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[ALFA], di seguito anche istante, pone il quesito qui di seguito sinteticamente riportato.

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Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 313 13.10.2016 Il momento giusto per annullare i titoli open per evitare il versamento IVA Le precisazione della Ris. 86/E del 30.09.2016 Categoria: Iva Sottocategoria: Varie Con la Ris. 86/E l Agenzia delle Entrate chiarisce che i biglietti prestampati, a data libera (titoli open ), emessi per l ingresso ai parchi di divertimento e rimasti invenduti, possono essere annullati entro cinque giorni lavorativi dalla fine della stagione di apertura della struttura e non, come prassi vuole entro cinque giorni lavorativi a partire dall evento. La risoluzione si è resa necessaria a causa del fatto, come si vedrà in seguito, che i titoli open sono validi per un arco temporale ben definito (ad esempio: biglietto con sconto valido per l ingresso dal giorno x al giorno y) e in tale arco temporale risulta difficile stabilire quale sia il giorno a partire dal quale decorrono i cinque giorni per l annullamento. PREMESSA Il contenuto della risposta all istanza di interpello riguarda ticket prestampati distribuiti, per la commercializzazione, a terzi (edicole, stabilimenti balneari, negozi, eccetera) e, quindi, difficili da gestire, anche per un eventuale annullamento, secondo le modalità indicate nella Risoluzione 276/2007. CONTENUTO Con la Ris. 86/E del 30.09.2016 l Agenzia delle Entrate si esprime in materia di: Annullamento dei titoli di accesso a data libera per l ingresso ai parchi di divertimento. 1

LA RICHIESTA DELL ISTANTE L associazione Alfa, gestisce un parco di divertimenti e pone il seguente quesito: premesso che i titoli di accesso a data libera (c.d. titoli open ) per l ingresso ai parchi permanenti di divertimento: vengono solitamente commercializzati dagli operatori del settore mediante la prestampa dei titoli e la consegna degli stessi a terzi (edicole, stabilimenti balneari, esercizi commerciali, pubblici esercizi, ecc.) incaricati della prevendita nell arco dell intera stagione di apertura del parco; devono venire annullati qualora gli stessi titoli risultino definitivamente invenduti e ciò è riscontrabile solo alla fine della stagione di apertura del parco, l Associazione istante, evidenzia, relativamente a tali titoli, la difficoltà di gestire smarrimenti, furti ed annullamento dell invenduto atteso che, applicando le istruzioni fornite dall Agenzia delle Entrate con Risoluzione n. 276/E del 2 ottobre 2007 per l annullamento degli abbonamenti a data libera annullabili entro cinque giorni lavorativi dal primo evento teoricamente fruibile dallo spettatore i titoli di accesso a data libera ai parchi di divertimento sarebbero annullabili entro cinque giorni dall inizio della stagione di apertura del parco (anziché dalla fine della stessa). A tal proposito l Associazione Alfa chiede se i titoli di accesso a data libera per l ingresso ai parchi di divertimento, rimasti invenduti, possano essere annullati entro cinque giorni lavorativi dalla fine della stagione di apertura del parco. NELLA PRATICA La Risoluzione in questione espone in via preliminare quali sono le condizioni per la distribuzione tramite terzi dei biglietti prestampati e riporta le modalità di annullamento disciplinate dall articolo 7, comma 1, Decreto Ministeriale 13 luglio 2000, secondo cui il titolo di accesso può essere annullato, tramite idonea registrazione, anche della causale, nel sistema automatizzato che ha permesso l emissione del titolo stesso, da effettuarsi entro il quinto giorno lavorativo successivo a quello dell evento. La procedura è applicabile sia per i titoli di accesso a un singolo spettacolo che per gli abbonamenti (Risoluzione 276/2007). Vediamo di capire cosa comporta l emissione di titoli open a livello fiscale per poi comprendere in toto quanto risposto dall Agenzia delle Entrate. 2

