studenti presenti a scuola in orario extracurricurale per iniziative complementare ivi realizzate. 4. Gli alunni non sono numericamente computati ai fini degli obblighi che la legge correla al numero del personale impegnato presso l istituzione scolastica. Art. 7 - Obblighi in materia di sicurezza del Dirigente Scolastico 1. Il Dirigente Scolastico, in qualità di datore di lavoro individuato ha i seguenti obblighi in materia di sicurezza (art.18): nomina il RSPP nomina il Medico competente designa i lavoratori incaricati delle emergenze affida i compiti ai lavoratori secondo capacità e stato di salute fornisce idonei dispositivi di protezione individuale consente ai soli lavoratori istruiti l accesso a zone con rischi invia i lavoratori alle visite mediche entro le scadenze previste garantisce la inf/formazione e l addestramento consente al R.L.S. copia del d.v.r, consultabile in azienda elabora il documento sui rischi da interferenze, consultabile in azienda, e ne consegna tempestivamente copia al R.L.S., comunica all INAIL i dati relativi a infortuni e malattie professionali consulta il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza convoca la riunione periodica nelle un. Prod. con piu di 15 lavoratori aggiorna le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi comunica all INAIL i nominativi degli R.L.S. vigila affinchè i lavoratori non siano adibiti a mansione specifica senza il prescritto giudizio di idoneità a.s. 2010/11 3

Art. 8 - Il servizio di prevenzione e protezione 2. Nell unità scolastica il Dirigente Scolastico, in quanto datore di lavoro, deve organizzare il servizio di prevenzione e protezione designando per tale compito, previa consultazione del rappresentante per la sicurezza, una o più persone tra i dipendenti, secondo le dimensioni della scuola. 3. I lavoratori designati (docenti o ATA) devono essere in numero sufficiente, possedere le capacità necessarie e disporre di mezzi e di tempo adeguati per lo svolgimento dei compiti assegnati. Essi non possono subire pregiudizio a causa dell attività svolta nell espletamento del loro incarico. Art. 9 - Responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi 1. Poiché il numero dei dipendenti della scuola (esclusi gli allievi) non è superiore a 200 unità, la funzione di Responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi può essere svolta personalmente dal Dirigente Scolastico che in tal caso deve frequentare apposito corso di formazione, della durata minima di sedici ore. 2. Ove il Dirigente Scolastico non intenda assolvere direttamente la funzione, designa previa consultazione del rappresentante per la sicurezza, il responsabile che deve possedere attitudini e capacità adeguate. Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione può essere individuato tra le seguenti categorie: - personale interno all unità scolastica provvisto di idonea capacità adeguatamente comprovata da iscrizione ad albi professionali attinenti all attività da svolgere e che si dichiari a tal fine disponibile; - personale interno all unità scolastica in possesso di attitudini e capacità adeguate e che si dichiari a tal fine disponibile; - personale interno ad una unità scolastica in possesso di specifici requisiti adeguatamente documentati e che sia disposto ad operare per una pluralità di istituti. Art. 10 - Documento valutazione dei rischi 1. Il documento valutazione dei rischi, è redatto dal Dirigente Scolastico che si avvale della collaborazione degli esperti degli enti locali tenuti alla fornitura e del R.S.P.P. Art. 11 - Sorveglianza sanitaria 1. I lavoratori addetti ad attività per le quali la valutazione dei rischi ha evidenziato un rischio per la salute sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria. 2. Essa è obbligatoria quando i lavoratori sono esposti a rischi specifici individuati dalla legge come particolarmente pericolosi per la salute: ad es., l esposizione ad alcuni agenti chimici, fisici e biologici elencati nel DPR 303/56, nel D.Lgs 277/91, nel D.Lgs 77/92 e nello stesso D.Lgs 81/08 e D.Lgs 106/09; oppure l uso sistematico di videoterminali, per almeno quattro ore al giorno, dedotte le interruzioni, e per l intera settimana lavorativa. 3. L individuazione del medico che svolge la sorveglianza sanitaria è concordata con l ASL o altra struttura pubblica, in base a convenzione tipo definita dall autorità scolastica competente per territorio. Art. 12 - Riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi 1. Il Dirigente Scolastico direttamente o tramite il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, indice almeno una volta all anno una riunione di prevenzione e protezione dei rischi, alla quale partecipano lo stesso dirigente, o un suo rappresentante, che la presiede; il responsabile del servizio di prevenzione e protezione; il medico competente, ove previsto; il rappresentante per la sicurezza. 2. Nel corso della riunione il Dirigente Scolastico sottopone all esame dei partecipanti il documento sulla sicurezza; l idoneità dei mezzi di protezione individuale; i programmi di informazione e formazione dei lavoratori ai fini della sicurezza e della salute. 3. La riunione non ha poteri decisionali, ma carattere sostanzialmente consultivo. 4. Il Dirigente Scolastico deciderà se accogliere in tutto o in parte, suggerimenti scaturiti dalla riunione, assumendosi tuttavia la responsabilità di non tenere conto degli eventuali rilievi documentati nell apposito verbale che deve essere redatto ad ogni riunione. a.s. 2010/11 4

