DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE N. 095 DEL GIORNO 01 APRILE 2008 PUBBLICATA ALL ALBO DELL ENTE PARCO DAL AL L addetto di Segreteria Oggetto: Conferimento di un incarico di consulenza per lo studio e la individuazione della migliore strategia di gestione del patrimonio immobiliare dell Ente Parco. IL DIRETTORE Premesso che l Ente Parco ha la cura di tutta una serie di strutture (Centri visita, foresterie, alberghi, ristoranti, punti di ristoro, pensioni, centri di educazione culturale, ostelli per la gioventù, etc.), alcune delle quali sono di sua proprietà, mentre la maggior parte appartengono ad altri enti pubblici (in specie, Comuni), dai quali ne ha ottenuto, a vario titolo, l affidamento in gestione per la prestazione di servizi vari rivolti alla collettività, da quello turistico-ricettivo a quello socio-culturale e dell educazione ambientale a quello della vendita di prodotti promozionali del Parco. Dato atto che per alcune di tali strutture l Ente Parco ha scelto la strada dell affitto a terzi, che gestiscono la relativa attività in forma d impresa corrispondendo all Ente un canone a titolo di corrispettivo del godimento loro concesso, mentre per altre, e sono la maggior parte, la gestione è diretta tramite la formula dell appalto di servizi ad associazioni e cooperative che gestiscono la struttura in nome e per conto dell Ente stesso. Rilevato che alcune delle strutture sopra indicate (Centro visitatori, ostello per la gioventù, ristorante, pensione) fanno parte di un unico complesso, avente le caratteristiche di sito di archeologia industriale, denominato Centro minerario di Valle Imperina. Considerato che l Ente Parco intende razionalizzare la gestione di queste strutture tramite la creazione di un soggetto terzo, che se ne occupi in tutti i suoi aspetti, dalla promozione alla valorizzazione, alla manutenzione, alla creazione di nuovi servizi per il pubblico degli utenti, avvalendosi di una propria organizzazione, e quindi di proprie risorse e di proprio personale, con il vincolo, tuttavia, della subordinazione alle direttive dell organo di governo dell Ente, una sorta di longa manus dell Ente stesso che, se da un lato lo sgravi da un compito assai oneroso e poco coerente con le finalità istituzionali sue proprie, dall altro, agisca in piena sintonia con dette finalità, visto che il Parco ha investito ingenti risorse finanziarie nelle strutture in parola e deve, pertanto, mantenere il controllo sulla loro gestione. Preso atto che si tratta, pertanto, di definire presupposti, condizioni, limiti e modalità di costituzione di questo soggetto terzo, optando fra le diverse soluzioni prospettate dall ordinamento, tenuto conto di quanto sopra già accennato, e cioè che l Ente Parco intende mantenere un controllo su tale soggetto, e che gran parte delle strutture di cui trattasi non appartengono all Ente stesso e, dunque, in qualche modo dovranno essere coinvolti anche gli enti proprietari, nonché del fatto che, se possibile, il soggetto in questione dovrà pure essere aperto alla partecipazione di privati, sotto forma sia di conferimenti in danaro sia di prestazione di servizi connessi. pag. 1
Rilevato che tutte le sopra citate soluzioni, raggruppabili in due fondamentali, relative, rispettivamente, alla costituzione di una società a capitale misto pubblico-privato, ovvero alla erezione di un ente morale, presentano aspetti di problematicità. Considerato, infatti, che si tratta di stabilire, a titolo meramente esemplificativo, a) quanto alla prima soluzione, se e in che misura la normativa dettata in materia dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo Unico delle leggi sugli Enti Locali (art. 112 e ss.), sia applicabile anche all Ente Parco, almeno con riferimento a quelle strutture di proprietà di enti territoriali, di cui il Parco ha solamente la gestione; se possa individuarsi una copertura legislativa alternativa nell art. 29, comma 1, lett. b), della legge 28 dicembre 2001, n. 448, laddove stabilisce che Le Pubbliche Amministrazioni...sono autorizzat[e], anche in deroga alle vigenti disposizioni, a...costituire, nel rispetto delle condizioni di economicità di cui alla lettera a), soggetti di diritto privato ai quali affidare lo svolgimento di servizi, svolti in precedenza, e, nel caso, se tali soggetti siano eventualmente aperti alla partecipazione di soci