AVVISO DI RIAPERTURA TERMINI GARA E RETTIFICA BANDO PER L ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE DEL COMPENDIO DENOMINATO L ALTRO CAFFE NEL COMPLESSO OSSERVANZA IN COMUNE DI IMOLA Si rende noto che Osservanza S.r.l ha proceduto alla riapertura dei termini della gara in oggetto, alle condizioni che seguono. Alla luce di quanto sopra, il nuovo termine perentorio per la presentazione delle offerte è il giorno 02 settembre 2016 alle ore 12.00. Per quanto riguarda le modalità di presentazione dell offerta si rinvia a quanto prescritto dal Bando stesso. I soggetti interessati che hanno già presentato offerta entro il termine, indicato all art. 8 del Bando, del 25/07/2016, potranno richiedere la restituzione della propria busta, chiusa e sigillata, a Osservanza Srl dal giorno 04/08/2016 al giorno 24/08/2016 previo appuntamento telefonico contattando il numero 0542-364040 e, per l effetto, potranno consegnare una nuova busta entro il nuovo termine di cui al presente avviso. Tenendo in considerazione il periodo di pubblicazione del presente avviso si precisa che la riconsegna delle buste sarà sospesa dal 6 al 21 agosto. Per i soggetti interessati alla partecipazione che ad oggi non hanno svolto il sopralluogo obbligatorio di cui all art. 3 del Bando, si precisa che le richieste di sopralluogo dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 22 agosto 2016 con le modalità di cui all art.3 sopracitato. Il sopralluogo verrà effettuato nei soli giorni stabiliti dall amministrazione, che verranno concordati con i soggetti partecipanti. Tenendo in considerazione il periodo di pubblicazione del presente avviso si precisa che i sopralluoghi verranno sospesi dal 6 al 21 agosto. Potranno essere richieste a Osservanza S.r.l. eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sul Bando, così come rettificato dal presente Avviso, e suoi allegati; le richieste di informazioni complementari e/o chiarimenti, formulate in lingua italiana, dovranno essere trasmesse all indirizzo di posta elettronica gare@osservanza.it e dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 24 agosto 2016.
Le risposte alle richieste di chiarimenti agli atti di gara verranno inviati a mezzo fax o PEC nei termini di legge, alla sola richiedente, nonché pubblicati sul sito www.osservanza.it alla sezione dedicata, in forma anonima. Tenendo in considerazione il periodo di pubblicazione del presente avviso si precisa che le risposte alle richieste di chiarimenti verranno sospese dal 6 al 21 agosto. RETTIFICHE AL BANDO Fermo restando quanto sopra indicato, il Bando è rettificato rispetto a quello pubblicato in data 1 luglio 2016 nelle seguenti parti: ART. 1 OGGETTO All art. 1 comma 4 del Bando devono ritenersi abrogate le seguenti disposizioni: 4. Il Compendio potrà essere destinato ad attività compatibili con la destinazione urbanistica vigente (cfr. estratto destinazione d uso vigente Allegato 4); il Concessionario potrà effettuare l esercizio di tali attività nel rispetto del patrimonio artistico e culturale dell immobile e dovrà rispettare i vincoli specifici disposti da Osservanza S.r.l. o da altre Amministrazioni o Autorità. Il Concessionario sarà tenuto al rispetto della destinazione d uso sopra indicata e a tutti gli obblighi previsti nello schema di concessione. Le disposizioni sopra indicate di cui all art. 1 comma 4 del Bando devono intendersi sostituite da quanto nel seguito indicato: 4. Il Compendio potrà essere destinato ad attività compatibili con la destinazione urbanistica vigente (pubblico esercizio) o con le destinazioni previste dal Piano Particolareggiato vigente cfr. estratto allegato 4); il Concessionario potrà effettuare l esercizio di tali attività nel rispetto del patrimonio artistico e culturale dell immobile e dovrà rispettare i vincoli specifici disposti da Osservanza S.r.l. o da altre Amministrazioni o Autorità. Il Concessionario sarà tenuto al rispetto della destinazione d uso sopra indicata e a tutti gli obblighi previsti nello schema di concessione. ART. 6 OBBLIGHI ED ONERI DEL CONCESSIONARIO All art. 6 comma 1 del Bando devono ritenersi abrogate le seguenti disposizioni:
- stipulare, prima della sottoscrizione del Contratto di Concessione, garanzia/e fideiussoria/e bancaria/e a primo rischio, valida/e per l intera durata del Contratto di Concessione per l importo complessivo di 45.000 euro come risultante dalla somma di : - 36.000 euro pari a 12 mensilità del canone annuo posto a base di gara valido a partire dal 5 anno (36.000 euro annui) in favore di Osservanza S.r.l. per l intera durata del Contratto di Concessione a garanzia del pagamento delle rate del canone, - 9.000 euro pari a 3 mensilità del canone annuo posto a base di gara valido a partire dal 5 anno, in favore di Osservanza S.r.l. per l intera durata del Contratto di Concessione a garanzia del ripristino di eventuali danni causati all immobile; Le disposizioni sopra indicate di cui all art. 6 comma 1 del Bando devono intendersi sostituite da quanto nel seguito indicato: - stipulare, prima della sottoscrizione del Contratto di Concessione, garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa a primo rischio, valida per l intera durata del Contratto di Concessione per l importo complessivo di 45.000,00 come meglio indicato all art. 8.1 n. (4) del Bando. ART. 7 CRITERI DI VALUTAZIONE Si precisa che non si procederà all apertura delle buste contenenti le offerte economiche del canone degli offerenti concorrenti le cui Offerte Tecniche risultassero inferiori od uguali al punteggio di 20 punti su 65. ART. 8.1 CONTENUTO DELLA BUSTA A All art. 8.1 del Bando devono ritenersi abrogate le seguenti disposizioni: (3) documento attestante l impegno del fideiussore a rilasciare, in caso di aggiudicazione provvisoria, ed entro 7 giorni da tale data, garanzia provvisoria, sotto forma di fideiussione bancaria a primo rischio del valore di 24.000 pari alla prima annualità del canone base. La garanzia fideiussoria, può essere rilasciata da imprese bancarie che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di
