LINEE GUIDA PER L'ADOZIONE DI UN CODICE PER LA TRASPARENZA



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LINEE GUIDA PER L'ADOZIONE DI UN CODICE PER LA TRASPARENZA Premessa L Associazione degli Enti di Previdenza Privati, di seguito denominata AdEPP, in piena adesione ai doveri di una condotta ispirata ai principi etici di lealtà, imparzialità, riservatezza e correttezza, dehinisce le seguenti Linee guida per l'adozione da parte degli Enti aderenti di un proprio Codice per la trasparenza. Gli Enti di previdenza ed assistenza, di seguito denominati Enti, iscritti all'adepp ai sensi dell'art. 1, comma 4 della legge 509/1994 declinano il principio della trasparenza nei rapporti con gli iscritti e nella composizione degli organi collegiali, facendo riferimento alle seguenti Linee guida: Principi generali Fermi restando quanto già disposto dal legislatore e gli obblighi vigenti in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni previsti da leggi o regolamenti, le presenti Linee guida contengono principi in materia di trasparenza che trovano attuazione attraverso specihici Codici che gli Enti aderenti adottano e applicano ai dipendenti degli Enti iscritti all Associazione, ai dirigenti, ai componenti degli Organi, nonché ad eventuali consulenti e collaboratori. Coloro che instaurano rapporti con terzi fornitori o collaboratori esterni, con particolare riferimento alle aree degli investimenti e della gestione del patrimonio, richiamano anche per costoro il vincolo del rispetto delle disposizioni del Codice adottato, inserendo nei contratti un apposita clausola di applicazione e una specihica clausola risolutiva espressa o decadenza dal rapporto ove si denunci la violazione derivante dagli obblighi del Codice. La trasparenza negli Enti di previdenza ed assistenza

Nell'ambito del potere di autoregolamentazione, le Casse quali Enti di previdenza ed assistenza, si impegnano a rispettare i principi in materia di trasparenza nei confronti degli iscritti tipici per i fondi pensione e nel caso specihico dall'art. 1 del d.lgs. 30 giugno 1994, n. 509, garantendo l'integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l'omogeneità e, nel rispetto della normativa vigente, l accessibilità alle informazioni relativamente all attività istituzionale di previdenza ed assistenza e all utilizzo delle risorse. Nel caso delle Casse di previdenza ed assistenza, di seguito denominate Casse, si ritiene che l'interesse alla trasparenza sia innanzi tutto in capo ai singoli iscritti e ai percettori di prestazioni che devono poter avere accesso attraverso i siti istituzionali ai documenti, alle informazioni ed ai dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle rispettive Casse di appartenenza. Limiti alla trasparenza e all accesso agli atti Nei casi in cui norme di legge o di regolamento o gli indirizzi contenuti nelle presenti Linee guida prevedano la pubblicazione di atti o documenti, le Casse provvedono a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari o, anche potenzialmente, turbativi per il mercato, non indispensabili rispetto alle specihiche Hinalità di trasparenza della pubblicazione. Ambito di applicazione Indirizzi in materia di pubblicazione concernenti l'organizzazione, i costi di funzionamento e di gestione Le Casse hanno autonomia gestionale, organizzativa e contabile - nel rispetto dei principi stabiliti e nei limiti Hissati in relazione alla natura pubblica, ex art. 38 della Costituzione - dell'attivita' svolta e in tale ambito ispirano la propria organizzazione ai principi di imparzialità e trasparenza. Gli Enti iscritti all AdEPP si impegnano quindi a pubblicare ed aggiornare annualmente le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati anche dai documenti normativi di riferimento.

Le Casse pubblicano e aggiornano annualmente le seguenti informazioni relative agli incarichi negli organi di vertice a qualsiasi titolo conferiti: a) il curriculum vitae; b) i compensi connessi all'assunzione della carica. I Codici prevedono altresì, tra gli altri, la pubblicazione dei seguenti dati: a) la descrizione degli ufhici, le competenze e le risorse umane a disposizione di ciascun ufhicio, i nomi dei responsabili dei singoli ufhici; b) l'illustrazione in forma semplihicata, ai Hini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grahiche; c) l'elenco dei numeri di telefono nonché delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certihicata dedicate, cui il singolo iscritto possa rivolgersi per qualsiasi richiesta. Gli Enti iscritti all AdEPP si impegnano a pubblicare ed ad aggiornare annualmente i dati relativi al conto annuale delle spese sostenute per il personale. Gli Enti iscritti all AdEPP pubblicano e aggiornano annualmente le informazioni relative ai titolari di incarichi di consulenza o collaborazione siano esse persone Hisiche o persone giuridiche. In generale ai Hini dell'applicazione del principio di trasparenza all'area dell'organizzazione, le Casse evidenziano sui propri siti istituzionali i servizi erogati agli utenti. Le Casse provvedono alla contabilizzazione dei costi e all'evidenziazione dei costi effettivi e di quelli imputati al personale per missioni e programmi, nonché al monitoraggio del loro andamento nel tempo. Le Casse pubblicano altresì annualmente l'andamento della spesa relativa ai consumi intermedi così come dehinita ai sensi del comma 417 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147.