La norma di riferimento è l art. 7, D.M. 13.07.2000 in materia di misuratori fiscali e titoli di accesso. Si premette che il titolo di accesso non costituisce scontrino fiscale, ma costituisce appunto un titolo che garantisce il diritto a poter accedere nei luoghi/locali in cui si svolgono determinati eventi (quali ad esempio spettacoli). A seguito della presentazione del titolo di accesso da parte dell avventore, il quale corrisponde il giusto corrispettivo, tale titolo viene annullato. Nella pratica costituisce una sorta di biglietto d ingresso. Accade quindi, in ossequio al citato art. 7, che vengano emessi i c.d. titoli open, ovvero quei documenti che permettono, magari, un accesso a prezzo scontato nei luoghi dell evento (nel caso di specie non vi è un evento ma trattasi di un parco divertimenti) e che possono essere utilizzati in un ben preciso arco temporale. Accade inoltre che tali titoli open vengano affidati per la rivendita a terzi soggetti. Qualora tali titoli rimanessero invenduti oltre il periodo prestabilito, la norma prevede che sia cura dell emittente provvedere al loro annullamento, nonché alla conseguente conservazione dei titoli annullati, pena il versamento dell IVA sugli stessi, esattamente come fossero stati venduti. È proprio su questo ultimo punto che verte la risoluzione in questione poiché con Risoluzione n. 276/E del 2 ottobre 2007, in riferimento tuttavia all emissione di abbonamenti (e non di titoli open di cui si parla), si è stabilito che i detti titoli debbano venire annullati entro cinque giorni lavorativi dal primo evento teoricamente fruibile dallo spettatore portando quindi a chiedere se i titoli di accesso a data libera ai parchi di divertimento devono essere annullati entro cinque giorni dall inizio della stagione di apertura del parco (anziché dalla fine della stessa). Il problema nasce dal fatto che l istante si chiede se possano essere assimilati agli abbonamenti anche i titoli open che consento un solo ingresso in un arco temporale. La risposta dell Agenzia delle Entrate Nella risposta l Agenzia delle Entrate, prendendo a riferimento la citata Ris. 276/E sostiene che: relativamente all ipotesi di abbonamento c.d. a data libera (titolo di accesso che dà diritto alla fruizione di più eventi spettacolistici non predeterminati nella data), per quinto giorno lavorativo successivo all evento (termine entro cui è possibile procedere, in via generale, all annullamento dei titoli ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del Decreto 13 luglio 2000) deve intendersi il quinto giorno lavorativo successivo a quello 3

del primo evento teoricamente fruibile dallo spettatore con l abbonamento, sempre che lo stesso spettatore non abbia già fruito della relativa prestazione spettacolistica; relativamente ai titoli open, invece, il computo dei termini di annullamento si ritiene non possa operarsi nella stessa misura di cui al punto precedente e che, quindi, non possano estendersi ai predetti titoli open i chiarimenti forniti con Risoluzione n. 276/E del 2007 (validi in relazione solo agli abbonamenti a data libera). Infatti, mentre l abbonamento a data libera dà diritto ad assistere ad una pluralità di eventi spettacolistici, il titolo di accesso c.d. open dà diritto alla fruizione di un solo evento spettacolistico (l ingresso al parco in un solo giorno a scelta del possessore del titolo). Pertanto l Agenzia delle Entrate in considerazione di ciò, nel caso di titoli di accesso c.d. open per l accesso ai parchi di divertimento ritiene che il quinto giorno lavorativo successivo a quello dell evento (termine entro cui è normativamente consentito procedere all annullamento dei titoli prestampati ai sensi del citato art. 7, comma 1, del Decreto 13 luglio 2000) vada individuato nel quinto giorno lavorativo successivo all ultimo giorno in cui è consentito l accesso al parco mediante il titolo stesso. Ciò al fine di permettere una migliore organizzazione ed un migliore controllo di tutti i titoli effettivamente rimasti invenduti ed annullabili. L ULTERIORE PRECISAZIONE DELLA RIS. 86/E Successivamente il testo della Ris. 86/E prosegue sostenendo che devono essere rispettate tutte le altre disposizioni relative all emissione dei titoli di accesso previste dalla normativa in materia, in primis il D.M. 13 luglio 2000 e il Provvedimento del 23 luglio 2001. In particolare, quest'ultimo, in relazione al Log delle transazioni, dispone che i titoli open devono essere valorizzati: come abbonamenti; con l indicazione del codice punto vendita e, nella prestampa, con la dicitura emesso per la vendita da parte di ; nel tipo turno, con il valore L ; nel numero eventi abilitati, con il numero 1 ; nel campo data limite di validità, con la data dell ultimo spettacolo fruibile; nel codice abbonamento, con la dicitura open. 4

La risoluzione indica, poi, nel dettaglio, le regole da seguire per la determinazione del momento impositivo (che si realizza, ordinariamente, all atto di pagamento), nel caso in cui la distribuzione dei titoli sia affidata a terzi, affinché gli esercenti che non hanno ancora incassato i soldi del biglietto possano quantificare il volume d affari ed effettuare correttamente il versamento dell imposta. Il ticket annullato deve essere conservato integro in tutte le sue parti. E attenzione, gli esercenti i parchi divertimento dovranno versare l Iva relativa ai biglietti invenduti e non annullati tempestivamente (entro cinque giorni dalla chiusura della stagione). La risposta fornita nel documento di prassi non è valida per i titoli digitali, annullabili soltanto per erronea emissione o perché salta lo spettacolo. In caso di smarrimento o furto dei ticket, vale quanto precisato con la Risoluzione 276/2007, cioè che, non potendo essere annullato il precedente biglietto, l unica soluzione sarebbe l'emissione di un nuovo titolo, con due conseguenze: certificazione fiscale emessa senza percepirne il corrispettivo; necessità di autorizzazione in via amministrativa all'eventuale esclusione dai conseguenti obblighi tributari, per evitare che si verifichi una duplicazione d'imposta. RIFERIMENTI NORMATIVI E DI PRASSI Ris. 86/E del 30.09.2016 Risoluzione n. 276/E del 2 ottobre 2007 Art. 7 comma 1, Decreto Ministeriale 13 luglio 2000 - Riproduzione riservata - 5