solvibilità richiesti dalla vigente normativa. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta di Osservanza S.r.l. La garanzia deve avere efficacia per almeno 300 giorni dalla data di aggiudicazione provvisoria fino alla data di stipula del contratto di concessione, con impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta di Osservanza S.r.l. nel corso della procedura, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora stato stipulato il contratto di concessione. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione definitiva, per fatto dell'offerente riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del Contratto medesimo. (4) documento attestante l impegno del fideiussore a rilasciare, al fine della sottoscrizione del contratto, che deve avvenire prima dell avvio dei lavori, in favore di Osservanza S.r.l., garanzia/e fideiussoria/e bancaria/e a primo rischio, valida/e per l intera durata del Contratto di Concessione per l importo complessivo di 45.000 euro come risultante dalla somma di: - 36.000 euro pari a 12 mensilità del canone annuo posto a base di gara valido a partire dal 5 anno (36.000 euro annui) in favore di Osservanza S.r.l. per l intera durata del Contratto di Concessione a garanzia del pagamento delle rate del canone - 9.000 euro pari a 3 mensilità del canone annuo posto a base di gara valido a partire dal 5 anno, in favore di Osservanza S.r.l. per l intera durata del Contratto di Concessione a garanzia del ripristino di eventuali danni causati all immobile; La garanzia fideiussoria, può essere rilasciata da imprese bancarie che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta di Osservanza S.r.l.
Le disposizioni sopra indicate di cui all art. 8.1 del Bando devono intendersi sostituite da quanto nel seguito indicato: (3) a pena di esclusione, garanzia provvisoria, del valore di 13.680 (tredicimilaseicentoottanta) sotto forma di fideiussione a primo rischio. La garanzia fideiussoria, può essere rilasciata da primarie imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta di Osservanza S.r.l. La garanzia deve avere efficacia per almeno 300 giorni dalla data di scadenza della presentazione dell offerta, con impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta di Osservanza S.r.l. nel corso della procedura, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora stato stipulato il contratto di concessione. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione definitiva, per fatto dell'offerente riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del Contratto medesimo. Qualora la garanzia si riferisca a partecipanti con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti, dovrà essere intestate a tutti gli operatori che costituiranno la società. (4) a pena di esclusione, documento attestante l impegno del fideiussore a rilasciare, al fine della sottoscrizione del contratto che deve avvenire prima dell avvio dei lavori, in favore di Osservanza S.r.l., garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa a primo rischio, valida per l intera durata del Contratto di Concessione per l importo complessivo di 45.000 (quarantacinquemila). La garanzia fideiussoria, può essere rilasciata da primarie imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie
e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta di Osservanza S.r.l. La garanzia dovrà coprire la mancata presa in consegna dell immobile a seguito della sottoscrizione del contratto, il mancato pagamento del canone ed il ripristino di eventuali danni causati all immobile ed è svincolata alla scadenza della concessione. Qualora la garanzia si riferisca a partecipanti con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti, dovrà essere intestate a tutti gli operatori che costituiranno la società. RETTIFICHE ALLO SCHEMA DI CONTRATTO ALLEGATO 5 L art. 7 dello Schema di Contratto, allegato 5 al Bando, riportante: Art. 7 Garanzie A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto il Concessionario presta: - a garanzia del pagamento delle rate del canone, apposita garanzia fideiussoria rilasciata in data... dall istituto bancario... di... per l'importo per l'importo di.. (Euro.., pari a 12 mensilità del canone per il quinto anno e seguenti). - a garanzia del ripristino di eventuali danni causati all immobile, apposita garanzia fideiussoria rilasciata in data... dall istituto bancario... di... per l'importo di.. (Euro.., pari a 3 mensilità del canone per il quinto anno e seguenti). Le garanzie sopra indicate saranno svincolate alla scadenza della concessione previa verifica dello stato dei locali e sempre che il concessionario abbia adempiuto ai suoi obblighi; dovranno inoltre essere reintegrate dal Concessionario, pena la risoluzione del contratto, qualora durante l'esecuzione del contratto Osservanza abbia dovuto avvalersene, in tutto o in parte. Il Concessionario ha altresì stipulato una polizza assicurativa n... emessa il.. da parte di per la responsabilità civile contro i danni all immobile e verso terzi che possano verificarsi nell esercizio della concessione con un massimale non inferiore a 400.000,00.