privati (di minoranza), da reperire con procedura ad evidenza pubblica; se, una volta costituito il soggetto deputato alla erogazione del servizio in parola, l affidamento ad esso del servizio stesso sia diretto, secondo la formula del in house providing, ciò che però dovrebbe escludere la partecipazione di altri soci, quanto meno privati, ovvero necessiti comunque di una pubblica gara, in cui la società in mano pubblica così eretta entra in competizione con altri operatori del mercato; se e come possa influire sulla problematica in questione la recente norma della Legge finanziaria per il 2008, art. 3, comma 27, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, laddove dispone che Al fine di tutelare la concorrenza e il mercato, le amministrazioni di cui all articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente o indirettamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. È sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e l assunzione di partecipazioni in tali società da parte delle amministrazioni di cui all articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell ambito dei rispettivi livelli di competenza ; se, con specifico riferimento al Centro minerario di Valle Imperina, che è un sito minerario di interesse storico, il quale rientra a buon diritto fra i beni culturali di cui all art. 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, soggiacendo alla relativa disciplina, sia praticabile per l Ente Parco il sistema della gestione diretta anche in forma consortile pubblica di cui all art. 115, comma 2, del decreto legislativo da ultimo citato, e, nel caso, in che cosa esattamente consista tale sistema; b) quanto alla seconda soluzione, se una simile ipotesi sia in linea con l obiettivo sopra segnalato del mantenimento di un controllo su tale soggetto da parte dell Ente Parco; e, dunque, come avvenga la nomina degli amministratori dell ente morale e se l Ente Parco possa riservarsela in perpetuo, almeno in parte; se sia eventualmente possibile per l Ente Parco spogliarsi, in via definitiva e irrevocabile, della proprietà di beni, sia pure appartenenti al suo patrimonio disponibile, da destinare ad uno scopo di pubblica utilità da realizzarsi da un soggetto altro; se, esclusa la necessità del conferimento in proprietà delle strutture, il soggetto costituito con il preciso scopo di provvedere alla loro gestione debba essere messo in competizione con altri, o se invece gli si possa affidare direttamente il servizio senza tema di violare le normative in materia di tutela della concorrenza; se l esercizio da parte dell ente morale, in via prevalente o marginale, di un attività d impresa osti alla sua eventuale assunzione della qualità di ONLUS; pag. 2
se l adesione alla fondazione costituita per iniziativa dell Ente Parco sia aperta, anche in un secondo momento, alla partecipazione di altri soggetti, pubblici e privati; se l erezione di un ente morale da parte di un ente pubblico rientri nella sua generale capacità di diritto privato o se debba rinvenire apposita copertura legislativa. Considerato, altresì, che, una volta individuata la soluzione ottimale in relazione alle esigenze dell Ente Parco, occorre anche tradurre la stessa in atti concreti, come, ad es., l approntamento della gara ad evidenza pubblica per la scelta del socio privato di minoranza della società, oppure la stesura dell atto costitutivo e dello statuto del consorzio di enti che dovrà provvedere alla gestione in forma diretta del Centro minerario di Valle Imperina, oppure ancora l elaborazione dello statuto dell ente morale, presumibilmente una fondazione, cui sarà affidata la gestione delle strutture in parola. Rilevato che l esame e la soluzione delle questioni sopra prospettate implicano tutta una serie di conoscenze interdisciplinari che l esigua dotazione organica dell Ente Parco non è in grado di garantire, sicché è inevitabile la necessità di acquisire il parere e di avvalersi dell esperienza di esperti del settore. Vista la proposta di collaborazione pervenuta a questo Ente Parco con nota del 17.03.2008, ns. prot. n. 0001260 del 26.03, da un network di giuristi d impresa di Milano, denominato ConsulEntilocali - Consulenza e Formazione per le Pubbliche Amministrazioni, che offrono un servizio di studio e consulenza sulla problematica in oggetto ad un costo di 3.800,00, oltre oneri