Indirizzi in materia di pubblicazione concernenti i dati relativi ai patrimoni ed agli investimenti Gli Enti iscritti all AdEPP provvedono annualmente alla pubblicazione sul proprio sito istituzionale del documento contenente la politica di investimento, che ha lo scopo di dehinire la strategia Hinanziaria che l Ente intende attuare e il suo prohilo di rischio dehinito in considerazione degli obiettivi e degli impegni previdenziali dello stesso. Gli Enti provvedono altresì alla pubblicazione annuale di un prospetto recante l esposizione delle attività detenute e le indicazioni sul valore delle passività connesse alle prestazioni istituzionali dell Ente. Al Hine di informare i singoli iscritti ed i percettori di prestazioni, nei documenti sono dehiniti i compiti e le responsabilità dei soggetti coinvolti nelle varie fasi del processo di investimento, nonché il sistema di controllo della gestione Hinanziaria, ed i parametri di riferimento, coerenti con gli obiettivi e i criteri della politica di investimento, impiegati per il monitoraggio e la verihica dei risultati della gestione in termini di redditività, rischio e sostenibilità. Gli Enti rendono pubblici annualmente i documenti relativi all'asset allocation strategica, nonché i dati relativi ai piani triennali investimento e ai piani di impiego. Le informazioni saranno rese disponibili in forma sintetica, aggregata e semplihicata, anche con il ricorso a rappresentazioni grahiche, al Hine di assicurare la piena accessibilità e comprensibilità. La trasparenza in materia di investimenti e patrimoni trova attuazione attraverso l'applicazione degli indirizzi contenuti nel presente Capo, nonché nelle disposizioni previste dalle leggi vigenti in materia. Indirizzi in materia di pubblicazione dei dati in materia di previdenza Al Hine di garantire i principi di trasparenza e correttezza in materia di previdenza, le Casse assicurano l'adempimento degli obblighi previsti dalle presenti Linee guida anche attraverso la pubblicazione annuale sul sito istituzionale del bilancio tecnico. Le Casse si impegnano altresì a pubblicare ed aggiornare annualmente sul proprio sito istituzionale i dati relativi all ammontare dei contributi versati, delle prestazioni erogate nonché le informazioni relative alla tempistica.

Le Casse assicurano ai singoli iscritti l accesso ad informazioni integrative dettagliate anche relativamente ai tempi - limitatamente a quelli imputabili direttamente alle singole Casse - di erogazione delle prestazioni previdenziali ed assistenziali, nonché rendono nota la disciplina e la modulistica utili all'erogazione delle stesse. Indirizzi in materia di adeguamento organizzativo a supporto della trasparenza Al Hine di rendere effettivo il rispetto del principio di trasparenza le Casse destinatarie delle seguenti Linee guida adottano altresì le seguenti misure organizzative: I consigli di amministrazione delle singole Casse individuano, tra i dirigenti, il Responsabile per la trasparenza, di seguito denominato Responsabile il cui ruolo non può essere afhidato a soggetti estranei all'ente. Il Responsabile assicura il rispetto del Codice adottato alla luce delle presenti Linee guida e dehinisce procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti soprattutto coloro i quali operano in settori e svolgono attività cui è necessario garantire in particolar modo il rispetto del principio di trasparenza. Il Responsabile svolgerà un'attività di controllo sull'adempimento da parte delle Casse degli obblighi di pubblicazione, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate relativamente all attività istituzionale di previdenza ed assistenza e all utilizzo delle risorse. Le Casse prevedono che il Responsabile riceva e raccolga le segnalazioni, provenienti dagli iscritti tutelandone l anonimato, relative ai casi di mancato, ritardato o parziale adempimento degli obblighi di pubblicazione, promuovendo misure di monitoraggio sull'attuazione degli obblighi ed adottando ogni ulteriore misura e iniziativa di promozione della trasparenza. Il Responsabile predispone una relazione illustrativa sul rispetto degli obblighi previsti dal Codice adottato alla luce delle presenti Linee guida da presentare annualmente al Consiglio d Amministrazione. Ai Hini della piena accessibilità delle informazioni pubblicate, nella home page dei siti istituzionali è istituita un'apposita sezione denominata Cassa di Previdenza Trasparente al cui interno sono contenute le informazioni da pubblicare ai sensi della normativa che trova applicazione anche alle Casse, nonché i dati, le informazioni e i documenti di interesse degli iscritti alle singole Casse, così come previsto nei Codici adottati nel rispetto delle presenti Linee guida.

Le Casse, con cadenza periodica, anche in forma associata attraverso l'adepp, provvedono alla formazione dei dipendenti soprattutto coloro i quali operano in settori e svolgono attività cui è necessario garantire particolari livelli di trasparenza, anche mediante l organizzazione di seminari e convegni informativi sugli obblighi in materia di trasparenza nonché sui temi dell'etica e della legalità. Disposizioni Hinali Le singole Casse in attuazione delle presenti Linee guida adottano, nell'ambito della propria autonomia, un proprio Codice per la trasparenza il quale entra in vigore a seguito della sua approvazione in sede di Consiglio di Amministrazione. Il Codice per la trasparenza dovrà vincolare all osservanza delle disposizioni in esso contenute, i dipendenti degli Enti iscritti all Associazione, i dirigenti, i componenti degli Organi, nonché a seguito di adeguamento contrattuale gli eventuali consulenti e collaboratori. Le Casse adeguano, ove presente, il proprio Codice disciplinare prevedendo che la violazione degli obblighi contenuti nel Codice per la trasparenza comporti l applicazione delle sanzioni previste dal Codice disciplinare, in armonia con i contratti collettivi di lavoro di categoria.