deve intendersi abrogato e sostituito come segue: Art. 7 - Garanzie A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto il Concessionario presta: - in favore di Osservanza S.r.l., garanzia a primo rischio, valida/e per l intera durata del Contratto di Concessione per l importo complessivo di 45.000 (quarantacinquemila) rilasciata in data... da... di... La garanzia prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta di Osservanza S.r.l. La garanzia copre la mancata presa in consegna dell immobile a seguito della sottoscrizione del contratto, il mancato pagamento del canone ed il ripristino di eventuali danni causati all immobile ed è svincolata alla scadenza della concessione. Le garanzia sopra indicata sarà svincolata alla scadenza della concessione previa verifica dello stato dei locali e sempre che il concessionario abbia adempiuto ai suoi obblighi; dovrà inoltre essere reintegrata dal Concessionario, pena la risoluzione del contratto, qualora durante l'esecuzione del contratto Osservanza abbia dovuto avvalersene, in tutto o in parte. Il Concessionario ha altresì stipulato una polizza assicurativa n... emessa il.. da parte di per la responsabilità civile contro i danni all immobile e verso terzi che possano verificarsi nell esercizio della concessione con un massimale non inferiore a 400.000,00. L art. 10 dello Schema di Contratto, allegato 5 al Bando, riportante: Art. 10 Spese Tutte le spese, presenti e future, inerenti e conseguenti il presente atto, saranno a totale carico del Concessionario, comprese le marche da bollo da applicare, se previsto, su ogni singola fattura. Il presente contratto è soggetto all imposta sul valore aggiunto, in regime di esenzione ai sensi dell art. 10, primo comma, n. 8 DPR 633/1972. deve intendersi abrogato e sostituito come segue: Art. 10 Spese Tutte le spese, presenti e future, inerenti e conseguenti il presente atto, saranno a totale carico del Concessionario, comprese le marche da bollo da applicare, se previsto, su ogni singola fattura.
PARTECIPAZIONE PLURISOGGETTIVA Si conferma altresì che è ammessa la partecipazione di più soggetti (siano essi persone fisiche o persone giuridiche) non ancora costituiti in società; in questo caso, alla domanda di partecipazione dovrà essere allegata una dichiarazione sottoscritta da tutti i soggetti costituendi di impegno a costituirsi in una persona giuridica entro e non oltre 15 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione definitiva, pena la revoca dell aggiudicazione e l escussione della cauzione provvisoria. Nel caso di partecipazione in forma congiunta non ancora costituita, ciascun membro dovrà sottoscrivere singolarmente l allegato 6 Facsimile Domanda di partecipazione e dichiarazione, l allegato 7 Facsimile Dichiarazione. Le relazioni costituenti l offerta tecnica e l offerta economica dovranno invece essere uniche per tutti i soggetti e dovranno essere debitamente sottoscritte da tutti i titolari/legali rappresentanti dei soggetti costituendi. Sul plico esterno di cui all art. 8 del Bando dovranno essere indicati oltre a quanto espressamente indicato al citato art. 8 tutti i nominativi/ragioni sociali dei soggetti che presentano offerta in forma costituenda. Le offerte che non tengano conto delle rettifiche sopra indicate saranno escluse dalla procedura, fatta salva la riserva di Osservanza S.r.l. di richiedere regolarizzazioni, integrazioni, nel caso in cui la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità vengano ritenute non essenziali. Ogni eventuale riferimento, nei documenti della procedura, a disposizioni oggetto delle rettifiche sopra indicate, dovranno ritenersi automaticamente abrogate e sostituite nei termini di cui al presente Avviso. Per tutto quanto ivi non indicato si rinvia integralmente a quanto previsto nel Bando. Distinti saluti Imola, 4 agosto 2016 Osservanza S.r.l. Il Presidente Dott. Augusto Machirelli