di legge. Visti i curricula allegati alla proposta, dai quali si evince la notevole esperienza e competenza maturata nel settore dai tre componenti del network predetto, sia come esercenti la libera professione forense sia come consulenti di Pubbliche Amministrazioni, autori di pubblicazioni e docenti di corsi e seminari sul tema organizzati dall Università di Milano e da varie scuole di formazione per pubblici funzionari. Visto l art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come più volte integrato e modificato, quale norma fondamentale in materia di conferimento di incarichi di collaborazione, a qualunque titolo, a soggetti estranei alla pubblica Amministrazione Accertato che nel caso di specie ricorrono tutti i presupposti essenziali stabiliti dalla norma citata per il conferimento dell incarico in oggetto. Visto il comma 6-bis dell art. 7 del decreto legislativo n. 165/01 citato, il quale dispone che Le amministrazioni pubbliche disciplinano e rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione. Visto l art. 95 del Regolamento di amministrazione e contabilità dell Ente Parco, adottato con deliberazione di Consiglio Direttivo n. 23/2007 del 6 agosto 2007, e definitivamente approvato dal Ministero dell economia e delle finanze di concerto con il Ministero dell ambiente, il quale, sotto la rubrica Incarichi temporanei ad esperti, stabilisce che 1. Il Direttore dell Ente Parco può conferire incarichi per temporanee ed oggettive carenze di determinate figure professionali all'interno dell'amministrazione ad esperti di provata competenza e qualificazione professionale, determinando preventivamente durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione. 2. Gli incarichi di cui al comma 1 possono riguardare la realizzazione di un programma, di un progetto o di una sua fase, rispetto alla quale gli esperti incaricati si obbligano a conseguire il risultato pattuito. 3. Stante l intuitus personae che caratterizza gli incarichi in questione, l affidamento può avvenire tramite procedura negoziata non concorrenziale. pag. 3
Dato atto che l Ente Parco ha di recente attivato le procedure per la creazione di un albo di professionisti, che affianca quello, già esistente, previsto dalla ex legge Merloni, cui affidare incarichi di studio, ricerca e consulenza in vari settori all esito di valutazioni comparative dei curricula presentati, secondo criteri di rotazione degli incarichi e di economicità delle prestazioni offerte. Ritenuto che, nelle more della istituzione di tale albo, l incarico in esame possa essere conferito con procedura negoziata non concorrenziale, come recita il Regolamento di amministrazione dell Ente, stante la congruità del compenso domandato per l espletamento della prestazione e la obiettiva difficoltà di reperire sul mercato locale studi di consulenza in grado di assolvere al compito de quo, non essendo economicamente conveniente bandire gare ad evidenza pubblica per servizi di tal genere e di così basso impatto economico. Visto l art. 1, comma 9, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, il quale, con previsione confermata dall art. 1, comma 505, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, fissa al 40% della spesa sostenuta nell anno 2004 per le medesime finalità il limite di spesa annua per incarichi di collaborazione conferiti a soggetti estranei all Amministrazione. Visto, altresì, il comma 57 del medesimo art. 1 della citata legge n. 266 del 2005, il quale dispone che A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e per un periodo di tre anni, ciascuna pubblica amministrazione di cui al comma 56 non può stipulare contratti di consulenza che nel loro complesso siano di importo superiore rispetto all'ammontare totale dei contratti in essere al 30 settembre 2005, come automaticamente ridotti ai sensi del medesimo comma 56. Considerato che, sulla base delle rilevazioni effettuate dal competente Ufficio amministrativo dell Ente, il corrispettivo pattuito per la prestazione oggetto del presente atto rispetta i due limiti di spesa sopra enucleati. Visto l art. 1, comma 173, della più volte citata legge n. 266 del 2005, secondo cui Gli atti di spesa relativi ai commi 9..., 56 e 57 di importo superiore a 5.000 euro devono essere trasmessi alla competente sezione della Corte dei conti per l'esercizio del controllo successivo sulla gestione. Preso