Art. 13 - Rapporti con gli enti locali 1. Per gli interventi di tipo strutturale deve essere rivolta all ente locale su richiesta formale di adempimento. 2. In caso di pericolo grave ed imminente, il Dirigente Scolastico adotta i provvedimenti di emergenza resi necessari dalla contingenza dei quali va informato tempestivamente l ente locale. Art. 14 - Attività di formazione e informazione 1. Nei limiti delle risorse disponibili debbono essere realizzate attività di formazione e informazione nei confronti dei dipendenti e, ove necessario, degli alunni. 2. I contenuti minimi della formazione sono quelli individuati dal D.I. lavoro/sanità del 16/1/97, enunciati al precedente art. 8. Art. 15 - Prevenzione incendi e protezione contro rischi particolari 1. È applicabile la normativa sulla prevenzione incendi e sulla protezione da agenti chimico-fisico-biologici particolari prevista dal DPR 29/7/82, n. 577; D.Lgs 15/8/71, n. 277, D.M. interno 26/8/82; DPR 12/1/98, n. 37; D.M. interno 10/3/98; D.M. interno 4/5/98; C.M. interno 5/5/98, n. 9 e D.Lgs 81/08 e D.Lgs 106/09. Art. 16 - Rappresentante dei lavori per la sicurezza 1. Nell unità scolastica viene eletto o designato dalle RSU il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) poiché l istituzione scolastica ha fino a 200 dipendenti. 2. Con riferimento alle attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, disciplinate negli art. 47 D.Lgs 81/08 e art. 48 D.Lgs 106/09, le parti concordano su quanto segue: - il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto di accesso ai luoghi di lavoro nel rispetto dei limiti previsti dalla legge; egli segnala preventivamente al Dirigente Scolastico le visite che intende effettuare negli ambienti di lavoro; tali visite possono svolgersi congiuntamente con il responsabile del servizio di prevenzione o un addetto da questi incaricato; - laddove i D.Lgs 81/08 e D.Lgs 106/09 prevedono l obbligo da parte del Dirigente Scolastico di consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, la consultazione si deve svolgere in modo da garantire la sua effettiva tempestività pertanto, il Dirigente Scolastico consulta il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza su tutti quegli eventi per i quali la disciplina legislativa prevede un intervento consultivo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. In occasione della consultazione il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha facoltà di formulare proposte e opinioni sulle tematiche oggetto di consultazione. La consultazione deve essere verbalizzata e nel verbale, depositato agli atti, devono essere riportate le osservazioni e le proposte del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Questi conferma l avvenuta consultazione apponendo la propria firma sul verbale. Inoltre, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione, sul piano di valutazione dei rischi, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell istituzione scolastica; è altresì consultato in merito all organizzazione della formazione di cui all art. 37 D.Lgs 81/08 e D.Lgs 106/09; - il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto di ricevere le informazioni e la documentazione relativa alla valutazione dei rischi e alle misure di prevenzione, nonché quelle inerenti le sostanze e i preparati pericolosi, le macchine, gli impianti, l organizzazione del lavoro e gli ambienti di lavoro, la certificazione relativa all idoneità degli edifici, agli infortuni e alle malattie professionali; riceve, inoltre, informazioni provenienti dai servizi di vigilanza; - il Dirigente Scolastico su istanza del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è tenuto a fornire tutte le informazioni e la documentazione richiesta. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è tenuto a fare delle informazioni e documentazione ricevuta un uso strettamente connesso alla sua funzione; a.s. 2010/11 5

- il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto alla formazione scientifica prevista dall art. 50 D.Lgs 81/08 e D.Lgs 106/09. La formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza deve prevedere un programma base di minimo 32 ore. I contenuti della formazione sono quelli previsti dal D.Lgs 81/08, D.Lgs 106/09 e dal D.I. lavoro/sanità del 16/1/97 con possibilità di percorsi formativi aggiuntivi in considerazione di particolari esigenze; - il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali; - per l espletamento dei compiti di cui all art. 50 D.Lgs 81/08 e D.Lgs 106/09, i rappresentanti per la sicurezza oltre ai permessi già previsti per le rappresentanze sindacali, utilizzano appositi permessi orari pari a 40 ore annue per ogni rappresentante. Per l espletamento e gli adempimenti previsti dai punti B), C), D), G), I) ed L) dell art. 50 D.Lgs 81/08 e D.Lgs 106/09 il predetto monte ore e l attività sono considerati tempo di lavoro. Art. 17 - Controversie 1. In merito a controversie che dovessero sorgere sull applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione, previsti dalle norme vigenti legislative e contrattuali, la funzione di prima istanza di riferimento è svolta dall organismo paritetico territoriale previsto dall art. 48 D.Lgs 81/08 e D.Lgs 106/09. 2. È fatta salva la via giurisdizionale. Firmato e sottoscritto con certificazione di compatibilità finanziaria dei Revisori dei Conti Fidenza, 10/03/2011 Dot t. s s a R I T A M O N T E S I S S A Pro f. R O B E R T O B AR UFF I NI Pro f. A L BE RT O D AZZI Si g. G I U S E P P E ST ELL I N I Si g. r a P ATRIZIA P E L L EG RI NI Si g. r a L U CI A A V AL L I Si g. r a M A RI A G ENT I L I NI Pro f. M AR I A L A UR A N O C CI O L I NO Si g. I T AL O G U A STINI Si g. F R A NC E S CO BR I O SI Dir ige n t e s c o la s t i c o Com p o n e n t e R SU d I s t it u t o Com p o n e n t e R SU d I s t it u t o Com p o n e n t e R SU d I s t it u t o Rap p r e s e n t a n t e CI G L S c u o la Rap p r e s e n t a n t e UI L Sc u o l a Rap p r e s e n t a n t e CI S L Sc u o la R SA SN A L S Sc u o la R SA U I L S c u o la R SA C G I L Sc u o la a.s. 2010/11 6