atto che, come chiarito nella circolare del 21 dicembre 2006, n. 5, del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica Amministrazione, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 70 del 24 marzo 2007, la trasmissione riguarda, in via prioritaria, i provvedimenti di impegno e, solo in loro assenza, gli atti di spesa che nel loro ammontare complessivo superino la soglia dei 5.000 euro, e va fatta alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti. Visto l art. 53, comma 14, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, che obbliga le Pubbliche Amministrazioni a comunicare semestralmente all Anagrafe delle prestazioni, istituita presso il Dipartimento della funzione pubblica, l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza, con l'indicazione della ragione dell'incarico e dell'ammontare dei compensi corrisposti, nonché a rendere noti, mediante inserimento nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica, gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico. Dato atto che la legge finanziaria per il 2008, la n. 244 del 24 dicembre 2007, ha vieppiù rafforzato l onere di trasparenza in materia di incarichi di consulenza, da un lato subordinando l efficacia dei relativi contratti alla pubblicazione sul sito web dell Amministrazione committente del nominativo del consulente, dell oggetto dell incarico e del relativo compenso (art. 3, comma 18), e, dall altro, qualificando come illecito disciplinare, con connessa responsabilità erariale del dirigente preposto, la liquidazione del corrispettivo concernente gli incarichi predetti disposta in assenza della pubblicazione su sito web del relativo provvedimento di conferimento (art. 3, comma 54). pag. 4
Visto il decreto legislativo n. 165 del 2001, art. 4. Visto lo Statuto dell Ente Parco, art. 26. Visto il Decreto del Ministro dell Ambente e della Tutela del Territorio, prot. n. DEC/DPN/891, del 16 maggio 2007, di nomina del Direttore del Parco. Accertata la disponibilità di fondi per la copertura delle spese nascenti dal presente provvedimento. DETERMINA 1. di conferire al network fra professionisti denominato ConsulEntilocali, e costituito dall avv. Micaela Chiesa, con studio legale a Milano, C.so di Porta Vittoria, 47, P.IVA 11122910158, dall avv. Alberto Ponti, con studio legale a Triuggio, Via Vittorio Emanuele, 39, P.IVA 04249390966, e dall avv. Roberta Bertolani, con studio legale a Milano, C.so di Porta Vittoria, 47, P.IVA 03428190965, un incarico di studio e consulenza avente i seguenti caratteri: a) oggetto: studio, individuazione e realizzazione della migliore strategia di gestione del patrimonio immobiliare dell Ente Parco; b) durata: fino alla conclusione delle procedure necessarie a dare attuazione alla strategia individuata; c) compenso: 5.232,60, onnicomprensivo, da corrispondere entro 60 giorni dalla presentazione delle notule di competenza; 2. di dare atto che, nell espletamento dell incarico, i professionisti dovranno garantire, nel rispetto della loro autonomia professionale, le seguenti prestazioni: studio e valutazione delle attuali forme di gestione del patrimonio immobiliare dell Ente; analisi delle specifiche norme di settore al fine di individuare la soluzione più congeniale alle esigenze dell Ente; relazione scritta sullo stato di fatto e sulle diverse possibilità operative e gestionali; supporto agli uffici dell Ente nella realizzazione della soluzione di valorizzazione prescelta; 3. di impegnare la somma di 5.232,60 al capitolo 4730 Spese per consulenze amministrative e tecniche del Bilancio di previsione 2008, che presenta adeguata disponibilità; 4. di trasmettere la presente determinazione alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per l'esercizio del controllo successivo sulla gestione; 5. di inserire l incarico conferito a seguito del presente provvedimento nell elenco da trasmettere entro il 30 giugno 2008 al Dipartimento della funzione pubblica; 6. di trasmettere la presente determinazione, per opportuna conoscenza, al Presidente dell'ente Parco e al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti; 7. di pubblicare la presente determinazione sul sito web dell Ente Parco e all albo dello stesso, dove rimarrà affissa per quindici giorni consecutivi. IL DIRETTORE dr. V.N. Martino Impegno registrato al n. Cap. 4730 Bilancio di previsione 2008 pag. 5